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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3543 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 10481/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Corso Francia n. 301, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. MIRIELLO VINCENZO e dall'avv. MIRIELLO GIUSEPPE che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Via S. Pertini n. 12, Nardò presso lo studio CP_1 dell'avv. DE PACE FRANCESCA GIULIA e dell'avv. PERSONÈ PIERPAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da conclusioni rassegnate in sede di udienza del 06/03/2025):
“L'avv. MIRIELLO chiede disporsi l'affido esclusivo rafforzato del minore alla madre, Per_1 nonché un contributo al mantenimento del figlio, a carico del padre, pari a € 100,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa. Precisa di richiedere una riduzione del contributo al mantenimento, inizialmente, quantificato in euro 220,00, in ragione delle disagiate condizioni economiche del sig. ”. CP_1
Per parte resistente (come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 19/02/2025):
“CONCLUDE
Affinchè il Tribunale adìto, Voglia disporre:
1) L'affidamento del figlio minore esclusivamente alla madre;
Persona_2 Parte_1
2) La corresponsione da parte di a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore , entro il 30 di ogni mese, di un assegno mensile di Euro Per_1
100,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, stante le serie difficoltà economiche
(attualmente il convenuto è alla affannosa ricerca di un lavoro);
3) La compensazione delle spese”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 11/06/2024 ha chiesto la modifica del decreto Parte_1
n. 1455/2022 assunto da questo Tribunale in data 27/07/2022, quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. In particolare, domandava disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, confermarsi il contributo al mantenimento per il figlio da parte del padre, pari a €200,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio con comparsa chiedendo l'affidamento del figlio minore CP_1 esclusivamente alla madre e la corresponsione, da parte del padre, di un contributo al mantenimento del figlio di 100,00 mensili.
Le parti depositavano le memorie ex art. 472 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 06/03/2025 compariva unicamente la ricorrente assistita dal proprio difensore. Per parte resistente, invece, nessuno era presente. Il Giudice procedeva a sentire la ricorrente, il cui difensore, all'esito, rassegnava le conclusioni come in epigrafe indicate. Esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione e ritenuta non necessaria l'assunzione di provvedimenti provvisori e urgenti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sul regime di affidamento del figlio Per_1 Osserva preliminarmente il Collegio come la normativa da adottare in materia di regime di affidamento dei figlia nati fuori dal matrimonio sia la L. n. 54/2006, la quale, come noto, prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole ed all'educazione di essa.
Tanto premesso, con riferimento alla specifica vicenda in esame nell'odierno procedimento, si evidenzia come l'affidamento del minore vada disposto con modalità super-esclusiva alla Per_1 madre, essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità e crescita del figlio.
Parte ricorrente ha riferito come il padre del minore non partecipi più attivamente alla vita del figlio,
e non concorra all'assunzione delle scelte rilevanti per la sua crescita, su diversi piani, quali, ad esempio, quello scolastico e quello sanitario. Il padre, inoltre, dato il suo trasferimento in altra regione
(Puglia) a far data 19/07/2020, non frequenta con costanza il figlio, limitandosi a sentirlo del tutto sporadicamente per il tramite di videochiamate (di recente nuovamente interrotte), da tempo non presta la firma per il rinnovo del documento di identità del minore, non collabora con i Servizi Sociali, non contribuisce al mantenimento del figlio.
Le suddette circostanze, non sconfessate in sede di comparsa di costituzione e di memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. del resistente (ove egli ha rassegnato conclusioni sovrapponibili a quelle di parte ricorrente), hanno trovato peraltro un solido riscontro nelle relazioni dei Servizi territoriali: “Durante tutto il colloquio i contenuti riportati dal Sign. sono caratterizzati da forte auto centratura. Il CP_1 racconto è focalizzato sulla propria condizione economica, abitativa, lavorativa… Più volte lo sollecito tramite domande dirette a parlarci del figlio, ma non riscontro differenti spazi di riflessione che riguardino e le ricadute di alcuni comportamenti/scelte del padre sulla vita del figlio. Per_1
Per provare ad accedere ad un minimo spazio di pensiero relativo al vivere quotidiano di , Per_1 circostanzio ulteriormente i contenuti del colloquio e riscontro la tendenza del Sign. a CP_1 semplificare o minimizzare, senza che si riesca a porci domande su come potrebbe reagire a Per_1 determinate azioni del padre” (v. relazione NPI depositata il 10.02.2025); “La figura paterna, inoltre, non risulta disponibile al confronto e alla collaborazione con i servizi coinvolti, nell'interesse del figlio, in particolar modo con la scrivente. Da quanto potuto osservare, il padre non risulta dare adeguata attenzione ai bisogni del figlio, anteponendo alle esigenze e alle difficoltà del figlio le proprie” (v. relazione Servizi Sociali depositata il 26.02.2025). A ciò si aggiunga una considerazione ulteriore. Nel caso in esame, viene infatti in rilievo il comportamento processuale del resistente, il quale non è comparso all'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 06/03/2025, senza alcun giustificato e comprovato motivo. Nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., si è dato atto di una generica impossibilità, per il sig. , di partecipare all'udienza (“Egli riferisce CP_1 di essere impossibilitato a partecipare all'udienza già fissata per la data del 06.03.2025 innanzi all'intestato Tribunale, poiché proprio in quella giornata sosterrà una prova/esame per poter iniziare
a lavorare come cameriere a partire dal mese di maggio 2025”), senza tuttavia circostanziare, con allegazioni documentali, siffatta impossibilità. Invero, all'udienza predetta non hanno presenziato neanche i difensori del resistente. L'assenza nel presente procedimento diviene, come è evidente, ulteriore riprova e conferma del palese disinteresse manifestato verso la situazione attuale del figlio.
Quanto alle visite padre-minore, il Collegio, avuto riguardo a quanto sopra rilevato e alla sofferenza manifestata dal figlio in relazione al rapporto con il padre (che non frequenta da tempo), ritiene necessario che le stesse possano riprendere solo alla presenza di personale educativo e solo laddove sia il padre a richiederle e tenuto conto delle condizioni psico emotive del minore e della sua volontà.
Deve, infine, essere disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei competenti
Servizi territoriali (Sociale e NPI) al fine di seguire e sostenere la situazione, in particolare per quanto riguarda il supporto al minore, il superamento delle conflittualità esistenti, il sostegno genitoriale per le parti ed il supporto al percorso di ripresa dei rapporti padre-minore.
Il Collegio evidenzia come, nell'odierno procedimento, non si sia proceduto con l'ascolto del minore, in ragione della manifesta superfluità dello stesso, non sussistendo, sul punto, contrasto da dirimere, stante le convergenti conclusioni delle parti.
Sul contributo economico del figlio Per_1
Con riguardo al contributo al mantenimento del figlio minore, il Collegio ritiene di accogliere la domanda, da ultimo, formulata dalla ricorrente in sede di udienza del 06/03/2025.
Difatti, in ragione delle disagiate condizioni economiche del sig. , la ricorrente ha inteso CP_1 richiedere una riduzione del contributo al mantenimento del minore in € 100,00 mensili (inizialmente quantificato in €220,00 mensili). A fronte della predetta riduzione, il Collegio evidenzia come non sussista più alcun contrasto da dirimere posto che la ricorrente ha aderito, in tal modo, alla domanda già formulata dal resistente in sede di comparsa di costituzione e risposta.
Pertanto, il padre sarà tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore un contributo pari a €100,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino.
Sulle spese di lite
Si compensano le spese tra le parti in considerazione delle conclusioni, conformi, delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
In modifica del decreto n. 1455/2022 del Tribunale di Torino pubblicato il 27/07/2022:
AFFIDA il figlio minore alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., Per_1 Parte_1 demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per il minore (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che gli incontri padre e figlio possano riprendere alla presenza di personale educativo, secondo tempi e modalità stabiliti dal Servizio medesimo e solo a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri e l'accertamento delle proprie condizioni personali, nonché per intrattenere con il figlio una frequentazione regolare ed in ogni caso tenuto conto delle condizioni psico emotive del minore e della sua volontà.
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del minore e del nucleo da parte dei Servizi sociali /
e di N.P.I. / Psicologia dell'Età al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno al minore, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti, il sostegno genitoriale per le parti e per un graduale recupero – valutato il benessere psico-fisico del minore- dei rapporti tra il padre e il figlio minore.
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore , entro il 15 di ogni mese, l'assegno mensile di €100,00, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, in specie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-ricreative, previamente concordate o necessitate ed in ogni caso documentate, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino.
SPESE di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 10481/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Corso Francia n. 301, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. MIRIELLO VINCENZO e dall'avv. MIRIELLO GIUSEPPE che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Via S. Pertini n. 12, Nardò presso lo studio CP_1 dell'avv. DE PACE FRANCESCA GIULIA e dell'avv. PERSONÈ PIERPAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da conclusioni rassegnate in sede di udienza del 06/03/2025):
“L'avv. MIRIELLO chiede disporsi l'affido esclusivo rafforzato del minore alla madre, Per_1 nonché un contributo al mantenimento del figlio, a carico del padre, pari a € 100,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa. Precisa di richiedere una riduzione del contributo al mantenimento, inizialmente, quantificato in euro 220,00, in ragione delle disagiate condizioni economiche del sig. ”. CP_1
Per parte resistente (come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 19/02/2025):
“CONCLUDE
Affinchè il Tribunale adìto, Voglia disporre:
1) L'affidamento del figlio minore esclusivamente alla madre;
Persona_2 Parte_1
2) La corresponsione da parte di a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore , entro il 30 di ogni mese, di un assegno mensile di Euro Per_1
100,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, stante le serie difficoltà economiche
(attualmente il convenuto è alla affannosa ricerca di un lavoro);
3) La compensazione delle spese”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 11/06/2024 ha chiesto la modifica del decreto Parte_1
n. 1455/2022 assunto da questo Tribunale in data 27/07/2022, quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. In particolare, domandava disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, confermarsi il contributo al mantenimento per il figlio da parte del padre, pari a €200,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio con comparsa chiedendo l'affidamento del figlio minore CP_1 esclusivamente alla madre e la corresponsione, da parte del padre, di un contributo al mantenimento del figlio di 100,00 mensili.
Le parti depositavano le memorie ex art. 472 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 06/03/2025 compariva unicamente la ricorrente assistita dal proprio difensore. Per parte resistente, invece, nessuno era presente. Il Giudice procedeva a sentire la ricorrente, il cui difensore, all'esito, rassegnava le conclusioni come in epigrafe indicate. Esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione e ritenuta non necessaria l'assunzione di provvedimenti provvisori e urgenti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sul regime di affidamento del figlio Per_1 Osserva preliminarmente il Collegio come la normativa da adottare in materia di regime di affidamento dei figlia nati fuori dal matrimonio sia la L. n. 54/2006, la quale, come noto, prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole ed all'educazione di essa.
Tanto premesso, con riferimento alla specifica vicenda in esame nell'odierno procedimento, si evidenzia come l'affidamento del minore vada disposto con modalità super-esclusiva alla Per_1 madre, essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità e crescita del figlio.
Parte ricorrente ha riferito come il padre del minore non partecipi più attivamente alla vita del figlio,
e non concorra all'assunzione delle scelte rilevanti per la sua crescita, su diversi piani, quali, ad esempio, quello scolastico e quello sanitario. Il padre, inoltre, dato il suo trasferimento in altra regione
(Puglia) a far data 19/07/2020, non frequenta con costanza il figlio, limitandosi a sentirlo del tutto sporadicamente per il tramite di videochiamate (di recente nuovamente interrotte), da tempo non presta la firma per il rinnovo del documento di identità del minore, non collabora con i Servizi Sociali, non contribuisce al mantenimento del figlio.
Le suddette circostanze, non sconfessate in sede di comparsa di costituzione e di memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. del resistente (ove egli ha rassegnato conclusioni sovrapponibili a quelle di parte ricorrente), hanno trovato peraltro un solido riscontro nelle relazioni dei Servizi territoriali: “Durante tutto il colloquio i contenuti riportati dal Sign. sono caratterizzati da forte auto centratura. Il CP_1 racconto è focalizzato sulla propria condizione economica, abitativa, lavorativa… Più volte lo sollecito tramite domande dirette a parlarci del figlio, ma non riscontro differenti spazi di riflessione che riguardino e le ricadute di alcuni comportamenti/scelte del padre sulla vita del figlio. Per_1
Per provare ad accedere ad un minimo spazio di pensiero relativo al vivere quotidiano di , Per_1 circostanzio ulteriormente i contenuti del colloquio e riscontro la tendenza del Sign. a CP_1 semplificare o minimizzare, senza che si riesca a porci domande su come potrebbe reagire a Per_1 determinate azioni del padre” (v. relazione NPI depositata il 10.02.2025); “La figura paterna, inoltre, non risulta disponibile al confronto e alla collaborazione con i servizi coinvolti, nell'interesse del figlio, in particolar modo con la scrivente. Da quanto potuto osservare, il padre non risulta dare adeguata attenzione ai bisogni del figlio, anteponendo alle esigenze e alle difficoltà del figlio le proprie” (v. relazione Servizi Sociali depositata il 26.02.2025). A ciò si aggiunga una considerazione ulteriore. Nel caso in esame, viene infatti in rilievo il comportamento processuale del resistente, il quale non è comparso all'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 06/03/2025, senza alcun giustificato e comprovato motivo. Nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., si è dato atto di una generica impossibilità, per il sig. , di partecipare all'udienza (“Egli riferisce CP_1 di essere impossibilitato a partecipare all'udienza già fissata per la data del 06.03.2025 innanzi all'intestato Tribunale, poiché proprio in quella giornata sosterrà una prova/esame per poter iniziare
a lavorare come cameriere a partire dal mese di maggio 2025”), senza tuttavia circostanziare, con allegazioni documentali, siffatta impossibilità. Invero, all'udienza predetta non hanno presenziato neanche i difensori del resistente. L'assenza nel presente procedimento diviene, come è evidente, ulteriore riprova e conferma del palese disinteresse manifestato verso la situazione attuale del figlio.
Quanto alle visite padre-minore, il Collegio, avuto riguardo a quanto sopra rilevato e alla sofferenza manifestata dal figlio in relazione al rapporto con il padre (che non frequenta da tempo), ritiene necessario che le stesse possano riprendere solo alla presenza di personale educativo e solo laddove sia il padre a richiederle e tenuto conto delle condizioni psico emotive del minore e della sua volontà.
Deve, infine, essere disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei competenti
Servizi territoriali (Sociale e NPI) al fine di seguire e sostenere la situazione, in particolare per quanto riguarda il supporto al minore, il superamento delle conflittualità esistenti, il sostegno genitoriale per le parti ed il supporto al percorso di ripresa dei rapporti padre-minore.
Il Collegio evidenzia come, nell'odierno procedimento, non si sia proceduto con l'ascolto del minore, in ragione della manifesta superfluità dello stesso, non sussistendo, sul punto, contrasto da dirimere, stante le convergenti conclusioni delle parti.
Sul contributo economico del figlio Per_1
Con riguardo al contributo al mantenimento del figlio minore, il Collegio ritiene di accogliere la domanda, da ultimo, formulata dalla ricorrente in sede di udienza del 06/03/2025.
Difatti, in ragione delle disagiate condizioni economiche del sig. , la ricorrente ha inteso CP_1 richiedere una riduzione del contributo al mantenimento del minore in € 100,00 mensili (inizialmente quantificato in €220,00 mensili). A fronte della predetta riduzione, il Collegio evidenzia come non sussista più alcun contrasto da dirimere posto che la ricorrente ha aderito, in tal modo, alla domanda già formulata dal resistente in sede di comparsa di costituzione e risposta.
Pertanto, il padre sarà tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore un contributo pari a €100,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino.
Sulle spese di lite
Si compensano le spese tra le parti in considerazione delle conclusioni, conformi, delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
In modifica del decreto n. 1455/2022 del Tribunale di Torino pubblicato il 27/07/2022:
AFFIDA il figlio minore alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., Per_1 Parte_1 demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per il minore (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che gli incontri padre e figlio possano riprendere alla presenza di personale educativo, secondo tempi e modalità stabiliti dal Servizio medesimo e solo a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri e l'accertamento delle proprie condizioni personali, nonché per intrattenere con il figlio una frequentazione regolare ed in ogni caso tenuto conto delle condizioni psico emotive del minore e della sua volontà.
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del minore e del nucleo da parte dei Servizi sociali /
e di N.P.I. / Psicologia dell'Età al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno al minore, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti, il sostegno genitoriale per le parti e per un graduale recupero – valutato il benessere psico-fisico del minore- dei rapporti tra il padre e il figlio minore.
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore , entro il 15 di ogni mese, l'assegno mensile di €100,00, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, in specie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-ricreative, previamente concordate o necessitate ed in ogni caso documentate, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino.
SPESE di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.