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20 febbraio 2026
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Art. 58. (Nuove prove in appello) 1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non e' mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimita' della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimita' che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis. ((56))
(52)
--------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (56)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 gennaio - 27 marzo 2025 n. 36 (in G.U. 1a s.s. 2/4/2025, n. 14) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 58, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ), come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimita' della sottoscrizione degli atti,»".
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non e' mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimita' della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimita' che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis. ((56))
(52)
--------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (56)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 gennaio - 27 marzo 2025 n. 36 (in G.U. 1a s.s. 2/4/2025, n. 14) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 58, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ), come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimita' della sottoscrizione degli atti,»".
Commentari • 251
- 1. Limiti alla prova in appello operanti se il primo grado è successivo al 5 gennaioAccesso limitatoFrancesco De Rosa · https://www.eutekne.info/ · 1
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 17/02/2026, n. 1541Provvedimento: […] Osserva il Collegio che va fatta applicazione dell'art. 58 Codice del processo tributario rubricato "Nuove prove in appello", risponde alla generale esigenza legislativa di introdurre nel contenzioso tributario un giudizio di secondo grado ad istruttoria c.d. thema decidendum"chiusa", al fine di evitare ampliamenti del , sul medesimo modello del processo civile. […]Leggi di più...
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