Articolo 2927 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2927.

(Evizione della cosa assegnata).

L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilita' del creditore procedente per i danni e per le spese.

L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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