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Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9172/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile
(Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice relatore ed estensore all'esito della camera di consiglio del 25.2.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 9172/2022, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
CUI 0692HRB; con il patrocinio dell'avv. Paolo PEDRETTI;
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE Pubblico Ministero in sede;
INTERVENUTO ha pronunciato il seguente
DECRETO (ai sensi dell'art. 3, comma 3-septies, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso tempestivamente presentato in data 4.8.2022, cittadino Parte_1 pachistano, ha impugnato il provvedimento di trasferimento avente n. di prot. IT-529575- A/BS0007529/0692HRB, emesso ai sensi dell'art. 18, par. 1, lett. d, del Regolamento (UE) n. 604/2013 dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo – UN in data 23.5.2022 e a lui notificato in data CP_1
13.7.2022.
Con tale provvedimento, l'amministrazione ha disposto il trasferimento del ricorrente in Germania, quale Stato competente ad esaminare la sua richiesta di protezione internazionale, entro sei mesi ALaccettazione, da parte di tale Stato, della propria competenza, avvenuta in data 10.3.2022.
Il ricorrente – che in data 10.1.2022 ha formalizzato domanda di protezione internazionale presso la Questura di Brescia, dopo aver presentato in data 22.7.2017 analoga istanza in Germania, rigettata dalle autorità tedesche – ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, lamentando la violazione dell'art. 3, par. 2, del Regolamento (UE) n. 604/2013, dell'art. 3 CEDU, dell'art. 4 della Carta dei diritti
Pag. 1 di 6 Tribunale Ordinario di Brescia
fondamentali dell'UE e dell'art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (sussistendo il rischio, in caso di trasferimento nello Stato competente, di refoulement indiretto, come comprovato dalla decisione negativa già assunta dalle autorità tedesche), nonché dell'art. 17, par. 1, del medesimo Regolamento (per non avere l'UN fatto applicazione della c.d. clausola discrezionale, riconoscendo la CP_1 competenza dell'Italia a esaminare l'istanza di protezione internazionale in deroga all'art. 3, par. 1, dello stesso Regolamento, alla luce del fatto che le Commissioni territoriali italiane, in caso di rigetto delle domande di rifugio o di protezione sussidiaria, possono accordare al richiedente una forma di protezione nazionale viceversa non prevista ALordinamento tedesco).
2. L'UN si è costituita in giudizio, a mezzo di un suo funzionario, il 25.8.2022, chiedendo il CP_1 rigetto della domanda avversaria. In particolare, l'autorità amministrativa ha contestato l'applicabilità della clausola discrezionale di cui all'art. 17, par. 1, del Regolamento al caso in esame, in quanto la domanda di protezione internazionale del richiedente sarebbe già stata definitivamente decisa dalle autorità dello Stato competente (la Germania) prima della presentazione della domanda in Italia e l'operatività di tale clausola sarebbe limitata temporalmente alla fase antecedente all'adozione di una decisione sul merito. Inoltre e in ogni caso, ha sostenuto l'impossibilità per il Giudice di sindacare l'esercizio di un potere qualificato ALart. 17, par. 1, del Regolamento come discrezionale e attribuito alla pubblica amministrazione. Quanto, infine, alla lamentata violazione, in via indiretta, del divieto di non-refoulement, l'amministrazione ha richiamato la costante giurisprudenza, secondo cui il rischio di respingimento “indiretto” non assumerebbe alcuna rilevanza in sede di decisione dei ricorsi avverso le decisioni dell'UN in CP_1 forza del principio del mutual trust (reciproca fiducia) che informa il Sistema Europeo Comune dell'Asilo, salva l'ipotesi del riscontro di gravi carenze sistemiche nello Stato competente. E la Germania, per pacifica giurisprudenza di merito, non presenterebbe consimili carenze, offrendo ai richiedenti asilo, sia sul piano sostanziale sia su quello procedimentale, garanzie equivalenti a quelle assicurate ALordinamento italiano.
3. Parte ricorrente, con nota del 29.8.2022, ha eccepito la tardività della nota depositata da controparte e, nel merito, ha richiamato in toto le argomentazioni già sviluppate nell'atto introduttivo del giudizio.
4. La trattazione della causa è stata più volte rinviata in attesa che la Corte di Giustizia dell'Unione europea si pronunciasse sulle questioni pregiudiziali sollevate ai sensi dell'art. 267 TFUE dai Tribunali di Roma, Firenze e Milano in ordine:
- alla sussistenza, in capo ai giudici degli Stati membri, del potere di sindacare una decisione di trasferimento verso un altro Stato membro, in quanto implicante un rischio di refoulement indiretto per avere già, lo Stato membro richiesto, negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale (Roma, Firenze e Milano);
- alla sussistenza, in capo al giudice dell'impugnazione della decisione di trasferimento assunta ALautorità amministrativa, di un potere di sindacato sul mancato esercizio di tale facoltà da parte dell'autorità amministrativa stessa, implicito nella sua decisione di far luogo al trasferimento (Roma e Firenze).
Pur a séguito della pubblicazione il 30.11.2023 della sentenza con cui la CGUE ha deciso tali questioni (v. CGUE, sentenza 30 novembre 2023, nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21), la trattazione del presente ricorso è stata, infine, ulteriormente differita in attesa che le Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione si pronunciassero sulle questioni oggetto delle ordinanze interlocutorie n. 10898/2024 e n. 10903/2024 emesse dalla Prima Sezione Civile in data 5.4.2024, relative
– tra l'altro – alla sindacabilità, da parte del giudice, del mancato esercizio della clausola discrezionale in presenza di situazioni personali tali da imporre il riconoscimento della protezione “complementare” di diritto nazionale in attuazione di obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. Tali questioni sono state decise da Cass., SS.UU., 15 gennaio 2025, n. 935.
4. In corso di causa, parte ricorrente ha comunque prodotto in atti documentazione via via aggiornata in ordine al percorso di integrazione socio-lavorativa intrapreso nel Paese di accoglienza, a comprova della
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sussistenza dei presupposti per l'applicazione della protezione speciale di cui all'art. 19 d.lgs. 286/1998 e, quindi, della clausola discrezionale prevista dal citato art. 17, par. 1, del Regolamento (UE) n. 604/2013.
5. Preso atto dell'ultima pronuncia della S.C. sopra citata, il Giudice relatore ha fissato udienza avanti a sé per la discussione della causa in data 19.2.2025, disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In data 18.2.2025, il difensore del ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui ha invocato l'applicazione, da parte del Tribunale, della clausola discrezionale e ha, pertanto, chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
6. La causa è stata decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto rigettata l'eccezione di tardività della memoria di costituzione depositata da parte resistente il 25.8.2022.
Considerato che
il ricorso è stato notificato dalla Cancelleria all'UN il CP_1
18.8.2022, il termine di quindici giorni di cui all'art. 3, comma 3-quinquies, d.lgs. 25/2008 risulta ampiamente rispettato.
2. Ciò posto, stima il Collegio – alla luce dei princìpi interpretativi fissati dalla sentenza emessa il 30 novembre 2023 dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C- 297/21, C-315/21 e C-328/21 – che le doglianze del ricorrente in ordine all'asserita violazione del divieto di non-refoulement “indiretto” siano infondate.
La Corte di Lussemburgo ha difatti chiarito che, in forza del principio di fiducia reciproca (mutual trust) tra gli Stati membri (il quale impone di presumere che tutti gli Stati membri assicurino analoghi standard di tutela dei diritti riconosciuti ALUnione), il giudice di uno Stato membro non può sovrapporre la propria valutazione, circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, a quella dello Stato membro competente alla presa o ripresa in carico del richiedente asilo. Ne consegue che egli non può neppure, di regola, valutare il rischio di violazione del principio di non- refoulement, al quale il richiedente asilo sarebbe esposto in connessione con il trasferimento verso lo Stato membro richiesto, salvo il caso di accertata sussistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza (la Corte ha, peraltro, specificato che una mera divergenza di opinioni, tra le autorità amministrative e/o giurisdizionali dei due Stati, quanto ai presupposti sostanziali della protezione internazionale, non vale di per sé sola a dimostrare la sussistenza di siffatte carenze sistemiche).
Ebbene, non vi sono ragioni per ritenere che la Germania presenti carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza, del resto neppure allegate da parte ricorrente: le fonti disponibili (AIDA, Asylum Information Database, Country Report: Germany, April 2023, https://asylumineurope.org/wp- content/uploads/2023/04/AIDA-DE_2022update.pdf) documentano, anzi, in tale Paese un livello di tutela delle garanzie sostanziali e procedimentali comparabile con quello italiano.
3. Appare, invece, fondata la censura relativa alla mancata applicazione della clausola discrezionale prevista ALart. 17, par. 1, del Regolamento (UE) n. 604/2013, norma secondo la quale, «in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel […] regolamento».
3.1. Sul punto, occorre premettere che – ad avviso di questo Tribunale (anche alla luce dei princìpi di recente affermati da Cass., SS.UU., 15 gennaio 2025, n. 935) – si tratta di un'omissione la cui legittimità è senza dubbio sindacabile in sede giurisdizionale, sia pure nei limiti di séguito esposti.
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Fermo che, alla luce dei princìpi statuiti dalla CGUE nella sentenza sopra citata, il giudice non può valutare, in sede di impugnazione della decisione di trasferimento, il rischio di refoulement indiretto né può fondare la propria decisione su un'interpretazione dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale diversa da quella delle autorità dello Stato membro richiesto (salva l'accertata sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo o nelle condizioni di accoglienza), l'omesso esercizio, da parte dell' , della clausola discrezionale di cui all'art. 17, par. 1, del Regolamento (UE) n. CP_1
604/2013 non può che essere soggetta al sindacato giurisdizionale, laddove il ricorrente deduca che sia avvenuto in violazione di un suo diritto soggettivo derivante da un obbligo costituzionale o internazionale dello Stato italiano.
In tal caso, infatti, l'applicazione della clausola – la cui attivazione è qualificata ALordinamento unionale come facoltativa e fondata sulle più diverse ragioni (politiche, umanitarie o anche solo “pragmatiche”) – diviene doverosa, in quanto costituzionalmente vincolata.
Un simile obbligo discendente dal diritto nazionale è, peraltro, da ritenersi compatibile con il diritto dell'Unione europea, come riconosciuto dalla stessa Corte di Giustizia in una recente sentenza (CGUE, 16 febbraio 2023, nella causa C-745/21), nella quale si legge che l'art. 17, par. 1, del Regolamento non osta a una normativa nazionale che imponga alle autorità competenti di quel Paese di esaminare una domanda di protezione il cui esame spetterebbe, secondo la disciplina del Regolamento Dublino III, a un altro Stato membro.
Ebbene, tra gli obblighi costituzionali e internazionali suscettibili di imporre come doverosa, in uno specifico caso concreto, l'esercizio della facoltà prevista ALart. 17, par. 1, del Regolamento (UE) n. 604/2013 da parte dell'amministrazione italiana, vi sono certamente quelli che sorreggono il sistema interno di protezione nazionale, ancorato al diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3, Cost. e articolato nelle cause di inespellibilità elencate ALart. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998, a loro volta da interpretarsi anche alla luce della clausola di salvaguardia di cui all'art. 5, comma 6, del medesimo testo unico (non a caso espressamente richiamata proprio ALart. 19, comma 1.1, I periodo, seconda parte, d.lgs. cit.).
L'omessa valutazione, nella decisione di trasferimento adottata ALUN , della sussistenza dei CP_1 requisiti della protezione complementare di diritto nazionale (oggi denominata “protezione speciale”) – la quale costituisce, è bene ricordare, un diritto soggettivo perfetto appartenente alla categoria dei diritti fondamentali (v., ex plurimis, Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, nn. 29459 e 29460; Cass., SS.UU., 9 settembre 2021, n. 24413) – vale, dunque, come rifiuto implicito di avvalersi della clausola di cui al citato art. 17, par. 1, del Regolamento ed è, perciò, sindacabile ALautorità giudiziaria ordinaria investita del ricorso avverso tale provvedimento (sul punto, v., nella giurisprudenza di merito, Trib. Torino, 19 febbraio 2024, in proc. n. 7056/2023 R.G.; Trib. Trento, 29 febbraio 2024; Trib. Firenze, 8 maggio 2024, n. 2988, in proc. n. 9183/2022 R.G.).
Ovviamente, in applicazione dei princìpi generali in materia processuale, il sindacato giudiziale postula l'avvenuto adempimento, da parte dello straniero, del proprio onere di allegazione – in sede di presentazione della domanda di protezione internazionale o, quantomeno, in sede di ricorso giurisdizionale – dei motivi ostativi al suo trasferimento in altro Stato membro collegati al diritto alla protezione speciale.
È chiaro, però, che – nei procedimenti, come quello qui in decisione, instaurati prima delle citate pronunce della Corte di Giustizia e della Corte di cassazione (dalle quali si ricavano i princìpi di diritto sopra esposti) e, per giunta, protrattisi ben oltre il breve termine previsto ALart. 3, comma 3-septies, d.lgs. 25/2008 in attesa delle stesse – il citato onere di allegazione non era in concreto prevedibile, perlomeno negli esatti termini poc'anzi enunciati, al momento della formulazione della domanda, con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile l'allegazione di fatti rilevanti ai fini dell'applicazione della causa discrezionale anche in corso di causa;
allegazione che, peraltro, è in ogni caso sempre possibile – in linea
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coi princìpi generali valevoli per tutti i procedimenti aventi ad oggetto diritti fondamentali in tema di asilo
– con riferimento ai fatti e alle circostanze sopravvenuti.
3.2. Va, poi, ulteriormente premesso – in replica a quanto eccepito nella propria comparsa ALUN
– che non vi è nel Regolamento (UE) n. 604/2013 alcuna disposizione che limita temporalmente CP_1
l'operatività della clausola discrezionale alla fase antecedente all'adozione di una decisione sul merito. Anzi, occorre osservare che l'art. 17, par. 1, del Regolamento – nel derogare espressamente al disposto dell'art. 3, par. 1 – deroga anche alla regola generale posta da tale norma, secondo cui «una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro».
Ad ogni modo, l'eccezione dell'amministrazione resistente non risulta neppure pertinente alla fattispecie concreta dedotta in questo giudizio, nella quale a una prima domanda di protezione internazionale presentata in Germania nel 2017 (e decisa dalle autorità tedesche) ha fatto séguito una seconda domanda di protezione presentata in Italia nel 2022. La decisione adottata in Germania attiene, pertanto, a un'istanza precedente e diversa da quella per la quale è stato disposto il trasferimento ALUN CP_1
(che, non a caso, ha ravvisato la ricorrenza dell'ipotesi prevista dalla lett. d dell'art. 18, par. 1, del Regolamento).
3.3. Ciò posto e calando i princìpi sopra enunciati nella vicenda in esame, si osserva quanto segue. ha allegato – già in sede di ricorso e poi soprattutto nelle note scritte di Parte_1
“aggiornamento” depositate il 14.4.2023, il 21.2.2024, il 16.12.2024 e, da ultimo, il 18.2.2025 – di essere soggetto pienamente integrato sotto il profilo socio-lavorativo nel Paese di accoglienza, deducendo pertanto la ricorrenza dei presupposti della protezione complementare ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998, norma a lui ratione temporis applicabile in virtù della data di presentazione della sua domanda di protezione internazionale.
Al fine di provare il percorso di inserimento nel frattempo intrapreso, parte ricorrente ha depositato in atti le comunicazioni relative al contratto di tirocinio a tempo pieno stipulato per il periodo CP_2
4.7.2022-30.9.2022 con la RIV di OD IU & C. s.n.c. e alla successiva proroga dello stesso sino al 31.3.2023, il contratto di apprendistato professionalizzante a tempo indeterminato concluso con la medesima società a decorrere dal 17.4.2023 (e con un periodo formativo di 36 mesi) e tuttora in essere, nonché le relative buste paga.
Considerata tale documentata integrazione lavorativa (protrattasi per quasi tre anni durante la pendenza del presente procedimento) e rilevata anche la sua lunga assenza dal Paese di origine (da cui è partito nell'ottobre del 2015: v. mod. C3), sussistono ad avviso del Collegio i presupposti dell'ipotesi di non- refoulement (e, quindi, di protezione speciale) prevista ALart. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998, dacché un eventuale rimpatrio del ricorrente o anche solo un suo eventuale allontanamento dal territorio italiano si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata, tutelato ALart. 8 CEDU, in mancanza di ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica tali da giustificare una compressione di quest'ultimo.
Sussistendo l'obbligo in capo allo Stato italiano di rispettare gli artt. 117, comma 1, Cost. e 8 CEDU, l'esercizio della clausola discrezionale ex art. 17, par. 1, Regolamento (UE) n. 604/2013 appare nel caso di specie necessitata, con conseguente illegittimità della decisione di trasferimento impugnato, sia pure per cause sopravvenute alla sua adozione e verificatesi nella pendenza del presente processo.
4. Quanto alle spese di lite, sussisterebbero gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., dal momento che l'accoglimento della domanda è dipeso da circostanze in fatto sopravvenute al ricorso e dovute, in gran parte, alla lunga durata del presente procedimento. Sennonché, nulla deve essere disposto in proposito, in quanto la resistente – non costituitasi in giudizio a mezzo di un difensore – non ha allegato di aver sostenuto spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, visto l'art. 3, comma 3-septies, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, in accoglimento del ricorso, accerta la competenza dello Stato italiano a decidere sulla domanda di protezione internazionale avanzata da nato in [...] il [...] (c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
), in data 10.1.2022 presso la Questura di Brescia;
C.F._2 nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 25 febbraio 2025.
La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile
(Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice relatore ed estensore all'esito della camera di consiglio del 25.2.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 9172/2022, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
CUI 0692HRB; con il patrocinio dell'avv. Paolo PEDRETTI;
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE Pubblico Ministero in sede;
INTERVENUTO ha pronunciato il seguente
DECRETO (ai sensi dell'art. 3, comma 3-septies, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso tempestivamente presentato in data 4.8.2022, cittadino Parte_1 pachistano, ha impugnato il provvedimento di trasferimento avente n. di prot. IT-529575- A/BS0007529/0692HRB, emesso ai sensi dell'art. 18, par. 1, lett. d, del Regolamento (UE) n. 604/2013 dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo – UN in data 23.5.2022 e a lui notificato in data CP_1
13.7.2022.
Con tale provvedimento, l'amministrazione ha disposto il trasferimento del ricorrente in Germania, quale Stato competente ad esaminare la sua richiesta di protezione internazionale, entro sei mesi ALaccettazione, da parte di tale Stato, della propria competenza, avvenuta in data 10.3.2022.
Il ricorrente – che in data 10.1.2022 ha formalizzato domanda di protezione internazionale presso la Questura di Brescia, dopo aver presentato in data 22.7.2017 analoga istanza in Germania, rigettata dalle autorità tedesche – ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, lamentando la violazione dell'art. 3, par. 2, del Regolamento (UE) n. 604/2013, dell'art. 3 CEDU, dell'art. 4 della Carta dei diritti
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fondamentali dell'UE e dell'art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (sussistendo il rischio, in caso di trasferimento nello Stato competente, di refoulement indiretto, come comprovato dalla decisione negativa già assunta dalle autorità tedesche), nonché dell'art. 17, par. 1, del medesimo Regolamento (per non avere l'UN fatto applicazione della c.d. clausola discrezionale, riconoscendo la CP_1 competenza dell'Italia a esaminare l'istanza di protezione internazionale in deroga all'art. 3, par. 1, dello stesso Regolamento, alla luce del fatto che le Commissioni territoriali italiane, in caso di rigetto delle domande di rifugio o di protezione sussidiaria, possono accordare al richiedente una forma di protezione nazionale viceversa non prevista ALordinamento tedesco).
2. L'UN si è costituita in giudizio, a mezzo di un suo funzionario, il 25.8.2022, chiedendo il CP_1 rigetto della domanda avversaria. In particolare, l'autorità amministrativa ha contestato l'applicabilità della clausola discrezionale di cui all'art. 17, par. 1, del Regolamento al caso in esame, in quanto la domanda di protezione internazionale del richiedente sarebbe già stata definitivamente decisa dalle autorità dello Stato competente (la Germania) prima della presentazione della domanda in Italia e l'operatività di tale clausola sarebbe limitata temporalmente alla fase antecedente all'adozione di una decisione sul merito. Inoltre e in ogni caso, ha sostenuto l'impossibilità per il Giudice di sindacare l'esercizio di un potere qualificato ALart. 17, par. 1, del Regolamento come discrezionale e attribuito alla pubblica amministrazione. Quanto, infine, alla lamentata violazione, in via indiretta, del divieto di non-refoulement, l'amministrazione ha richiamato la costante giurisprudenza, secondo cui il rischio di respingimento “indiretto” non assumerebbe alcuna rilevanza in sede di decisione dei ricorsi avverso le decisioni dell'UN in CP_1 forza del principio del mutual trust (reciproca fiducia) che informa il Sistema Europeo Comune dell'Asilo, salva l'ipotesi del riscontro di gravi carenze sistemiche nello Stato competente. E la Germania, per pacifica giurisprudenza di merito, non presenterebbe consimili carenze, offrendo ai richiedenti asilo, sia sul piano sostanziale sia su quello procedimentale, garanzie equivalenti a quelle assicurate ALordinamento italiano.
3. Parte ricorrente, con nota del 29.8.2022, ha eccepito la tardività della nota depositata da controparte e, nel merito, ha richiamato in toto le argomentazioni già sviluppate nell'atto introduttivo del giudizio.
4. La trattazione della causa è stata più volte rinviata in attesa che la Corte di Giustizia dell'Unione europea si pronunciasse sulle questioni pregiudiziali sollevate ai sensi dell'art. 267 TFUE dai Tribunali di Roma, Firenze e Milano in ordine:
- alla sussistenza, in capo ai giudici degli Stati membri, del potere di sindacare una decisione di trasferimento verso un altro Stato membro, in quanto implicante un rischio di refoulement indiretto per avere già, lo Stato membro richiesto, negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale (Roma, Firenze e Milano);
- alla sussistenza, in capo al giudice dell'impugnazione della decisione di trasferimento assunta ALautorità amministrativa, di un potere di sindacato sul mancato esercizio di tale facoltà da parte dell'autorità amministrativa stessa, implicito nella sua decisione di far luogo al trasferimento (Roma e Firenze).
Pur a séguito della pubblicazione il 30.11.2023 della sentenza con cui la CGUE ha deciso tali questioni (v. CGUE, sentenza 30 novembre 2023, nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21), la trattazione del presente ricorso è stata, infine, ulteriormente differita in attesa che le Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione si pronunciassero sulle questioni oggetto delle ordinanze interlocutorie n. 10898/2024 e n. 10903/2024 emesse dalla Prima Sezione Civile in data 5.4.2024, relative
– tra l'altro – alla sindacabilità, da parte del giudice, del mancato esercizio della clausola discrezionale in presenza di situazioni personali tali da imporre il riconoscimento della protezione “complementare” di diritto nazionale in attuazione di obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. Tali questioni sono state decise da Cass., SS.UU., 15 gennaio 2025, n. 935.
4. In corso di causa, parte ricorrente ha comunque prodotto in atti documentazione via via aggiornata in ordine al percorso di integrazione socio-lavorativa intrapreso nel Paese di accoglienza, a comprova della
Pag. 2 di 6 Tribunale Ordinario di Brescia
sussistenza dei presupposti per l'applicazione della protezione speciale di cui all'art. 19 d.lgs. 286/1998 e, quindi, della clausola discrezionale prevista dal citato art. 17, par. 1, del Regolamento (UE) n. 604/2013.
5. Preso atto dell'ultima pronuncia della S.C. sopra citata, il Giudice relatore ha fissato udienza avanti a sé per la discussione della causa in data 19.2.2025, disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In data 18.2.2025, il difensore del ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui ha invocato l'applicazione, da parte del Tribunale, della clausola discrezionale e ha, pertanto, chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
6. La causa è stata decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto rigettata l'eccezione di tardività della memoria di costituzione depositata da parte resistente il 25.8.2022.
Considerato che
il ricorso è stato notificato dalla Cancelleria all'UN il CP_1
18.8.2022, il termine di quindici giorni di cui all'art. 3, comma 3-quinquies, d.lgs. 25/2008 risulta ampiamente rispettato.
2. Ciò posto, stima il Collegio – alla luce dei princìpi interpretativi fissati dalla sentenza emessa il 30 novembre 2023 dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C- 297/21, C-315/21 e C-328/21 – che le doglianze del ricorrente in ordine all'asserita violazione del divieto di non-refoulement “indiretto” siano infondate.
La Corte di Lussemburgo ha difatti chiarito che, in forza del principio di fiducia reciproca (mutual trust) tra gli Stati membri (il quale impone di presumere che tutti gli Stati membri assicurino analoghi standard di tutela dei diritti riconosciuti ALUnione), il giudice di uno Stato membro non può sovrapporre la propria valutazione, circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, a quella dello Stato membro competente alla presa o ripresa in carico del richiedente asilo. Ne consegue che egli non può neppure, di regola, valutare il rischio di violazione del principio di non- refoulement, al quale il richiedente asilo sarebbe esposto in connessione con il trasferimento verso lo Stato membro richiesto, salvo il caso di accertata sussistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza (la Corte ha, peraltro, specificato che una mera divergenza di opinioni, tra le autorità amministrative e/o giurisdizionali dei due Stati, quanto ai presupposti sostanziali della protezione internazionale, non vale di per sé sola a dimostrare la sussistenza di siffatte carenze sistemiche).
Ebbene, non vi sono ragioni per ritenere che la Germania presenti carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza, del resto neppure allegate da parte ricorrente: le fonti disponibili (AIDA, Asylum Information Database, Country Report: Germany, April 2023, https://asylumineurope.org/wp- content/uploads/2023/04/AIDA-DE_2022update.pdf) documentano, anzi, in tale Paese un livello di tutela delle garanzie sostanziali e procedimentali comparabile con quello italiano.
3. Appare, invece, fondata la censura relativa alla mancata applicazione della clausola discrezionale prevista ALart. 17, par. 1, del Regolamento (UE) n. 604/2013, norma secondo la quale, «in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel […] regolamento».
3.1. Sul punto, occorre premettere che – ad avviso di questo Tribunale (anche alla luce dei princìpi di recente affermati da Cass., SS.UU., 15 gennaio 2025, n. 935) – si tratta di un'omissione la cui legittimità è senza dubbio sindacabile in sede giurisdizionale, sia pure nei limiti di séguito esposti.
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Fermo che, alla luce dei princìpi statuiti dalla CGUE nella sentenza sopra citata, il giudice non può valutare, in sede di impugnazione della decisione di trasferimento, il rischio di refoulement indiretto né può fondare la propria decisione su un'interpretazione dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale diversa da quella delle autorità dello Stato membro richiesto (salva l'accertata sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo o nelle condizioni di accoglienza), l'omesso esercizio, da parte dell' , della clausola discrezionale di cui all'art. 17, par. 1, del Regolamento (UE) n. CP_1
604/2013 non può che essere soggetta al sindacato giurisdizionale, laddove il ricorrente deduca che sia avvenuto in violazione di un suo diritto soggettivo derivante da un obbligo costituzionale o internazionale dello Stato italiano.
In tal caso, infatti, l'applicazione della clausola – la cui attivazione è qualificata ALordinamento unionale come facoltativa e fondata sulle più diverse ragioni (politiche, umanitarie o anche solo “pragmatiche”) – diviene doverosa, in quanto costituzionalmente vincolata.
Un simile obbligo discendente dal diritto nazionale è, peraltro, da ritenersi compatibile con il diritto dell'Unione europea, come riconosciuto dalla stessa Corte di Giustizia in una recente sentenza (CGUE, 16 febbraio 2023, nella causa C-745/21), nella quale si legge che l'art. 17, par. 1, del Regolamento non osta a una normativa nazionale che imponga alle autorità competenti di quel Paese di esaminare una domanda di protezione il cui esame spetterebbe, secondo la disciplina del Regolamento Dublino III, a un altro Stato membro.
Ebbene, tra gli obblighi costituzionali e internazionali suscettibili di imporre come doverosa, in uno specifico caso concreto, l'esercizio della facoltà prevista ALart. 17, par. 1, del Regolamento (UE) n. 604/2013 da parte dell'amministrazione italiana, vi sono certamente quelli che sorreggono il sistema interno di protezione nazionale, ancorato al diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3, Cost. e articolato nelle cause di inespellibilità elencate ALart. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998, a loro volta da interpretarsi anche alla luce della clausola di salvaguardia di cui all'art. 5, comma 6, del medesimo testo unico (non a caso espressamente richiamata proprio ALart. 19, comma 1.1, I periodo, seconda parte, d.lgs. cit.).
L'omessa valutazione, nella decisione di trasferimento adottata ALUN , della sussistenza dei CP_1 requisiti della protezione complementare di diritto nazionale (oggi denominata “protezione speciale”) – la quale costituisce, è bene ricordare, un diritto soggettivo perfetto appartenente alla categoria dei diritti fondamentali (v., ex plurimis, Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, nn. 29459 e 29460; Cass., SS.UU., 9 settembre 2021, n. 24413) – vale, dunque, come rifiuto implicito di avvalersi della clausola di cui al citato art. 17, par. 1, del Regolamento ed è, perciò, sindacabile ALautorità giudiziaria ordinaria investita del ricorso avverso tale provvedimento (sul punto, v., nella giurisprudenza di merito, Trib. Torino, 19 febbraio 2024, in proc. n. 7056/2023 R.G.; Trib. Trento, 29 febbraio 2024; Trib. Firenze, 8 maggio 2024, n. 2988, in proc. n. 9183/2022 R.G.).
Ovviamente, in applicazione dei princìpi generali in materia processuale, il sindacato giudiziale postula l'avvenuto adempimento, da parte dello straniero, del proprio onere di allegazione – in sede di presentazione della domanda di protezione internazionale o, quantomeno, in sede di ricorso giurisdizionale – dei motivi ostativi al suo trasferimento in altro Stato membro collegati al diritto alla protezione speciale.
È chiaro, però, che – nei procedimenti, come quello qui in decisione, instaurati prima delle citate pronunce della Corte di Giustizia e della Corte di cassazione (dalle quali si ricavano i princìpi di diritto sopra esposti) e, per giunta, protrattisi ben oltre il breve termine previsto ALart. 3, comma 3-septies, d.lgs. 25/2008 in attesa delle stesse – il citato onere di allegazione non era in concreto prevedibile, perlomeno negli esatti termini poc'anzi enunciati, al momento della formulazione della domanda, con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile l'allegazione di fatti rilevanti ai fini dell'applicazione della causa discrezionale anche in corso di causa;
allegazione che, peraltro, è in ogni caso sempre possibile – in linea
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coi princìpi generali valevoli per tutti i procedimenti aventi ad oggetto diritti fondamentali in tema di asilo
– con riferimento ai fatti e alle circostanze sopravvenuti.
3.2. Va, poi, ulteriormente premesso – in replica a quanto eccepito nella propria comparsa ALUN
– che non vi è nel Regolamento (UE) n. 604/2013 alcuna disposizione che limita temporalmente CP_1
l'operatività della clausola discrezionale alla fase antecedente all'adozione di una decisione sul merito. Anzi, occorre osservare che l'art. 17, par. 1, del Regolamento – nel derogare espressamente al disposto dell'art. 3, par. 1 – deroga anche alla regola generale posta da tale norma, secondo cui «una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro».
Ad ogni modo, l'eccezione dell'amministrazione resistente non risulta neppure pertinente alla fattispecie concreta dedotta in questo giudizio, nella quale a una prima domanda di protezione internazionale presentata in Germania nel 2017 (e decisa dalle autorità tedesche) ha fatto séguito una seconda domanda di protezione presentata in Italia nel 2022. La decisione adottata in Germania attiene, pertanto, a un'istanza precedente e diversa da quella per la quale è stato disposto il trasferimento ALUN CP_1
(che, non a caso, ha ravvisato la ricorrenza dell'ipotesi prevista dalla lett. d dell'art. 18, par. 1, del Regolamento).
3.3. Ciò posto e calando i princìpi sopra enunciati nella vicenda in esame, si osserva quanto segue. ha allegato – già in sede di ricorso e poi soprattutto nelle note scritte di Parte_1
“aggiornamento” depositate il 14.4.2023, il 21.2.2024, il 16.12.2024 e, da ultimo, il 18.2.2025 – di essere soggetto pienamente integrato sotto il profilo socio-lavorativo nel Paese di accoglienza, deducendo pertanto la ricorrenza dei presupposti della protezione complementare ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998, norma a lui ratione temporis applicabile in virtù della data di presentazione della sua domanda di protezione internazionale.
Al fine di provare il percorso di inserimento nel frattempo intrapreso, parte ricorrente ha depositato in atti le comunicazioni relative al contratto di tirocinio a tempo pieno stipulato per il periodo CP_2
4.7.2022-30.9.2022 con la RIV di OD IU & C. s.n.c. e alla successiva proroga dello stesso sino al 31.3.2023, il contratto di apprendistato professionalizzante a tempo indeterminato concluso con la medesima società a decorrere dal 17.4.2023 (e con un periodo formativo di 36 mesi) e tuttora in essere, nonché le relative buste paga.
Considerata tale documentata integrazione lavorativa (protrattasi per quasi tre anni durante la pendenza del presente procedimento) e rilevata anche la sua lunga assenza dal Paese di origine (da cui è partito nell'ottobre del 2015: v. mod. C3), sussistono ad avviso del Collegio i presupposti dell'ipotesi di non- refoulement (e, quindi, di protezione speciale) prevista ALart. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998, dacché un eventuale rimpatrio del ricorrente o anche solo un suo eventuale allontanamento dal territorio italiano si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata, tutelato ALart. 8 CEDU, in mancanza di ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica tali da giustificare una compressione di quest'ultimo.
Sussistendo l'obbligo in capo allo Stato italiano di rispettare gli artt. 117, comma 1, Cost. e 8 CEDU, l'esercizio della clausola discrezionale ex art. 17, par. 1, Regolamento (UE) n. 604/2013 appare nel caso di specie necessitata, con conseguente illegittimità della decisione di trasferimento impugnato, sia pure per cause sopravvenute alla sua adozione e verificatesi nella pendenza del presente processo.
4. Quanto alle spese di lite, sussisterebbero gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., dal momento che l'accoglimento della domanda è dipeso da circostanze in fatto sopravvenute al ricorso e dovute, in gran parte, alla lunga durata del presente procedimento. Sennonché, nulla deve essere disposto in proposito, in quanto la resistente – non costituitasi in giudizio a mezzo di un difensore – non ha allegato di aver sostenuto spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, visto l'art. 3, comma 3-septies, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, in accoglimento del ricorso, accerta la competenza dello Stato italiano a decidere sulla domanda di protezione internazionale avanzata da nato in [...] il [...] (c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
), in data 10.1.2022 presso la Questura di Brescia;
C.F._2 nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 25 febbraio 2025.
La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
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