Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 2769 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
[...]
per
(Avv. Parte_1
_____________________________ PICCIOLO GAETANO)
___________________________
ricorrente
Il Cancelliere CONTRO
INPS DI ER (Avv. DOA ALESSANDRO)
resistente
All'udienza del 24/06/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Con la memoria di costituzione si costituiva l'Inps contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio, con provvedimento del gennaio 2024, l'INPS provvedeva a rideterminare gli importi delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 23 d.l.
48/2023 (cfr. doc. INPS).
All'esito della rideterminazione delle sanzioni amministrative da parte dell'Inps, il ricorrente ha provveduto all'estinzione delle medesime con il pagamento, entro il termine indicato dal creditore, della somma nella misura ridotta stabilita dal medesimo Istituto e delle spese (cfr. nota di deposito del 6.05.2025 allegata quietanza di pagamento), chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere.
Ciò posto, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, così
come richiesto congiuntamente dalle parti all'odierna udienza e conseguentemente va annullata l'ordinanza ingiunzione opposta.
Deve in proposito essere ricordato che, quando al processo risulti ritualmente acquisita una situazione dalla quale emerga che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere può essere pronunciata anche d'ufficio.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Per quanto concerne le spese del giudizio, invece, appare certamente equo disporne la compensazione atteso che in corso di giudizio è intervenuto il D.L. 48/2023 che ha ridotto la misura della sanzione e che parte ricorrente ha aderito alla nuova rideterminazione provvedendo al pagamento di quanto ingiunto.
P.Q.M.
Come in epigrafe;
Così deciso in Palermo, 24/06/2025.
IL GIUDICE
ANNA DIFALCO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro