Art. 8.
L'utilizzazione del personale ferroviario in mansioni di profilo professionale omogeneo di categoria superiore, nell'ambito del settore di appartenenza, e' regolata sulla base dei seguenti criteri, con attribuzione del relativo trattamento economico dal primo giorno della utilizzazione stessa:
1) il personale della prima-seconda-terza categoria puo' essere utilizzato in mansioni di profilo della categoria terza-quarta, con titolo al trattamento economico stabilito per la terza categoria;
2) il personale della terza-quarta categoria puo' essere utilizzato in mansioni di profilo delle categorie quinta o quinta-sesta, con titolo al trattamento economico stabilito per la quinta categoria;
3) il personale della quinta-sesta categoria puo' essere utilizzato in mansioni di profilo della settima categoria, con titolo al trattamento economico stabilito per tale categoria;
4) il personale della settima categoria puo' essere utilizzato in mansioni di profilo dell'ottava categoria, con titolo al trattamento economico stabilito per tale categoria;
5) il personale dell'ottava categoria puo' essere utilizzato in mansioni di profilo della nona categoria con titolo al trattamento economico stabilito per tale categoria.
Agli effetti del presente articolo restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 12, secondo , terzo e quarto comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42 .
L'utilizzazione del personale ferroviario in mansioni di profilo professionale omogeneo di categoria superiore, nell'ambito del settore di appartenenza, e' regolata sulla base dei seguenti criteri, con attribuzione del relativo trattamento economico dal primo giorno della utilizzazione stessa:
1) il personale della prima-seconda-terza categoria puo' essere utilizzato in mansioni di profilo della categoria terza-quarta, con titolo al trattamento economico stabilito per la terza categoria;
2) il personale della terza-quarta categoria puo' essere utilizzato in mansioni di profilo delle categorie quinta o quinta-sesta, con titolo al trattamento economico stabilito per la quinta categoria;
3) il personale della quinta-sesta categoria puo' essere utilizzato in mansioni di profilo della settima categoria, con titolo al trattamento economico stabilito per tale categoria;
4) il personale della settima categoria puo' essere utilizzato in mansioni di profilo dell'ottava categoria, con titolo al trattamento economico stabilito per tale categoria;
5) il personale dell'ottava categoria puo' essere utilizzato in mansioni di profilo della nona categoria con titolo al trattamento economico stabilito per tale categoria.
Agli effetti del presente articolo restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 12, secondo , terzo e quarto comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42 .