Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/1981, n. 1516
CASS
Sentenza 16 marzo 1981

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Nella successione di due discipline collettive, la seconda si sostituisce alla prima, siano oppure no le sue clausole piu favorevoli, salvo che - ai sensi del secondo comma dell'art 2070 cod civ - le clausole piu favorevoli della disciplina collettiva precedente risultino pattuite intuitu personae, e cioe per specifici meriti del singolo dipendente tali da giustificare un trattamento differenziato. Tale principio - che si collega all'autonomia delle parti, le quali ben possono compiutamente regolare in maniera diversa gli interessi collettivi, in relazione ad una nuova e globale valutazione degli stessi - trova applicazione anche nell'ipotesi di sopravvenienza di un contratto collettivo di categoria ad un contratto aziendale. ( V 233/78, mass n 385117; ( V 631/70, mass n 345795; ( V 2448/67, mass n 329744; ( V 1353/65, mass n 312574; ( V 514/65, mass n 310933).*

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune si risolve in un'indagine di fatto istituzionalmente demandata al giudice del merito e censurabile in Sede di legittimita solo sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione delle regole ermeneutiche enunciate dagli artt 1362 e seguenti cod civ. ( Conf 2835/77, mass n 386446).*

In relazione al contratto collettivo, l'adozione di un criterio interpretativo conforme all'esigenza di uniformita di trattamento dei lavoratori, - oltre che nelle particolari Disposizioni degli artt 15 e 16 dello statuto dei lavoratori - trova fondamento,ai sensi del primo comma dell'art 1362 cod civ, nella stessa logica funzionale di tale contratto, la cui finalita tipica e quella di realizzare l'uniformita di trattamento dei lavoratori cui deve applicarsi. L'applicabilita di tale criterio interpretativo e, inoltre, confermata dalla regola finale di cui all'art 1371 dello stesso codice, giacche il criterio dell'equo contemperamento degli interessi delle parti, cui tale norma fa riferimento, si identifica, appunto, con quello della uniformita delle condizioni di lavoro a parita di presupposti,. Ne consegue che ogni soluzione interpretativa di un contratto collettivo, la quale porti a ritenere una deroga al generale criterio di uniformita di trattamento dei lavoratori, deve trovare una sicura, specifica e ragionevole giustificazione.*

In tema d'interpretazione di un contratto collettivo, il giudice del merito, nella Determinazione della comune volonta delle parti, non puo non tener presente, quale espressione di comportamento complessivo delle parti stesse (art 1362, secondo comma, cod civ), la portata dei precedenti Atti negoziali fra loro intercorsi, ove possano atteggiarsi come presupposti di quelli successivamente adottati, prendendo pertanto in considerazione il contenuto di tali precedenti Atti ed accertando se in essi siano enunciate finalita la cui attuazione sia stata rimessa ad Atti successivi. ( V 2049/80, mass n 405692).*

In applicazione del principio d'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali stabilito dall'art 1363 cod civ, il giudice, al fine della Determinazione del trattamento piu favorevole al lavoratore, deve - confrontando discipline collettive contrapposte - prendere in considerazione, nell'ambito di ciascun istituto contrattuale, non le singole clausole, bensi i trattamenti complessivi desumibili dalle due discipline. ( V 2516/77, mass n 386235; ( V 2277/68, mass n 334552; ( V 733/63, mass n 260993).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/1981, n. 1516
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1516
    Data del deposito : 16 marzo 1981

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