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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/12/2024, n. 8064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 8064 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Cecilia De Santis Presidente,
Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Dott.ssa Carla Santese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 2182/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 10.9.2024 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi degli artt. 127, terzo comma e 127-ter e vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Gomenizza n. 3, presso lo studio dell'avv. Alessandro Tetti (c.f.
), che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in C.F._1
appello
- appellante -
e corrente in Monterotondo, via Papa Giovanni XXIII n. 21 (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via P.IVA_2
Alberico II n. 4, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Mattiello (c.f. , che la C.F._2 2
rappresenta e difende giusta delibera dell'assemblea di condominio del 5 luglio 2021 e procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellato –
Oggetto: Appello sentenza n. 1129/2020 emessa dal Tribunale di Tivoli, pubblicata in data 2.10.2020
(Appalto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte appellante: “Voglia l'adita Corte di Appello di Roma, in riforma dell'impugnata sentenza n.
1129/2020, pubblicata il 02/10/20, non notificata, e in accoglimento dei motivi di gravame svolti, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo svolta dal appellato, per l'effetto confermare il decreto CP_1
ingiuntivo n. 285/2015 (n.r.g. 638/2015), reso dal Tribunale Civile di Tivoli il 03/03/15, con condanna al pagamento degli importi ivi indicati;
condannare altresì il al risarcimento del danno per CP_1
ritardato pagamento, nei modi e termini indicati in premessa, nonché al pagamento degli ulteriori interessi previsti dall'art. 1284, IV co., c.c., a decorrere dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e fino al saldo effettivo, oltre all'ulteriore risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., come quantificato in atti o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”
Parte appellata: “chiede il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata con liquidazione di compensi, spese, spese generali 15% oltre iva e cpa del doppio grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata così riportava i fatti di causa e la decisione adottata:
“Con ricorso ritualmente depositato adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere Parte_1
un decreto ingiuntivo per l'importo di 33.605,00 euro nei confronti del Parte_2
in Monterotondo oltre rivalutazione monetaria, interessi moratori ai sensi
[...]
del D. Lgs. n. 231/2002 e spese.
Allegava che la ricorrente era società che svolgeva servizi di pulizie in genere e sanificazione ambientale;
che il resistente aveva commissionato alla ricorrente la pulizia delle parti comuni CP_1 degli edifici condominiali A e B a decorrere dal 01.12.2007; che per le prestazioni relative al servizio di pulizia delle parti comuni dei predetti edifici relative al periodo compreso tra il 01.07.2008 e il 30.11.2011 3
la ricorrente aveva emesso fatture per un ammontare pari a 33.313,00 euro rimaste insolute;
che a causa dell'inadempimento in data 25.11.2011 la ricorrente comunicava la risoluzione del contratto di servizio di pulizie;
che per la certificazione notarile delle fatture era stata sostenuta una spesa di 292,00 euro.
Con decreto ingiuntivo emesso in data 03.03.2015 (RG n. 638/2015) il Tribunale di Tivoli accoglieva la domanda monitoria.
Con citazione ritualmente notificata il Condominio ingiunto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiedendone la revoca e domandando altresì l'accertamento dell'infondatezza del credito azionato o in subordine accertare l'effettiva somma dovuta per corrispettivo e interessi dall'opponente.
Allegava che il non aveva mai concluso alcun contratto per il servizio di pulizie con la CP_1
società opposta, né aveva ricevuto mai alcun foglio lavoro, né le fatture azionate in sede monitoria;
che i criteri di determinazione del prezzo indicato nelle fatture erano del tutto incerti;
che gli interessi non erano dovuti non essendo stato concluso alcun accordo sugli stessi né essendo state notificate le fatture.
Si costituiva in prima udienza la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione, oltre alla condanna del al pagamento del maggior danno da ritardo ai sensi dell'art. 1224 c.c. e al CP_1 risarcimento del danno da lite temeraria per l'importo di 5.000,00 euro o diversa somma di giustizia.
Allegava che aveva pattuito con l'opponente un contratto per l'espletamento del servizio di pulizie delle parti comuni degli edifici A e B a decorrere dal 01.12.2007 dietro il corrispettivo di 812,00 euro mensili inclusi oneri fiscali;
che le fatture relative ai mesi compresi tra il 01.07.2008 e il 30.11.2011 non erano state pagate;
che con comunicazione del 25.11.2011 l'opposta aveva dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'opponente; che non vi era l'autorizzazione dell'Assemblea dei
Condomini in favore dell'Amministratore costituito;
che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dalle fatture saldate in precedenza dall'opponente risultava l'esistenza del contratto dedotto in giudizio;
che occorreva risarcire all'opposta il maggior danno da ritardo ai sensi dell'art. 1224 c.c.
All'esito dell'udienza di trattazione, con ordinanza riservata il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione e fissava termine a parte opponente per il deposito della ratifica assembleare.
Alla successiva udienza il Giudice concedeva i termini previsti dall'art. 183, comma 6 c.p.c.
In corso di causa, mutava il magistrato titolare del fascicolo e venivano assunte le prove orali ammesse.
All'udienza del 05.06.2020, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 del D. L. n.
18/2020 convertito nella L. n. 27/2020, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. 4
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, si deve rilevare che l'odierna opposta ha contestato originariamente il difetto di poteri di rappresentanza in capo al signor quale amministratore del Parte_3 CP_1
opponente, difettando la ratifica dell'assemblea dei condomini.
Con ordinanza del 22.12.2015 questo Tribunale ha concesso all'opponente termine per il deposito della delibera assembleare di ratifica dell'operato dell'amministratore.
In data 20.04.2016 l'opponente ha depositato la delibera dell'Assemblea dei Condomini che ha ratificato il mandato alle liti in favore dell'amministratore. Ad ogni modo deve rilevarsi che nella comparsa conclusionale la parte opposta ha dichiarato di rinunciare alla suddetta eccezione, sicché sulla stessa non occorre pronunciarsi.
In via ulteriormente preliminare, si rileva che ogni fatto o documento addotto dalle parti oltre i termini di decadenza previsti dall'art. 183, comma 6 c.p.c. non sarà considerato ai fini della decisione della presente controversia in quanto allegazioni e produzioni documentali non ritualmente acquisite nel processo.
Ciò importa peraltro l'inammissibilità dei documenti depositati da parte opponente in data
18.05.2020, posto che all'udienza del 10.10.2019 era stata autorizzato il solo deposito di una sentenza del Tribunale di Roma menzionata dalla parte opponente nel corso dell'udienza e che non risulta tra i documenti depositati in data 18.05.2020 dall'opponente. Pertanto, la suddetta documentazione, così come ogni allegazione e deduzione nuova, non contenuta negli scritti introduttivi e nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c. non saranno considerate ai fini dell'odierna decisione.
Ciò chiarito, l'odierna opponente contesta il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto in quanto difetterebbe la prova del contratto avente ad oggetto il servizio di pulizie addotto dall'opposta nel ricorso monitorio, del prezzo pattuito e della durata dello stesso, adducendo altresì l'insufficienza delle fatture prodotte dall'opposta le quali sono state contestate dallo stesso opponente.
L'opposizione è fondata.
In punto di diritto, si deve rilevare che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione è tenuto ad allegare e provare il titolo fondante il credito azionato, l'entità dello stesso e la sua esigibilità, potendosi limitare ad allegare l'altrui inadempimento;
è onere del debitore convenuto allegare e provare un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 5
13533/2001). In ordine alla prova dell'esistenza e dell'entità di un credito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'insufficienza delle sole fatture commerciali emesse dal creditore.
Invero, si è evidenziato che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, costituisce un atto giuridico a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, dovendo essere corroborato da ulteriori elementi probatori (cfr. Cass. Civ. n. 9542/2018).
Inoltre, è stato precisato che, proprio per la natura predetta, la fattura non è atto scritto di natura contrattuale e dunque è documento inidoneo “a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito” (Cass. Civ. Ord. n. 22401/2004; conf. Cass. Civ. n. 8664/2001).
In caso di deduzione di un credito relativo al corrispettivo per prestazioni rese in favore del debitore convenuto, le fatture commerciali emesse dal creditore non costituiscono dunque documenti idonei a dimostrare l'esistenza e l'entità del credito, dovendo il creditore dimostrare, con altri elementi di prova,
l'esistenza dell'accordo negoziale, l'esecuzione delle prestazioni per le quali si richiede il corrispettivo, i criteri pattuiti per la liquidazione di quest'ultimo.
Il difetto di prova di tali elementi ridonda a carico del creditore.
Ciò posto, nel caso di specie non si può ritenere sufficientemente provato il credito azionato dalla parte opposta.
Quest'ultima ha allegato in sede monitoria di aver concluso con il opponente un contratto CP_1
avente ad oggetto l'espletamento del servizio di pulizie delle parti comuni degli edifici facenti parte del complesso condominiale dell'opposta dietro pagamento di un corrispettivo. Ha dedotto la decorrenza del rapporto contrattuale dal 01.12.2007, un corrispettivo mensile per le prestazioni rese pari a 812,00 euro, oneri fiscali inclusi, l'esecuzione esatta delle prestazioni pattuite e il mancato pagamento del corrispettivo dovuto in relazione al mese di luglio 2008 fino a quello di novembre 2011.
La parte opponente ha contestato l'esistenza del contratto e l'entità degli importi richiesti, adducendo la mancata dimostrazione dei criteri di computo del corrispettivo.
Ebbene, le prove assunte in corso di causa non possono ritenersi sufficienti per ritenere dimostrati gli elementi costitutivi del credito azionato, alla luce dei principi di diritto in precedenza esposti.
Le fatture prodotte dall'opposta in relazione ai mesi compresi tra il luglio 2008 e il novembre 2011 (cfr. all.ti 2-5 fasc. monitorio) non possono costituire prove sufficienti dell'esistenza del contratto, del 6
contenuto del regolamento contrattuale e dell'esecuzione delle prestazioni dovute dalla parte creditrice, alla luce dei principi esposti in precedenza e tenuto conto della contestazione del rapporto contrattuale formulata dalla parte debitrice.
Le prove orali assunte in corso di causa non hanno apportato elementi utili per la dimostrazione dei predetti fatti costitutivi del credito. Invero, i testi assunti nell'interesse della parte opposta all'udienza del
19.10.2018 non hanno fornito dati utili in ordine al prezzo pattuito dalle parti per i servizi di pulizie, alla data in cui l'accordo è stato concluso o in relazione alla durata dello stesso. Essi si sono infatti limitati a confermare di aver eseguito attività di pulizie presso il nell'interesse della società opposta, CP_1
senza nulla indicare sui predetti profili.
Peraltro, in ordine alla sussistenza del dedotto accordo negoziale, si deve rilevare che il legale rappresentante della società opposta, signora all'udienza dell'11.01.2019 ha Testimone_1
confermato, in sede di interrogatorio formale, che la veniva incaricata direttamente Parte_1
dalla società costruttrice dello stabile per il servizio di pulizia delle parti comuni. Peraltro, la predetta ha riferito che la società opposta ha iniziato il rapporto con la proseguendolo con Parte_4
l'amministratrice , precisando di aver presentato a questa un preventivo poi accettato. Pt_5
Nondimeno, di tale preventivo non è stata fornita alcuna prova nel presente procedimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalla signora risulta dunque che l'accordo per Testimone_1
l'espletamento del servizio di pulizie era stato originariamente concluso con la società costruttrice del fabbricato condominiale e non con il Condominio opponente.
Tale ricostruzione ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste , al tempo Testimone_2 dei fatti amministratrice del Condominio opponente, la quale all'udienza del 10.10.2019 ha precisato che, per la pulizia del condominio, aveva ricevuto indicazione dalla società costruttrice di rivolgersi all'odierna opposta e che questa aveva intrattenuto rapporti sempre con la società costruttrice, avendo ella curato solo alcuni pagamenti. Si deve osservare come il teste in esame non possa ritenersi incapace a testimoniare come eccepito invece dalla parte opposta all'udienza suddetta. Invero, incapace a testimoniare è colui che ha un interesse concreto, attuale e diretto che lo legittimerebbe a proporre un intervento nel procedimento in cui rende la testimonianza (cfr. Cass. Civ. n. 21418/2015). Ebbene, la precedente amministratrice del condominio opponente non appare avere un siffatto interesse, posto che la stessa non potrebbe essere chiamata a pagare personalmente il credito azionato dalla società creditrice. Irrilevante è a tal fine ogni valutazione circa un eventuale infedele esecuzione del mandato di amministratore dedotta dalla parte opposta, posto che ciò potrebbe avere rilievo solo nei rapporti interni tra il condominio e l'amministratrice, senza alcuna ripercussione sul rapporto dedotto dalla parte opposta 7
nell'odierno giudizio, il quale ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento del credito azionato dalla creditrice nei confronti del . Dunque, le deduzioni svolte dalla parte opposta circa l'eventuale CP_1
incapacità a testimoniare della teste non risultano accoglibili. Testimone_2
Inoltre, proseguendo oltre nella valutazione degli elementi di prova assunti in corso di causa, deve ritenersi che, alla luce degli elementi acquisiti mediante le prove orali suddette, poco utile per la dimostrazione del credito azionato è la corrispondenza intercorsa tra il difensore della società opposta e la precedente amministratrice del condominio e il difensore di quest'ultimo. Invero, dalla lettura della relativa documentazione, non risultano elementi sufficienti per attestare la data in cui è intercorso l'asserito accordo, la corretta e integrale esecuzione delle prestazioni dedotte dall'opposta e soprattutto il corrispettivo pattuito e la durata del rapporto contrattuale. Peraltro, risultano missive con cui il difensore del ha contestato il credito rappresentato dalla società opposta, e in particolare CP_1
modo l'accordo e i criteri di computo dei corrispettivi (cfr. all. 1 e 2 fasc. opponente).
In conclusione, si deve ritenere che l'assenza di elementi probatori in ordine al corrispettivo pattuito tra le parti nonché sulla durata del rapporto contrattuale, l'insufficienza delle fatture dedotte dalla società opposta, la conferma da parte del legale rappresentante della società opposta in sede di interrogatorio circa la conclusione originaria del contratto con la società costruttrice del complesso condominiale e non con il , la mancanza di delibere condominiali da cui desumere l'esistenza del rapporto dedotto CP_1
dalla parte opposta, l'insufficienza degli elementi desumibili dalla corrispondenza prodotta dalla parte opposta, importano la mancata dimostrazione del credito azionato da quest'ultima nel presente procedimento.
Dunque, l'opposizione è fondata e va accolta e per l'effetto deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Resta assorbita la domanda proposta in subordine dall'opponente.
Vanno rigettate le domande proposte dalla parte opposta.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e delle attività concretamente eseguite dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2381/2015 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) in accoglimento dell'opposizione proposta dal
[...]
sito in Monterotondo Via Papa Giovanni XXIII n. 21 revoca il decreto ingiuntivo emesso Controparte_1
dal Tribunale di Tivoli il 03.03.2015 (RG n. 638/2015) e opposto nell'odierno procedimento, per inesistenza 8
del credito azionato dalla parte convenuta 2) dichiara assorbita la domanda Parte_1
proposta in subordine dalla parte attrice;
3) rigetta ogni altra domanda o eccezione o istanza proposta dalle parti;
4) pone definitivamente le spese di lite a carico di parte opposta e la condanna al rimborso in favore di parte opponente della somma di 307,90 euro a titolo di esborsi e della somma di 3.972,00 a titolo di compensi, oltre ad accessori di legge.”
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello la (di seguito , Parte_1 Pt_1
impugnando la decisione sulla base di un unico articolato motivo di gravame.
La stessa ha, inoltre, chiesto l'accoglimento della domanda risarcitoria per ritardato pagamento, ritenuta assorbita dalla pronuncia di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal e di quella di condanna per lite temeraria, nonché la CP_1
corresponsione degli interessi maturati, ex art. 1284, quarto comma, c.c., dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo.
Si è costituito in giudizio il corrente in Monterotondo, via Papa Giovanni Controparte_1
XXIII n. 21 (di seguito ), che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. ed ha chiesto, nel CP_1 merito, il rigetto dello stesso.
All'udienza del 6.7.2021, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.6.2023.
Successivamente, la causa è stata rinviata all'udienza del 10.9.2024.
In vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata disposta la trattazione della causa ai sensi degli artt. 127 comma 3 e 127 ter c.p.c. “mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” ed all'esito, precisate le conclusioni, la Corte ha riservato la decisione allo scadere dei termini concessi per lo scambio di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare seguendo il procedimento decisorio ordinario, con tutte le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, non essendo apparsa evidente all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis la sua infondatezza.
Tale delibazione è stata, peraltro, implicitamente resa, in senso reiettivo, con l'ordinanza con la quale la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con l'unico articolato motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere che essa non avesse fornito prove sufficienti ad attestare né la sussistenza del contratto 9
di appalto in questione, né dell'ammontare del prezzo pattuito per le prestazioni o dell'avvenuta esecuzione delle stesse.
In particolare, l'appellante ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto del fatto che, poiché per la stipula del contratto di appalto non era prevista obbligatoriamente la forma scritta, la sussistenza del rapporto contrattuale avrebbe dovuto essere accertata sulla base dall'avvenuta continuazione del servizio di pulizie delle parti comuni dello stabile (inizialmente affidatole dalla società costruttrice anche in epoca successiva alla vendita dei singoli appartamenti a Parte_6 terzi da parte di quest'ultima ed alla conseguente automatica costituzione fattuale di un , CP_1 nonché in base ai pagamenti effettuati dal in suo favore per il servizio svolto all'interno CP_1
dello stesso;
alle circostanze emerse dalle testimonianze rese e (afferenti al Testimone_3 Testimone_4
possesso delle chiavi di uno stanzino condominiale ove riponevano gli utensili da lavoro) ed alla corrispondenza intervenuta con il Condominio, che attestavano sia l'ammontare del compenso pattuito che la durata del contratto.
Il motivo è infondato.
Ed invero, sebbene sia vero che la stipulazione del contratto d'appalto non richieda la forma scritta nè "ad substantiam", né "ad probationem", potendo lo stesso essere concluso anche "per facta concludentia", si osserva che, nel caso di specie, le testimonianze rese dalle lavoratrici e Testimone_3 Tes_4
all'udienza del 19.10.2018, appaiono eventualmente idonee a fornire la prova dell'avvenuta esecuzione dei lavori
[...]
di pulizia delle parti comuni degli edifici ma non anche quella della sussistenza di un rapporto contrattuale tra la ed il Condominio, atteso che le medesime hanno riferito di aver ricevuti ordini solo dalla società di Parte_1
pulizie per cui lavoravano.
Con riferimento al rapporto contrattuale, va, invece, evidenziato che: 1) la nella richiesta di emissione del decreto Pt_1 ingiuntivo avanzata in data 10.2.2015, aveva specificato di aver svolto l'attività di pulizia delle parti comuni in favore del
Condominio (edifici A e B) a partire dall'1.12.2007, in quanto incaricata da quest'ultimo; 2) detta circostanza è stata smentita non solo dalla teste , amministratrice del Condominio nel periodo compreso tra l'aprile del 2008 ed il Testimone_2 gennaio del 2013 (la quale, all'udienza del 10.10.2019, aveva dichiarato che nel 2008 non era stato ancora costituito il
Condominio; che la fino alla costituzione del Condominio, aveva svolto l'attività di pulizia su incarico della società Pt_1 costruttrice, Casa 2001, con cui collaborava usualmente e che il Condominio non era mai subentrato al costruttore nel rapporto contrattuale, che era stato mantenuto tra le parti originarie), ma anche da , legale rappresentante Testimone_1 della che, all'udienza dell'11.1.2019, nel corso dell'interrogatorio a lei deferito, aveva reso dichiarazioni parzialmente Pt_1 confessorie, affermando che la aveva iniziato il rapporto con il costruttore e che, successivamente, il rapporto era Pt_1 proseguito con l'amministratrice a cui aveva “presentato un preventivo di lavori poi accettato” (circostanza non Pt_5 provata in alcun modo) e 3) gli unici pagamenti eseguiti dalla , nel 2009, in favore della (ovvero quelli eseguiti Pt_5 Pt_1 in data 10 e 17 febbraio 2009 e 5 maggio 2009 – vd all. 2, 3, 4, 5 e 6 del fascicolo di primo grado di quest'ultima), riguardano le fatture n. 21, 22, 39, 61, 81 e 119 del 2008, aventi ad oggetto prestazioni eseguite dalla stessa nel predetto anno (ovvero 10
quando il non era stato ancora costituito), mentre con riferimento alle fatture relative a prestazioni eseguite CP_1 negli anni successivi, il cui pagamento era stato oggetto del decreto ingiuntivo (richiesto, peraltro, a distanza di oltre tre anni dall'asserita esecuzione delle prestazioni, non attestate da alcun ordine di servizio od altra documentazione), la sussistenza del rapporto contrattuale e delle prestazioni era stata esclusa dal sia direttamente che tramite il proprio CP_1 difensore (vd missiva della del gennaio 2012 e quelle intercorse tra l'avv. Marinaci e l'avv. Mochi, difensore della Pt_5
. Pt_1
Ne consegue che in assenza di prove in ordine alla sussistenza di un accordo tra la ed il finalizzato alla Pt_1 CP_1 prosecuzione del rapporto contrattuale originariamente sorto con il costruttore od al raggiungimento di un accordo autonomo tra la ed il ed al suo eventuale contenuto, la decisione del giudice di primo grado di accogliere Pt_1 CP_1
l'opposizione promossa dal appare immune da censure. CP_1
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati dal D.M. n. 147/22 (in vigore dal 23.10.22).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 1129/2020 del Tribunale di Tivoli, pubblicata in data 2.10.2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna la appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dal corrente in Monterotondo, via Papa Giovanni XXIII n. 21, Controparte_1
nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in complessivi euro
6.780,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Roma il 10.12.2024
Il Presidente, 11
(dr.ssa Cecilia De Santis)
Il Consigliere est.
(dr.ssa Carla Santese)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Cecilia De Santis Presidente,
Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Dott.ssa Carla Santese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 2182/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 10.9.2024 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi degli artt. 127, terzo comma e 127-ter e vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Gomenizza n. 3, presso lo studio dell'avv. Alessandro Tetti (c.f.
), che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in C.F._1
appello
- appellante -
e corrente in Monterotondo, via Papa Giovanni XXIII n. 21 (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via P.IVA_2
Alberico II n. 4, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Mattiello (c.f. , che la C.F._2 2
rappresenta e difende giusta delibera dell'assemblea di condominio del 5 luglio 2021 e procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellato –
Oggetto: Appello sentenza n. 1129/2020 emessa dal Tribunale di Tivoli, pubblicata in data 2.10.2020
(Appalto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte appellante: “Voglia l'adita Corte di Appello di Roma, in riforma dell'impugnata sentenza n.
1129/2020, pubblicata il 02/10/20, non notificata, e in accoglimento dei motivi di gravame svolti, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo svolta dal appellato, per l'effetto confermare il decreto CP_1
ingiuntivo n. 285/2015 (n.r.g. 638/2015), reso dal Tribunale Civile di Tivoli il 03/03/15, con condanna al pagamento degli importi ivi indicati;
condannare altresì il al risarcimento del danno per CP_1
ritardato pagamento, nei modi e termini indicati in premessa, nonché al pagamento degli ulteriori interessi previsti dall'art. 1284, IV co., c.c., a decorrere dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e fino al saldo effettivo, oltre all'ulteriore risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., come quantificato in atti o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”
Parte appellata: “chiede il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata con liquidazione di compensi, spese, spese generali 15% oltre iva e cpa del doppio grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata così riportava i fatti di causa e la decisione adottata:
“Con ricorso ritualmente depositato adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere Parte_1
un decreto ingiuntivo per l'importo di 33.605,00 euro nei confronti del Parte_2
in Monterotondo oltre rivalutazione monetaria, interessi moratori ai sensi
[...]
del D. Lgs. n. 231/2002 e spese.
Allegava che la ricorrente era società che svolgeva servizi di pulizie in genere e sanificazione ambientale;
che il resistente aveva commissionato alla ricorrente la pulizia delle parti comuni CP_1 degli edifici condominiali A e B a decorrere dal 01.12.2007; che per le prestazioni relative al servizio di pulizia delle parti comuni dei predetti edifici relative al periodo compreso tra il 01.07.2008 e il 30.11.2011 3
la ricorrente aveva emesso fatture per un ammontare pari a 33.313,00 euro rimaste insolute;
che a causa dell'inadempimento in data 25.11.2011 la ricorrente comunicava la risoluzione del contratto di servizio di pulizie;
che per la certificazione notarile delle fatture era stata sostenuta una spesa di 292,00 euro.
Con decreto ingiuntivo emesso in data 03.03.2015 (RG n. 638/2015) il Tribunale di Tivoli accoglieva la domanda monitoria.
Con citazione ritualmente notificata il Condominio ingiunto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiedendone la revoca e domandando altresì l'accertamento dell'infondatezza del credito azionato o in subordine accertare l'effettiva somma dovuta per corrispettivo e interessi dall'opponente.
Allegava che il non aveva mai concluso alcun contratto per il servizio di pulizie con la CP_1
società opposta, né aveva ricevuto mai alcun foglio lavoro, né le fatture azionate in sede monitoria;
che i criteri di determinazione del prezzo indicato nelle fatture erano del tutto incerti;
che gli interessi non erano dovuti non essendo stato concluso alcun accordo sugli stessi né essendo state notificate le fatture.
Si costituiva in prima udienza la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione, oltre alla condanna del al pagamento del maggior danno da ritardo ai sensi dell'art. 1224 c.c. e al CP_1 risarcimento del danno da lite temeraria per l'importo di 5.000,00 euro o diversa somma di giustizia.
Allegava che aveva pattuito con l'opponente un contratto per l'espletamento del servizio di pulizie delle parti comuni degli edifici A e B a decorrere dal 01.12.2007 dietro il corrispettivo di 812,00 euro mensili inclusi oneri fiscali;
che le fatture relative ai mesi compresi tra il 01.07.2008 e il 30.11.2011 non erano state pagate;
che con comunicazione del 25.11.2011 l'opposta aveva dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'opponente; che non vi era l'autorizzazione dell'Assemblea dei
Condomini in favore dell'Amministratore costituito;
che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dalle fatture saldate in precedenza dall'opponente risultava l'esistenza del contratto dedotto in giudizio;
che occorreva risarcire all'opposta il maggior danno da ritardo ai sensi dell'art. 1224 c.c.
All'esito dell'udienza di trattazione, con ordinanza riservata il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione e fissava termine a parte opponente per il deposito della ratifica assembleare.
Alla successiva udienza il Giudice concedeva i termini previsti dall'art. 183, comma 6 c.p.c.
In corso di causa, mutava il magistrato titolare del fascicolo e venivano assunte le prove orali ammesse.
All'udienza del 05.06.2020, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 del D. L. n.
18/2020 convertito nella L. n. 27/2020, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. 4
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, si deve rilevare che l'odierna opposta ha contestato originariamente il difetto di poteri di rappresentanza in capo al signor quale amministratore del Parte_3 CP_1
opponente, difettando la ratifica dell'assemblea dei condomini.
Con ordinanza del 22.12.2015 questo Tribunale ha concesso all'opponente termine per il deposito della delibera assembleare di ratifica dell'operato dell'amministratore.
In data 20.04.2016 l'opponente ha depositato la delibera dell'Assemblea dei Condomini che ha ratificato il mandato alle liti in favore dell'amministratore. Ad ogni modo deve rilevarsi che nella comparsa conclusionale la parte opposta ha dichiarato di rinunciare alla suddetta eccezione, sicché sulla stessa non occorre pronunciarsi.
In via ulteriormente preliminare, si rileva che ogni fatto o documento addotto dalle parti oltre i termini di decadenza previsti dall'art. 183, comma 6 c.p.c. non sarà considerato ai fini della decisione della presente controversia in quanto allegazioni e produzioni documentali non ritualmente acquisite nel processo.
Ciò importa peraltro l'inammissibilità dei documenti depositati da parte opponente in data
18.05.2020, posto che all'udienza del 10.10.2019 era stata autorizzato il solo deposito di una sentenza del Tribunale di Roma menzionata dalla parte opponente nel corso dell'udienza e che non risulta tra i documenti depositati in data 18.05.2020 dall'opponente. Pertanto, la suddetta documentazione, così come ogni allegazione e deduzione nuova, non contenuta negli scritti introduttivi e nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c. non saranno considerate ai fini dell'odierna decisione.
Ciò chiarito, l'odierna opponente contesta il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto in quanto difetterebbe la prova del contratto avente ad oggetto il servizio di pulizie addotto dall'opposta nel ricorso monitorio, del prezzo pattuito e della durata dello stesso, adducendo altresì l'insufficienza delle fatture prodotte dall'opposta le quali sono state contestate dallo stesso opponente.
L'opposizione è fondata.
In punto di diritto, si deve rilevare che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione è tenuto ad allegare e provare il titolo fondante il credito azionato, l'entità dello stesso e la sua esigibilità, potendosi limitare ad allegare l'altrui inadempimento;
è onere del debitore convenuto allegare e provare un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 5
13533/2001). In ordine alla prova dell'esistenza e dell'entità di un credito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'insufficienza delle sole fatture commerciali emesse dal creditore.
Invero, si è evidenziato che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, costituisce un atto giuridico a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, dovendo essere corroborato da ulteriori elementi probatori (cfr. Cass. Civ. n. 9542/2018).
Inoltre, è stato precisato che, proprio per la natura predetta, la fattura non è atto scritto di natura contrattuale e dunque è documento inidoneo “a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito” (Cass. Civ. Ord. n. 22401/2004; conf. Cass. Civ. n. 8664/2001).
In caso di deduzione di un credito relativo al corrispettivo per prestazioni rese in favore del debitore convenuto, le fatture commerciali emesse dal creditore non costituiscono dunque documenti idonei a dimostrare l'esistenza e l'entità del credito, dovendo il creditore dimostrare, con altri elementi di prova,
l'esistenza dell'accordo negoziale, l'esecuzione delle prestazioni per le quali si richiede il corrispettivo, i criteri pattuiti per la liquidazione di quest'ultimo.
Il difetto di prova di tali elementi ridonda a carico del creditore.
Ciò posto, nel caso di specie non si può ritenere sufficientemente provato il credito azionato dalla parte opposta.
Quest'ultima ha allegato in sede monitoria di aver concluso con il opponente un contratto CP_1
avente ad oggetto l'espletamento del servizio di pulizie delle parti comuni degli edifici facenti parte del complesso condominiale dell'opposta dietro pagamento di un corrispettivo. Ha dedotto la decorrenza del rapporto contrattuale dal 01.12.2007, un corrispettivo mensile per le prestazioni rese pari a 812,00 euro, oneri fiscali inclusi, l'esecuzione esatta delle prestazioni pattuite e il mancato pagamento del corrispettivo dovuto in relazione al mese di luglio 2008 fino a quello di novembre 2011.
La parte opponente ha contestato l'esistenza del contratto e l'entità degli importi richiesti, adducendo la mancata dimostrazione dei criteri di computo del corrispettivo.
Ebbene, le prove assunte in corso di causa non possono ritenersi sufficienti per ritenere dimostrati gli elementi costitutivi del credito azionato, alla luce dei principi di diritto in precedenza esposti.
Le fatture prodotte dall'opposta in relazione ai mesi compresi tra il luglio 2008 e il novembre 2011 (cfr. all.ti 2-5 fasc. monitorio) non possono costituire prove sufficienti dell'esistenza del contratto, del 6
contenuto del regolamento contrattuale e dell'esecuzione delle prestazioni dovute dalla parte creditrice, alla luce dei principi esposti in precedenza e tenuto conto della contestazione del rapporto contrattuale formulata dalla parte debitrice.
Le prove orali assunte in corso di causa non hanno apportato elementi utili per la dimostrazione dei predetti fatti costitutivi del credito. Invero, i testi assunti nell'interesse della parte opposta all'udienza del
19.10.2018 non hanno fornito dati utili in ordine al prezzo pattuito dalle parti per i servizi di pulizie, alla data in cui l'accordo è stato concluso o in relazione alla durata dello stesso. Essi si sono infatti limitati a confermare di aver eseguito attività di pulizie presso il nell'interesse della società opposta, CP_1
senza nulla indicare sui predetti profili.
Peraltro, in ordine alla sussistenza del dedotto accordo negoziale, si deve rilevare che il legale rappresentante della società opposta, signora all'udienza dell'11.01.2019 ha Testimone_1
confermato, in sede di interrogatorio formale, che la veniva incaricata direttamente Parte_1
dalla società costruttrice dello stabile per il servizio di pulizia delle parti comuni. Peraltro, la predetta ha riferito che la società opposta ha iniziato il rapporto con la proseguendolo con Parte_4
l'amministratrice , precisando di aver presentato a questa un preventivo poi accettato. Pt_5
Nondimeno, di tale preventivo non è stata fornita alcuna prova nel presente procedimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalla signora risulta dunque che l'accordo per Testimone_1
l'espletamento del servizio di pulizie era stato originariamente concluso con la società costruttrice del fabbricato condominiale e non con il Condominio opponente.
Tale ricostruzione ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste , al tempo Testimone_2 dei fatti amministratrice del Condominio opponente, la quale all'udienza del 10.10.2019 ha precisato che, per la pulizia del condominio, aveva ricevuto indicazione dalla società costruttrice di rivolgersi all'odierna opposta e che questa aveva intrattenuto rapporti sempre con la società costruttrice, avendo ella curato solo alcuni pagamenti. Si deve osservare come il teste in esame non possa ritenersi incapace a testimoniare come eccepito invece dalla parte opposta all'udienza suddetta. Invero, incapace a testimoniare è colui che ha un interesse concreto, attuale e diretto che lo legittimerebbe a proporre un intervento nel procedimento in cui rende la testimonianza (cfr. Cass. Civ. n. 21418/2015). Ebbene, la precedente amministratrice del condominio opponente non appare avere un siffatto interesse, posto che la stessa non potrebbe essere chiamata a pagare personalmente il credito azionato dalla società creditrice. Irrilevante è a tal fine ogni valutazione circa un eventuale infedele esecuzione del mandato di amministratore dedotta dalla parte opposta, posto che ciò potrebbe avere rilievo solo nei rapporti interni tra il condominio e l'amministratrice, senza alcuna ripercussione sul rapporto dedotto dalla parte opposta 7
nell'odierno giudizio, il quale ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento del credito azionato dalla creditrice nei confronti del . Dunque, le deduzioni svolte dalla parte opposta circa l'eventuale CP_1
incapacità a testimoniare della teste non risultano accoglibili. Testimone_2
Inoltre, proseguendo oltre nella valutazione degli elementi di prova assunti in corso di causa, deve ritenersi che, alla luce degli elementi acquisiti mediante le prove orali suddette, poco utile per la dimostrazione del credito azionato è la corrispondenza intercorsa tra il difensore della società opposta e la precedente amministratrice del condominio e il difensore di quest'ultimo. Invero, dalla lettura della relativa documentazione, non risultano elementi sufficienti per attestare la data in cui è intercorso l'asserito accordo, la corretta e integrale esecuzione delle prestazioni dedotte dall'opposta e soprattutto il corrispettivo pattuito e la durata del rapporto contrattuale. Peraltro, risultano missive con cui il difensore del ha contestato il credito rappresentato dalla società opposta, e in particolare CP_1
modo l'accordo e i criteri di computo dei corrispettivi (cfr. all. 1 e 2 fasc. opponente).
In conclusione, si deve ritenere che l'assenza di elementi probatori in ordine al corrispettivo pattuito tra le parti nonché sulla durata del rapporto contrattuale, l'insufficienza delle fatture dedotte dalla società opposta, la conferma da parte del legale rappresentante della società opposta in sede di interrogatorio circa la conclusione originaria del contratto con la società costruttrice del complesso condominiale e non con il , la mancanza di delibere condominiali da cui desumere l'esistenza del rapporto dedotto CP_1
dalla parte opposta, l'insufficienza degli elementi desumibili dalla corrispondenza prodotta dalla parte opposta, importano la mancata dimostrazione del credito azionato da quest'ultima nel presente procedimento.
Dunque, l'opposizione è fondata e va accolta e per l'effetto deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Resta assorbita la domanda proposta in subordine dall'opponente.
Vanno rigettate le domande proposte dalla parte opposta.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e delle attività concretamente eseguite dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2381/2015 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) in accoglimento dell'opposizione proposta dal
[...]
sito in Monterotondo Via Papa Giovanni XXIII n. 21 revoca il decreto ingiuntivo emesso Controparte_1
dal Tribunale di Tivoli il 03.03.2015 (RG n. 638/2015) e opposto nell'odierno procedimento, per inesistenza 8
del credito azionato dalla parte convenuta 2) dichiara assorbita la domanda Parte_1
proposta in subordine dalla parte attrice;
3) rigetta ogni altra domanda o eccezione o istanza proposta dalle parti;
4) pone definitivamente le spese di lite a carico di parte opposta e la condanna al rimborso in favore di parte opponente della somma di 307,90 euro a titolo di esborsi e della somma di 3.972,00 a titolo di compensi, oltre ad accessori di legge.”
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello la (di seguito , Parte_1 Pt_1
impugnando la decisione sulla base di un unico articolato motivo di gravame.
La stessa ha, inoltre, chiesto l'accoglimento della domanda risarcitoria per ritardato pagamento, ritenuta assorbita dalla pronuncia di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal e di quella di condanna per lite temeraria, nonché la CP_1
corresponsione degli interessi maturati, ex art. 1284, quarto comma, c.c., dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo.
Si è costituito in giudizio il corrente in Monterotondo, via Papa Giovanni Controparte_1
XXIII n. 21 (di seguito ), che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. ed ha chiesto, nel CP_1 merito, il rigetto dello stesso.
All'udienza del 6.7.2021, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.6.2023.
Successivamente, la causa è stata rinviata all'udienza del 10.9.2024.
In vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata disposta la trattazione della causa ai sensi degli artt. 127 comma 3 e 127 ter c.p.c. “mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” ed all'esito, precisate le conclusioni, la Corte ha riservato la decisione allo scadere dei termini concessi per lo scambio di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare seguendo il procedimento decisorio ordinario, con tutte le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, non essendo apparsa evidente all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis la sua infondatezza.
Tale delibazione è stata, peraltro, implicitamente resa, in senso reiettivo, con l'ordinanza con la quale la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con l'unico articolato motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere che essa non avesse fornito prove sufficienti ad attestare né la sussistenza del contratto 9
di appalto in questione, né dell'ammontare del prezzo pattuito per le prestazioni o dell'avvenuta esecuzione delle stesse.
In particolare, l'appellante ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto del fatto che, poiché per la stipula del contratto di appalto non era prevista obbligatoriamente la forma scritta, la sussistenza del rapporto contrattuale avrebbe dovuto essere accertata sulla base dall'avvenuta continuazione del servizio di pulizie delle parti comuni dello stabile (inizialmente affidatole dalla società costruttrice anche in epoca successiva alla vendita dei singoli appartamenti a Parte_6 terzi da parte di quest'ultima ed alla conseguente automatica costituzione fattuale di un , CP_1 nonché in base ai pagamenti effettuati dal in suo favore per il servizio svolto all'interno CP_1
dello stesso;
alle circostanze emerse dalle testimonianze rese e (afferenti al Testimone_3 Testimone_4
possesso delle chiavi di uno stanzino condominiale ove riponevano gli utensili da lavoro) ed alla corrispondenza intervenuta con il Condominio, che attestavano sia l'ammontare del compenso pattuito che la durata del contratto.
Il motivo è infondato.
Ed invero, sebbene sia vero che la stipulazione del contratto d'appalto non richieda la forma scritta nè "ad substantiam", né "ad probationem", potendo lo stesso essere concluso anche "per facta concludentia", si osserva che, nel caso di specie, le testimonianze rese dalle lavoratrici e Testimone_3 Tes_4
all'udienza del 19.10.2018, appaiono eventualmente idonee a fornire la prova dell'avvenuta esecuzione dei lavori
[...]
di pulizia delle parti comuni degli edifici ma non anche quella della sussistenza di un rapporto contrattuale tra la ed il Condominio, atteso che le medesime hanno riferito di aver ricevuti ordini solo dalla società di Parte_1
pulizie per cui lavoravano.
Con riferimento al rapporto contrattuale, va, invece, evidenziato che: 1) la nella richiesta di emissione del decreto Pt_1 ingiuntivo avanzata in data 10.2.2015, aveva specificato di aver svolto l'attività di pulizia delle parti comuni in favore del
Condominio (edifici A e B) a partire dall'1.12.2007, in quanto incaricata da quest'ultimo; 2) detta circostanza è stata smentita non solo dalla teste , amministratrice del Condominio nel periodo compreso tra l'aprile del 2008 ed il Testimone_2 gennaio del 2013 (la quale, all'udienza del 10.10.2019, aveva dichiarato che nel 2008 non era stato ancora costituito il
Condominio; che la fino alla costituzione del Condominio, aveva svolto l'attività di pulizia su incarico della società Pt_1 costruttrice, Casa 2001, con cui collaborava usualmente e che il Condominio non era mai subentrato al costruttore nel rapporto contrattuale, che era stato mantenuto tra le parti originarie), ma anche da , legale rappresentante Testimone_1 della che, all'udienza dell'11.1.2019, nel corso dell'interrogatorio a lei deferito, aveva reso dichiarazioni parzialmente Pt_1 confessorie, affermando che la aveva iniziato il rapporto con il costruttore e che, successivamente, il rapporto era Pt_1 proseguito con l'amministratrice a cui aveva “presentato un preventivo di lavori poi accettato” (circostanza non Pt_5 provata in alcun modo) e 3) gli unici pagamenti eseguiti dalla , nel 2009, in favore della (ovvero quelli eseguiti Pt_5 Pt_1 in data 10 e 17 febbraio 2009 e 5 maggio 2009 – vd all. 2, 3, 4, 5 e 6 del fascicolo di primo grado di quest'ultima), riguardano le fatture n. 21, 22, 39, 61, 81 e 119 del 2008, aventi ad oggetto prestazioni eseguite dalla stessa nel predetto anno (ovvero 10
quando il non era stato ancora costituito), mentre con riferimento alle fatture relative a prestazioni eseguite CP_1 negli anni successivi, il cui pagamento era stato oggetto del decreto ingiuntivo (richiesto, peraltro, a distanza di oltre tre anni dall'asserita esecuzione delle prestazioni, non attestate da alcun ordine di servizio od altra documentazione), la sussistenza del rapporto contrattuale e delle prestazioni era stata esclusa dal sia direttamente che tramite il proprio CP_1 difensore (vd missiva della del gennaio 2012 e quelle intercorse tra l'avv. Marinaci e l'avv. Mochi, difensore della Pt_5
. Pt_1
Ne consegue che in assenza di prove in ordine alla sussistenza di un accordo tra la ed il finalizzato alla Pt_1 CP_1 prosecuzione del rapporto contrattuale originariamente sorto con il costruttore od al raggiungimento di un accordo autonomo tra la ed il ed al suo eventuale contenuto, la decisione del giudice di primo grado di accogliere Pt_1 CP_1
l'opposizione promossa dal appare immune da censure. CP_1
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati dal D.M. n. 147/22 (in vigore dal 23.10.22).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 1129/2020 del Tribunale di Tivoli, pubblicata in data 2.10.2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna la appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dal corrente in Monterotondo, via Papa Giovanni XXIII n. 21, Controparte_1
nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in complessivi euro
6.780,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Roma il 10.12.2024
Il Presidente, 11
(dr.ssa Cecilia De Santis)
Il Consigliere est.
(dr.ssa Carla Santese)