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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/07/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2795/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 2795/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili promosso da c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/11/1990, residente a [...], 1/H 47042 CESENATICO ITALIA con il patrocinio dell'avv. FORTIBUONI GIANLUCA, con domicilio eletto presso il difensore in CORTE DON G. BOTTICELLI, 98 CESENA;
- ricorrente
Nei confronti di
, c.f. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente a [...], 151 47042 CESENATICO ITALIA, con il patrocinio dell'avv. ZAVATTA DILETTA, con domicilio eletto presso il difensore in VIA XX
SETTEMBRE 11/13 47030 SAN MAURO PASCOLI;
- resistente
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
In punto a: divorzio giudiziale
1 CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. depositata in data 19.07.2023 chiedendo al Tribunale di:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cesenatico lo 03.10.2013 tra i signori e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Parte_1 CP_1 di Cesenatico di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) disporre che la casa familiare, condotta in affitto, sita in Cesenatico, Via Montaletto n. 151, resti assegnata alla GN , la quale continuerà ad abitarvi con i figli minori e CP_1 Per_1
; 3) disporre che i figli minori e restino affidati con la Per_2 Per_1 Per_2 modalità condivisa ad entrambi i genitori, mentre vivranno insieme alla madre
[...]
, con collocamento prevalente presso la casa adibita a residenza familiare;
4) salvo CP_1 diverso accordo tra i genitori e sempre nel rispetto delle esigenze dei minori, considerato che il padre si trova attualmente in Svizzera per lavoro e comunque previo accordo con la madre, disporre che il signor possa vedere e tenere con sé i figli quando si Parte_1 trova in Italia;
5) quanto ai periodi di vacanza, il padre potrà avere con sé i Parte_1
figli e : 7 giorni durante le vacanze natalizie;
3 giorni durante le Per_1 Per_2 vacanze pasquali;
20 giorni – anche non continuativi – durante le vacanze estive (tali giorni saranno stabiliti di concerto con la madre , tenendo in considerazione gli CP_1 impegni lavorativi di entrambi i genitori); per quanto concerne le vacanze Natalizie e
Pasquali i signori e coopereranno al fine di alternare di anno Parte_1 CP_1
in anno il giorno di Natale, il Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; 6) il padre contribuirà al mantenimento dei figli e mediante Parte_1 Per_1 Per_2
versamento o bonifico bancario sul conto corrente della GN della CP_1 somma complessiva di € 250,00= per ogni figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma dovrà essere versata il giorno 20 di ogni mese;
7) il padre
contribuirà alle spese straordinarie in misura pari al 50% secondo quanto Parte_1
previsto dal vigente Protocollo d'Intesa sulla Gestione dei Processi in materia di Famiglia adottato dal Tribunale di Forlì. Le spese straordinarie saranno corrisposte entro il giorno
20 del mese successivo mediante versamento al genitore che avrà sostenuto l'esborso; il tutto previa esibizione del documento attestante la ricevuta di spesa;
8) revocarsi l'assegno di mantenimento della GN così come disposto dal Tribunale di Forlì a CP_1
carico del signor in sede di omologazione della separazione consensuale dei Parte_1
2 coniugi, ovvero ridurre lo stesso nella misura che sarà ritenuta di giustizia tenuto conto della costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del signor e delle Parte_1 capacità reddituali della GN;
9) i signori e CP_1 Parte_1 CP_1
avranno cura di comunicarsi vicendevolmente eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio nonché l'indirizzo presso cui essi trascorreranno eventuali vacanze con i figli
e . Il tutto con vittoria di spese. Per_1 Per_2
Parte resistente ha precisato le conclusioni come da foglio depositato in data 17.12.2024 chiedendo a questo Tribunale di:
“– rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente per i motivi di cui in memoria difensiva ed in memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.; – disporre, per tutte le ragioni suindicate, l'affidamento esclusivo dei figli minori e a favore della Per_1 Per_2 madre;
– disporre che, i figli e vivano insieme alla madre Per_1 Per_2 [...]
, in qualità di collocataria dei figli, presso la casa in affitto adibita a casa CP_1
familiare; – disporre che il sig. versi un assegno mensile a titolo di Parte_1 mantenimento dei figli minori pari ad € 600,00 (300,00 a figlio) da versare alla sig.ra
[...]
tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. La somma CP_1 sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
– disporre, che il padre versi a titolo di integrazione al mantenimento dei figli un contributo di € 200,00 mensili per il pagamento del canone locatizio da versare alla sig.ra tramite bonifico bancario entro e CP_1
non oltre il giorno 10 di ogni mese;
– disporre, inoltre che, il padre provveda nella misura del 50% a sostenere le spese mediche e dentistiche, non mutuabili, scolastiche dei figli
(compresi i libri ed il materiale scolastico in genere), le ulteriori spese straordinarie e ludiche da sostenersi nell'interesse dei figli, per eventuali corsi extrascolastici, attività sportive, relative attrezzature ed attività ricreative, così come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Forlì; - disporre che, salvo diverso accordo tra i genitori e sempre nel rispetto delle esigenze dei minori, il padre possa frequentare e tenere con sé i figli Parte_1
minori allorquando si trovi in Italia in accordo con la sig.ra e previo congruo CP_1
preavviso compatibilmente con le esigenze della stessa e dei figli;
– quanto ai periodi di vacanza, disporre che il padre potrà, altresì avere con sé i figli: 7 giorni durante le vacanze natalizie;
3 giorni durante le vacanze pasquali;
15 giorni -anche non continuativi- durante le vacanze estive (tali giorni saranno stabiliti di concerto con la madre, tenendo in considerazione gli impegni di entrambi i genitori); per quanto concerne le vacanze
3 Natalizie e Pasquali i coniugi coopereranno al fine di alternare di anno in anno il giorno di
Natale, il Capodanno, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; – che i signori
[...]
e dovranno avere cura di comunicarsi vicendevolmente eventuali Pt_1 CP_1
cambiamenti di residenza e/o domicilio nonché l'indirizzo presso cui essi trascorreranno eventuali vacanze con i figli e ”. Per_1 Per_2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/10/2021 chiedeva la pronunzia Parte_1 dello scioglimento del matrimonio civile contratto con premettendo che CP_1
dal matrimonio, celebrato il giorno 3 ottobre 2013 in Cesenatico (Forlì) – trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2013, n° 32 P. I, erano nati i figli in data 14.12.2011 e in data 15.05.2018. Rappresentava che la Per_1 Per_2 prosecuzione della convivenza era diventata intollerabile e pertanto in data 29/01/2020 il
Tribunale di Forlì aveva omologato la separazione tra i coniugi stabilendo, tra l'altro,
l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre nonché
l'obbligo a suo carico di corrispondere alla euro 500,00 mensili a titolo di contributo CP_1
al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Rappresentava inoltre che, rispetto al momento in cui era intervenuta la sentenza di separazione, la sua situazione economica era peggiorata poiché aveva avuto una figlia dalla nuova compagna, circostanza che comportava giocoforza ulteriori spese, vieppiù che a causa della pandemia era rimasto privo di una stabile occupazione, tanto che la lo aveva denunciato per non avere CP_1
talvolta rispettato le statuizioni economiche stabilite in sede di separazione. Chiedeva pertanto lo scioglimento del matrimonio civile, la revoca dell'assegno di mantenimento ex art.156 c.c. a favore della anche in considerazione del fatto che la stessa, nel CP_1 frattempo, aveva rinvenuto un'occupazione, quindi la diminuzione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, mostrandosi disponibile a versare alla euro 350,00 CP_1 mensili.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente gli assunti di CP_1
controparte, rappresentando anzitutto che dal 14 febbraio 2022 si era reso irreperibile, Pt_1 anche nei confronti della nuova compagna, abbandonando moralmente ed economicamente i figli minori. Rappresentava, inoltre, che aveva sottaciuto la disabilità mentale, e Pt_1 segnatamente l'autismo, di cui era effetto il figlio e come, nonostante ciò, il Per_1
medesimo si fosse reso irreperibile, disinteressandosi totalmente dello stato di salute del
4 figlio, non curandosi nemmeno del di lui sostentamento e neppure di quello del fratellino.
Chiedeva pertanto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, l'affidamento esclusivo dei figli minori nonché l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, in considerazione del fatto che dei minori si occupava lei solamente.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 26 aprile 2022, il ricorrente rappresentava di essersi trasferito in Svizzera ove aveva rinvenuto un'occupazione lavorativa mentre la riferiva che nonostante il ricorrente avesse, allo stato, CP_1
un'occupazione non versava comunque alcunché a titolo di mantenimento per i figli ed insisteva sulla richiesta di affidamento esclusivo specie a causa dei problemi di salute del figlio . Per_3
Seguiva ordinanza depositata in data 8 giugno 2023 con la quale i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva altresì disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, quindi la revoca dell'assegno ex art.156 c.c. a favore della Libro.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore ed intervenuto il Pubblico Ministero, venivano concessi i chiesti termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. e con successiva ordinanza del 15 giugno 2024 il G.I. rigettava le istanze di prova orale avanzate dalla resistente e ordinava al ricorrente di produrre ex art 210 c.p.c. la documentazione attestante la sua situazione reddituale con riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023. La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
1.- Ciò premesso, osserva in primo luogo il Collegio che la domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale merita accoglimento, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55, essendosi la separazione fra i coniugi protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con decreto di omologa del 29.01.2020. Il tempo trascorso senza che la convivenza sia ripresa in un contesto di totale mancanza di
5 elementi di vita in comune, il fallimento del tentativo di conciliazione, le posizioni reciprocamente assunte -ivi compresa la diversa collocazione abitativa dei coniugi posto che il ricorrente si è trasferito in Svizzera, vieppiù che il medesimo ha avuto una figlia da una nuova compagna, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno e non può essere ricostituita. Va pertanto emessa la richiesta pronunzia di scioglimento del matrimonio.
2.- Per quanto concerne poi la domanda di affidamento esclusivo dei figli minori Per_4
(14/12/2011), affetto da autismo, e (15/05/2018) avanzata dalla resistente
[...] Per_2
osserva il Collegio in punto di diritto che “In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione” (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre
2018, n. 31902). Il giudice di merito è dunque chiamato a compiere una valutazione prognostica con riguardo alle capacità genitoriali sino ad allora dimostrate dalle parti e alla personalità del singolo genitore, delle abitudini di vita e dell'ambiente offerto al minore nel cui esclusivo interesse deve ragionare dapprima valutando se è possibile adottare un modello che consenta l'esercizio paritetico della responsabilità genitoriale a garanzia della bigenitorialità, che costituisce la regola, e, solo ove venga riscontrata una inadeguatezza dell'uno o dell'altro genitore, accordando preferenza a quello che fra i due appaia maggiormente idoneo a ridurre o evitare il conflitto con l'altro, assicurando altresì il migliore e più equilibrato sviluppo della personalità della prole. Il genitore che non mostra interesse per i propri figli violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non provvedendo al mantenimento, può dunque essere escluso dall'affidamento poiché il non adempiere a tale
6 obbligo incide negativamente sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli. Deve infine considerarsi che al genitore collocatario in via esclusiva della prole occorre sia garantito il più agevole esercizio della responsabilità genitoriale facoltizzandone il potere decisionale anche quotidiano sulle questioni di maggior rilievo per i figli minori.
Orbene, nel caso di specie, la narrazione in fatto offerta dalla ricorrente - da ritenersi attendibile poiché priva di contraddizioni oltre che documentata - depone nel senso di una condotta piuttosto disinteressata da parte del padre nei confronti dei figli e degli accadimenti della loro vita, figli che, tra l'altro, non vede da tempo e con i quali si limita ad intrattenere solamente rapporti telefonici. Vero è che il padre si è trasferito in Svizzera, circostanza che giocoforza comporta maggiori difficoltà nella frequentazione dei figli;
tuttavia, tale circostanza non giustifica una pressoché totale assenza dello stesso ed un comportamento privo di un concreto impegno ed interesse per mantenere un significativo rapporto con gli stessi. Il ricorrente poi si è disinteressato anche delle sorti del presente procedimento, nonostante l'importanza delle questioni trattate relative alla prole, essendo comparso solamente alla prima udienza per poi rendersi sostanzialmente irreperibile anche nei confronti del proprio procuratore, circostanza pacificamente emersa dalle deduzioni di questi. Ancora, il ricorrente si è dimostrato inadempiente sul punto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, continuamente disatteso e oggetto di procedimento penale conclusosi con decreto penale di condanna (cfr. allegato n. 2 al fascicolo di parte resistente), vieppiù che per un periodo nel corso del 2022 il medesimo si è reso del tutto irreperibile lasciando i minori, uno dei quali peraltro bisognoso di cure mediche in quanto affetto da autismo, alla gestione esclusiva della madre. Circostanze tutte denunciate in atti da parte resistente e già rilevate dal Presidente del Tribunale che, con ordinanza del
08.06.2023, confidando nella responsabilizzazione del genitore, che nei fatti non si è purtroppo verificata, e in conformità a quanto richiesto da parte resistente, disponeva l'affidamento esclusivo dei minori alla madre.
Pertanto, questo Collegio ritiene opportuno confermare quanto stabilito in sede presidenziale in punto di affidamento dei minori e e dunque Per_1 Per_2 stabilirsi, in applicazione degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo dei minori alla madre in quanto decisione conforme al loro superiore interesse atteso che, da un
7 lato, la semplice declaratoria dell'affidamento congiunto fra i genitori non comporterebbe alcuna garanzia di effettivo beneficio ai figli, la cui esigenza è quella di avere un padre presente e non una figura solo formale, e l'affido esclusivo non comporta comunque alcuna preclusione per il padre, qualora egli veramente si determinasse a curarsi dei figli, mentre, dall'altro lato, è evidente che la formale indicazione dell'affido condiviso procura alla madre (e di riflesso ai figli) difficoltà nel prestare il consenso per atti amministrativi, considerata altresì la malattia del figlio , bisognoso costantemente di cure, Per_1 allorquando è richiesto il consenso di entrambi i genitori, ciò che si ripercuoterebbe in futuro sui minori, costretti ad un ulteriore e maggiore disagio nei rapporti, ad esempio, scolastici in relazione ad attività (si pensi al consenso per prassi richiesto dagli insegnanti alle gite scolastiche) destinate ad aumentare con la crescita.
3. -Per quanto riguarda l'esercizio del c.d. diritto di visita, tenuto conto del trasferimento del ricorrente in Svizzera si conferma quanto già disposto in sede presidenziale sicché il medesimo potrà vedere i figli ogniqualvolta verrà in Italia previo accordo con la madre.
Quanto, invece, il diritto di visita del padre nei periodi festivi, tenuto conto del fatto che il ricorrente sente i figli telefonicamente un paio di volte alla settimana e della concorde volontà delle parti sul punto, ritiene il collegio che, al fine di cercare di incentivare il rapporto padre/figli, sia opportuno che i minori trascorrano in compagnia del padre 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con Capodanno,
3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo, e 15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive.
Inoltre, come richiesto dalle parti, deve precisarsi che le stesse avranno cura di comunicarsi vicendevolmente eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio nonché l'indirizzo presso cui ciascuno di loro trascorrerà eventuali vacanze con i figli minori.
4.-Venendo ora al loro mantenimento, è appena il caso di rammentare che entrambi i genitori concorrono all'obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt. 316 bis e 337 ter, e che l'obbligazione al mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari bensì quanto necessario per la cura, l'assistenza morale e materiale. L'entità del contributo al mantenimento va determinata secondo i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. sulla base dei redditi dei genitori, delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei termini di permanenza di entrambi i genitori.
8 Ciò premesso, quanto alla capacità economica delle parti, la ha allegato di essere CP_1
lavoratrice autonoma, titolare di partita iva, svolgendo attività di tatuaggio e piercing e di sostenere spese di locazione pari ad euro 550,00 mensili (v. doc. 2 memoria del
25/03/2023). Per contro, il ricorrente ha rappresentato di lavorare in Svizzera e di concorrere altresì al mantenimento della figlia nata da una differente relazione, circostanza, Per_5
tuttavia, rimasta priva di riscontri probatori. Il ricorrente neppure si è preoccupato di allegare spese da lui eventualmente sostenute o di documentare la propria condizione economica, nonostante l'invito del giudice in tal senso di cui all'ordinanza del 15.06.2024 e nonostante la richiesta da lui stesso avanzata di diminuzione dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
Sul punto, si rammenta che è onere di ciascuna delle parti allegare e dimostrare la sussistenza dei fatti su cui si fondano le proprie richieste e che nella determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli occorre considerare, oltre alle differenti capacità economiche dei genitori, anche i tempi di frequentazione padre/figli, che non vi è dubbio siano nettamente diminuiti rispetto al momento della separazione, non essendo controverso che il ricorrente ora viva stabilmente in Svizzera, con la conseguenza che la madre deve interamente sostenere le spese quotidiane dei minori con lei esclusivamente conviventi. Inoltre, in ragione dell'età dei figli e, in particolare, di , di anni Per_1 tredici, ed il tempo trascorso dalla separazione, avvenuta nel 2020, è opportuno considerare un aumento delle loro esigenze, con un conseguente aggravio delle relative spese, considerata altresì la malattia di cui è effetto il primogenito. D'altro canto, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (cfr. Cass., n. 13664/2022).
Pertanto, tenuto conto della mancata produzione, da parte del ricorrente, della documentazione attestante la propria capacità patrimoniale e reddituale nonché della pressoché esclusiva collocazione dei minori presso la madre e dei minimi tempi di visita del padre, nonché delle loro esigenze, si ritiene equo fissare in complessivi 600,00 (€ 300,00 per
9 ciascuno) la somma dovuta dal padre per il mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso questo tribunale.
5.- Merita, infine, accoglimento la richiesta del ricorrente di revocare l'ulteriore contributo mensile di € 400,00, comprensivo dell'assegno di mantenimento ex art.156 c.c. dovuto a favore della e del contributo al pagamento del canone di locazione, tenuto conto che CP_1
al momento della separazione quest'ultima non lavorava mentre non vi è dubbio che ora svolga attività lavorativa, revoca peraltro già disposta in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale depositata in data 7.01.2023 e che merita conferma, in difetto di circostanze sopravvenute nel corso del giudizio.
6.- Le spese di lite, liquidate nella parte dispositiva secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022 n.147 (con riferimento al valore indeterminabile della causa, media complessità, valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate), devono compensarsi nella misura di 1/3 tenuto conto della soccombenza della resistente con riguardo alla domanda da ultimo esaminata e della necessità di addivenire ad una pronuncia sul vincolo), dovendo i rimanenti
2/3 essere posti a carico del ricorrente in quanto soccombente con riguardo alle ulteriori domande di affidamento e di mantenimento dei figli minori
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , ogni ulteriore ogni Parte_1 CP_1
ulteriore domanda e/o eccezione disattesa:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cesenatico in data 03/10/2013 tra nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; CP_1
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cesenatico di procedere all'annotazione della presente sentenza successivamente al passaggio in giudicato (Anno
2013 Atto n° 32 Parte I); dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del CP_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori (nato a [...] il Per_1
14.12.2011) e (nato a [...] il [...]) in favore della madre , Per_2 CP_1
con collocazione abitativa prevalente presso la stessa;
10 dispone che, salvo diverso accordo dei genitori e nel rispetto delle esigenze dei figli minori, il padre possa vedere e tenere con sé i figli e Parte_1 Per_1 Per_2 allorquando si trovi in Italia in accordo con la madre e previo congruo CP_1
preavviso, compatibilmente con le esigenze della stessa e dei figli e comunque: 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con Capodanno,
3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo, e 15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive;
dispone che le parti avranno cura di comunicarsi vicendevolmente eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio nonché l'indirizzo presso cui ciascuno di loro trascorrerà eventuali vacanze con i figli minori;
dispone che corrisponda a , in via anticipata entro Parte_1 CP_1 il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2021, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, mediante bonifico bancario sul c/c della stessa, la somma di euro
600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso questo tribunale;
revoca, con decorrenza da novembre 2021, l'obbligo di di corrispondere Parte_1
alla il contributo mensile di € 400,00; CP_1 compensa per 1/3 tra le parti e pone i rimanenti 2/3 a carico di delle spese Parte_1
di lite, che si liquidano per l'intero in € 5.431,00 per compenso professionale ed € 98,00 per spese, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 18/07/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 2795/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili promosso da c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/11/1990, residente a [...], 1/H 47042 CESENATICO ITALIA con il patrocinio dell'avv. FORTIBUONI GIANLUCA, con domicilio eletto presso il difensore in CORTE DON G. BOTTICELLI, 98 CESENA;
- ricorrente
Nei confronti di
, c.f. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente a [...], 151 47042 CESENATICO ITALIA, con il patrocinio dell'avv. ZAVATTA DILETTA, con domicilio eletto presso il difensore in VIA XX
SETTEMBRE 11/13 47030 SAN MAURO PASCOLI;
- resistente
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
In punto a: divorzio giudiziale
1 CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. depositata in data 19.07.2023 chiedendo al Tribunale di:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cesenatico lo 03.10.2013 tra i signori e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Parte_1 CP_1 di Cesenatico di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) disporre che la casa familiare, condotta in affitto, sita in Cesenatico, Via Montaletto n. 151, resti assegnata alla GN , la quale continuerà ad abitarvi con i figli minori e CP_1 Per_1
; 3) disporre che i figli minori e restino affidati con la Per_2 Per_1 Per_2 modalità condivisa ad entrambi i genitori, mentre vivranno insieme alla madre
[...]
, con collocamento prevalente presso la casa adibita a residenza familiare;
4) salvo CP_1 diverso accordo tra i genitori e sempre nel rispetto delle esigenze dei minori, considerato che il padre si trova attualmente in Svizzera per lavoro e comunque previo accordo con la madre, disporre che il signor possa vedere e tenere con sé i figli quando si Parte_1 trova in Italia;
5) quanto ai periodi di vacanza, il padre potrà avere con sé i Parte_1
figli e : 7 giorni durante le vacanze natalizie;
3 giorni durante le Per_1 Per_2 vacanze pasquali;
20 giorni – anche non continuativi – durante le vacanze estive (tali giorni saranno stabiliti di concerto con la madre , tenendo in considerazione gli CP_1 impegni lavorativi di entrambi i genitori); per quanto concerne le vacanze Natalizie e
Pasquali i signori e coopereranno al fine di alternare di anno Parte_1 CP_1
in anno il giorno di Natale, il Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; 6) il padre contribuirà al mantenimento dei figli e mediante Parte_1 Per_1 Per_2
versamento o bonifico bancario sul conto corrente della GN della CP_1 somma complessiva di € 250,00= per ogni figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma dovrà essere versata il giorno 20 di ogni mese;
7) il padre
contribuirà alle spese straordinarie in misura pari al 50% secondo quanto Parte_1
previsto dal vigente Protocollo d'Intesa sulla Gestione dei Processi in materia di Famiglia adottato dal Tribunale di Forlì. Le spese straordinarie saranno corrisposte entro il giorno
20 del mese successivo mediante versamento al genitore che avrà sostenuto l'esborso; il tutto previa esibizione del documento attestante la ricevuta di spesa;
8) revocarsi l'assegno di mantenimento della GN così come disposto dal Tribunale di Forlì a CP_1
carico del signor in sede di omologazione della separazione consensuale dei Parte_1
2 coniugi, ovvero ridurre lo stesso nella misura che sarà ritenuta di giustizia tenuto conto della costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del signor e delle Parte_1 capacità reddituali della GN;
9) i signori e CP_1 Parte_1 CP_1
avranno cura di comunicarsi vicendevolmente eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio nonché l'indirizzo presso cui essi trascorreranno eventuali vacanze con i figli
e . Il tutto con vittoria di spese. Per_1 Per_2
Parte resistente ha precisato le conclusioni come da foglio depositato in data 17.12.2024 chiedendo a questo Tribunale di:
“– rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente per i motivi di cui in memoria difensiva ed in memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.; – disporre, per tutte le ragioni suindicate, l'affidamento esclusivo dei figli minori e a favore della Per_1 Per_2 madre;
– disporre che, i figli e vivano insieme alla madre Per_1 Per_2 [...]
, in qualità di collocataria dei figli, presso la casa in affitto adibita a casa CP_1
familiare; – disporre che il sig. versi un assegno mensile a titolo di Parte_1 mantenimento dei figli minori pari ad € 600,00 (300,00 a figlio) da versare alla sig.ra
[...]
tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. La somma CP_1 sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
– disporre, che il padre versi a titolo di integrazione al mantenimento dei figli un contributo di € 200,00 mensili per il pagamento del canone locatizio da versare alla sig.ra tramite bonifico bancario entro e CP_1
non oltre il giorno 10 di ogni mese;
– disporre, inoltre che, il padre provveda nella misura del 50% a sostenere le spese mediche e dentistiche, non mutuabili, scolastiche dei figli
(compresi i libri ed il materiale scolastico in genere), le ulteriori spese straordinarie e ludiche da sostenersi nell'interesse dei figli, per eventuali corsi extrascolastici, attività sportive, relative attrezzature ed attività ricreative, così come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Forlì; - disporre che, salvo diverso accordo tra i genitori e sempre nel rispetto delle esigenze dei minori, il padre possa frequentare e tenere con sé i figli Parte_1
minori allorquando si trovi in Italia in accordo con la sig.ra e previo congruo CP_1
preavviso compatibilmente con le esigenze della stessa e dei figli;
– quanto ai periodi di vacanza, disporre che il padre potrà, altresì avere con sé i figli: 7 giorni durante le vacanze natalizie;
3 giorni durante le vacanze pasquali;
15 giorni -anche non continuativi- durante le vacanze estive (tali giorni saranno stabiliti di concerto con la madre, tenendo in considerazione gli impegni di entrambi i genitori); per quanto concerne le vacanze
3 Natalizie e Pasquali i coniugi coopereranno al fine di alternare di anno in anno il giorno di
Natale, il Capodanno, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; – che i signori
[...]
e dovranno avere cura di comunicarsi vicendevolmente eventuali Pt_1 CP_1
cambiamenti di residenza e/o domicilio nonché l'indirizzo presso cui essi trascorreranno eventuali vacanze con i figli e ”. Per_1 Per_2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/10/2021 chiedeva la pronunzia Parte_1 dello scioglimento del matrimonio civile contratto con premettendo che CP_1
dal matrimonio, celebrato il giorno 3 ottobre 2013 in Cesenatico (Forlì) – trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2013, n° 32 P. I, erano nati i figli in data 14.12.2011 e in data 15.05.2018. Rappresentava che la Per_1 Per_2 prosecuzione della convivenza era diventata intollerabile e pertanto in data 29/01/2020 il
Tribunale di Forlì aveva omologato la separazione tra i coniugi stabilendo, tra l'altro,
l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre nonché
l'obbligo a suo carico di corrispondere alla euro 500,00 mensili a titolo di contributo CP_1
al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Rappresentava inoltre che, rispetto al momento in cui era intervenuta la sentenza di separazione, la sua situazione economica era peggiorata poiché aveva avuto una figlia dalla nuova compagna, circostanza che comportava giocoforza ulteriori spese, vieppiù che a causa della pandemia era rimasto privo di una stabile occupazione, tanto che la lo aveva denunciato per non avere CP_1
talvolta rispettato le statuizioni economiche stabilite in sede di separazione. Chiedeva pertanto lo scioglimento del matrimonio civile, la revoca dell'assegno di mantenimento ex art.156 c.c. a favore della anche in considerazione del fatto che la stessa, nel CP_1 frattempo, aveva rinvenuto un'occupazione, quindi la diminuzione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, mostrandosi disponibile a versare alla euro 350,00 CP_1 mensili.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente gli assunti di CP_1
controparte, rappresentando anzitutto che dal 14 febbraio 2022 si era reso irreperibile, Pt_1 anche nei confronti della nuova compagna, abbandonando moralmente ed economicamente i figli minori. Rappresentava, inoltre, che aveva sottaciuto la disabilità mentale, e Pt_1 segnatamente l'autismo, di cui era effetto il figlio e come, nonostante ciò, il Per_1
medesimo si fosse reso irreperibile, disinteressandosi totalmente dello stato di salute del
4 figlio, non curandosi nemmeno del di lui sostentamento e neppure di quello del fratellino.
Chiedeva pertanto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, l'affidamento esclusivo dei figli minori nonché l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, in considerazione del fatto che dei minori si occupava lei solamente.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 26 aprile 2022, il ricorrente rappresentava di essersi trasferito in Svizzera ove aveva rinvenuto un'occupazione lavorativa mentre la riferiva che nonostante il ricorrente avesse, allo stato, CP_1
un'occupazione non versava comunque alcunché a titolo di mantenimento per i figli ed insisteva sulla richiesta di affidamento esclusivo specie a causa dei problemi di salute del figlio . Per_3
Seguiva ordinanza depositata in data 8 giugno 2023 con la quale i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva altresì disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, quindi la revoca dell'assegno ex art.156 c.c. a favore della Libro.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore ed intervenuto il Pubblico Ministero, venivano concessi i chiesti termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. e con successiva ordinanza del 15 giugno 2024 il G.I. rigettava le istanze di prova orale avanzate dalla resistente e ordinava al ricorrente di produrre ex art 210 c.p.c. la documentazione attestante la sua situazione reddituale con riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023. La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
1.- Ciò premesso, osserva in primo luogo il Collegio che la domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale merita accoglimento, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55, essendosi la separazione fra i coniugi protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con decreto di omologa del 29.01.2020. Il tempo trascorso senza che la convivenza sia ripresa in un contesto di totale mancanza di
5 elementi di vita in comune, il fallimento del tentativo di conciliazione, le posizioni reciprocamente assunte -ivi compresa la diversa collocazione abitativa dei coniugi posto che il ricorrente si è trasferito in Svizzera, vieppiù che il medesimo ha avuto una figlia da una nuova compagna, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno e non può essere ricostituita. Va pertanto emessa la richiesta pronunzia di scioglimento del matrimonio.
2.- Per quanto concerne poi la domanda di affidamento esclusivo dei figli minori Per_4
(14/12/2011), affetto da autismo, e (15/05/2018) avanzata dalla resistente
[...] Per_2
osserva il Collegio in punto di diritto che “In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione” (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre
2018, n. 31902). Il giudice di merito è dunque chiamato a compiere una valutazione prognostica con riguardo alle capacità genitoriali sino ad allora dimostrate dalle parti e alla personalità del singolo genitore, delle abitudini di vita e dell'ambiente offerto al minore nel cui esclusivo interesse deve ragionare dapprima valutando se è possibile adottare un modello che consenta l'esercizio paritetico della responsabilità genitoriale a garanzia della bigenitorialità, che costituisce la regola, e, solo ove venga riscontrata una inadeguatezza dell'uno o dell'altro genitore, accordando preferenza a quello che fra i due appaia maggiormente idoneo a ridurre o evitare il conflitto con l'altro, assicurando altresì il migliore e più equilibrato sviluppo della personalità della prole. Il genitore che non mostra interesse per i propri figli violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non provvedendo al mantenimento, può dunque essere escluso dall'affidamento poiché il non adempiere a tale
6 obbligo incide negativamente sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli. Deve infine considerarsi che al genitore collocatario in via esclusiva della prole occorre sia garantito il più agevole esercizio della responsabilità genitoriale facoltizzandone il potere decisionale anche quotidiano sulle questioni di maggior rilievo per i figli minori.
Orbene, nel caso di specie, la narrazione in fatto offerta dalla ricorrente - da ritenersi attendibile poiché priva di contraddizioni oltre che documentata - depone nel senso di una condotta piuttosto disinteressata da parte del padre nei confronti dei figli e degli accadimenti della loro vita, figli che, tra l'altro, non vede da tempo e con i quali si limita ad intrattenere solamente rapporti telefonici. Vero è che il padre si è trasferito in Svizzera, circostanza che giocoforza comporta maggiori difficoltà nella frequentazione dei figli;
tuttavia, tale circostanza non giustifica una pressoché totale assenza dello stesso ed un comportamento privo di un concreto impegno ed interesse per mantenere un significativo rapporto con gli stessi. Il ricorrente poi si è disinteressato anche delle sorti del presente procedimento, nonostante l'importanza delle questioni trattate relative alla prole, essendo comparso solamente alla prima udienza per poi rendersi sostanzialmente irreperibile anche nei confronti del proprio procuratore, circostanza pacificamente emersa dalle deduzioni di questi. Ancora, il ricorrente si è dimostrato inadempiente sul punto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, continuamente disatteso e oggetto di procedimento penale conclusosi con decreto penale di condanna (cfr. allegato n. 2 al fascicolo di parte resistente), vieppiù che per un periodo nel corso del 2022 il medesimo si è reso del tutto irreperibile lasciando i minori, uno dei quali peraltro bisognoso di cure mediche in quanto affetto da autismo, alla gestione esclusiva della madre. Circostanze tutte denunciate in atti da parte resistente e già rilevate dal Presidente del Tribunale che, con ordinanza del
08.06.2023, confidando nella responsabilizzazione del genitore, che nei fatti non si è purtroppo verificata, e in conformità a quanto richiesto da parte resistente, disponeva l'affidamento esclusivo dei minori alla madre.
Pertanto, questo Collegio ritiene opportuno confermare quanto stabilito in sede presidenziale in punto di affidamento dei minori e e dunque Per_1 Per_2 stabilirsi, in applicazione degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo dei minori alla madre in quanto decisione conforme al loro superiore interesse atteso che, da un
7 lato, la semplice declaratoria dell'affidamento congiunto fra i genitori non comporterebbe alcuna garanzia di effettivo beneficio ai figli, la cui esigenza è quella di avere un padre presente e non una figura solo formale, e l'affido esclusivo non comporta comunque alcuna preclusione per il padre, qualora egli veramente si determinasse a curarsi dei figli, mentre, dall'altro lato, è evidente che la formale indicazione dell'affido condiviso procura alla madre (e di riflesso ai figli) difficoltà nel prestare il consenso per atti amministrativi, considerata altresì la malattia del figlio , bisognoso costantemente di cure, Per_1 allorquando è richiesto il consenso di entrambi i genitori, ciò che si ripercuoterebbe in futuro sui minori, costretti ad un ulteriore e maggiore disagio nei rapporti, ad esempio, scolastici in relazione ad attività (si pensi al consenso per prassi richiesto dagli insegnanti alle gite scolastiche) destinate ad aumentare con la crescita.
3. -Per quanto riguarda l'esercizio del c.d. diritto di visita, tenuto conto del trasferimento del ricorrente in Svizzera si conferma quanto già disposto in sede presidenziale sicché il medesimo potrà vedere i figli ogniqualvolta verrà in Italia previo accordo con la madre.
Quanto, invece, il diritto di visita del padre nei periodi festivi, tenuto conto del fatto che il ricorrente sente i figli telefonicamente un paio di volte alla settimana e della concorde volontà delle parti sul punto, ritiene il collegio che, al fine di cercare di incentivare il rapporto padre/figli, sia opportuno che i minori trascorrano in compagnia del padre 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con Capodanno,
3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo, e 15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive.
Inoltre, come richiesto dalle parti, deve precisarsi che le stesse avranno cura di comunicarsi vicendevolmente eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio nonché l'indirizzo presso cui ciascuno di loro trascorrerà eventuali vacanze con i figli minori.
4.-Venendo ora al loro mantenimento, è appena il caso di rammentare che entrambi i genitori concorrono all'obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt. 316 bis e 337 ter, e che l'obbligazione al mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari bensì quanto necessario per la cura, l'assistenza morale e materiale. L'entità del contributo al mantenimento va determinata secondo i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. sulla base dei redditi dei genitori, delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei termini di permanenza di entrambi i genitori.
8 Ciò premesso, quanto alla capacità economica delle parti, la ha allegato di essere CP_1
lavoratrice autonoma, titolare di partita iva, svolgendo attività di tatuaggio e piercing e di sostenere spese di locazione pari ad euro 550,00 mensili (v. doc. 2 memoria del
25/03/2023). Per contro, il ricorrente ha rappresentato di lavorare in Svizzera e di concorrere altresì al mantenimento della figlia nata da una differente relazione, circostanza, Per_5
tuttavia, rimasta priva di riscontri probatori. Il ricorrente neppure si è preoccupato di allegare spese da lui eventualmente sostenute o di documentare la propria condizione economica, nonostante l'invito del giudice in tal senso di cui all'ordinanza del 15.06.2024 e nonostante la richiesta da lui stesso avanzata di diminuzione dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
Sul punto, si rammenta che è onere di ciascuna delle parti allegare e dimostrare la sussistenza dei fatti su cui si fondano le proprie richieste e che nella determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli occorre considerare, oltre alle differenti capacità economiche dei genitori, anche i tempi di frequentazione padre/figli, che non vi è dubbio siano nettamente diminuiti rispetto al momento della separazione, non essendo controverso che il ricorrente ora viva stabilmente in Svizzera, con la conseguenza che la madre deve interamente sostenere le spese quotidiane dei minori con lei esclusivamente conviventi. Inoltre, in ragione dell'età dei figli e, in particolare, di , di anni Per_1 tredici, ed il tempo trascorso dalla separazione, avvenuta nel 2020, è opportuno considerare un aumento delle loro esigenze, con un conseguente aggravio delle relative spese, considerata altresì la malattia di cui è effetto il primogenito. D'altro canto, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (cfr. Cass., n. 13664/2022).
Pertanto, tenuto conto della mancata produzione, da parte del ricorrente, della documentazione attestante la propria capacità patrimoniale e reddituale nonché della pressoché esclusiva collocazione dei minori presso la madre e dei minimi tempi di visita del padre, nonché delle loro esigenze, si ritiene equo fissare in complessivi 600,00 (€ 300,00 per
9 ciascuno) la somma dovuta dal padre per il mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso questo tribunale.
5.- Merita, infine, accoglimento la richiesta del ricorrente di revocare l'ulteriore contributo mensile di € 400,00, comprensivo dell'assegno di mantenimento ex art.156 c.c. dovuto a favore della e del contributo al pagamento del canone di locazione, tenuto conto che CP_1
al momento della separazione quest'ultima non lavorava mentre non vi è dubbio che ora svolga attività lavorativa, revoca peraltro già disposta in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale depositata in data 7.01.2023 e che merita conferma, in difetto di circostanze sopravvenute nel corso del giudizio.
6.- Le spese di lite, liquidate nella parte dispositiva secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022 n.147 (con riferimento al valore indeterminabile della causa, media complessità, valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate), devono compensarsi nella misura di 1/3 tenuto conto della soccombenza della resistente con riguardo alla domanda da ultimo esaminata e della necessità di addivenire ad una pronuncia sul vincolo), dovendo i rimanenti
2/3 essere posti a carico del ricorrente in quanto soccombente con riguardo alle ulteriori domande di affidamento e di mantenimento dei figli minori
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , ogni ulteriore ogni Parte_1 CP_1
ulteriore domanda e/o eccezione disattesa:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cesenatico in data 03/10/2013 tra nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; CP_1
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cesenatico di procedere all'annotazione della presente sentenza successivamente al passaggio in giudicato (Anno
2013 Atto n° 32 Parte I); dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del CP_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori (nato a [...] il Per_1
14.12.2011) e (nato a [...] il [...]) in favore della madre , Per_2 CP_1
con collocazione abitativa prevalente presso la stessa;
10 dispone che, salvo diverso accordo dei genitori e nel rispetto delle esigenze dei figli minori, il padre possa vedere e tenere con sé i figli e Parte_1 Per_1 Per_2 allorquando si trovi in Italia in accordo con la madre e previo congruo CP_1
preavviso, compatibilmente con le esigenze della stessa e dei figli e comunque: 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con Capodanno,
3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo, e 15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive;
dispone che le parti avranno cura di comunicarsi vicendevolmente eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio nonché l'indirizzo presso cui ciascuno di loro trascorrerà eventuali vacanze con i figli minori;
dispone che corrisponda a , in via anticipata entro Parte_1 CP_1 il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2021, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, mediante bonifico bancario sul c/c della stessa, la somma di euro
600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso questo tribunale;
revoca, con decorrenza da novembre 2021, l'obbligo di di corrispondere Parte_1
alla il contributo mensile di € 400,00; CP_1 compensa per 1/3 tra le parti e pone i rimanenti 2/3 a carico di delle spese Parte_1
di lite, che si liquidano per l'intero in € 5.431,00 per compenso professionale ed € 98,00 per spese, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 18/07/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
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