Articolo 7 della Legge 16 marzo 1987, n. 123
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 aprile 1987
Art. 7. 1. All' articolo 115 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "nel profilo professionale omogeneo", sono sostituite dalle parole:"in un profilo professionale";
b) al terzo comma, le parole: "durata superiore a sei mesi", sono sostituite dalle parole: "durata superiore a dodici mesi".
Nota all'art. 7:
Il testo dell' art. 115 della legge n. 312/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 5), per le modifiche apportate dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 115. (Funzioni di qualifica funzionale superiore).
- Il personale puo' essere utilizzato per esigenze di servizio in un profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore con l'attribuzione del trattamento economico di cui al comma successivo, comprensivo del premio di rendimento industriale.
L'indennita' per l'esercizio della funzione di qualifica funzionale superiore e' pari alla differenza tra la retribuzione iniziale della qualifica rivestita e quella iniziale della qualifica superiore effettivamente esercitata.
Qualora l'utilizzazione sia determinata da carenza di personale a carattere definitivo, la relativa indennita' compete dal primo giorno di utilizzazione ed il conferimento delle relative funzioni non puo' avere, di regola, durata superiore a dodici mesi, salvo rinnovo, per una sola volta, da disporsi con provvedimento motivato. In tal caso sara' provveduto all'immediata indizione del concorso la copertura del posto vacante.
Ove, invece, la predetta utilizzazione sia determinata da carenze di personale aventi carattere temporaneo, la relativa indennita' compete dal primo giorno, sempreche' l'utilizzazione stessa abbia durata almeno di quindici giorni consecutivi non computando, a tale fine, per le categorie superiori alla V, il congedo ordinario.
Restano ferme in ogni caso le norme cui al precedente art. 110, secondo comma".
Entrata in vigore il 14 aprile 1987