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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6691 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3523/2021 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 19.12.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3523/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1192/2021, emessa dal Tribunale di PO a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 28327/2016, pendente
Tra
(P. Iva: ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Pizzillo (C.F.:
) in virtù di procura alle liti in calce all'opposizione a decreto C.F._1
ingiuntivo
APPELLANTE
E (C.F.: ) rappresentato e difeso, anche CP_1 C.F._2
disgiuntamente, dall'avvocato Arcangelo D'Avino (C.F.: ) e C.F._3
dall'avvocato Paolo D'Avino (C.F.: ) in virtù di procura alle C.F._4
liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: per l'appellante: “…In via principale ed istruttoria, rigettare la richiesta di ammissione dei capitoli di prova della prova testimoniale avversa non ammessa in primo grado in quanto generici come correttamente motivato dal Giudice di prima cure nella sentenza gravata. 2) In via subordinata e istruttoria, in caso di ammissione della prova testimoniale richiesta dalla controparte, ammettere la prova del contrario con i testi di controparte che si fanno propri (sia i due indicati nel presente grado di giudizio da parte appellata, sia i tre indicati in primo grado e non in secondo grado da parte appellata che si fanno propri e che si erano già fatti propri in primo grado) come già richiesto nelle note di trattazione scritta relative alle udienze del 10.12.2021 e del 18.2.2022. 3) Nel merito riformare in toto l'impugnata sentenza, a seguito dell'accoglimento del gravame proposto, revocando il decreto ingiuntivo opposto per i motivi precisati nell'atto di appello e nella memoria di discussione condannando parte appellata alla refusione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio”; per l'appellato: “…accertare e dichiarare l'appello inammissibile;
2.- nel merito rigettare l'appello perché infondato con conferma della sentenza di prime cure;
3.- in subordine accertare e dichiarare l'obbligo della di Parte_1
corrispondere al dott. l'importo di € 14.098,52 e per l'effetto CP_1
condannare la stessa alla corresponsione di dette somme, oltre interessi di mora a decorrere dal 27.05.2011, data di richiesta di corresponsione degli emolumenti, al soddisfo. Spese come per legge con attribuzione.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso monitorio, depositato presso il Tribunale di PO, agiva CP_1
contro esponendo che: “1.- Il dott. , di professione Parte_1 CP_1
dottore commercialista, ha prestato per la e per altre Parte_1
società facenti capo al medesimo gruppo ( Controparte_2 [...]
attività di consulenza aziendale, fiscale e CP_3 Controparte_4
societaria, estrinsecatasi nello svolgimento, tra le altre, delle attività di seguito descritte a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
.- assistenza societaria continuativa e generica;
.- analisi periodica della struttura patrimoniale e finanziaria della società e dell'intero gruppo, svolta anche attraverso la presenza periodica e costante in società;
.- formazione e redazione dei bilanci d'esercizio con allegati ed invio telematico degli stessi e relativi adempimenti camerali;
.- redazione di bilanci infrannuali;
.- assistenza alla redazione delle delibere societarie e loro invio telematico
CCIAA ove necessario;
.- consulenza ed assistenza fiscale e tributaria continuativa e generica - tax planing riguardante l'intera posizione fiscale della società del gruppo;
.- assistenza fiscale e tributaria in supporto agli interventi di finanza agevolata;
.- supervisione consulenza contrattuale relativa ai contratti di natura societaria con particolare riguardo ai riflessi di natura fiscale;
.- predisposizione modelli Unico, studi di settore, dichiarazioni iva, calcolo imposte, ed altro;
2.- A fronte del regolare assolvimento dell'attività professionale, la convenuta, in maniera del tutto improvvisa ed a mezzo di proprio legale, con racc.ta del
16.05.2011 (all. 2), comunicava la volontà di recedere dal contratto d'opera professionale ai sensi dell'art. 2237 c.c. comma 1, richiedendo la restituzione di tutta la documentazione afferente la stessa ed in possesso dell'attore.
3.- Riscontrava il dott. il quale, sia a mezzo telegramma del 27.5.11 CP_1
che a mezzo racc.ta del 28.5.2011 (all. 2), nel confermare la piena disponibilità alla consegna della documentazione contabile, invitava la società a provvedere al pagamento di tutte le competenze professionali maturate per l'attività svolta. La richiesta veniva reiterata con racc.ta del 29.04.14 (all. 2) con la quale il ricorrente provvedeva a trasmettere le parcelle per la specifica attività svolta.
4.- Successivamente alla risoluzione del rapporto seguivano diversi incontri tra le parti in occasione dei quali il dott. consegnava ai delegati della CP_1
tutta la documentazione fiscale e societaria afferente la Parte_1
posizione della detta società e delle altre del gruppo.
5.- Persistendo l'inadempimento della società, l
[...]
di PO, su istanza del ricorrente, Controparte_5
rilasciava in data 29.10.2015 parere in materia di liquidazione degli onorari per
l'attività prestata in favore della Immobiliare In liquidandoli nell'importo di €
14.098/52, oltre spese, iva e CNPDC.
Detti compensi, relativi all'attività prestata dal professionista per gli anni 2008,
2009, 2010 e parte 2011, sono stati richiesti e liquidati sulla scorta delle tariffe professionali di cui al D.P.R. 10/10/1994 n. 645 per le prime tre annualità ed al D.M.
169/2010 per l'annualità 2011, richiedendo la liquidazione con riferimento ai seguenti articoli:
.- art. 19 (“Indennità”), lett. a), b) c), voce di liquidazione delle indennità per assenza dallo studio calcolato in ore lavorative e art. 26 (“Altri onorari graduali”), lett. a), b), c) e d) tabella 1 (I e II), voce relativa alle consultazioni telefoniche (lett.
a), riunioni con il cliente (lett. b), riunioni con più parti (lett. c) e partecipazione ad assemblee societarie (lett. d); l'importo è stato ottenuto sulla sorta dell'attività prestata nel corso dei numerosissimi incontri mensili;
.- art. 34 (“Bilancio”) co. 1 lett. a) e b), costituisce voce relativa alla formazione dello stato patrimoniale (lett. a) e del conto economico (lett. b); i valori di riferimento utilizzati per la determinazione delle competenze sono rispettivamente quello del totale attivo per lo stato patrimoniale e del totale dei componenti positivi per il conto economico;
attività documentata dai bilanci depositati anno per anno, assumendo come valore parametrico ex lege, il patrimonio netto;
art. 23
(“Maggiorazione degli onorari”) nel limite massimo di € 516,46 ed art. 26 tab. 1 II d colonna 3);
.- art. 47 (“Assistenza tributaria”) comma 1, 2 e 3, costituisce voce relativa alla predisposizione delle dichiarazioni iva e dei redditi;
.- art. 54 comma 1 e 2 per il solo anno 2011, relativo agli onorari per consulenze aziendali particolari, legate alle analisi di bilancio nonché del profilo strategico dell'azienda.
Il tutto come da parere OD PO ed allegati ”.
Il Tribunale adito, in accoglimento dell'istanza monitoria, emetteva in data 4.07.2016 decreto con il quale ingiungeva alla il pagamento in favore del Parte_1
ricorrente della somma di € 14.098,52 a titolo di competenze professionali, oltre interessi legali dalla notifica del decreto fino al soddisfo.
In seguito alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto, la società ingiunta proponeva opposizione con citazione notificata a mezzo PEC il 26.09.2016, chiedendo la revoca dell'opposto decreto sulla scorta delle seguenti deduzioni: di aver conferito alla un incarico di elaborazione dati e revisione contabile per Pt_2
gli anni dal 2008 al 2011 regolarmente retribuito e di aver conferito al , di CP_1
volta in volta, incarichi di stretta competenza di un commercialista, anch'essi pagati;
che i compensi richiesti in sede monitoria attenevano ad attività compiute dalla cui il aveva fornito il suo supporto;
che, pertanto, alla società Pt_2 CP_1
il doveva rivolgere le sue pretese. Pt_2 Pt_3
Resisteva che chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1 Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., veniva espletata prova testimoniale nonché interrogatorio formale del legale rappresentante dell Parte_1
all'udienza del 24.09.2020 la causa veniva riservata in decisione.
[...]
Con sentenza n. 1192 pubblicata il 5.02.2021, il Tribunale così statuiva:
“- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4827/2016 emesso in data 4.7.2016 dal Tribunale di PO;
- Condanna la al pagamento delle spese del presente giudizio di Parte_1
opposizione in favore dell'opposto che liquida in € 4835,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 5.02.2021, con citazione notificata a mezzo PEC in data 2.08.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1
3.08.2021 - per i motivi infra indicati, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) riformare in toto l'impugnata sentenza, a seguito dell'accoglimento del gravame proposto, revocando il decreto ingiuntivo opposto per i motivi innanzi descritti;
2) condannare parte appellata alle spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
Si costituiva che resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto. CP_1
La causa, chiamata per la prima udienza del 10.12.2021, veniva rinviata d'ufficio al
18.02.2022 ed in tale sede per la precisazione delle conclusioni al 29.03.2024, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva disposto termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione secondo l'art. 281 sexies c.p.c. sino al
19.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Tutte le parti depositavano note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
§ 3. La gravata sentenza ha rigettato l'opposizione e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4827/2016, in particolare, con le seguenti motivazioni:
“ … l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Va in primo luogo rilevato, con riferimento al conferimento del mandato, che benché manchi il contratto scritto, elementi di prova dell' esistenza del rapporto professionale de quo tra il e l'opponente e delle prestazioni effettuate CP_1
possono trarsi in primo luogo dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della aventi valore confessorio, Parte_1
la quale, all'udienza del 19.02.2018, confermava che il aveva prestato CP_1
attività di consulenza aziendale, fiscale, tributaria e societaria per gli anni 2008 -
2011 (aprile maggio) in favore della società e di altre società Parte_1
facenti capo al medesimo nucleo familiare unitamente alla che lo stesso si Parte_4
era occupato della formazione e redazione dei bilanci di esercizio e delle note integrative inviandole telematicamente, della predisposizione dei modelli Unico, studi di settore, dichiarazione Iva, calcolo delle imposte redazione ed invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e di ogni altra dichiarazione fiscale della società per gli anni 2008 e 2009.
Ulteriori elementi di prova circa l'esistenza di un rapporto professionale diretto tra la ed il dott. , nonché di un rapporto ulteriore e diverso tra Parte_1 CP_1
l'opponente e la , possono trarsi dalle due raccomandate del 16.05.2011 (doc. Pt_2
2 produzione fase monitoria) inviate all'opposto ed alla , sottoscritte dal legale Pt_2
rappresentante dell' opponente che non ne ha disconosciuto la firma, con le quali quest'ultima comunicava la volontà di recedere dal contratto d'opera professionale ai sensi dell'art. 2237 c.c., richiedendo contestualmente la restituzione di tutta la documentazione contabile societaria, invitando i destinatari (dott. e CP_1
), “a provvedere al completamento delle attività di rispettiva competenza”. Pt_2
Ulteriore elemento di prova è costituito dai verbali di consegna di tutti i documenti in possesso del dott. ai delegati della e delle altre società CP_1 Parte_1 facenti capo al medesimo nucleo familiare (doc. 3 prod. fasc. monitorio), nonché della delega al ritiro della documentazione contabile, fiscale, tributaria, amministrativa esistente presso il sottoscritta dall'amministratrice della CP_1
in favore di tale ed indirizzata appunto Parte_1 Persona_1
all'opposto. Atti tutti comprovanti che quest' ultimo deteneva presso di sé il materiale necessario allo svolgimento di attività di consulenza.
Le stesse dichiarazioni rese dai testi escussi indotti da parte opposta confermano tale assunto.
Infatti, i testi e con dichiarazioni lineari e Testimone_1 Tes_2
concordanti della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato sia
l'incarico svolto dal per la che le diverse prestazioni CP_1 Parte_1
effettuate (assistenza fiscale e tributaria, formazione e redazione bilanci, predisposizione Modelli Unico, dichiarazioni iva verbali deposito bilanci, per gli anni 2008 - 2011) precisando che la si occupava della contabilità aziendale nel Pt_2
senso nella immissione in procedura di contabilità fiscale dei dati rilevati trasmessi dal cliente, che questa forniva al il supporto contabile per lo svolgimento CP_1
della sua attività (cfr. le dichiarazioni rese dalle testi in all' udienza del 16.11.2017).
Lo stesso teste , indotto da parte opponente, responsabile Persona_1
amministrativo della dal 2010, ha dichiarato che il Controparte_2
svolgeva attività di consulenza aziendale, fiscale, tributaria, societaria in CP_1
favore della opponente coadiuvato dalla , la quale emetteva fatture per l'attività Pt_2
che riguardava elaborazione dati e revisione contabile delle società. Ha, inoltre, confermato la redazione dei bilanci di esercizio, l'assistenza fiscale prestata, la redazione dei Modelli Unico per l'anno 2010, gli studi di settore e le dichiarazioni iva da parte dell'opposto.
Dichiarazioni di segno contrario sono state rese dal teste il quale ha dichiarato Tes_3
che il ha svolto l'attività di consulenza, aziendale, fiscale, tributaria e CP_1
societaria tramite la la quale emetteva le fatture in cui era specificata l'attività Pt_2
di elaborazione dati e revisione contabile. Ma tale disposizione appare in contrasto sia con le dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'opponente in sede di interrogatorio formale, sia con la documentazione in atti innanzi richiamata, per cui tali discordanze finiscono per inficiarne l'attendibilità.
Vi sono infine, le numerose mail scambiate tra il dott. e l'opponente, versate CP_1
in atti (doc. 20 prod. fase monitoria), le quali documentano l'avvenuto svolgimento dell'attività professionale de quo.
Le stesse fatture depositate in atti dalla opponente emesse dalla non possono in Pt_2
alcun modo riferirsi alla attività svolta dal commercialista considerato che CP_1
la relativa causale è quella di elaborazione dati e contabilità, dizione in cui non può rientrare l'attività professionale svolta dal Dott. . CP_1
Accertato il conferimento dell'incarico relativamente al quantum ritiene il Tribunale di dover ulteriormente sottolineare come parte opponente non abbia sollevato alcuna specifica contestazione in relazione ad ogni singola voce della parcella emessa dall'opposto.
La Suprema Corte ha più volte ribadito il principio secondo il quale la non puntuale contestazione dei fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi per il deducente (Cass.
5.3.2009 n. 5356; Cass. 10.11.2010 n. 22837) e consente di evitare il compimento di attività di natura istruttoria contrastanti con le esigenze di economia processuale. La stessa Corte di Cassazione, con specifico riferimento ai soggetti iscritti a un albo professionale, ha in più occasioni sottolineato come la parcella dagli stessi emessa sia “assimilabile ad un rendiconto”
e sia “assistita da una presunzione di veridicità “che si impone anche in giudizio in mancanza di specifiche contestazioni del cliente” […]. Dunque, in mancanza di specifiche contestazioni relativamente al quantum richiesto devono necessariamente ed opportunamente ritenersi congrue e dovute le voci indicate in parcella.
Non avendo l'opponente su cui gravava il relativo onere provato fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa azionata dal l'opposizione va rigettata CP_1
ed il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/014 tenuto conto del valore della controversia, della natura di fatto e di diritto delle questioni trattate, delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera dei vantaggi conseguiti e di tutti gli altri criteri previsti dal detto decreto”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta l'adempimento dell'onere probatorio a carico del e l'errata applicazione dell'articolo 116 c.p.c. relativamente a tutte CP_1
le prove orali espletate, deducendo di non aver mai negato nel corso del giudizio e sin dall'atto introduttivo la circostanza che il abbia svolto delle attività di CP_1
assistenza fiscale per essa appellante per cui non si comprende il motivo per il quale il Tribunale si sia “sforzato” di valutare le prove orali al fine di confermare l'esistenza di un incarico che limitatamente all'assistenza fiscale non è stato mai disconosciuto;
assume che il Tribunale ha errato nel valutare gli esiti dell'interrogatorio formale del legale rappresentante il quale non ha reso una confessione giudiziale avendo confermato lo svolgimento di attività da parte del ma unitamente alla e, peraltro, esclusivamente per il 2008 e CP_1 Pt_2
probabilmente per il 2009; che le considerazioni nella sentenza gravata relative al recesso del contratto di opera professionale e ai verbali di consegna della documentazione sono ininfluenti, in quanto essa appellante non ha sostenuto di non aver mai avuto rapporti professionali con il;
che i testimoni e CP_1 Tes_1 Tes_2
sono stati ritenuti dal Tribunale attendibili senza considerare che all'epoca dei fatti erano dipendenti della la cui sede coincide con lo studio del;
che il Pt_2 CP_1
teste ha negato le presunte politiche di bilancio per le quali il Persona_1
ha chiesto un compenso spiegando che queste per legge, non superando essa CP_1
appellante i ventimila euro di fatturazione annuale, non sono necessarie e lo stesso teste ha negato la redazione del modelli unici per l'anno 2010 al contrario di quanto affermato nella sentenza gravata;
il teste , che ha confermato la commistione fra Tes_3
il e la , non è stato considerato attendibile tenuto conto delle CP_1 Pt_2 dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale che, al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale, invece, confermano l'esistenza di detta commistione;
che il non ha adempiuto completamente all'onere probatorio a suo carico, in CP_1
quanto gli unici testi che hanno confermato in toto l'attività professionale che il avrebbe compiuto sono solo le dipendenti della società di CP_1 Parte_2
proprietà dello stesso , sulla cui attendibilità il Tribunale doveva dubitare CP_1
avendo reso dichiarazioni compiacenti e non confermate dagli altri testimoni, i quali hanno negato la redazione di politiche di bilancio, affermato la commistione dell'attività del con la (così come confermato dal legale CP_1 Pt_2
rappresentante in sede di interrogatorio formale), limitato la durata dell'attività espletata dal esclusivamente agli anni 2008 e 2009, negato la redazione dei CP_1
modelli unico per l'anno 2010; che ciò avrebbe dovuto comportare la revoca del provvedimento monitorio e una riduzione dell'importo ingiunto a prescindere dalla impugnazione delle singole voci della tariffa applicata nel parere del consiglio dell'ordine.
Con il secondo motivo parte appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui assume che non ha adempiuto all'onere probatorio a carico della stessa concernente fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa azionata dal , deducendo CP_1
che il Tribunale non ha esaminato a tal fine due documenti;
in particolare, si tratta della fattura n. 16 del 2010 emessa dalla nella quale è inserita anche l'attività Pt_2
di assistenza, che può essere svolta solo da un commercialista e non da una società di revisione, fattura che conferma che i compensi del Ranaulo sono stati inseriti all'interno della fatturazione della così come dallo stesso confermato in sede Pt_2
di libero interrogatorio nella causa promossa nei confronti della
[...]
quale emerge dal verbale da essa appellante prodotto;
Controparte_2
deduce che tali documenti, ovvero, la detta fattura e il verbale in cui è raccolto il libero interrogatorio del nella dettak causa non solo confermano la CP_1
commistione tra quest'ultima e la , quale riferita dal legale rappresentante Pt_2
della e dal teste , ma provano un fatto estintivo della Parte_1 Tes_3 pretesa azionata dal;
conclude che il ha svolto attività di consulenza CP_1 CP_1
fiscale e tributaria di volta in volta per essa appellante ed è stato pagato direttamente ovvero mediante la fatturazione in capo alla Parte_2
§ 5.
I motivi su descritti, da esaminare congiuntamente siccome connessi, sono infondati.
Premesso che, come affermato dalla stessa parte appellante, lo svolgimento di attività di assistenza fiscale da parte del , nell'interesse dell' non CP_1 Parte_1
è da quest'ultima contestato, res controversa, alla luce delle censure sollevate, è il periodo temporale di svolgimento di tale attività, il contenuto della stessa e il relativo pagamento, talvolta eseguito tramite fatturazione in capo alla società cui Parte_2
pacificamente è stato conferito dall'appellante incarico di elaborazione dati e revisione contabile.
Ebbene, nell'esaminare le risultanze istruttorie, la cui valutazione da parte del
Tribunale è oggetto di contestazione, le sollevate censure non trovano supporto probatorio.
Quanto all'interrogatorio formale, il legale rappresentante dell' Parte_1
ha confermato la circostanza che il ha prestato attività di consulenza CP_1
aziendale, fiscale tributaria e societaria su incarico della stessa per gli anni 2008,
2009 2010 e fino ad aprile maggio 2011, precisando < Parte_4
: tale ultima precisazione non elide la portata confessoria della circostanza
[...]
secondo cui ha prestato attività di consulenza aziendale, fiscale tributaria e CP_1
societaria a seguito di incarico da parte dell' va poi evidenziato Parte_1
che, non è oggetto di contestazione, come affermato dalla parte appellante in seno al proposto gravame, la circostanza che il sia stato incaricato di svolgere CP_1
un'attività di assistenza fiscale diversa da quella svolta sempre su incarico Pt_2
e nell'interesse di parte appellante, avente, invece, ad oggetto attività di elaborazione dati e revisione contabile. Inoltre, come ha affermato il Tribunale, il legale rappresentante ha confermato la circostanza che il ha provveduto alla CP_1
formazione e redazione dei bilanci di esercizio e delle note integrative, al relativo invio telematico, ai modelli Unico, all'elaborazione degli studi di settore, della dichiarazione iva, delle dichiarazioni dei redditi per il 2008 e il 2009. Inoltre, non incide sul pacifico incarico svolto dal la considerazione che il legale CP_1
rappresentante ha, invece, negato la circostanza secondo cui per lo svolgimento di parte dell'attività di consulenza il si serviva del supporto contabile CP_1
predisposto dalla affermando che avveniva “il contrario”: a prescindere Parte_2
dal supporto, sussistevano due incarichi, come si evince, altresì, dalle due raccomandate del 16.05.2011, richiamate dal Tribunale, con le quali l'odierna appellante ha comunicato la volontà di recedere dal contratto d'opera professionale e con le quali, ha invitato sia il che la a restituire la CP_1 Parte_2
documentazione contabile societaria e a completare le attività di rispettiva competenza: in merito alle valutazioni operate sul punto dal Tribunale nulla ha dedotto parte appellante;
così come alcuna censura è stata sollevata in merito alla valutazione fatta dal Tribunale circa i verbali di consegna di tutti i documenti in possesso del , i quali dimostrano come questi detenesse presso di sé il CP_1
materiale necessario allo svolgimento dell'attività di consulenza.
Parte appellante contesta poi le dichiarazioni rese dai testimoni e – che Tes_1 Tes_2
hanno confermato l'attività del come da questi dedotta - ritenendole CP_1
inattendibili esclusivamente perché gli stessi sono dipendenti della la cui Pt_2
sede coincide con lo studio del , senza nel contempo contestare la circostanza CP_1
che le stesse sono concordanti e intrinsecamente lineari, come affermato dal
Tribunale. Al riguardo, va rammentato che l'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione e deve essere valutata alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite); è pur vero che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità, ma questo elemento deve essere di particolare rilevanza (cfr., fra le tante, Cass. 25/10/2023 , n. 29613): la circostanza che i detti testi sono dipendenti della S.EL.C.A
e non già del e che in seno alla S.EL.C.A quest'ultimo era all'epoca dei fatti CP_1
(cfr. visura camerale allegata agli atti) solo socio accomodante depone in senso contrario alla particolare rilevanza della detta qualità soggettiva dei testi e Tes_1
Tes_2
Invece, è irrilevante la circostanza che il teste ha negato la Persona_1
circostanza che il si è occupato delle politiche di bilancio, siccome alla luce CP_1
della parcella vistata dal competente Ordine professionale – cfr. allegato 1 relazione illustrativa sull'attività svolta- il non ha chiesto un compenso al riguardo;
CP_1
parimenti ininfluente è la circostanza che il detto teste abbia negato la redazione del modelli unici per l'anno 2010, alla luce della documentazione prodotta dall'odierno appellato comprovante l'attività della quale chiede il pagamento. In particolare, si tratta di bozza bilanci 2008 e 2009, stato patrimoniale 2009, di bilancio 2007, 2008,
2009 e 2010 e relative ricevute telematiche, studi di settore anno 2008 e 2009 e 2010, verbale rinnovo cariche, presentazione CCIAA e modifiche cariche sociali, modello unico 2008, 2009 e 2010 e relativo invio telematico;
nella detta documentazione,
l'odierna parte appellata risulta il c.d. professionista intermediario.
A fronte delle dette risultanze istruttorie, le uniche deposizione di segno contrario, resa dal , dipendente di società facente parte dello stesso gruppo societario Tes_3
dell'odierna appellante non è ex se sufficiente per ritenere non assolto l'onere probatorio posto a carico del professionista, come statuito dal Tribunale.
Alcuna documentazione comprovante fatti estintivi della pretesa azionata dal CP_1
è stata prodotta dalla società appellante;
ed invero, tutte le fatture prodotte da quest'ultima sono state emesse dalla e hanno la medesima dicitura Parte_2
elaborazione “dati e revisione contabile”, fatta eccezione per la richiamata fattura n.
16 del 20.4.2010 che riporta, oltre a detta dicitura, anche la dicitura “rinnovo C.d.A.
Notarili/Deposito/Invio telematico/ Bolli” e riporta anche un importo diverso da tutte le restanti fatture che riportano invece sempre la medesima somma. Pertanto, le dette fatture, fatta eccezione per la n. 16 del 2010, non comprovano alcun pagamento relativamente all'attività svolta dal . A nulla rileva poi il contenuto del libero CP_1
interrogatorio reso dal nella causa promossa nei confronti di altra società, CP_1
ossia della in merito alla circostanza Controparte_2
che i compensi al detto professionista spettanti per l'attività svolta in favore della predetta società venivano inseriti all'interno della fatturazione della . Pt_2
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 26.000, con riduzione del 50% del compenso tabellare relativamente alla fase istruttoria in virtù dell'attività svolta.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata in data 2.08.2021, avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento, in favore di parte appellata, delle Parte_1
spese e competenze del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 4.888,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Paolo D'Avino;,
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19.12.2025. Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3523/2021 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 19.12.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3523/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1192/2021, emessa dal Tribunale di PO a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 28327/2016, pendente
Tra
(P. Iva: ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Pizzillo (C.F.:
) in virtù di procura alle liti in calce all'opposizione a decreto C.F._1
ingiuntivo
APPELLANTE
E (C.F.: ) rappresentato e difeso, anche CP_1 C.F._2
disgiuntamente, dall'avvocato Arcangelo D'Avino (C.F.: ) e C.F._3
dall'avvocato Paolo D'Avino (C.F.: ) in virtù di procura alle C.F._4
liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: per l'appellante: “…In via principale ed istruttoria, rigettare la richiesta di ammissione dei capitoli di prova della prova testimoniale avversa non ammessa in primo grado in quanto generici come correttamente motivato dal Giudice di prima cure nella sentenza gravata. 2) In via subordinata e istruttoria, in caso di ammissione della prova testimoniale richiesta dalla controparte, ammettere la prova del contrario con i testi di controparte che si fanno propri (sia i due indicati nel presente grado di giudizio da parte appellata, sia i tre indicati in primo grado e non in secondo grado da parte appellata che si fanno propri e che si erano già fatti propri in primo grado) come già richiesto nelle note di trattazione scritta relative alle udienze del 10.12.2021 e del 18.2.2022. 3) Nel merito riformare in toto l'impugnata sentenza, a seguito dell'accoglimento del gravame proposto, revocando il decreto ingiuntivo opposto per i motivi precisati nell'atto di appello e nella memoria di discussione condannando parte appellata alla refusione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio”; per l'appellato: “…accertare e dichiarare l'appello inammissibile;
2.- nel merito rigettare l'appello perché infondato con conferma della sentenza di prime cure;
3.- in subordine accertare e dichiarare l'obbligo della di Parte_1
corrispondere al dott. l'importo di € 14.098,52 e per l'effetto CP_1
condannare la stessa alla corresponsione di dette somme, oltre interessi di mora a decorrere dal 27.05.2011, data di richiesta di corresponsione degli emolumenti, al soddisfo. Spese come per legge con attribuzione.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso monitorio, depositato presso il Tribunale di PO, agiva CP_1
contro esponendo che: “1.- Il dott. , di professione Parte_1 CP_1
dottore commercialista, ha prestato per la e per altre Parte_1
società facenti capo al medesimo gruppo ( Controparte_2 [...]
attività di consulenza aziendale, fiscale e CP_3 Controparte_4
societaria, estrinsecatasi nello svolgimento, tra le altre, delle attività di seguito descritte a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
.- assistenza societaria continuativa e generica;
.- analisi periodica della struttura patrimoniale e finanziaria della società e dell'intero gruppo, svolta anche attraverso la presenza periodica e costante in società;
.- formazione e redazione dei bilanci d'esercizio con allegati ed invio telematico degli stessi e relativi adempimenti camerali;
.- redazione di bilanci infrannuali;
.- assistenza alla redazione delle delibere societarie e loro invio telematico
CCIAA ove necessario;
.- consulenza ed assistenza fiscale e tributaria continuativa e generica - tax planing riguardante l'intera posizione fiscale della società del gruppo;
.- assistenza fiscale e tributaria in supporto agli interventi di finanza agevolata;
.- supervisione consulenza contrattuale relativa ai contratti di natura societaria con particolare riguardo ai riflessi di natura fiscale;
.- predisposizione modelli Unico, studi di settore, dichiarazioni iva, calcolo imposte, ed altro;
2.- A fronte del regolare assolvimento dell'attività professionale, la convenuta, in maniera del tutto improvvisa ed a mezzo di proprio legale, con racc.ta del
16.05.2011 (all. 2), comunicava la volontà di recedere dal contratto d'opera professionale ai sensi dell'art. 2237 c.c. comma 1, richiedendo la restituzione di tutta la documentazione afferente la stessa ed in possesso dell'attore.
3.- Riscontrava il dott. il quale, sia a mezzo telegramma del 27.5.11 CP_1
che a mezzo racc.ta del 28.5.2011 (all. 2), nel confermare la piena disponibilità alla consegna della documentazione contabile, invitava la società a provvedere al pagamento di tutte le competenze professionali maturate per l'attività svolta. La richiesta veniva reiterata con racc.ta del 29.04.14 (all. 2) con la quale il ricorrente provvedeva a trasmettere le parcelle per la specifica attività svolta.
4.- Successivamente alla risoluzione del rapporto seguivano diversi incontri tra le parti in occasione dei quali il dott. consegnava ai delegati della CP_1
tutta la documentazione fiscale e societaria afferente la Parte_1
posizione della detta società e delle altre del gruppo.
5.- Persistendo l'inadempimento della società, l
[...]
di PO, su istanza del ricorrente, Controparte_5
rilasciava in data 29.10.2015 parere in materia di liquidazione degli onorari per
l'attività prestata in favore della Immobiliare In liquidandoli nell'importo di €
14.098/52, oltre spese, iva e CNPDC.
Detti compensi, relativi all'attività prestata dal professionista per gli anni 2008,
2009, 2010 e parte 2011, sono stati richiesti e liquidati sulla scorta delle tariffe professionali di cui al D.P.R. 10/10/1994 n. 645 per le prime tre annualità ed al D.M.
169/2010 per l'annualità 2011, richiedendo la liquidazione con riferimento ai seguenti articoli:
.- art. 19 (“Indennità”), lett. a), b) c), voce di liquidazione delle indennità per assenza dallo studio calcolato in ore lavorative e art. 26 (“Altri onorari graduali”), lett. a), b), c) e d) tabella 1 (I e II), voce relativa alle consultazioni telefoniche (lett.
a), riunioni con il cliente (lett. b), riunioni con più parti (lett. c) e partecipazione ad assemblee societarie (lett. d); l'importo è stato ottenuto sulla sorta dell'attività prestata nel corso dei numerosissimi incontri mensili;
.- art. 34 (“Bilancio”) co. 1 lett. a) e b), costituisce voce relativa alla formazione dello stato patrimoniale (lett. a) e del conto economico (lett. b); i valori di riferimento utilizzati per la determinazione delle competenze sono rispettivamente quello del totale attivo per lo stato patrimoniale e del totale dei componenti positivi per il conto economico;
attività documentata dai bilanci depositati anno per anno, assumendo come valore parametrico ex lege, il patrimonio netto;
art. 23
(“Maggiorazione degli onorari”) nel limite massimo di € 516,46 ed art. 26 tab. 1 II d colonna 3);
.- art. 47 (“Assistenza tributaria”) comma 1, 2 e 3, costituisce voce relativa alla predisposizione delle dichiarazioni iva e dei redditi;
.- art. 54 comma 1 e 2 per il solo anno 2011, relativo agli onorari per consulenze aziendali particolari, legate alle analisi di bilancio nonché del profilo strategico dell'azienda.
Il tutto come da parere OD PO ed allegati ”.
Il Tribunale adito, in accoglimento dell'istanza monitoria, emetteva in data 4.07.2016 decreto con il quale ingiungeva alla il pagamento in favore del Parte_1
ricorrente della somma di € 14.098,52 a titolo di competenze professionali, oltre interessi legali dalla notifica del decreto fino al soddisfo.
In seguito alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto, la società ingiunta proponeva opposizione con citazione notificata a mezzo PEC il 26.09.2016, chiedendo la revoca dell'opposto decreto sulla scorta delle seguenti deduzioni: di aver conferito alla un incarico di elaborazione dati e revisione contabile per Pt_2
gli anni dal 2008 al 2011 regolarmente retribuito e di aver conferito al , di CP_1
volta in volta, incarichi di stretta competenza di un commercialista, anch'essi pagati;
che i compensi richiesti in sede monitoria attenevano ad attività compiute dalla cui il aveva fornito il suo supporto;
che, pertanto, alla società Pt_2 CP_1
il doveva rivolgere le sue pretese. Pt_2 Pt_3
Resisteva che chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1 Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., veniva espletata prova testimoniale nonché interrogatorio formale del legale rappresentante dell Parte_1
all'udienza del 24.09.2020 la causa veniva riservata in decisione.
[...]
Con sentenza n. 1192 pubblicata il 5.02.2021, il Tribunale così statuiva:
“- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4827/2016 emesso in data 4.7.2016 dal Tribunale di PO;
- Condanna la al pagamento delle spese del presente giudizio di Parte_1
opposizione in favore dell'opposto che liquida in € 4835,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 5.02.2021, con citazione notificata a mezzo PEC in data 2.08.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1
3.08.2021 - per i motivi infra indicati, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) riformare in toto l'impugnata sentenza, a seguito dell'accoglimento del gravame proposto, revocando il decreto ingiuntivo opposto per i motivi innanzi descritti;
2) condannare parte appellata alle spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
Si costituiva che resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto. CP_1
La causa, chiamata per la prima udienza del 10.12.2021, veniva rinviata d'ufficio al
18.02.2022 ed in tale sede per la precisazione delle conclusioni al 29.03.2024, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva disposto termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione secondo l'art. 281 sexies c.p.c. sino al
19.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Tutte le parti depositavano note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
§ 3. La gravata sentenza ha rigettato l'opposizione e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4827/2016, in particolare, con le seguenti motivazioni:
“ … l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Va in primo luogo rilevato, con riferimento al conferimento del mandato, che benché manchi il contratto scritto, elementi di prova dell' esistenza del rapporto professionale de quo tra il e l'opponente e delle prestazioni effettuate CP_1
possono trarsi in primo luogo dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della aventi valore confessorio, Parte_1
la quale, all'udienza del 19.02.2018, confermava che il aveva prestato CP_1
attività di consulenza aziendale, fiscale, tributaria e societaria per gli anni 2008 -
2011 (aprile maggio) in favore della società e di altre società Parte_1
facenti capo al medesimo nucleo familiare unitamente alla che lo stesso si Parte_4
era occupato della formazione e redazione dei bilanci di esercizio e delle note integrative inviandole telematicamente, della predisposizione dei modelli Unico, studi di settore, dichiarazione Iva, calcolo delle imposte redazione ed invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e di ogni altra dichiarazione fiscale della società per gli anni 2008 e 2009.
Ulteriori elementi di prova circa l'esistenza di un rapporto professionale diretto tra la ed il dott. , nonché di un rapporto ulteriore e diverso tra Parte_1 CP_1
l'opponente e la , possono trarsi dalle due raccomandate del 16.05.2011 (doc. Pt_2
2 produzione fase monitoria) inviate all'opposto ed alla , sottoscritte dal legale Pt_2
rappresentante dell' opponente che non ne ha disconosciuto la firma, con le quali quest'ultima comunicava la volontà di recedere dal contratto d'opera professionale ai sensi dell'art. 2237 c.c., richiedendo contestualmente la restituzione di tutta la documentazione contabile societaria, invitando i destinatari (dott. e CP_1
), “a provvedere al completamento delle attività di rispettiva competenza”. Pt_2
Ulteriore elemento di prova è costituito dai verbali di consegna di tutti i documenti in possesso del dott. ai delegati della e delle altre società CP_1 Parte_1 facenti capo al medesimo nucleo familiare (doc. 3 prod. fasc. monitorio), nonché della delega al ritiro della documentazione contabile, fiscale, tributaria, amministrativa esistente presso il sottoscritta dall'amministratrice della CP_1
in favore di tale ed indirizzata appunto Parte_1 Persona_1
all'opposto. Atti tutti comprovanti che quest' ultimo deteneva presso di sé il materiale necessario allo svolgimento di attività di consulenza.
Le stesse dichiarazioni rese dai testi escussi indotti da parte opposta confermano tale assunto.
Infatti, i testi e con dichiarazioni lineari e Testimone_1 Tes_2
concordanti della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato sia
l'incarico svolto dal per la che le diverse prestazioni CP_1 Parte_1
effettuate (assistenza fiscale e tributaria, formazione e redazione bilanci, predisposizione Modelli Unico, dichiarazioni iva verbali deposito bilanci, per gli anni 2008 - 2011) precisando che la si occupava della contabilità aziendale nel Pt_2
senso nella immissione in procedura di contabilità fiscale dei dati rilevati trasmessi dal cliente, che questa forniva al il supporto contabile per lo svolgimento CP_1
della sua attività (cfr. le dichiarazioni rese dalle testi in all' udienza del 16.11.2017).
Lo stesso teste , indotto da parte opponente, responsabile Persona_1
amministrativo della dal 2010, ha dichiarato che il Controparte_2
svolgeva attività di consulenza aziendale, fiscale, tributaria, societaria in CP_1
favore della opponente coadiuvato dalla , la quale emetteva fatture per l'attività Pt_2
che riguardava elaborazione dati e revisione contabile delle società. Ha, inoltre, confermato la redazione dei bilanci di esercizio, l'assistenza fiscale prestata, la redazione dei Modelli Unico per l'anno 2010, gli studi di settore e le dichiarazioni iva da parte dell'opposto.
Dichiarazioni di segno contrario sono state rese dal teste il quale ha dichiarato Tes_3
che il ha svolto l'attività di consulenza, aziendale, fiscale, tributaria e CP_1
societaria tramite la la quale emetteva le fatture in cui era specificata l'attività Pt_2
di elaborazione dati e revisione contabile. Ma tale disposizione appare in contrasto sia con le dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'opponente in sede di interrogatorio formale, sia con la documentazione in atti innanzi richiamata, per cui tali discordanze finiscono per inficiarne l'attendibilità.
Vi sono infine, le numerose mail scambiate tra il dott. e l'opponente, versate CP_1
in atti (doc. 20 prod. fase monitoria), le quali documentano l'avvenuto svolgimento dell'attività professionale de quo.
Le stesse fatture depositate in atti dalla opponente emesse dalla non possono in Pt_2
alcun modo riferirsi alla attività svolta dal commercialista considerato che CP_1
la relativa causale è quella di elaborazione dati e contabilità, dizione in cui non può rientrare l'attività professionale svolta dal Dott. . CP_1
Accertato il conferimento dell'incarico relativamente al quantum ritiene il Tribunale di dover ulteriormente sottolineare come parte opponente non abbia sollevato alcuna specifica contestazione in relazione ad ogni singola voce della parcella emessa dall'opposto.
La Suprema Corte ha più volte ribadito il principio secondo il quale la non puntuale contestazione dei fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi per il deducente (Cass.
5.3.2009 n. 5356; Cass. 10.11.2010 n. 22837) e consente di evitare il compimento di attività di natura istruttoria contrastanti con le esigenze di economia processuale. La stessa Corte di Cassazione, con specifico riferimento ai soggetti iscritti a un albo professionale, ha in più occasioni sottolineato come la parcella dagli stessi emessa sia “assimilabile ad un rendiconto”
e sia “assistita da una presunzione di veridicità “che si impone anche in giudizio in mancanza di specifiche contestazioni del cliente” […]. Dunque, in mancanza di specifiche contestazioni relativamente al quantum richiesto devono necessariamente ed opportunamente ritenersi congrue e dovute le voci indicate in parcella.
Non avendo l'opponente su cui gravava il relativo onere provato fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa azionata dal l'opposizione va rigettata CP_1
ed il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/014 tenuto conto del valore della controversia, della natura di fatto e di diritto delle questioni trattate, delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera dei vantaggi conseguiti e di tutti gli altri criteri previsti dal detto decreto”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta l'adempimento dell'onere probatorio a carico del e l'errata applicazione dell'articolo 116 c.p.c. relativamente a tutte CP_1
le prove orali espletate, deducendo di non aver mai negato nel corso del giudizio e sin dall'atto introduttivo la circostanza che il abbia svolto delle attività di CP_1
assistenza fiscale per essa appellante per cui non si comprende il motivo per il quale il Tribunale si sia “sforzato” di valutare le prove orali al fine di confermare l'esistenza di un incarico che limitatamente all'assistenza fiscale non è stato mai disconosciuto;
assume che il Tribunale ha errato nel valutare gli esiti dell'interrogatorio formale del legale rappresentante il quale non ha reso una confessione giudiziale avendo confermato lo svolgimento di attività da parte del ma unitamente alla e, peraltro, esclusivamente per il 2008 e CP_1 Pt_2
probabilmente per il 2009; che le considerazioni nella sentenza gravata relative al recesso del contratto di opera professionale e ai verbali di consegna della documentazione sono ininfluenti, in quanto essa appellante non ha sostenuto di non aver mai avuto rapporti professionali con il;
che i testimoni e CP_1 Tes_1 Tes_2
sono stati ritenuti dal Tribunale attendibili senza considerare che all'epoca dei fatti erano dipendenti della la cui sede coincide con lo studio del;
che il Pt_2 CP_1
teste ha negato le presunte politiche di bilancio per le quali il Persona_1
ha chiesto un compenso spiegando che queste per legge, non superando essa CP_1
appellante i ventimila euro di fatturazione annuale, non sono necessarie e lo stesso teste ha negato la redazione del modelli unici per l'anno 2010 al contrario di quanto affermato nella sentenza gravata;
il teste , che ha confermato la commistione fra Tes_3
il e la , non è stato considerato attendibile tenuto conto delle CP_1 Pt_2 dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale che, al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale, invece, confermano l'esistenza di detta commistione;
che il non ha adempiuto completamente all'onere probatorio a suo carico, in CP_1
quanto gli unici testi che hanno confermato in toto l'attività professionale che il avrebbe compiuto sono solo le dipendenti della società di CP_1 Parte_2
proprietà dello stesso , sulla cui attendibilità il Tribunale doveva dubitare CP_1
avendo reso dichiarazioni compiacenti e non confermate dagli altri testimoni, i quali hanno negato la redazione di politiche di bilancio, affermato la commistione dell'attività del con la (così come confermato dal legale CP_1 Pt_2
rappresentante in sede di interrogatorio formale), limitato la durata dell'attività espletata dal esclusivamente agli anni 2008 e 2009, negato la redazione dei CP_1
modelli unico per l'anno 2010; che ciò avrebbe dovuto comportare la revoca del provvedimento monitorio e una riduzione dell'importo ingiunto a prescindere dalla impugnazione delle singole voci della tariffa applicata nel parere del consiglio dell'ordine.
Con il secondo motivo parte appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui assume che non ha adempiuto all'onere probatorio a carico della stessa concernente fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa azionata dal , deducendo CP_1
che il Tribunale non ha esaminato a tal fine due documenti;
in particolare, si tratta della fattura n. 16 del 2010 emessa dalla nella quale è inserita anche l'attività Pt_2
di assistenza, che può essere svolta solo da un commercialista e non da una società di revisione, fattura che conferma che i compensi del Ranaulo sono stati inseriti all'interno della fatturazione della così come dallo stesso confermato in sede Pt_2
di libero interrogatorio nella causa promossa nei confronti della
[...]
quale emerge dal verbale da essa appellante prodotto;
Controparte_2
deduce che tali documenti, ovvero, la detta fattura e il verbale in cui è raccolto il libero interrogatorio del nella dettak causa non solo confermano la CP_1
commistione tra quest'ultima e la , quale riferita dal legale rappresentante Pt_2
della e dal teste , ma provano un fatto estintivo della Parte_1 Tes_3 pretesa azionata dal;
conclude che il ha svolto attività di consulenza CP_1 CP_1
fiscale e tributaria di volta in volta per essa appellante ed è stato pagato direttamente ovvero mediante la fatturazione in capo alla Parte_2
§ 5.
I motivi su descritti, da esaminare congiuntamente siccome connessi, sono infondati.
Premesso che, come affermato dalla stessa parte appellante, lo svolgimento di attività di assistenza fiscale da parte del , nell'interesse dell' non CP_1 Parte_1
è da quest'ultima contestato, res controversa, alla luce delle censure sollevate, è il periodo temporale di svolgimento di tale attività, il contenuto della stessa e il relativo pagamento, talvolta eseguito tramite fatturazione in capo alla società cui Parte_2
pacificamente è stato conferito dall'appellante incarico di elaborazione dati e revisione contabile.
Ebbene, nell'esaminare le risultanze istruttorie, la cui valutazione da parte del
Tribunale è oggetto di contestazione, le sollevate censure non trovano supporto probatorio.
Quanto all'interrogatorio formale, il legale rappresentante dell' Parte_1
ha confermato la circostanza che il ha prestato attività di consulenza CP_1
aziendale, fiscale tributaria e societaria su incarico della stessa per gli anni 2008,
2009 2010 e fino ad aprile maggio 2011, precisando < Parte_4
: tale ultima precisazione non elide la portata confessoria della circostanza
[...]
secondo cui ha prestato attività di consulenza aziendale, fiscale tributaria e CP_1
societaria a seguito di incarico da parte dell' va poi evidenziato Parte_1
che, non è oggetto di contestazione, come affermato dalla parte appellante in seno al proposto gravame, la circostanza che il sia stato incaricato di svolgere CP_1
un'attività di assistenza fiscale diversa da quella svolta sempre su incarico Pt_2
e nell'interesse di parte appellante, avente, invece, ad oggetto attività di elaborazione dati e revisione contabile. Inoltre, come ha affermato il Tribunale, il legale rappresentante ha confermato la circostanza che il ha provveduto alla CP_1
formazione e redazione dei bilanci di esercizio e delle note integrative, al relativo invio telematico, ai modelli Unico, all'elaborazione degli studi di settore, della dichiarazione iva, delle dichiarazioni dei redditi per il 2008 e il 2009. Inoltre, non incide sul pacifico incarico svolto dal la considerazione che il legale CP_1
rappresentante ha, invece, negato la circostanza secondo cui per lo svolgimento di parte dell'attività di consulenza il si serviva del supporto contabile CP_1
predisposto dalla affermando che avveniva “il contrario”: a prescindere Parte_2
dal supporto, sussistevano due incarichi, come si evince, altresì, dalle due raccomandate del 16.05.2011, richiamate dal Tribunale, con le quali l'odierna appellante ha comunicato la volontà di recedere dal contratto d'opera professionale e con le quali, ha invitato sia il che la a restituire la CP_1 Parte_2
documentazione contabile societaria e a completare le attività di rispettiva competenza: in merito alle valutazioni operate sul punto dal Tribunale nulla ha dedotto parte appellante;
così come alcuna censura è stata sollevata in merito alla valutazione fatta dal Tribunale circa i verbali di consegna di tutti i documenti in possesso del , i quali dimostrano come questi detenesse presso di sé il CP_1
materiale necessario allo svolgimento dell'attività di consulenza.
Parte appellante contesta poi le dichiarazioni rese dai testimoni e – che Tes_1 Tes_2
hanno confermato l'attività del come da questi dedotta - ritenendole CP_1
inattendibili esclusivamente perché gli stessi sono dipendenti della la cui Pt_2
sede coincide con lo studio del , senza nel contempo contestare la circostanza CP_1
che le stesse sono concordanti e intrinsecamente lineari, come affermato dal
Tribunale. Al riguardo, va rammentato che l'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione e deve essere valutata alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite); è pur vero che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità, ma questo elemento deve essere di particolare rilevanza (cfr., fra le tante, Cass. 25/10/2023 , n. 29613): la circostanza che i detti testi sono dipendenti della S.EL.C.A
e non già del e che in seno alla S.EL.C.A quest'ultimo era all'epoca dei fatti CP_1
(cfr. visura camerale allegata agli atti) solo socio accomodante depone in senso contrario alla particolare rilevanza della detta qualità soggettiva dei testi e Tes_1
Tes_2
Invece, è irrilevante la circostanza che il teste ha negato la Persona_1
circostanza che il si è occupato delle politiche di bilancio, siccome alla luce CP_1
della parcella vistata dal competente Ordine professionale – cfr. allegato 1 relazione illustrativa sull'attività svolta- il non ha chiesto un compenso al riguardo;
CP_1
parimenti ininfluente è la circostanza che il detto teste abbia negato la redazione del modelli unici per l'anno 2010, alla luce della documentazione prodotta dall'odierno appellato comprovante l'attività della quale chiede il pagamento. In particolare, si tratta di bozza bilanci 2008 e 2009, stato patrimoniale 2009, di bilancio 2007, 2008,
2009 e 2010 e relative ricevute telematiche, studi di settore anno 2008 e 2009 e 2010, verbale rinnovo cariche, presentazione CCIAA e modifiche cariche sociali, modello unico 2008, 2009 e 2010 e relativo invio telematico;
nella detta documentazione,
l'odierna parte appellata risulta il c.d. professionista intermediario.
A fronte delle dette risultanze istruttorie, le uniche deposizione di segno contrario, resa dal , dipendente di società facente parte dello stesso gruppo societario Tes_3
dell'odierna appellante non è ex se sufficiente per ritenere non assolto l'onere probatorio posto a carico del professionista, come statuito dal Tribunale.
Alcuna documentazione comprovante fatti estintivi della pretesa azionata dal CP_1
è stata prodotta dalla società appellante;
ed invero, tutte le fatture prodotte da quest'ultima sono state emesse dalla e hanno la medesima dicitura Parte_2
elaborazione “dati e revisione contabile”, fatta eccezione per la richiamata fattura n.
16 del 20.4.2010 che riporta, oltre a detta dicitura, anche la dicitura “rinnovo C.d.A.
Notarili/Deposito/Invio telematico/ Bolli” e riporta anche un importo diverso da tutte le restanti fatture che riportano invece sempre la medesima somma. Pertanto, le dette fatture, fatta eccezione per la n. 16 del 2010, non comprovano alcun pagamento relativamente all'attività svolta dal . A nulla rileva poi il contenuto del libero CP_1
interrogatorio reso dal nella causa promossa nei confronti di altra società, CP_1
ossia della in merito alla circostanza Controparte_2
che i compensi al detto professionista spettanti per l'attività svolta in favore della predetta società venivano inseriti all'interno della fatturazione della . Pt_2
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 26.000, con riduzione del 50% del compenso tabellare relativamente alla fase istruttoria in virtù dell'attività svolta.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata in data 2.08.2021, avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento, in favore di parte appellata, delle Parte_1
spese e competenze del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 4.888,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Paolo D'Avino;,
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19.12.2025. Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.