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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/11/2024, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1662/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Miriam Parte_1 C.F._1
Varisco;
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Veruscha Parte_2 C.F._2
Glenda Polara;
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.06.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio domandando in particolare l'affidamento esclusivo alla madre.
Il Giudice Relatore, esaminato il ricorso congiunto, ritenuto opportuno acquisire personalmente dalle parti alcuni chiarimenti in relazione alle ragioni per cui hanno richiesto disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, ha convocato le parti avanti a sé.
Esaminate le dichiarazioni rese in udienza dalle parti, sentito il Collegio, ritenuta non adeguatamente supportata da concrete e specifiche allegazioni la sussistenza dei presupposti per cui disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore della coppia, il Giudice ha invitato le parti ad integrare il ricorso.
Nelle more, sono insorti dissidi tra le parti, le quali non sono state in grado di confermare e/o modificare le condizioni di cui al ricorso, nello specifico in relazione ai giorni di visite paterne;
altresì, revocato il mandato al difensore comune, ciascuna parte ha nominato nuovo legale.
Il Giudice, preso atto del sopraggiunto dissenso tra le parti in relazione alle condizioni originariamente formulate, ha rinviato per l'eventuale deposito di nuove condizioni di regolamentazione dell'esercizio pagina 1 di 4 della responsabilità genitoriale all'udienza del 25.10.2024.
Con note scritte depositate in data 24.10.2024, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre, sig.ra , e seguirà la residenza anagrafica della Parte_1 medesima. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale in via separata;
in considerazione della distanza tra la minore, residente a [...], e il padre, residente a [...], i genitori concordano espressamente di consultarsi preventivamente per tutte le decisioni di maggiore Per_ interesse relative a educazione, salute, scuola e sport di e che, in caso di mancata risposta di un genitore alla richiesta avanzata su tali questioni dall'altro genitore entro le 24 ore dalla richiesta, il genitore richiedente potrà decidere in autonomia.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, con prima data utile al giorno 15/11/2024 dalle 16:30 del venerdì, quando preleverà la piccola dalla scuola primaria, sino alle 16:30 della domenica, quando riaccompagnerà la figlia alla residenza materna, con pernottamento. Inoltre, il padre prenderà la figlia il lunedì dalla scuola alle 16,30 circa e la riaccompagnerà a casa della madre entro le 21,30, quando il week-end prima è di competenza materna. Viene concordato espressamente che tale modalità di frequentazione padre/figlia sarà oggetto di un periodo di prova della durata di 6 mesi: se il sig. rispetterà quanto Pt_2 suesposto il diritto verrà esteso fino a due ulteriori giorni infrasettimanali nella settimana in cui il week-end spetta alla madre, preferibilmente martedì e giovedì in cui potrà prelevare la figlia alle 17:00 dalla residenza materna e ivi riportarla entro le 21:30; in caso di reiterate, ingiustificate e comprovate violazioni di quanto suesposto durante il periodo di prova, il diritto di frequentazione padre/figlia sarà rimodulato con esclusione del pernottamento sin dal primo mese. Fatti salvi migliori accordi tra i genitori, compatibilmente con i turni lavorativi paterni.
3) In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta lo vorrà, avendo cura di garantire un preavviso di almeno 24 ore alla madre e, in ogni caso, di garantire la propria costante presenza alla figlia per consentire di trascorrere del tempo di qualità con la piccola Per_
.
4) Entrambi i genitori potranno chiamare e/o videochiamare la figlia inoltrando richiesta Per_ all'utenza telefonica dell'altro genitore nei giorni in cui non saranno con , all'orario che concorderanno sulla base di apposita discussione.
5) E sempre in considerazione degli orari lavorativi del padre, che non consentono di predeterminare un calendario delle visite, i genitori concordano, nel rispetto del criterio dell'alternanza, di regolare di volta in volta i tempi di frequentazione della diade padre/figlia durante le vacanze natalizie e pasquali nonché in occasione delle vacanze estive, dei ponti infrannuali, delle festività laiche e religiose, cercando il più possibile di dividersi equamente i giorni di vacanza da scuola e avendo cura di organizzarsi con un preavviso di almeno 7 giorni;
in ogni caso, ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere almeno 15 giorni, anche non continuativi, durante il periodo estivo (dalla conclusione delle attività didattiche e sino all'inizio dell'anno scolastico) con un preavviso all'altro genitore entro e non oltre il 30 aprile.
pagina 2 di 4 6) I genitori si impegnano espressamente a garantire la propria reperibilità in tutti i casi di spostamenti con la minore al di fuori della dimora abituale e si impegnano ad introdurre Per_ gradualmente eventuali nuovi compagne/i nella vita di , nonché prestano il reciproco consenso affinché la sig.ra possa andare alla scuola primaria per Parte_3 Per_ accompagnare e riprendere la piccola . Per_
7) Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario e indiretto della figlia mediante Pt_2 versamento mensile della somma di € 400,00 sul conto corrente intestato alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del
Tribunale di Milano, che si richiama integralmente, a fare data dal deposito del ricorso del presente procedimento. Tale importo sarà oggetto di rivalutazione annuale sulla base dell'indice Istat con prima rivalutazione decorsi 12 mesi dal primo accredito dell'importo di €
400,00. Si precisa, infatti, che sino alla vendita della casa cointestata di cui alla scrittura a latere, il sig. verserà alla sig.ra la quale acconsente, un assegno di mantenimento Pt_4 Pt_1 per la figlia di € 200,00 mensili, provvedendo egli stesso a farsi carico della metà della rata del mutuo gravante sulla ex compagna.
8) I genitori concordano che la misura di sostegno al reddito denominata “assegno unico” sarà percepita al 100% dalla madre. Il padre si impegna a fornire assistenza per tutta la documentazione necessaria per la richiesta.
9) I genitori reciprocamente si autorizzano il rinnovo/rilascio dei documenti validi per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per la figlia minore, nonché di natura fiscale, e a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici.
10) Le parti dichiarano inoltre di aver risolto ogni ulteriore controversia di natura economica e di non avere più null'altro a che pretendere l'uno dall'altra, anche in relazioni alle spese legali del presente procedimento, da intendersi integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate come da note del 24.10.2024.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
pagina 3 di 4 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 29/10/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1662/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Miriam Parte_1 C.F._1
Varisco;
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Veruscha Parte_2 C.F._2
Glenda Polara;
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.06.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio domandando in particolare l'affidamento esclusivo alla madre.
Il Giudice Relatore, esaminato il ricorso congiunto, ritenuto opportuno acquisire personalmente dalle parti alcuni chiarimenti in relazione alle ragioni per cui hanno richiesto disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, ha convocato le parti avanti a sé.
Esaminate le dichiarazioni rese in udienza dalle parti, sentito il Collegio, ritenuta non adeguatamente supportata da concrete e specifiche allegazioni la sussistenza dei presupposti per cui disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore della coppia, il Giudice ha invitato le parti ad integrare il ricorso.
Nelle more, sono insorti dissidi tra le parti, le quali non sono state in grado di confermare e/o modificare le condizioni di cui al ricorso, nello specifico in relazione ai giorni di visite paterne;
altresì, revocato il mandato al difensore comune, ciascuna parte ha nominato nuovo legale.
Il Giudice, preso atto del sopraggiunto dissenso tra le parti in relazione alle condizioni originariamente formulate, ha rinviato per l'eventuale deposito di nuove condizioni di regolamentazione dell'esercizio pagina 1 di 4 della responsabilità genitoriale all'udienza del 25.10.2024.
Con note scritte depositate in data 24.10.2024, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre, sig.ra , e seguirà la residenza anagrafica della Parte_1 medesima. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale in via separata;
in considerazione della distanza tra la minore, residente a [...], e il padre, residente a [...], i genitori concordano espressamente di consultarsi preventivamente per tutte le decisioni di maggiore Per_ interesse relative a educazione, salute, scuola e sport di e che, in caso di mancata risposta di un genitore alla richiesta avanzata su tali questioni dall'altro genitore entro le 24 ore dalla richiesta, il genitore richiedente potrà decidere in autonomia.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, con prima data utile al giorno 15/11/2024 dalle 16:30 del venerdì, quando preleverà la piccola dalla scuola primaria, sino alle 16:30 della domenica, quando riaccompagnerà la figlia alla residenza materna, con pernottamento. Inoltre, il padre prenderà la figlia il lunedì dalla scuola alle 16,30 circa e la riaccompagnerà a casa della madre entro le 21,30, quando il week-end prima è di competenza materna. Viene concordato espressamente che tale modalità di frequentazione padre/figlia sarà oggetto di un periodo di prova della durata di 6 mesi: se il sig. rispetterà quanto Pt_2 suesposto il diritto verrà esteso fino a due ulteriori giorni infrasettimanali nella settimana in cui il week-end spetta alla madre, preferibilmente martedì e giovedì in cui potrà prelevare la figlia alle 17:00 dalla residenza materna e ivi riportarla entro le 21:30; in caso di reiterate, ingiustificate e comprovate violazioni di quanto suesposto durante il periodo di prova, il diritto di frequentazione padre/figlia sarà rimodulato con esclusione del pernottamento sin dal primo mese. Fatti salvi migliori accordi tra i genitori, compatibilmente con i turni lavorativi paterni.
3) In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta lo vorrà, avendo cura di garantire un preavviso di almeno 24 ore alla madre e, in ogni caso, di garantire la propria costante presenza alla figlia per consentire di trascorrere del tempo di qualità con la piccola Per_
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4) Entrambi i genitori potranno chiamare e/o videochiamare la figlia inoltrando richiesta Per_ all'utenza telefonica dell'altro genitore nei giorni in cui non saranno con , all'orario che concorderanno sulla base di apposita discussione.
5) E sempre in considerazione degli orari lavorativi del padre, che non consentono di predeterminare un calendario delle visite, i genitori concordano, nel rispetto del criterio dell'alternanza, di regolare di volta in volta i tempi di frequentazione della diade padre/figlia durante le vacanze natalizie e pasquali nonché in occasione delle vacanze estive, dei ponti infrannuali, delle festività laiche e religiose, cercando il più possibile di dividersi equamente i giorni di vacanza da scuola e avendo cura di organizzarsi con un preavviso di almeno 7 giorni;
in ogni caso, ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere almeno 15 giorni, anche non continuativi, durante il periodo estivo (dalla conclusione delle attività didattiche e sino all'inizio dell'anno scolastico) con un preavviso all'altro genitore entro e non oltre il 30 aprile.
pagina 2 di 4 6) I genitori si impegnano espressamente a garantire la propria reperibilità in tutti i casi di spostamenti con la minore al di fuori della dimora abituale e si impegnano ad introdurre Per_ gradualmente eventuali nuovi compagne/i nella vita di , nonché prestano il reciproco consenso affinché la sig.ra possa andare alla scuola primaria per Parte_3 Per_ accompagnare e riprendere la piccola . Per_
7) Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario e indiretto della figlia mediante Pt_2 versamento mensile della somma di € 400,00 sul conto corrente intestato alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del
Tribunale di Milano, che si richiama integralmente, a fare data dal deposito del ricorso del presente procedimento. Tale importo sarà oggetto di rivalutazione annuale sulla base dell'indice Istat con prima rivalutazione decorsi 12 mesi dal primo accredito dell'importo di €
400,00. Si precisa, infatti, che sino alla vendita della casa cointestata di cui alla scrittura a latere, il sig. verserà alla sig.ra la quale acconsente, un assegno di mantenimento Pt_4 Pt_1 per la figlia di € 200,00 mensili, provvedendo egli stesso a farsi carico della metà della rata del mutuo gravante sulla ex compagna.
8) I genitori concordano che la misura di sostegno al reddito denominata “assegno unico” sarà percepita al 100% dalla madre. Il padre si impegna a fornire assistenza per tutta la documentazione necessaria per la richiesta.
9) I genitori reciprocamente si autorizzano il rinnovo/rilascio dei documenti validi per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per la figlia minore, nonché di natura fiscale, e a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici.
10) Le parti dichiarano inoltre di aver risolto ogni ulteriore controversia di natura economica e di non avere più null'altro a che pretendere l'uno dall'altra, anche in relazioni alle spese legali del presente procedimento, da intendersi integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate come da note del 24.10.2024.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
pagina 3 di 4 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 29/10/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
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