Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2007, n. 653
CASS
Sentenza 15 gennaio 2007

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Ai sensi dell'art. 7, comma secondo, della legge 14 aprile 1971, n. 817, ciò che rileva, al fine di escludere il diritto di prelazione e di riscatto del proprietario coltivatore diretto di terreni confinanti con quello in vendita, non è quanto dichiarato nell'atto di trasferimento dall'alienante, ma la situazione di fatto (e di diritto) in realtà esistente e, cioè, la circostanza che sul terreno "non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti", con la conseguente irrilevanza della eventuale dichiarazione di garanzia, proveniente dall'alienante e contenuta nell'atto di vendita, della libera disponibilità del fondo rilasciata in favore dell'acquirente.

Il diritto di prelazione, previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, compete anche al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, a condizione, però, che sugli stessi - ai sensi dell'art. 7, comma secondo, n. 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817 - non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti ed enfiteuti coltivatori diretti. Qualora risulti che gli affittuari insediati sul fondo, anziché corrispondere al proprietario il canone in danaro, eseguano dei lavori e cedano parte del raccolto allo stesso, non può invocarsi la nullità del contratto di affitto in forza del quale era avvenuto il loro insediamento sul fondo, poiché la suddetta diversa modalità di adempimento del contratto, lungi dal configurare la trasformazione dell'originario contratto di affitto in mezzadria, è idoneo ad integrare, eventualmente, un inadempimento della parte conduttrice, ovvero un inesatto adempimento, che, in quanto tale, non vale a far ritenere che, al momento della vendita del terreno oggetto del contratto, gli affittuari non fossero "insediati" sul fondo medesimo.

Nella vigente legislazione in materia di prelazione agraria (principalmente disciplinata dagli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della successiva legge n. 817 del 1971) non esiste alcuna norma che faccia divieto, a quanti non possano vantare la qualifica di coltivatore diretto (o di soggetti a questo equiparati), di rendersi acquirenti di terreni a destinazione agricola. Infatti, l'attuale normativa, al fine dello sviluppo della proprietà coltivatrice, tutela, in caso di vendita di terreni agricoli, esclusivamente i "coltivatori diretti" insediati sul fondo offerto in vendita nonché - nella sola eventualità che il fondo sia "libero", ossia che sullo stesso non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti ed enfiteuti coltivatori diretti - i proprietari coltivatori di terreni confinanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, con la quale era stato accertato che al momento dell'alienazione del fondo agricolo in favore di un terzo, in ordine al quale la ricorrente intendeva farsi riconoscere come titolare del diritto di prelazione, risultava insediata una famiglia colonica, con la conseguenza che correttamente era stata rigettata la domanda attrice, senza che rilevasse, in senso contrario, la circostanza che l'acquirente, a differenza della stessa attrice, non si dedicasse alla diretta coltivazione di terreni agricoli).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2007, n. 653
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 653
Data del deposito : 15 gennaio 2007

Testo completo