Sentenza 15 gennaio 2007
Massime • 3
Ai sensi dell'art. 7, comma secondo, della legge 14 aprile 1971, n. 817, ciò che rileva, al fine di escludere il diritto di prelazione e di riscatto del proprietario coltivatore diretto di terreni confinanti con quello in vendita, non è quanto dichiarato nell'atto di trasferimento dall'alienante, ma la situazione di fatto (e di diritto) in realtà esistente e, cioè, la circostanza che sul terreno "non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti", con la conseguente irrilevanza della eventuale dichiarazione di garanzia, proveniente dall'alienante e contenuta nell'atto di vendita, della libera disponibilità del fondo rilasciata in favore dell'acquirente.
Il diritto di prelazione, previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, compete anche al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, a condizione, però, che sugli stessi - ai sensi dell'art. 7, comma secondo, n. 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817 - non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti ed enfiteuti coltivatori diretti. Qualora risulti che gli affittuari insediati sul fondo, anziché corrispondere al proprietario il canone in danaro, eseguano dei lavori e cedano parte del raccolto allo stesso, non può invocarsi la nullità del contratto di affitto in forza del quale era avvenuto il loro insediamento sul fondo, poiché la suddetta diversa modalità di adempimento del contratto, lungi dal configurare la trasformazione dell'originario contratto di affitto in mezzadria, è idoneo ad integrare, eventualmente, un inadempimento della parte conduttrice, ovvero un inesatto adempimento, che, in quanto tale, non vale a far ritenere che, al momento della vendita del terreno oggetto del contratto, gli affittuari non fossero "insediati" sul fondo medesimo.
Nella vigente legislazione in materia di prelazione agraria (principalmente disciplinata dagli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della successiva legge n. 817 del 1971) non esiste alcuna norma che faccia divieto, a quanti non possano vantare la qualifica di coltivatore diretto (o di soggetti a questo equiparati), di rendersi acquirenti di terreni a destinazione agricola. Infatti, l'attuale normativa, al fine dello sviluppo della proprietà coltivatrice, tutela, in caso di vendita di terreni agricoli, esclusivamente i "coltivatori diretti" insediati sul fondo offerto in vendita nonché - nella sola eventualità che il fondo sia "libero", ossia che sullo stesso non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti ed enfiteuti coltivatori diretti - i proprietari coltivatori di terreni confinanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, con la quale era stato accertato che al momento dell'alienazione del fondo agricolo in favore di un terzo, in ordine al quale la ricorrente intendeva farsi riconoscere come titolare del diritto di prelazione, risultava insediata una famiglia colonica, con la conseguenza che correttamente era stata rigettata la domanda attrice, senza che rilevasse, in senso contrario, la circostanza che l'acquirente, a differenza della stessa attrice, non si dedicasse alla diretta coltivazione di terreni agricoli).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2007, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2007 |
Testo completo
[ 653/07 -- REPUBBLICA ITALIANA ORIGINALE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE riscatto agrario SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.10717/03 Dott. Vittorio DUVA Cons. Relatore 13533/03 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere 653 Cron. Dott. Maurizio MASSERA Consigliere Rep.222 CALABRESE Dott. Donato Ud. 16/11/06 Consigliere Dott. Giulio LEVI contributo unificato ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (10717/03 R.G.) proposto da: CI LU, elettivamente domiciliata in Roma, via Tosatti n. 20, presso gli avvocati Giuseppe e Francesca Ramicone, che la difendono giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IC LV;
intimato nonché sul ricorso (13533/03 R.G.) proposto da: IC LV, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Delpino n. 7, presso l'avv. Anna Rita Zedda, di- feso dall'avv. Angelo Torrelli, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale - 1515 1 2006
contro
CI LU;
- intimata avversO la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila -n. 174/03 del 25 febbraio 20 marzo 2003 (R.G. 20/02). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 novembre 2006 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 13 settembre 1994 CI LU ha convenu- to in giudizio, innanzi al tribunale di L'Aquila, GIAN- CO LV. Esposto che il convenuto in data 17 febbraio 1994 aveva acquistato da OL TO un appezzamento di terreno a confine con fondi di sua proprietà senza con- sentirle l'esercizio del diritto di prelazione, l' at- trice ha dichiarato di volere esercitare il riscatto del terreno in questione. Costituitosi in giudizio IC LV ha re- sistito alla domanda avversaria, deducendone la infon- datezza, atteso che sul fondo erano insediati, all'atto 2 della vendita, gli affittuari DO EL, CI IA e TI IE i quali avevano rinunciato al- la prelazione ma non alla conduzione del fondo in di- scussione. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 10 settembre 2001 ha rigettato la domanda attrice con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite. Gravata tale pronunzia dalla soccombente CI LU la Corte di appello di L'Aquila, con sentenza 25 febbraio 20 marzo 2003 ha rigettato l'appello e posto a carico dell'appellante le spese del grado. Per la cassazione di quest'ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a 4 motivi CI LU, con atto notificato il 24 aprile 2003. e f e Resiste con controricorso e ricorso incidentale af- fidato a un unico motivo IC LV, con atto notificato il 16 maggio 2003. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. In limine i giudici di secondo grado hanno evi- 2. che con l'atto introduttivo del giudizio la denziato CI ha espressamente dichiarato di avere titolo alla 3 prelazione (e, quindi, a esercitare riscatto) del fondo oggetto di controversia quale proprietaria [coltivatri- ce diretta] di un fondo confinante con quello in vendi- ta. Ne deriva, hanno affermato quei giudici, che tutte le considerazioni svolte in grado di appello quanto a un diritto alla prelazione, spettante alla CI quale dell'originario affittuario del terrenoavente causa (id est quale conduttrice del fondo in vendita) sono irrilevanti, poiché comportano un radicale mutamento della causa petendi, e, quindi, della domanda, non am- missibile in grado di appello. Precisato quanto sopra, i giudici del merito hanno - rigettato la domanda di riscatto proposta - ancora dalla CI sul rilievo, assorbente, che alla data dell'acquisto del fondo da parte di IC LV su questo era insediata una famiglia coltivatrice che aveva rinunziato alla prelazione e non al contratto co- si impedendo il sorgere del diritto di prelazione in capo alla CI proprietaria di un fondo confinante, come risultante dalla dichiarazione 23 novembre 1993, sottoscritta da DO EL, CI IA e LAT- TANTI IE.
3. Con l'unico motivo del proprio ricorso inciden- tale IC LV sollecita l'annullamento della 4 sentenza gravata limitatamente alla parte in cui ha ri- gettato, per infondatezza, il primo motivo dell'appello di esercitare ilcontroparte [quanto alla pretesa di retratto quale esclusiva avente titolo alla conduzione del fondo oggetto di controversia, a seguito della mor- te - nel 1968- dell'originario conduttore CI Gio- vanni, dante causa di essa concludente nonché di quanti avevano sottoscritto la dichiarazione 23 novembre 1993] anziché dichiararne la inammissibilità per novità ex art. 345 c.p.C.
4. Ancorché espressamente condizionato all' even- tuale delaccoglimento ricorso avversario il ricorso incidentale deve esaminarsi con precedenza, rispetto al ricorso principale. Deve ribadirsi, infatti, che ove sia proposto con ricorso incidentale subordinato, ad opera della parte totalmente vittoriosa nel merito, un motivo di ricorso per cassazione avverso una statuizione sfavorevole alla parte ricorrente, relativa ad una questione pregiudi- ziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d'uf- ficio, la Corte di Cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua subordinazione al rigetto di altri motivi proposti dal- la stessa parte o all'accoglimento del ricorso avversa- rio. Ciò in quanto le regole processuali sull'ordine lo- -gico delle questioni da definire applicabili anche al non subiscono deroghe su sol- giudizio di legittimità - lecitazione delle parti. subordinazione di un motivo L'eventuale espressa del ricorso alla infondatezza di altri, spiegati in via principale, in particolare, è produttiva di effetti soltanto quando le questioni pregiudiziali o prelimina- ri non siano rilevabili d'ufficio, e ciò tanto per la loro intrinseca natura quanto perché sono state esami- nate e decise nel giudizio di merito (Sulla questione, tra le tantissime, oltre Cass. 29 aprile 2006, n. 10042; Cass. 28 ottobre 2005, n. 20998, specie in moti- vazione, nonché Cass. 9 settembre 2004, n. 18169; Cass. maggio 21 luglio 2001, n. 9959; Cass. sez. un., 23 2001, n. 212). Certo quanto precede, pacifico che con il ricorso incidentale viene prospettata una questione pregiudi- ziale di rito rilevabile d'ufficio da questa Corte re- golatrice (avere la Corte del merito esaminato nel me- rito, anziché dichiarare inammissibile una domanda for- mulata per la prima volta in sede di gravame, in viola- zione dell'art. 345 c.p.c.) è evidente, come anticipa- to, che tale ricorso incidentale deve esaminarsi con 6 precedenza, rispetto ai motivi sviluppati nel ricorso principale.
5. Il motivo prospettato con il ricorso incidentale non coglie nel segno. La sentenza gravata, infatti, nell'affermare, te- stualmente [come già riferito sopra] «si deve prelimi- narmente osservare che l'attrice ha proposto la sua do- manda di riscatto agrario, facendo valere la sua quali- tà di proprietaria del fondo confinante;
e pertanto tutte le considerazioni in ordine alla esistenza di un suo diritto di prelazione, quale avente causa degli af- fittuari del terreno sono prive di rilevanza, poiché comportano un radicale mutamento della causa pretendi, e quindi della domanda, non ammissibile in appello» ha in termini non equivoci affermato la inammissibilità, in grado di appello, di una domanda di retratto fondata su un presupposto di fatto (essere la attrice - appel- lante conduttrice insediata sul fondo) totalmente di- verso da quello prospettato in primo grado (essere l'attrice proprietaria conduttrice diretta di un fondo confinante con quello oggetto di retratto). Coerentemente a tale affermazione i giudici di se- condo grado hanno esaminato la censura svolta con il primo motivo non come diretta a reclamare un diverso «titolo», in capo alla CI, per l'esercizio del re- 7 tratto, ma a dimostrare che in realtà CI Lucia- na e TI IE non avendo titolo alla conduzione del fondo sul quale erano insediati non potevano essere considerati «affittuari» insediati sul fondo (con con- seguente esclusione del diritto di retratto in capo a CI LU, proprietaria del fondo confinante).
6. Premesso quanto sopra può procedersi all'esame dei motivi del ricorso principale. Con il primo motivo la ricorrente censura la sen- tenza gravata denunziando violazione dell'art. 244 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice>> nonché «violazione dell'art. 8, comma 5 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e dell'art. 7, comma 2 della legge 14 agosto 1971 n. 817».
6. La censura è inammissibile. Sotto diversi, concorrenti, profili. 6. 1. Quanto alla denunziata violazione dell'art. 244 c.p.C. si osserva che la deduzione è inammissibile, da lato, per la sua assoluta genericità, dall'altro comunque per violazione del principio di autosuffi- cienza, di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c. 6. 1. 1. In particolare pur lamentando parte ricor- rente che i giudici di secondo grado sarebbero incorsi nella violazione dell'art. 244 c.p.c. la stessa si a- stiene dall'indicare in cosa sia consistita la viola- 8 zione di tale disposizione da parte del giudice di ap- pello. Pacifico che l'art. 244 c.p.c. riguarda il modo di deduzione» della prova per testimoni e che con riferi- mento alla normativa applicabile nella specie ratione temporis (controversia promossa in primo grado il 13 settembre 1994 e, quindi, anteriormente al 30 aprile 1995, con conseguente inapplicabilità dello ius super- veniens contenuto nella legge 26 novembre 1990, n. 353) la disposizione si articolava in ben tre commi, e che - ancora in grado di appello non è stata fatta alcuna attività istruttoria, è palese che dovendo il ricorso per cassazione indicare, tra l'altro, «a pena di inam- missibilità» «i motivi per i quali si chiede la cassa- zione» della sentenza impugnata, è evidente che era 0- nere della ricorrente non limitarsi, del tutto apodit- ticamente, ad affermare che il giudice di secondo grado aveva violato l'art. 244 c.p.c., ma spiegare quale fos- se stato l'errore posto in essere da tale giudice, nel fare applicazione di tale disposizione. 6. 2. 2. Giusta la stessa prospettazione di parte ricorrente, comunque, la violazione dell'art. 244 c. p. C. era stata posta in essere, in realtà, dal giudice di primo grado «come ribadito in grado di appello». 9 È evidente, pertanto alla luce della stessa pro- svolta in ricorso - che era configurabile spettazione la violazione, da parte del giudice di appello, dell' art. 112 c.p.c., cioè la omessa pronunzia su un motivo di appello e non certamente la violazione e falsa ap- plicazione di norme processuali, quali l'art.244 C. p. C. e di norme sostanziali come l'art. 8, comma 5, della legge 26 maggio 1965, n. 590 e l'art. 7, comma 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817. Pacifico quanto precede deve ribadirsi, ulterior- mente, in conformità, del resto, a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente, che la omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezio- ni fatte valere dalla parte, integra una violazione dell'art. 112, c.p.c., che deve essere fatta valere e- sclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4, c.p.c., e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (Tra le tantissime, Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1701; Cass. 11 novembre 2005, n. 22897). 6. 2. 3. Anche a prescindere da quanto precede si -Osserva da ultimo, per completezza di esposizione 10 che ancorché sia stato prospettato [peraltro inammissi- bilmente, come dimostrato sopra] un error in procedendo [omesso di motiviesame di conappello] conseguente possibilità, per questa Corte di procedere a un diretto esame degli atti processuali, ciò non esonerava in al- cun modo la ricorrente dall'onere di «autosufficienza>>> del ricorso per cassazione, come sopra già anticipato. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte re- golatrice, infatti, deve ribadirsi, ulteriormente, che anche quando nel ricorso per cassazione sono denunciati errores in procedendo è necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, e quindi per non incorrere nel vizio di genericità della doglianza, che siano in- dicati con precisione gli elementi di fatto che consen- la decisività dei vizi dedotti tano di controllare (Cass. 31 gennaio 2006, n. 2140), atteso che l'asten- il giudice dalla ricerca del testo completo sione per degli atti processuali, che non ha finalità sanzionato- rie, trova fondamento nell'esigenza di evitare il ri- schio di un soggettivismo interpretativo, essendo solo del ricorrente la responsabilità della redazione del- l'atto introduttivo (Cass. 23 marzo 2005, n. 6225). E' evidente, pertanto, che la ricorrente non poteva limitarsi a fare riferimento all'atto di appello ove 11 era contenuta la specifica censura al riguardo non esa- minata da quello di secondo grado, ma doveva trascrive- re, puntualmente, in ricorso quelle che erano le censu- re svolte in quell'occasione avverso la sentenza del primo giudice (cfr., tra le tantissime, Cass. 21 otto- bre 2005, n. 20454; Cass. 1° ottobre 2002, n. 14075). 6. 3. Anche nella eventualità, infine, in contrasto con quella che appare la formulazione della censura diretta a sindacare la sentenza impugnata esclusivamen- te sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 3 c.p.c., denunziando, cioè «violazione e falsa applicazione di norme di diritto»>> - si ritenga che, in realtà, la cen- sura stessa denunzi l'omesso esame, da parte del giudi- ce di secondo grado, di elementi probatori acquisiti agli atti, elementi probatori che ove valutati avrebbe- ro potuto condurre a una diversa soluzione della con- troversia (sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5, C. p. c.) la censura è inammissibile per la sua estrema genericità (non essendo stati né precisate le risultan- ze non opportunamente valutate né trascritto il conte- nuto delle stesse, ed essendo, al riguardo, del tutto irrilevanti le precisazioni contenute nella memoria di cui all'art. 378 c.p.c., atteso che tali memorie non possono essere utilizzate per specificare, integrare o ampliare il contenuto del motivo originario dell'impu- 12 gnazione [Cass. 22 novembre 2000, n. 15112; Cass. 19 aprile 2000, n. 5079]). 6. 4. Nell'ultima parte, e in particolare ove si denunzia la violazione - da parte dei giudici del meri- to - dell'art. 8, comma 5, della legge 26 maggio 1965, n. 590 e l'art. 7, comma 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817, per non avere considerato disattendendo quel- la che è la ratio delle norme in tema di prelazione a- graria che l'acquirente il fondo oggetto di
contro
- versia non è un coltivatore diretto ma un collaboratore di segreteria presso la Corte di appello de l'Aquila la censura è manifestamente infondata. Come risulta dalla lettera della legge nonché dalla sua ratio (art. 12 preleggi) il diritto di prelazione, previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 compete anche al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita», «pur- ché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti ed enfiteuti coltivatori diretti». E' di palmare evidenza, pertanto contrariamente a quanto suppone la difesa della ricorrente - che nella attuale legislazione non esiste alcuna norma che faccia divieto, a quanti non possano vantare la qualifica di coltivatori diretti (o di soggetti a questi equipara- 13 ti), di rendersi acquirenti di terreni a destinazione agricola. La normativa vigente, al fine dello sviluppo della proprietà coltivatrice, infatti, tutela, in caso di vendita di terreni agricoli, esclusivamente i «coltiva- tori diretti» insediati sul fondo offerto in vendita nonché nella sola eventualità che il fondo sia «li- bero», ossia sullo stesso non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti ed enfiteuti colti- vatori diretti i proprietari coltivatori diretti di terreni confinanti. Avendo accertato i giudici del merito che al momen- to della alienazione sul fondo poi acquistato dal GIAN- CO sul fondo era insediata una famiglia colonica è di palese evidenza che correttamente la domanda at- trice è stata rigettata, senza che rilevi in senso contrario che l'acquirente, a differenza della attri- non si dedichi alla diretta coltivazione di terreni ce, agricoli.
7. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, violazione dell'art. 2 della legge 28 marzo 1957 n. 244, in relazione all'art. 360 n.
3-5 c.p.c. e omes so esame>>> per non avere la Corte di appello rilevato che il fondo oggetto di controversia era in origine condot- to in affitto da CI IO e che dopo la morte di 14 costui (avvenuta nel 1968) subentrarono nella conduzio- ne del fondo la vedova DO EL e i figli N- zo, Giuseppe, IA e LU, cioè essa concludente. Tutti i figli di CI IO, prosegue la ri- corrente, ad esclusione di essa ricorrente, sono andati a lavorare in attività estranee a quella agricola e, quindi, solo essa concludente doveva essere considerata conduttrice del fondo oggetto di vendita e, per l' ef- fetto, conduttrice dello stesso (e titolare del diritto di prelazione).
8. La deduzione è manifestamente infondata. Essendo rimasto accertato, infatti, alla luce delle prove espletate nel corso del giudizio di primo grado, che il fondo oggetto di controversia era condotto, al momento della vendita, da DO EL, CI Lu- ciana e TI IE è di palmare evidenza che è ir- rilevante che costoro svolgessero anche altre attività (diversa da quella agricola). Giusta la testuale previsione di cui all'art. 31, della legge 26 maggio 1965, n. 590 - da cui totalmente prescinde parte ricorrente - ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltiva- zione dei fondi ed all'allevamento od al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del 15 nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento e il governo del bestia- me>>. Pacifico quanto precede si osserva che questa Corte regolatrice è costante nell'affermare che la qualifica di coltivatore diretto, in relazione al requisito della «coltivazione abituale», previsto dall'art. 31 della legge n. 590 del 1965 in linea generale e, quindi, non solo ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e di quello succedaneo di riscatto, ma anche della veri- fica se sul fondo in vendita [al fine di esclud ere il diritto di prelazione del proprietario confinante] non siano insediati «affittuari», può essere attribuita an- che a chi svolge altra attività lavorativa principale, poiché non è richiesto che l'attività di coltivazione sia esercitata professionalmente, cioè in modo tale che questa costituisca la principale fonte di reddito del soggetto, risultando sufficiente che detta attività sia «abituale», intendendosi questo requisito quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga realizzata in modo stabile e continuativo (ancorché - come detto - non professionale), prevalentemente con lavoro proprio ° dei componenti della propria famiglia, traendo da tale 16 attività un reddito, pur se secondario (Cass. 20 gen- naio 2006, n. 1107; Cass. 10 aprile 2003, n. 5673, tra le tantissime). Pacifico quanto precede, pacifico che gli affittua- ri DO EL, CI IA e TI IE esercitavano abitualmente attività di conduzione del fondo oggetto di controversia è di palmare evidenza la assoluta non pertinenza, al fine del decidere, delle considerazioni svolte dalla ricorrente principale al fine di dimostrare che CI IA (e gli altri) non svolgevano in via esclusiva attività agricola, ma si dedicavano anche ad altre occupazioni (mentre, solo es- sa concludente, quale coltivatrice dirette, ancorché non insediata sul terreno, doveva considerarsi affit- tuaria dello stesso).
9. Con il terzo motivo parte ricorrente denunzia violazione della legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 58, in relazione all'art. 360 n. 3 5 c.p.c. omesso esa- me». Si osserva, infatti, che avendo il teste LATTANZI dichiarato «per l'affitto non è stato pagato un canone in danaro. Ricambio il IA eseguendo dei lavo- ri e cedendo in parte il raccolto». Ciò significa, prosegue la ricorrente che gli «af- fittuari hanno completamente stravolto il contratto 17 stipulato ... ponendo in essere una specie di mezzadria (da tempo non più esistente) ed ancora una presta- zione non prevista da alcun contratto agrario». 10. L'assunto è manifestamente infondato. Come ammette parte ricorrente, DO EL, CI IA e TI IE sono succeduti nel con- tratto di affitto di cui era parte già CI Giovan- ni, che provvedeva al pagamento del canone. E' palese, pertanto, che la circostanza che unila- teralmente gli affittuari, anziché corrispondere alla proprietà un canone in denaro, eseguivano dei «lavori>>> e cedevano parte del raccolto non può interpretarsi, come invoca la ricorrente, nel senso della nullità del contratto in forza del quale DO EL, CI IA e TI IE erano insediati sul fondo al momento in cui questo è stato venduto. Le riferite circostanze, quanto alle modalità di adempimento del contratto, infatti, lungi dal configu- rare la «trasformazione» dell'originario contratto di affitto in mezzadria, integrano, eventualmente, un ina- dempimento di parte conduttrice, un inesatto adempi- mento, assolutamente inidoneo a fare ritenere che in realtà - al momento della vendita del fondo per cui è controversia i più volte nominati DO EL, 18 CI IA e TI IE non fossero «insediati >>> sul fondo stesso. E' sufficiente, al riguardo, considerare che perché si abbia una mezzadria, come tale vietata, è indispen- sabile che le parti (cioè il proprietario del fondo e il colono) si associno per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse (cfr. art. 2141 c.c.) mentre nella specie non solo nulla è stato accertato al riguardo, ma neppure la ricorrente ha de- dotto che la «direzione» dell'impresa fosse rimessa al proprietario o che questi interferisse, in qualche mo- do, sulla gestione dell'azienda agricola (cfr. art. 2145 c.c.). 11. Con il quarto, e ultimo, motivo, la ricorrente denunzia violazione dell'art. 8 1. 590/1965 e dell'art. 7 1. 14 agosto 1971 in relazione all'atto pubblico per notar A. Faraone del 17 febbraio 1993, rep. 3439. Omesso esame». Si osserva, infatti, che nel ricordato atto la par- te venditrice garantiva la libera disponibilità del fondo all'acquirente e allora restava implicito che la proprietaria del fondo confinante in ogni caso aveva diritto a esercitare il retratto agrario. 12. Al pari delle precedenti la deduzione è manife- stamente infondata. 19 La circostanza che nell'atto con il quale il GIAN- CO ha acquisto il fondo per cui è controversia come si precisa ancora nella me-«la parte venditrice - moria di cui all'art. 378 c.p.c. - garantisce - volendo in contrario rispondere come per legge la proprietà e la libera disponibilità di quanto venduto ... » è asso- lutamente irrilevante e non pertinente, al fine di per- venire alla conclusione che con detto atto l'alienante avesse reso noto all'acquirente l'assenza di affittuari sul fondo. A prescindere dalla novità della questione e dal considerare che ex lege (cfr. art. 7, comma 2,1. 14 a- gosto 1971, n. 817) ciò che rileva, al fine di esclude- re il diritto di prelazione e di riscatto del proprie- tario coltivatore diretto di terreni confinanti con quello in vendita non è quanto dichiarato nell'atto di trasferimento dall'alienante, ma la situazione di fatto (e di diritto) in realtà esistente e, cioè, la circo- stanza che sul terreno non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti colti- vatori diretti»>, si osserva che la dichiarazione sopra trascritta (contenuta nel contratto di vendita) non può in alcun modo interpretarsi nel senso invocato dalla ricorrente. 2 020 Giusta la testuale previsione di cui all'art. 1476 in tema di «obbligazioni principali del vendito- C.C., quest'ultimo deve «garantire il compratore dall' re» evizione dei e dai vizi della cosa». E' palese, pertanto, atteso che la presenza di con- duttori affittuari diretti sul fondo diretto non inte- gra una causa di «evizione»>, né un vizio» del fondo stesso, che la dichiarazione de qua è assolutamente ir- rilevante al fine del decidere, come anticipato. 13. Sia il ricorso principale che quello incidenta- le, in conclusione, risultati infondati, devono riget- tarsi, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cas- sazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 16 novembre 2006. A I R il Consigliere relatore est. E L L мужго нем E C s N 7 t C 0 s A i t 0 E C t il Presidente 2 a R N . I B E N I Vitorio duva o O E L z T G L n A E e T 5 I c C IL CANCELLIZRE C1 S o 1 N n O n A NO BA I P C l E 21 L g D I g O