Articolo 31 della Legge 26 maggio 1965, n. 590
Articolo 30Articolo 32
Versione
24 giugno 1965
Art. 31.
Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreche' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessita' della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna e' equiparato a quello dell'uomo.
La presente disposizione - a modifica di quanto previsto al n. 2 dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1951, n. 604 - si applica anche agli interventi previsti dal decreto legislativo 21 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni.
Entrata in vigore il 24 giugno 1965
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