CASS
Sentenza 5 maggio 1967
Sentenza 5 maggio 1967
Massime • 1
La disposizione dell'art.1199 cod. civ., secondo cui il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta ed a spese del debitore, rilasciare quietanza, concerne unicamente l'ipotesi in cui il debitore ha adempiuto mediante pagamento e non e riferibile agli altri modi di Estinzione delle obbligazioni.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1967, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1967 |
Testo completo
La disposizione dell'art.1199 cod. civ., secondo cui il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta ed a spese del debitore, rilasciare quietanza, concerne unicamente l'ipotesi in cui il debitore ha adempiuto mediante pagamento e non e riferibile agli altri modi di Estinzione delle obbligazioni.*