Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1967, n. 858
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Sentenza 5 maggio 1967

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La disposizione dell'art.1199 cod. civ., secondo cui il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta ed a spese del debitore, rilasciare quietanza, concerne unicamente l'ipotesi in cui il debitore ha adempiuto mediante pagamento e non e riferibile agli altri modi di Estinzione delle obbligazioni.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1967, n. 858
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 858
    Data del deposito : 5 maggio 1967

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