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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/10/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9004 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016, proposta da
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Parte_1 elettronica certificata dell'avv. Alderico Paolo Lampis, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
ATTORE
CONTRO
, residente in [...] Controparte_1
CONVENUTO – CONTUMACE
E CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Giampaolo Secci, che la rappresenta e difende per procura generale con atto pubblico
CONVENUTA
E CON LA CHIAMATA DI in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Laura Furcas e Marina Olla, che lo rappresentano e difendono per procura generale con atto pubblico
RZ AT
1 tenute in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“L'Ill.mo adito Tribunale, Voglia:
A. accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. ; Controparte_1
B. per l'effetto condannarlo, in solido con la al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle lesioni subite dall'attore sig. così valutati: Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale nella ulteriore somma di euro € 86.854,00
(ottenuta dalla differenza tra € 246.854,00 dalla quale detrarre l'importo di
€160.000,00 già liquidato);
a titolo di danno patrimoniale: € 11.363,15 (ottenuta dalla differenza tra
€27.363,15 ed € 16.000,00, già corrisposti) più € 191.045,07, totale di €
202.408,22, da cui andranno decurtate le somme che saranno riconosciute come dovute all'Istituto di previdenza interveniente, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura di legge dal dì del sinistro al saldo;
C. condannare altresì i convenuti, e Controparte_1 Controparte_2 in solido, al pagamento di spese e competenze legali”.
[...]
Per la convenuta costituita:
“Il Giudice adito voglia, contrariis reiectis:
Dichiarare congruo l'importo di € 175.000,00 già liquidato in favore dell'attore a titolo di danno non patrimoniale per le lesioni da questi subìte, quale conseguenza immediata e diretta del sinistro stradale di cui trattasi e, per
l'effetto,
Rigettare l'avversa ulteriore domanda, in quanto infondata.
Con vittoria di spese e onorari”.
Per il terzo chiamato:
“Il Tribunale adito voglia, rigettata ogni avversa domanda:
2 1) accertare l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione Controparte_1 dell'evento dannoso e dei conseguenti danni patiti dal sig. , per Parte_1
l'effetto
2) accertare e dichiarare il diritto dell' verso la al CP_3 Controparte_2 risarcimento del danno patito per l'erogazione della indennità di malattia, pari a
€ 13.440,17 in linea capitale, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi;
3) accertare e dichiarare il diritto dell' verso la al CP_3 Controparte_2 risarcimento dei danni per l'erogazione dell'assegno di invalidità ex L. 222/1984 pari a € 156.139,13 a titolo di capitalizzazione dell'assegno in godimento, oltre interessi maturati e maturandi;
4) in subordine, ferma la responsabilità della Società di Assicurazione, accertare
e dichiarare il diritto dell' verso il sig. ex art. 1916 cod. CP_3 Controparte_1 civ. al risarcimento del danno quantificato in eccesso sul massimale.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio.
L' così quantifica il credito: CP_3
- assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984 (n° 15033128)
Importo capitalizzato € 156.139,13
Con rivalutazione e interessi da 1.10.2010 per un totale di 235.954,52
- indennità di malattia
Periodo dal 1° marzo 2009 al 31.5.2010
€ 13.440,17 dal 1.3.2009
Con rivalutazione e interessi da 1.10.2010 per un totale di 21.256,93
Per un totale complessivo pari a € 257.211,45”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 20 settembre 2016, quale Parte_1 conducente dell'autovettura Fiat Strada targata CG641NL, ha convenuto in giudizio e la il primo quale Controparte_1 Controparte_2 conducente e proprietario dell'autovettura Seat Leon targata DR679ZK e la seconda quale sua compagnia assicuratrice, per sentir dichiarare la responsabilità esclusiva dell'altro conducente e condannare il medesimo in solido con la sua compagnia assicuratrice al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non,
3 conseguenti alle lesioni subite dall'attore nel sinistro verificatosi in NTAN
AR, via Italia, direzione Giba, il giorno 28 febbraio 2009 alle ore 19:30 circa, allorquando il veicolo condotto dall'attore, giunto in località Is Domus, veniva colpito frontalmente dal veicolo condotto dal convenuto, proveniente dal senso di marcia opposto, ed il violentissimo urto causava lesioni all'attore e conseguenti danni, non integralmente risarciti.
, regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
Si è costituita in giudizio la non contestando la Controparte_2 colpa esclusiva del proprio assicurato, contestando, invece, la sussistenza del nesso causale tra l'incidente stradale e le conseguenze dannose, così come la loro entità, e concludendo per l'accertamento della congruità della somma già liquidata dalla compagnia al danneggiato, pari a Euro 175.000,00, e per il rigetto della domanda, in relazione alle ulteriori somme pretese;
inoltre, la compagnia ha chiesto di poter estendere il contraddittorio all' Controparte_3
, quale assicuratore sociale, in relazione all'eventuale esercizio dell'azione
[...] di surroga per le somme liquidate dall' stesso al danneggiato. CP_3
Chiamato in causa, si è costituito in giudizio l' Controparte_3
confermando la responsabilità del sinistro a carico del
[...] conducente già indicato dalle altre parti e facendo valere il proprio diritto al risarcimento dei danni patiti per l'erogazione dell'indennità di malattia, pari a
Euro 13.440,17, e dell'assegno ordinario di invalidità, pari a Euro 156.139,13, così capitalizzato, nei confronti della compagnia assicuratrice del danneggiante ovvero, in subordine, per le somme eccedenti il massimale nei confronti del danneggiante.
La comparsa di costituzione e risposta contenente domanda trasversale è stata notificata personalmente al contumace.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 22 aprile 2025, sostituita da note di trattazione scritta, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle
4 memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. ha esposto quanto segue: che il giorno 28 febbraio 2009, Parte_1 alle ore 19:30 circa, egli si trovava alla guida della sua autovettura, percorrendo la via Italia in NTAN AR, in direzione Giba;
che, in località Is Domus,
l'autovettura veniva violentemente colpita da quella di proprietà e condotta da assicurato per la responsabilità civile dalla Controparte_1 [...]
che quest'ultimo veicolo, proveniente dal senso di marcia opposta, CP_2 sbandava più volte verosimilmente a causa dell'alta velocità, terminando la propria corsa nella corsia occupata dall'attore ed andando a collidere frontalmente contro il veicolo da lui condotto;
che l'urto causava danni irreparabili all'autovettura dell'attore e gravissime lesioni alla sua persona;
che questi, dopo il trasporto in pronto soccorso, veniva ricoverato nel reparto di traumatologia del vicino ospedale e sottoposto a più interventi chirurgici;
che l'attore, durante il periodo di malattia, si vedeva costretto ad assumere una persona per essere assistito in tutte le incombenze ed a retribuire un tassista per tutti gli spostamenti;
che la propria compagnia, tuttavia, gli risarciva solo i danni Controparte_4 materiali riportati dall'autovettura; che per le lesioni, allora, formulava richiesta di risarcimento alla la quale, a seguito di accertamento Controparte_2 peritale, gli corrispondeva la somma di Euro 175.000,00, a titolo di danno biologico, danno morale e rimborso forfettario di spese sostenute, riservandosi di risarcire successivamente il danno patrimoniale e gli oneri di difesa stragiudiziale;
che l'attore comunicava di accettare la somma liquidata a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta;
che era pacifica l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo all'altro conducente;
che la somma corrisposta dalla sua compagnia assicuratrice era insufficiente ad indennizzare integralmente i danni subiti;
che, in relazione al danno non patrimoniale, oltre al danno biologico, dovevano risarcirsi il danno morale e quello dinamico-relazionale, altrimenti definibile esistenziale, cioè il danno riferito alla sofferenza interiore derivante dal turbamento dello stato d'animo della vittima e quello determinato dalla impossibilità di svolgere attività
5 fino a quel momento praticate con regolarità, quali la caccia, la raccolta di funghi, la coltivazione e raccolta delle olive e la cura del vigneto e dell'orto; che il danno non patrimoniale con personalizzazione massima ammontava a Euro 246.854,00; che, in relazione al danno patrimoniale, nella quantificazione dovevano considerarsi le spese mediche e di consulenza tecnica stragiudiziale per Euro
2.022,67, le spese di collaborazione domestica per Euro 9.731,58, le spese di taxi per Euro 5.560,50, le spese legali nella fase stragiudiziale per Euro 10.000,00 e le spese di mediazione per Euro 48,40; che l'attore, al momento del sinistro, svolgeva l'attività di muratore, con retribuzione mensile media di Euro 1.100,00 circa;
che, a seguito del sinistro, veniva messo in malattia sino al licenziamento, avvenuto il 25 novembre 2010, trovandosi privo di retribuzione e di copertura previdenziale, dal mese di luglio 2010, per i restanti sei anni prima del conseguimento della pensione;
che, quale ulteriore conseguenza del sinistro,
l'attore non poteva più svolgere l'attività precedente, né mansioni affini e confacenti alle sue attitudini, con drastica riduzione della capacità reddituale, subendo anche il danno patrimoniale da lucro cessante per inabilità permanente, quantificato per retribuzioni perse in Euro 150.343,51, per TFR perso in Euro
9.152.24 e per contributi previdenziali mancati in Euro 31.549,02, in totale Euro
191.045,07.
1.2. La ha esposto in replica quanto segue: che Controparte_2 la convenuta non intendeva sottrarsi all'obbligazione su di sé gravante per il sinistro, verificatosi per colpa esclusiva del proprio assicurato;
che la compagnia, tuttavia, in considerazione delle esorbitanti pretese avanzate dal danneggiato, non riusciva a definire la controversia in via transattiva;
che, inoltre, l'attore veniva assistito dall' , quale assicuratore sociale, il quale gli liquidava la somma di CP_3
156.687,61, a titolo di invalidità civile per la diminuita capacità di guadagno;
che l' , perciò, comunicava di voler esercitare l'azione di surroga nei confronti CP_3 della compagnia assicuratrice;
che si contesta la sussistenza del rapporto eziologico tra l'incidente stradale e le lamentate conseguenze dannose, nonché il loro ammontare;
che si intende chiamare in causa l' , al fine di evitare che il CP_3 sinistro si trasformi in una fonte di lucro per l'attore.
6 1.3. L' ha esposto in replica Controparte_3 quanto segue: che l'attore, dipendente con qualifica di muratore, a causa del sinistro occorso, rimaneva assente da lavoro per un periodo di 457 giorni, dal 1° marzo 2009 al 31 maggio 2010, congruo e giustificato, in quanto diretta conseguenza dell'infortunio; che l'attore, ricoverato in più ospedali, subiva importanti interventi chirurgici con esiti invalidanti, nonché terapie e cure mediche, vedendo inibita l'idoneità a svolgere attività lavorativa;
che l'attore, il
12 ottobre 2010, presentava domanda di assegno ordinario di invalidità, poi erogato dall'Istituto con decorrenza retroattiva, nella misura mensile di Euro
708,00; che la responsabilità del sinistro è da ascrivere interamente a CP_1
assicurato per la responsabilità civile dalla che
[...] Controparte_2
l' , quale ente previdenziale, vanta il diritto di ottenere dalla società di CP_3 assicurazione, ai sensi dell'art. 142 cod. ass., nonché dal responsabile civile, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., oltre al pagamento dell'indennità di malattia, anche il pagamento dell'importo capitalizzato dell'assegno di invalidità, oltre ad accessori;
che l' , pertanto, ha interesse a far accertare, in proprio favore, il CP_3 diritto al risarcimento.
2. I primi due capi delle conclusioni come formulate nella citazione ed in seguito precisate, con cui è invocata una pronuncia dichiarativa della responsabilità esclusiva ed una consequenziale condanna al risarcimento dei danni, a titolo extracontrattuale, benché i capi siano formalmente separati, vanno interpretati nel complesso nel primo caso come una domanda unica ed inscindibile, rivolta contro il soggetto individuato come responsabile civile e la sua compagnia di assicurazione, non configurando nella sostanza domande autonome, perché, quando viene esercitata un'azione di condanna al pagamento di somme, a qualunque titolo, l'accertamento del diritto fatto valere assume carattere strumentale rispetto alla pronuncia richiesta, costituendo un antecedente logico della decisione, sicché o sussistono i presupposti per emanarla o non sussistono, ma non è configurabile, in linea di principio, un autonomo interesse al mero accertamento del diritto in contestazione ed ancor meno dei fatti costitutivi del diritto stesso.
7 3. La domanda di risarcimento dei danni è parzialmente fondata.
3.1. Nella vicenda trova applicazione il principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso. L'unico caso in cui detto soggetto non è tenuto alla manovra di emergenza si verifica allorché, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulta impossibile. In altri termini, come esplicato nelle più recenti enunciazioni, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro, ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (a partire da Cass. n. 5671 del 2000; conf. nn. 10751 del 2002, 477 del
2003, quest'ultima specifica per il caso di invasione dell'altra corsia, 3549 del
2004, 14628 del 2004, 20814 del 2004, 7109 del 2005, 195 del 2007, 12444 del
2008, 20439 del 2008, 8008 del 2009, 23431 del 2014, 7479 del 2020 e 33483 del
2024).
3.2. Nella specie, il conducente di uno dei due veicoli coinvolti nell'incidente stradale in questione, rimasto ferito con postumi, ha agito in giudizio per il risarcimento dei danni affermando la colpa esclusiva del conducente del veicolo antagonista e, mentre quest'ultimo è rimasto contumace, la sua compagnia assicuratrice ha ammesso la responsabilità civile per intero a carico del proprio assicurato, nella causazione del sinistro, così come è stato affermato anche dall'assicuratore sociale, messo in condizione di intervenire in
8 causa, senza alcuna domanda nei suoi confronti, ai soli fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria verso la compagnia assicuratrice di colui che tutte le parti costituite individuano come unico colpevole.
3.3. Ciò premesso, posto che la contumacia di una delle parti non implica la non contestazione dei fatti di causa e non agevola le altre parti nel processo né le esonera dalla prova, occorre accertare la responsabilità civile di uno solo dei due conducenti ed il difetto di colpa nella condotta di guida dell'altro conducente, se sia possibile escludere, cioè, il concorso colposo della vittima.
3.4. Secondo quanto emerge dagli atti delle indagini svolte dai Carabinieri della Stazione di Giba, il giorno 28 febbraio 2009 alle ore 19:30 circa, in
NTAN AR, località Is Domus, precisamente in base ai rilievi planimetrici ricavati dalle tracce rinvenute e dalle distanze misurate nella sede stradale ed in base alla sintesi delle operazioni anche di soccorso – accertamenti assistiti per loro natura da fede pubblica ed aventi valore di prova legale, in quanto concernenti circostanze oggetto di diretta percezione da parte dei verbalizzanti, senza margini di apprezzamento – l'autovettura Seat Leon targata DR679ZK, di proprietà di e da lui condotta, procedendo in direzione da Masainas a Controparte_1
NTAN AR, dopo aver sbandato più volte, andava a collidere frontalmente con l'autocarro Fiat Strada targato CG641NL, di proprietà di e da Parte_1 lui condotto, il quale procedeva in senso opposto nella propria corsia di marcia;
come constatato dai militari intervenuti, il secondo veicolo, dopo esser stato sospinto di qualche metro indietro rispetto al punto di impatto, si fermava con la parte posteriore nella cunetta, sempre nel suo senso di marcia, fortemente danneggiato nella parte frontale, tanto da costringere i vigili del fuoco ad estrarre il conducente, rimasto incastrato, dalla parte superiore, mentre il primo veicolo finiva la sua corsa perpendicolarmente rispetto alla carreggiata fermandosi qualche metro più avanti rispetto al punto di impatto.
3.5. Alla luce dei risultati istruttori, valutati secondo il criterio del più probabile che non, applicabile in materia civile, deve esattamente ricostruirsi la dinamica del sinistro ritenendo:
a) che sia stata fornita la prova della colpa, peraltro presunta in caso di
9 collisione, del conducente dell'autovettura: 1) a norma dell'art. 141, commi 1, 2 e
3, cod. str., in quanto questi doveva regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche del veicolo stesso, alle caratteristiche della strada e ad ogni altra circostanza, fosse evitato ogni pericolo per l'incolumità delle persone, conservando il controllo del mezzo e rimanendo in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, particolarmente nell'attraversamento di un centro abitato, sicché, se avesse proceduto a velocità adeguata, dopo il primo sbandamento, anziché compierne altri e perdere del tutto il controllo, sarebbe stato in grado di arrestare il proprio veicolo e non avrebbe invaso l'altra corsia;
2) a norma dell'art. 143, comma 1, cod. str., in quanto questi doveva circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro, sicché, se avesse conservato l'esatta posizione sulla carreggiata, nonostante le difficoltà di guida, non avrebbe impegnato l'altra corsia contromano né avrebbe urtato il veicolo che sopraggiungeva in direzione contraria;
b) che sia stata fornita la prova liberatoria, necessaria a superare la presunzione di colpa, a carico di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro, in quanto il conducente dell'autocarro, il quale procedeva ad una velocità di gran lunga inferiore a quella dell'altro mezzo, come reso palese dalle traiettorie e dalle ben diverse conseguenze riportate, mantenendo una condotta di guida incensurabile, dopo aver avvistato l'improvviso ostacolo nella propria corsia, non poteva porre in essere alcuna efficace manovra di emergenza, più che frenare, non potendo scongiurare la collisione frontale mediante una semplice sterzata verso il margine destro della carreggiata, come visto seguito da un avvallamento, e trovandosi costretto ad attendere in un attimo l'impatto con il veicolo fuori controllo, piombato nello spazio antistante il proprio veicolo.
3.6. Ne consegue che l'evento è imputabile in via esclusiva al fatto colposo del conducente dell'autovettura, con la conseguente responsabilità solo di quest'ultimo, e non anche del conducente dell'autocarro, per aver determinato, con la propria condotta di guida, la collisione tra i rispettivi veicoli e la
10 produzione dei danni anche alla persona dell'altro automobilista.
3.7. Accertato il fatto illecito, bisogna liquidare i danni, determinandoli nel loro preciso ammontare, distinti per tipologia.
3.8. In via preliminare, occorre valutare la natura ed entità delle lesioni sofferte dalla vittima, secondo i risultati delle indagini medico-legali. Il consulente tecnico nominato d'ufficio, esaminata la documentazione sanitaria acquisita e sottoposta a visita la persona interessata, con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, da cui non v'è motivo di discostarsi, ha riscontrato esiti di carattere permanente, a carico dell'apparato scheletrico, conseguenti al trauma, segnatamente ipometria all'arto inferiore sinistro, ipotrofia della muscolatura all'arto inferiore sinistro, esiti cicatriziali multipli a carico dell'arto inferiore sinistro, ridotta escursione articolare del ginocchio sinistro (non superiore a 90°), esiti di fratture costali multiple (VIII-IX-X e XII), frattura processi trasversi (L1,
L2 e L3), trauma distorsivo del rachide cervicale e distacco parcellare della massa laterale dell'atlante. Nel quantificare il danno biologico complessivo, il consulente ha determinato il grado di invalidità permanente al 33%. Inoltre, ha stabilito la durata della invalidità temporanea totale al 100% in giorni 144 e della invalidità temporanea parziale al 50% in giorni 120. Infine, ha concluso che le menomazioni siano incompatibili con le mansioni di operaio edile, atteso l'impegno nella movimentazione dei carichi e nel mantenimento della posizione eretta o della postura flessa. Sulle operazioni peritali non sono sorte contestazioni, tranne che per la mancata corrispondenza, censurata dall' , tra i giorni di invalidità CP_3 temporanea riconosciuti dal consulente e i giorni di inabilità temporanea certificati dall'Istituto, a cui il consulente ha correttamente fatto notare la diversità dei concetti medico-legali evocati.
3.9. Quanto alla liquidazione dei danni non patrimoniali derivanti dal sinistro, secondo le ultime tabelle in uso nella giurisprudenza di merito, predisposte dal Tribunale di Milano e riconosciute dalla Corte Suprema come riferimento oggettivo nella valutazione inevitabilmente equitativa del danno alla persona (Cass. n. 12408 del 2011), quest'ultimo, unitariamente considerato e comprensivo del danno biologico complessivo, quale lesione all'integrità psico-
11 fisica della persona, anche nella componente dinamico-relazionale e nella sofferenza soggettiva interiore, tenuto conto del grado di invalidità permanente
(33%) e della età del danneggiato al tempo del sinistro (57 anni, in quanto nato il
9 maggio 1951), deve essere liquidato in Euro 189.995,00.
3.10. Ai fini della personalizzazione del danno, occorre verificare la spettanza di un eventuale aumento. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il valore monetario, di regola liquidato con il metodo c.d. tabellare, cioè in relazione alle conseguenze dannose che una determinata menomazione, suscettibile di accertamento medico-legale, presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, allegate e provate dal danneggiato, che rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età
(Cass. n. 27482 del 2018, massimata;
cfr. n. 7513 del 2018, coeva, in relazione alla rinuncia alle attività di cura della vigna e dell'orto ed alle altre attività svolte nel tempo libero). Nel caso in esame, tenuto conto di quanto allegato dall'attore e provato per testi, non si può che concludere che le ripercussioni negative provocate all'infortunato, nella vita individuale e relazionale, oltre che nella interiorità, rientrino tra le conseguenze normali del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, sicché possono essere integralmente apprezzate mediante il ricorso ai valori tabellari, non rilevando in maniera straordinaria: infatti, gli impedimenti all'esercizio della caccia, alla raccolta dei funghi e degli asparagi, alla coltivazione e raccolta delle olive, alla cura del vigneto e dell'orto, nonché all'incontro al bar con gli amici per la partecipazione a partite di carte, nel contesto sociale di riferimento, non divergono dalle conseguenze comuni a tutti coloro che subiscano limitazioni ai movimenti della stessa importanza nella stessa fascia di età.
3.11. Spettano, altresì, tenuto conto del valore monetario determinato, sempre secondo le richiamate tabelle, pro die in Euro 115,00, da commisurarsi al grado di invalidità temporanea e da moltiplicarsi per il numero dei giorni, le seguenti somme, per l'ammontare di Euro 23.460,00: la somma pari a Euro
12 16.560,00, in ragione del periodo di invalidità temporanea totale al 100%
(115x144); la somma pari a Euro 6.900,00, in ragione del periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (57,50x120).
3.12. La somma complessiva dovuta a titolo di danni non patrimoniali, pari a Euro 213.455,00, essendo determinata secondo le tabelle aggiornate in valori monetari attuali (giugno 2024), deve essere devalutata, con riferimento al tempo del sinistro, in Euro 163.441,81.
3.13. Quanto alla liquidazione dei danni patrimoniali derivanti dal sinistro, bisogna distinguere due categorie.
3.14. Partendo dal danno emergente, nel computo debbono annoverarsi: le spese sostenute in relazione ad esami strumentali, visite specialistiche ed interventi riabilitativi, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, nonché perizia medico-legale, in quanto documentate e giustificate, necessarie e congrue, per l'ammontare di Euro 2.022,67; le spese sostenute in relazione ad assistenza domiciliare, a seguito di assunzione di collaboratrice domestica a tempo pieno nel periodo successivo all'incidente, per l'ammontare di Euro 9.731,58; le spese sostenute in relazione a trasporti mediante noleggio con conducente nello stesso periodo, per l'ammontare di Euro 5.560,50; le spese di assistenza legale stragiudiziale, aventi anch'esse natura di danno emergente, liquidabili secondo i parametri forensi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 25, nella misura di Euro
5.870,00, tenuto conto del valore della controversia e della complessiva attività svolta, ai fini della richiesta di risarcimento e dei successivi atti rivolti alla compagnia di assicurazione, in difetto di prova di pagamento di un compenso superiore e congruo;
le spese della procedura di mediazione, nella misura di Euro
48,40. Per quanto ancora attiene alla prima voce, non sono previste né prevedibili spese sanitarie future, a seguito di piena guarigione. Il totale è di Euro 23.233,15.
3.15. Passando al lucro cessante, deve assumersi in premessa la notevole diminuzione della capacità lavorativa specifica, pressoché esclusa. Come ritenuto dal consulente, le menomazioni non consentono all'infortunato la prosecuzione dell'attività lavorativa precedentemente svolta come muratore, alle dipendenze di un'impresa di costruzioni. Sotto altra prospettiva, le menomazioni riducono in
13 modo permanente la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo, come riconosciuto dal terzo chiamato, quale requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità (da non confondersi con l'assegno di invalidità civile, menzionato dalla convenuta). Oltre alla lunga assenza per malattia, dal 1° marzo 2009, giorno successivo al sinistro, fino al 31 maggio 2010, sono documentate la mancata ripresa dell'attività lavorativa e la successiva risoluzione del contratto di lavoro, a seguito di licenziamento, con decorrenza dal 25 novembre 2010, senza altro impiego, facendo presumere la privazione dei redditi di lavoro come effetto della condizione di inabilità.
3.16. Il danno al patrimonio derivante dalla perdita della capacità di guadagno è liquidabile in base al reddito che il danneggiato, se non fosse rimasto vittima del sinistro, avrebbe potuto ragionevolmente conseguire proseguendo l'attività lavorativa svolta in precedenza o ricercando un nuovo posto di lavoro avente ad oggetto le stesse mansioni o altre conformi alla qualifica professionale.
A base del computo, può essere posto il reddito netto da ultimo percepito dal danneggiato, corrispondente alla retribuzione mensile media di Euro 800,00, anzi di poco inferiore, ed a quella annua media, comprensiva di tredicesima mensilità, di Euro 10.400,00 (800,00x13). Il valore monetario annualmente perduto, insuscettibile di incrementi reddituali significativi per un dipendente di età avanzata e prossimo al termine della vita lavorativa, di seguito, va moltiplicato per un coefficiente che sia rappresentativo della mancata percezione del salario nel corso del tempo, in funzione dell'età del lavoratore. Al di là del coefficiente di rivalutazione del capitale, come si vedrà applicabile sull'eventuale residuo, il coefficiente di capitalizzazione può essere fissato, nei limiti di quanto dedotto e secondo una ragionevole proiezione, in un numero pari agli anni mancanti all'imminente raggiungimento dell'età pensionabile, come riconosciuto dal danneggiato, segnatamente per gli operai edili con il compimento del 63° anno di età (6 anni). Inoltre, poiché l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia, ma i periodi di godimento dell'assegno si considerano utili ai soli fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa, con incidenza sul montante contributivo, va
14 considerato anche il mancato versamento dei contributi previdenziali nel periodo in questione, per l'aliquota del 33%, applicabile alle retribuzioni non percepite.
Moltiplicati i fattori, il danno futuro da perdita di retribuzioni è liquidabile in Euro
62.400,00 (10.400,00x6), a cui si aggiunge la differenza negativa sul trattamento di fine rapporto, determinabile in Euro 4.622,22 (62.400,00/13,5), portando nel complesso il mancato guadagno a Euro 67.022,22. Il danno da perdita di contributi, invece, è liquidabile in Euro 22.117,33 (33%). Il totale è di Euro
89.139,55.
3.17. Dall'ammontare del lucro cessante deve essere detratto il valore capitalizzato dell'assegno ordinario di invalidità corrisposto dall' alla vittima CP_3 di incidente stradale, attesa la funzione indennitaria assolta da tale prestazione previdenziale (Cass. n. 4734 del 2019), così come l'indennità di malattia o la pensione ordinaria di inabilità, tutte finalizzate al ristoro del pregiudizio allo stesso bene della vita, posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante, vale a dire la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa e, quindi, della capacità di produrre reddito (Cass. n. 18050 del 2019), sicché, a fronte della liquidazione dell'indennità di malattia per l'importo di Euro
13.440,17, commisurato ai giorni di assenza, e della liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità capitalizzato per l'importo di Euro 156.139,13, capitalizzato con inclusione anche del più lungo periodo coperto dal trattamento pensionistico, come da certificazioni dell' , in totale l'importo di Euro CP_3
169.579,30, è evidente che non residua alcun danno risarcibile per questa voce, in favore dell'infortunato.
3.18. La somma complessiva dovuta a titolo di danni patrimoniali per il solo danno emergente, pari a Euro 23.233,15, non deve essere devalutata, siccome già riferita all'epoca dell'evento dannoso.
3.19. Ai fini del calcolo, i danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente ammontano a Euro 186.674,96 (163.441,81+23.233,15).
3.20. L'importo deve essere diminuito in ragione del pagamento eseguito dalla compagnia assicuratrice del responsabile civile prima del giudizio, mediante assegno bancario, ricevuto dal danneggiato ed accettato a titolo di acconto in data
15 anteriore e prossima all'11 marzo 2011, pacificamente per l'importo di Euro
175.000,00, da devalutarsi, con riferimento al tempo del sinistro, in Euro
168.269,23, fino a concorrenza della somma residua di Euro 18.405,73.
3.21. All'importo del risarcimento dovuto, infine, trattandosi di debito di valore, si aggiungono gli interessi legali maturati sulla somma rivalutata anno per anno, a decorrere dal fatto illecito, risalente al giorno 28 febbraio 2009.
3.22. Sulla somma così liquidata, pari a Euro 29.502,98, sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
4. La domanda surrogatoria, di mero accertamento, per il recupero degli oneri assunti a carico dell'assicurazione sociale obbligatoria, ex artt. 1916 cod. civ., 142 cod. ass. e 14 L. n. 222 del 1984, in via consequenziale, è manifestamente fondata: infatti, l'assicuratore sociale può surrogarsi nel diritto del danneggiato verso la compagnia di assicurazione del danneggiante per ripetere da questa le prestazioni liquidate al danneggiato, sempre che non gli sia stato già pagato il risarcimento, ai fini del recupero non solo dei ratei già corrisposti, ma dell'intero capitale della prestazione complessivamente erogata a fini previdenziali ed ormai definitivamente acquisita al patrimonio del pensionato, ed
è del tutto incontestata, tra le parti interessate, nel caso in esame, la sussistenza delle condizioni per la surrogazione, essendo state liquidate dall' somme a CP_3 titolo sia di indennità di malattia che di assegno ordinario di invalidità, in favore del danneggiato, con successiva comunicazione dell'esercizio del diritto di surroga mediante lettere raccomandate del 26 luglio 2010 (indennità di malattia) e dell'11 novembre 2016 (assegno ordinario di invalidità), a fronte del versamento da parte della compagnia assicuratrice di somme destinate ad indennizzare i soli danni non patrimoniali e, nell'ambito dei danni patrimoniali, le sole spese anticipate dall'infortunato, e non anche il mancato guadagno, coperto dalla previdenza pubblica.
5. La domanda surrogatoria proposta in via subordinata contro il danneggiante per l'eccedenza sul massimale resta assorbita.
6. Conclusivamente, le domande vanno accolte per quanto di ragione.
7. Il regolamento delle spese di lite dipende dalle posizioni processuali
16 assunte dalle parti. Nel rapporto tra il danneggiato, da un lato, e i soggetti contrapposti, cioè il danneggiante e la sua compagnia assicuratrice, dall'altro lato, le spese di lite seguono la soccombenza di questi ultimi e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al criterio del decisum, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del
2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quarto scaglione, con l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio; nulla è liquidabile in questa sede, tuttavia, per le spese di consulenza, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 115 del 2002, in mancanza di domanda dell'ausiliare nel termine di decadenza. Nel rapporto tra i due assicuratori, pubblico e privato, invece, la mancata opposizione alla domanda trasversale, cumulata alla principale, resa possibile in questa sede dalla litis denuntiatio, giustifica la compensazione delle spese di lite per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda di risarcimento dei danni e condanna e Controparte_1 la in solido, al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1 della somma di Euro 29.502,98, a titolo di risarcimento dei danni, già compresi gli interessi legali maturati sulla somma medesima rivalutata anno per anno, a decorrere dal fatto illecito, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
2) accoglie la domanda di surrogazione e dichiara il diritto dell'
[...]
, nei confronti della al Controparte_3 Controparte_2 pagamento delle somme liquidate a nella misura di Euro 13.440,17, Parte_1
a titolo di indennità di malattia, e nella misura di 156.139,13, a titolo di assegno ordinario di invalidità, oltre agli interessi legali dalla data della comunicazione dell'esercizio del diritto di surroga al saldo;
3) dichiara assorbita la domanda surrogatoria proposta in via subordinata contro
; Controparte_1
4) condanna i convenuti al rimborso, in favore dell'attore, delle spese di lite, che
17 liquida in Euro 7.616,00, a titolo di compensi, e in Euro 804,10, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico dei soccombenti, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio;
5) compensa interamente tra la convenuta costituita e il terzo chiamato le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 10 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9004 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016, proposta da
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Parte_1 elettronica certificata dell'avv. Alderico Paolo Lampis, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
ATTORE
CONTRO
, residente in [...] Controparte_1
CONVENUTO – CONTUMACE
E CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Giampaolo Secci, che la rappresenta e difende per procura generale con atto pubblico
CONVENUTA
E CON LA CHIAMATA DI in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Laura Furcas e Marina Olla, che lo rappresentano e difendono per procura generale con atto pubblico
RZ AT
1 tenute in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“L'Ill.mo adito Tribunale, Voglia:
A. accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. ; Controparte_1
B. per l'effetto condannarlo, in solido con la al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle lesioni subite dall'attore sig. così valutati: Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale nella ulteriore somma di euro € 86.854,00
(ottenuta dalla differenza tra € 246.854,00 dalla quale detrarre l'importo di
€160.000,00 già liquidato);
a titolo di danno patrimoniale: € 11.363,15 (ottenuta dalla differenza tra
€27.363,15 ed € 16.000,00, già corrisposti) più € 191.045,07, totale di €
202.408,22, da cui andranno decurtate le somme che saranno riconosciute come dovute all'Istituto di previdenza interveniente, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura di legge dal dì del sinistro al saldo;
C. condannare altresì i convenuti, e Controparte_1 Controparte_2 in solido, al pagamento di spese e competenze legali”.
[...]
Per la convenuta costituita:
“Il Giudice adito voglia, contrariis reiectis:
Dichiarare congruo l'importo di € 175.000,00 già liquidato in favore dell'attore a titolo di danno non patrimoniale per le lesioni da questi subìte, quale conseguenza immediata e diretta del sinistro stradale di cui trattasi e, per
l'effetto,
Rigettare l'avversa ulteriore domanda, in quanto infondata.
Con vittoria di spese e onorari”.
Per il terzo chiamato:
“Il Tribunale adito voglia, rigettata ogni avversa domanda:
2 1) accertare l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione Controparte_1 dell'evento dannoso e dei conseguenti danni patiti dal sig. , per Parte_1
l'effetto
2) accertare e dichiarare il diritto dell' verso la al CP_3 Controparte_2 risarcimento del danno patito per l'erogazione della indennità di malattia, pari a
€ 13.440,17 in linea capitale, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi;
3) accertare e dichiarare il diritto dell' verso la al CP_3 Controparte_2 risarcimento dei danni per l'erogazione dell'assegno di invalidità ex L. 222/1984 pari a € 156.139,13 a titolo di capitalizzazione dell'assegno in godimento, oltre interessi maturati e maturandi;
4) in subordine, ferma la responsabilità della Società di Assicurazione, accertare
e dichiarare il diritto dell' verso il sig. ex art. 1916 cod. CP_3 Controparte_1 civ. al risarcimento del danno quantificato in eccesso sul massimale.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio.
L' così quantifica il credito: CP_3
- assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984 (n° 15033128)
Importo capitalizzato € 156.139,13
Con rivalutazione e interessi da 1.10.2010 per un totale di 235.954,52
- indennità di malattia
Periodo dal 1° marzo 2009 al 31.5.2010
€ 13.440,17 dal 1.3.2009
Con rivalutazione e interessi da 1.10.2010 per un totale di 21.256,93
Per un totale complessivo pari a € 257.211,45”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 20 settembre 2016, quale Parte_1 conducente dell'autovettura Fiat Strada targata CG641NL, ha convenuto in giudizio e la il primo quale Controparte_1 Controparte_2 conducente e proprietario dell'autovettura Seat Leon targata DR679ZK e la seconda quale sua compagnia assicuratrice, per sentir dichiarare la responsabilità esclusiva dell'altro conducente e condannare il medesimo in solido con la sua compagnia assicuratrice al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non,
3 conseguenti alle lesioni subite dall'attore nel sinistro verificatosi in NTAN
AR, via Italia, direzione Giba, il giorno 28 febbraio 2009 alle ore 19:30 circa, allorquando il veicolo condotto dall'attore, giunto in località Is Domus, veniva colpito frontalmente dal veicolo condotto dal convenuto, proveniente dal senso di marcia opposto, ed il violentissimo urto causava lesioni all'attore e conseguenti danni, non integralmente risarciti.
, regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
Si è costituita in giudizio la non contestando la Controparte_2 colpa esclusiva del proprio assicurato, contestando, invece, la sussistenza del nesso causale tra l'incidente stradale e le conseguenze dannose, così come la loro entità, e concludendo per l'accertamento della congruità della somma già liquidata dalla compagnia al danneggiato, pari a Euro 175.000,00, e per il rigetto della domanda, in relazione alle ulteriori somme pretese;
inoltre, la compagnia ha chiesto di poter estendere il contraddittorio all' Controparte_3
, quale assicuratore sociale, in relazione all'eventuale esercizio dell'azione
[...] di surroga per le somme liquidate dall' stesso al danneggiato. CP_3
Chiamato in causa, si è costituito in giudizio l' Controparte_3
confermando la responsabilità del sinistro a carico del
[...] conducente già indicato dalle altre parti e facendo valere il proprio diritto al risarcimento dei danni patiti per l'erogazione dell'indennità di malattia, pari a
Euro 13.440,17, e dell'assegno ordinario di invalidità, pari a Euro 156.139,13, così capitalizzato, nei confronti della compagnia assicuratrice del danneggiante ovvero, in subordine, per le somme eccedenti il massimale nei confronti del danneggiante.
La comparsa di costituzione e risposta contenente domanda trasversale è stata notificata personalmente al contumace.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 22 aprile 2025, sostituita da note di trattazione scritta, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle
4 memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. ha esposto quanto segue: che il giorno 28 febbraio 2009, Parte_1 alle ore 19:30 circa, egli si trovava alla guida della sua autovettura, percorrendo la via Italia in NTAN AR, in direzione Giba;
che, in località Is Domus,
l'autovettura veniva violentemente colpita da quella di proprietà e condotta da assicurato per la responsabilità civile dalla Controparte_1 [...]
che quest'ultimo veicolo, proveniente dal senso di marcia opposta, CP_2 sbandava più volte verosimilmente a causa dell'alta velocità, terminando la propria corsa nella corsia occupata dall'attore ed andando a collidere frontalmente contro il veicolo da lui condotto;
che l'urto causava danni irreparabili all'autovettura dell'attore e gravissime lesioni alla sua persona;
che questi, dopo il trasporto in pronto soccorso, veniva ricoverato nel reparto di traumatologia del vicino ospedale e sottoposto a più interventi chirurgici;
che l'attore, durante il periodo di malattia, si vedeva costretto ad assumere una persona per essere assistito in tutte le incombenze ed a retribuire un tassista per tutti gli spostamenti;
che la propria compagnia, tuttavia, gli risarciva solo i danni Controparte_4 materiali riportati dall'autovettura; che per le lesioni, allora, formulava richiesta di risarcimento alla la quale, a seguito di accertamento Controparte_2 peritale, gli corrispondeva la somma di Euro 175.000,00, a titolo di danno biologico, danno morale e rimborso forfettario di spese sostenute, riservandosi di risarcire successivamente il danno patrimoniale e gli oneri di difesa stragiudiziale;
che l'attore comunicava di accettare la somma liquidata a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta;
che era pacifica l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo all'altro conducente;
che la somma corrisposta dalla sua compagnia assicuratrice era insufficiente ad indennizzare integralmente i danni subiti;
che, in relazione al danno non patrimoniale, oltre al danno biologico, dovevano risarcirsi il danno morale e quello dinamico-relazionale, altrimenti definibile esistenziale, cioè il danno riferito alla sofferenza interiore derivante dal turbamento dello stato d'animo della vittima e quello determinato dalla impossibilità di svolgere attività
5 fino a quel momento praticate con regolarità, quali la caccia, la raccolta di funghi, la coltivazione e raccolta delle olive e la cura del vigneto e dell'orto; che il danno non patrimoniale con personalizzazione massima ammontava a Euro 246.854,00; che, in relazione al danno patrimoniale, nella quantificazione dovevano considerarsi le spese mediche e di consulenza tecnica stragiudiziale per Euro
2.022,67, le spese di collaborazione domestica per Euro 9.731,58, le spese di taxi per Euro 5.560,50, le spese legali nella fase stragiudiziale per Euro 10.000,00 e le spese di mediazione per Euro 48,40; che l'attore, al momento del sinistro, svolgeva l'attività di muratore, con retribuzione mensile media di Euro 1.100,00 circa;
che, a seguito del sinistro, veniva messo in malattia sino al licenziamento, avvenuto il 25 novembre 2010, trovandosi privo di retribuzione e di copertura previdenziale, dal mese di luglio 2010, per i restanti sei anni prima del conseguimento della pensione;
che, quale ulteriore conseguenza del sinistro,
l'attore non poteva più svolgere l'attività precedente, né mansioni affini e confacenti alle sue attitudini, con drastica riduzione della capacità reddituale, subendo anche il danno patrimoniale da lucro cessante per inabilità permanente, quantificato per retribuzioni perse in Euro 150.343,51, per TFR perso in Euro
9.152.24 e per contributi previdenziali mancati in Euro 31.549,02, in totale Euro
191.045,07.
1.2. La ha esposto in replica quanto segue: che Controparte_2 la convenuta non intendeva sottrarsi all'obbligazione su di sé gravante per il sinistro, verificatosi per colpa esclusiva del proprio assicurato;
che la compagnia, tuttavia, in considerazione delle esorbitanti pretese avanzate dal danneggiato, non riusciva a definire la controversia in via transattiva;
che, inoltre, l'attore veniva assistito dall' , quale assicuratore sociale, il quale gli liquidava la somma di CP_3
156.687,61, a titolo di invalidità civile per la diminuita capacità di guadagno;
che l' , perciò, comunicava di voler esercitare l'azione di surroga nei confronti CP_3 della compagnia assicuratrice;
che si contesta la sussistenza del rapporto eziologico tra l'incidente stradale e le lamentate conseguenze dannose, nonché il loro ammontare;
che si intende chiamare in causa l' , al fine di evitare che il CP_3 sinistro si trasformi in una fonte di lucro per l'attore.
6 1.3. L' ha esposto in replica Controparte_3 quanto segue: che l'attore, dipendente con qualifica di muratore, a causa del sinistro occorso, rimaneva assente da lavoro per un periodo di 457 giorni, dal 1° marzo 2009 al 31 maggio 2010, congruo e giustificato, in quanto diretta conseguenza dell'infortunio; che l'attore, ricoverato in più ospedali, subiva importanti interventi chirurgici con esiti invalidanti, nonché terapie e cure mediche, vedendo inibita l'idoneità a svolgere attività lavorativa;
che l'attore, il
12 ottobre 2010, presentava domanda di assegno ordinario di invalidità, poi erogato dall'Istituto con decorrenza retroattiva, nella misura mensile di Euro
708,00; che la responsabilità del sinistro è da ascrivere interamente a CP_1
assicurato per la responsabilità civile dalla che
[...] Controparte_2
l' , quale ente previdenziale, vanta il diritto di ottenere dalla società di CP_3 assicurazione, ai sensi dell'art. 142 cod. ass., nonché dal responsabile civile, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., oltre al pagamento dell'indennità di malattia, anche il pagamento dell'importo capitalizzato dell'assegno di invalidità, oltre ad accessori;
che l' , pertanto, ha interesse a far accertare, in proprio favore, il CP_3 diritto al risarcimento.
2. I primi due capi delle conclusioni come formulate nella citazione ed in seguito precisate, con cui è invocata una pronuncia dichiarativa della responsabilità esclusiva ed una consequenziale condanna al risarcimento dei danni, a titolo extracontrattuale, benché i capi siano formalmente separati, vanno interpretati nel complesso nel primo caso come una domanda unica ed inscindibile, rivolta contro il soggetto individuato come responsabile civile e la sua compagnia di assicurazione, non configurando nella sostanza domande autonome, perché, quando viene esercitata un'azione di condanna al pagamento di somme, a qualunque titolo, l'accertamento del diritto fatto valere assume carattere strumentale rispetto alla pronuncia richiesta, costituendo un antecedente logico della decisione, sicché o sussistono i presupposti per emanarla o non sussistono, ma non è configurabile, in linea di principio, un autonomo interesse al mero accertamento del diritto in contestazione ed ancor meno dei fatti costitutivi del diritto stesso.
7 3. La domanda di risarcimento dei danni è parzialmente fondata.
3.1. Nella vicenda trova applicazione il principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso. L'unico caso in cui detto soggetto non è tenuto alla manovra di emergenza si verifica allorché, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulta impossibile. In altri termini, come esplicato nelle più recenti enunciazioni, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro, ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (a partire da Cass. n. 5671 del 2000; conf. nn. 10751 del 2002, 477 del
2003, quest'ultima specifica per il caso di invasione dell'altra corsia, 3549 del
2004, 14628 del 2004, 20814 del 2004, 7109 del 2005, 195 del 2007, 12444 del
2008, 20439 del 2008, 8008 del 2009, 23431 del 2014, 7479 del 2020 e 33483 del
2024).
3.2. Nella specie, il conducente di uno dei due veicoli coinvolti nell'incidente stradale in questione, rimasto ferito con postumi, ha agito in giudizio per il risarcimento dei danni affermando la colpa esclusiva del conducente del veicolo antagonista e, mentre quest'ultimo è rimasto contumace, la sua compagnia assicuratrice ha ammesso la responsabilità civile per intero a carico del proprio assicurato, nella causazione del sinistro, così come è stato affermato anche dall'assicuratore sociale, messo in condizione di intervenire in
8 causa, senza alcuna domanda nei suoi confronti, ai soli fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria verso la compagnia assicuratrice di colui che tutte le parti costituite individuano come unico colpevole.
3.3. Ciò premesso, posto che la contumacia di una delle parti non implica la non contestazione dei fatti di causa e non agevola le altre parti nel processo né le esonera dalla prova, occorre accertare la responsabilità civile di uno solo dei due conducenti ed il difetto di colpa nella condotta di guida dell'altro conducente, se sia possibile escludere, cioè, il concorso colposo della vittima.
3.4. Secondo quanto emerge dagli atti delle indagini svolte dai Carabinieri della Stazione di Giba, il giorno 28 febbraio 2009 alle ore 19:30 circa, in
NTAN AR, località Is Domus, precisamente in base ai rilievi planimetrici ricavati dalle tracce rinvenute e dalle distanze misurate nella sede stradale ed in base alla sintesi delle operazioni anche di soccorso – accertamenti assistiti per loro natura da fede pubblica ed aventi valore di prova legale, in quanto concernenti circostanze oggetto di diretta percezione da parte dei verbalizzanti, senza margini di apprezzamento – l'autovettura Seat Leon targata DR679ZK, di proprietà di e da lui condotta, procedendo in direzione da Masainas a Controparte_1
NTAN AR, dopo aver sbandato più volte, andava a collidere frontalmente con l'autocarro Fiat Strada targato CG641NL, di proprietà di e da Parte_1 lui condotto, il quale procedeva in senso opposto nella propria corsia di marcia;
come constatato dai militari intervenuti, il secondo veicolo, dopo esser stato sospinto di qualche metro indietro rispetto al punto di impatto, si fermava con la parte posteriore nella cunetta, sempre nel suo senso di marcia, fortemente danneggiato nella parte frontale, tanto da costringere i vigili del fuoco ad estrarre il conducente, rimasto incastrato, dalla parte superiore, mentre il primo veicolo finiva la sua corsa perpendicolarmente rispetto alla carreggiata fermandosi qualche metro più avanti rispetto al punto di impatto.
3.5. Alla luce dei risultati istruttori, valutati secondo il criterio del più probabile che non, applicabile in materia civile, deve esattamente ricostruirsi la dinamica del sinistro ritenendo:
a) che sia stata fornita la prova della colpa, peraltro presunta in caso di
9 collisione, del conducente dell'autovettura: 1) a norma dell'art. 141, commi 1, 2 e
3, cod. str., in quanto questi doveva regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche del veicolo stesso, alle caratteristiche della strada e ad ogni altra circostanza, fosse evitato ogni pericolo per l'incolumità delle persone, conservando il controllo del mezzo e rimanendo in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, particolarmente nell'attraversamento di un centro abitato, sicché, se avesse proceduto a velocità adeguata, dopo il primo sbandamento, anziché compierne altri e perdere del tutto il controllo, sarebbe stato in grado di arrestare il proprio veicolo e non avrebbe invaso l'altra corsia;
2) a norma dell'art. 143, comma 1, cod. str., in quanto questi doveva circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro, sicché, se avesse conservato l'esatta posizione sulla carreggiata, nonostante le difficoltà di guida, non avrebbe impegnato l'altra corsia contromano né avrebbe urtato il veicolo che sopraggiungeva in direzione contraria;
b) che sia stata fornita la prova liberatoria, necessaria a superare la presunzione di colpa, a carico di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro, in quanto il conducente dell'autocarro, il quale procedeva ad una velocità di gran lunga inferiore a quella dell'altro mezzo, come reso palese dalle traiettorie e dalle ben diverse conseguenze riportate, mantenendo una condotta di guida incensurabile, dopo aver avvistato l'improvviso ostacolo nella propria corsia, non poteva porre in essere alcuna efficace manovra di emergenza, più che frenare, non potendo scongiurare la collisione frontale mediante una semplice sterzata verso il margine destro della carreggiata, come visto seguito da un avvallamento, e trovandosi costretto ad attendere in un attimo l'impatto con il veicolo fuori controllo, piombato nello spazio antistante il proprio veicolo.
3.6. Ne consegue che l'evento è imputabile in via esclusiva al fatto colposo del conducente dell'autovettura, con la conseguente responsabilità solo di quest'ultimo, e non anche del conducente dell'autocarro, per aver determinato, con la propria condotta di guida, la collisione tra i rispettivi veicoli e la
10 produzione dei danni anche alla persona dell'altro automobilista.
3.7. Accertato il fatto illecito, bisogna liquidare i danni, determinandoli nel loro preciso ammontare, distinti per tipologia.
3.8. In via preliminare, occorre valutare la natura ed entità delle lesioni sofferte dalla vittima, secondo i risultati delle indagini medico-legali. Il consulente tecnico nominato d'ufficio, esaminata la documentazione sanitaria acquisita e sottoposta a visita la persona interessata, con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, da cui non v'è motivo di discostarsi, ha riscontrato esiti di carattere permanente, a carico dell'apparato scheletrico, conseguenti al trauma, segnatamente ipometria all'arto inferiore sinistro, ipotrofia della muscolatura all'arto inferiore sinistro, esiti cicatriziali multipli a carico dell'arto inferiore sinistro, ridotta escursione articolare del ginocchio sinistro (non superiore a 90°), esiti di fratture costali multiple (VIII-IX-X e XII), frattura processi trasversi (L1,
L2 e L3), trauma distorsivo del rachide cervicale e distacco parcellare della massa laterale dell'atlante. Nel quantificare il danno biologico complessivo, il consulente ha determinato il grado di invalidità permanente al 33%. Inoltre, ha stabilito la durata della invalidità temporanea totale al 100% in giorni 144 e della invalidità temporanea parziale al 50% in giorni 120. Infine, ha concluso che le menomazioni siano incompatibili con le mansioni di operaio edile, atteso l'impegno nella movimentazione dei carichi e nel mantenimento della posizione eretta o della postura flessa. Sulle operazioni peritali non sono sorte contestazioni, tranne che per la mancata corrispondenza, censurata dall' , tra i giorni di invalidità CP_3 temporanea riconosciuti dal consulente e i giorni di inabilità temporanea certificati dall'Istituto, a cui il consulente ha correttamente fatto notare la diversità dei concetti medico-legali evocati.
3.9. Quanto alla liquidazione dei danni non patrimoniali derivanti dal sinistro, secondo le ultime tabelle in uso nella giurisprudenza di merito, predisposte dal Tribunale di Milano e riconosciute dalla Corte Suprema come riferimento oggettivo nella valutazione inevitabilmente equitativa del danno alla persona (Cass. n. 12408 del 2011), quest'ultimo, unitariamente considerato e comprensivo del danno biologico complessivo, quale lesione all'integrità psico-
11 fisica della persona, anche nella componente dinamico-relazionale e nella sofferenza soggettiva interiore, tenuto conto del grado di invalidità permanente
(33%) e della età del danneggiato al tempo del sinistro (57 anni, in quanto nato il
9 maggio 1951), deve essere liquidato in Euro 189.995,00.
3.10. Ai fini della personalizzazione del danno, occorre verificare la spettanza di un eventuale aumento. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il valore monetario, di regola liquidato con il metodo c.d. tabellare, cioè in relazione alle conseguenze dannose che una determinata menomazione, suscettibile di accertamento medico-legale, presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, allegate e provate dal danneggiato, che rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età
(Cass. n. 27482 del 2018, massimata;
cfr. n. 7513 del 2018, coeva, in relazione alla rinuncia alle attività di cura della vigna e dell'orto ed alle altre attività svolte nel tempo libero). Nel caso in esame, tenuto conto di quanto allegato dall'attore e provato per testi, non si può che concludere che le ripercussioni negative provocate all'infortunato, nella vita individuale e relazionale, oltre che nella interiorità, rientrino tra le conseguenze normali del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, sicché possono essere integralmente apprezzate mediante il ricorso ai valori tabellari, non rilevando in maniera straordinaria: infatti, gli impedimenti all'esercizio della caccia, alla raccolta dei funghi e degli asparagi, alla coltivazione e raccolta delle olive, alla cura del vigneto e dell'orto, nonché all'incontro al bar con gli amici per la partecipazione a partite di carte, nel contesto sociale di riferimento, non divergono dalle conseguenze comuni a tutti coloro che subiscano limitazioni ai movimenti della stessa importanza nella stessa fascia di età.
3.11. Spettano, altresì, tenuto conto del valore monetario determinato, sempre secondo le richiamate tabelle, pro die in Euro 115,00, da commisurarsi al grado di invalidità temporanea e da moltiplicarsi per il numero dei giorni, le seguenti somme, per l'ammontare di Euro 23.460,00: la somma pari a Euro
12 16.560,00, in ragione del periodo di invalidità temporanea totale al 100%
(115x144); la somma pari a Euro 6.900,00, in ragione del periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (57,50x120).
3.12. La somma complessiva dovuta a titolo di danni non patrimoniali, pari a Euro 213.455,00, essendo determinata secondo le tabelle aggiornate in valori monetari attuali (giugno 2024), deve essere devalutata, con riferimento al tempo del sinistro, in Euro 163.441,81.
3.13. Quanto alla liquidazione dei danni patrimoniali derivanti dal sinistro, bisogna distinguere due categorie.
3.14. Partendo dal danno emergente, nel computo debbono annoverarsi: le spese sostenute in relazione ad esami strumentali, visite specialistiche ed interventi riabilitativi, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, nonché perizia medico-legale, in quanto documentate e giustificate, necessarie e congrue, per l'ammontare di Euro 2.022,67; le spese sostenute in relazione ad assistenza domiciliare, a seguito di assunzione di collaboratrice domestica a tempo pieno nel periodo successivo all'incidente, per l'ammontare di Euro 9.731,58; le spese sostenute in relazione a trasporti mediante noleggio con conducente nello stesso periodo, per l'ammontare di Euro 5.560,50; le spese di assistenza legale stragiudiziale, aventi anch'esse natura di danno emergente, liquidabili secondo i parametri forensi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 25, nella misura di Euro
5.870,00, tenuto conto del valore della controversia e della complessiva attività svolta, ai fini della richiesta di risarcimento e dei successivi atti rivolti alla compagnia di assicurazione, in difetto di prova di pagamento di un compenso superiore e congruo;
le spese della procedura di mediazione, nella misura di Euro
48,40. Per quanto ancora attiene alla prima voce, non sono previste né prevedibili spese sanitarie future, a seguito di piena guarigione. Il totale è di Euro 23.233,15.
3.15. Passando al lucro cessante, deve assumersi in premessa la notevole diminuzione della capacità lavorativa specifica, pressoché esclusa. Come ritenuto dal consulente, le menomazioni non consentono all'infortunato la prosecuzione dell'attività lavorativa precedentemente svolta come muratore, alle dipendenze di un'impresa di costruzioni. Sotto altra prospettiva, le menomazioni riducono in
13 modo permanente la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo, come riconosciuto dal terzo chiamato, quale requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità (da non confondersi con l'assegno di invalidità civile, menzionato dalla convenuta). Oltre alla lunga assenza per malattia, dal 1° marzo 2009, giorno successivo al sinistro, fino al 31 maggio 2010, sono documentate la mancata ripresa dell'attività lavorativa e la successiva risoluzione del contratto di lavoro, a seguito di licenziamento, con decorrenza dal 25 novembre 2010, senza altro impiego, facendo presumere la privazione dei redditi di lavoro come effetto della condizione di inabilità.
3.16. Il danno al patrimonio derivante dalla perdita della capacità di guadagno è liquidabile in base al reddito che il danneggiato, se non fosse rimasto vittima del sinistro, avrebbe potuto ragionevolmente conseguire proseguendo l'attività lavorativa svolta in precedenza o ricercando un nuovo posto di lavoro avente ad oggetto le stesse mansioni o altre conformi alla qualifica professionale.
A base del computo, può essere posto il reddito netto da ultimo percepito dal danneggiato, corrispondente alla retribuzione mensile media di Euro 800,00, anzi di poco inferiore, ed a quella annua media, comprensiva di tredicesima mensilità, di Euro 10.400,00 (800,00x13). Il valore monetario annualmente perduto, insuscettibile di incrementi reddituali significativi per un dipendente di età avanzata e prossimo al termine della vita lavorativa, di seguito, va moltiplicato per un coefficiente che sia rappresentativo della mancata percezione del salario nel corso del tempo, in funzione dell'età del lavoratore. Al di là del coefficiente di rivalutazione del capitale, come si vedrà applicabile sull'eventuale residuo, il coefficiente di capitalizzazione può essere fissato, nei limiti di quanto dedotto e secondo una ragionevole proiezione, in un numero pari agli anni mancanti all'imminente raggiungimento dell'età pensionabile, come riconosciuto dal danneggiato, segnatamente per gli operai edili con il compimento del 63° anno di età (6 anni). Inoltre, poiché l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia, ma i periodi di godimento dell'assegno si considerano utili ai soli fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa, con incidenza sul montante contributivo, va
14 considerato anche il mancato versamento dei contributi previdenziali nel periodo in questione, per l'aliquota del 33%, applicabile alle retribuzioni non percepite.
Moltiplicati i fattori, il danno futuro da perdita di retribuzioni è liquidabile in Euro
62.400,00 (10.400,00x6), a cui si aggiunge la differenza negativa sul trattamento di fine rapporto, determinabile in Euro 4.622,22 (62.400,00/13,5), portando nel complesso il mancato guadagno a Euro 67.022,22. Il danno da perdita di contributi, invece, è liquidabile in Euro 22.117,33 (33%). Il totale è di Euro
89.139,55.
3.17. Dall'ammontare del lucro cessante deve essere detratto il valore capitalizzato dell'assegno ordinario di invalidità corrisposto dall' alla vittima CP_3 di incidente stradale, attesa la funzione indennitaria assolta da tale prestazione previdenziale (Cass. n. 4734 del 2019), così come l'indennità di malattia o la pensione ordinaria di inabilità, tutte finalizzate al ristoro del pregiudizio allo stesso bene della vita, posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante, vale a dire la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa e, quindi, della capacità di produrre reddito (Cass. n. 18050 del 2019), sicché, a fronte della liquidazione dell'indennità di malattia per l'importo di Euro
13.440,17, commisurato ai giorni di assenza, e della liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità capitalizzato per l'importo di Euro 156.139,13, capitalizzato con inclusione anche del più lungo periodo coperto dal trattamento pensionistico, come da certificazioni dell' , in totale l'importo di Euro CP_3
169.579,30, è evidente che non residua alcun danno risarcibile per questa voce, in favore dell'infortunato.
3.18. La somma complessiva dovuta a titolo di danni patrimoniali per il solo danno emergente, pari a Euro 23.233,15, non deve essere devalutata, siccome già riferita all'epoca dell'evento dannoso.
3.19. Ai fini del calcolo, i danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente ammontano a Euro 186.674,96 (163.441,81+23.233,15).
3.20. L'importo deve essere diminuito in ragione del pagamento eseguito dalla compagnia assicuratrice del responsabile civile prima del giudizio, mediante assegno bancario, ricevuto dal danneggiato ed accettato a titolo di acconto in data
15 anteriore e prossima all'11 marzo 2011, pacificamente per l'importo di Euro
175.000,00, da devalutarsi, con riferimento al tempo del sinistro, in Euro
168.269,23, fino a concorrenza della somma residua di Euro 18.405,73.
3.21. All'importo del risarcimento dovuto, infine, trattandosi di debito di valore, si aggiungono gli interessi legali maturati sulla somma rivalutata anno per anno, a decorrere dal fatto illecito, risalente al giorno 28 febbraio 2009.
3.22. Sulla somma così liquidata, pari a Euro 29.502,98, sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
4. La domanda surrogatoria, di mero accertamento, per il recupero degli oneri assunti a carico dell'assicurazione sociale obbligatoria, ex artt. 1916 cod. civ., 142 cod. ass. e 14 L. n. 222 del 1984, in via consequenziale, è manifestamente fondata: infatti, l'assicuratore sociale può surrogarsi nel diritto del danneggiato verso la compagnia di assicurazione del danneggiante per ripetere da questa le prestazioni liquidate al danneggiato, sempre che non gli sia stato già pagato il risarcimento, ai fini del recupero non solo dei ratei già corrisposti, ma dell'intero capitale della prestazione complessivamente erogata a fini previdenziali ed ormai definitivamente acquisita al patrimonio del pensionato, ed
è del tutto incontestata, tra le parti interessate, nel caso in esame, la sussistenza delle condizioni per la surrogazione, essendo state liquidate dall' somme a CP_3 titolo sia di indennità di malattia che di assegno ordinario di invalidità, in favore del danneggiato, con successiva comunicazione dell'esercizio del diritto di surroga mediante lettere raccomandate del 26 luglio 2010 (indennità di malattia) e dell'11 novembre 2016 (assegno ordinario di invalidità), a fronte del versamento da parte della compagnia assicuratrice di somme destinate ad indennizzare i soli danni non patrimoniali e, nell'ambito dei danni patrimoniali, le sole spese anticipate dall'infortunato, e non anche il mancato guadagno, coperto dalla previdenza pubblica.
5. La domanda surrogatoria proposta in via subordinata contro il danneggiante per l'eccedenza sul massimale resta assorbita.
6. Conclusivamente, le domande vanno accolte per quanto di ragione.
7. Il regolamento delle spese di lite dipende dalle posizioni processuali
16 assunte dalle parti. Nel rapporto tra il danneggiato, da un lato, e i soggetti contrapposti, cioè il danneggiante e la sua compagnia assicuratrice, dall'altro lato, le spese di lite seguono la soccombenza di questi ultimi e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al criterio del decisum, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del
2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quarto scaglione, con l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio; nulla è liquidabile in questa sede, tuttavia, per le spese di consulenza, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 115 del 2002, in mancanza di domanda dell'ausiliare nel termine di decadenza. Nel rapporto tra i due assicuratori, pubblico e privato, invece, la mancata opposizione alla domanda trasversale, cumulata alla principale, resa possibile in questa sede dalla litis denuntiatio, giustifica la compensazione delle spese di lite per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda di risarcimento dei danni e condanna e Controparte_1 la in solido, al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1 della somma di Euro 29.502,98, a titolo di risarcimento dei danni, già compresi gli interessi legali maturati sulla somma medesima rivalutata anno per anno, a decorrere dal fatto illecito, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
2) accoglie la domanda di surrogazione e dichiara il diritto dell'
[...]
, nei confronti della al Controparte_3 Controparte_2 pagamento delle somme liquidate a nella misura di Euro 13.440,17, Parte_1
a titolo di indennità di malattia, e nella misura di 156.139,13, a titolo di assegno ordinario di invalidità, oltre agli interessi legali dalla data della comunicazione dell'esercizio del diritto di surroga al saldo;
3) dichiara assorbita la domanda surrogatoria proposta in via subordinata contro
; Controparte_1
4) condanna i convenuti al rimborso, in favore dell'attore, delle spese di lite, che
17 liquida in Euro 7.616,00, a titolo di compensi, e in Euro 804,10, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico dei soccombenti, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio;
5) compensa interamente tra la convenuta costituita e il terzo chiamato le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 10 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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