Articolo 2141 del Codice civile
Articolo 2113Articolo 2103
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19 aprile 1942
Art. 2141.

(Nozione).

Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attivita' connesse al fine di dividerne a meta' i prodotti e gli utili. E' valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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