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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO SEZIONE PRIMA CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Scillone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1671 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014, vertente TRA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 ella dell'Avvocatura Regionale;
-opponente- E
con sede in Castrovillari alla via Don Giuseppe Bellizzi n°6 P. Controparte_1 a del suo legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_1 [...]
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], CF. CP_2
, rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli Avv.ti Roberto Laghi del C.F._1
Foro di Castrovillari e Paolo Clarizia del Foro di Roma;
-opposta- OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa del 24 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla contro la Parte_1 struttura sanitaria avverso il decreto ingiuntivo n. 104 3 febbraio 2014 Controparte_1 da questo Tribunale per il pagamento di prestazioni sanitarie rimaste insolute portate sulle fatture nn°1/2010, 2/2010, 5/2010, 8/2010, 11/2010, 14/2010, 17/2010, 20/2010, 23/2010, 26/2010, 29/2010, 32/2010, 35/2010, 2/2011, 35/2011, 2/2012, 5/2012, 8/2012, 11/2012, 13/2012, 15/2012, 17/2012, 19/2012, 21/2012, 22/2012, 24/2012, 26/2012 per la complessiva somma di €974.541,12 comprensiva di interessi, oltre le spese e competenze del monitorio. La deducente opposta accreditava la suddetta somma con riferimento a n°32 trattamenti in regime residenziale e per l'erogazione di prestazioni socio sanitarie. Il Tribunale di Catanzaro nell'ambito del giudizio n°5004/2013 RGAC emetteva il decreto ingiuntivo n°104/2014 RDI con il quale ingiungeva alla di pagare in favore della Parte_1 Società corrente in Castrovillari, in perso a complessiva somma di Controparte_1
€ 974.541,12 comprensiva di interessi, oltre €741,00 per spese ed €2.250,00 per diritti ed onorari di avvocato. Ricorso e decreto ingiuntivo venivano notificati alla in data 26.02.2014. Parte_1
Con atto di citazione datato 03.04.2014 la come rappresentata e difesa, Parte_1 introduceva il presente giudizio proponen verso il suddetto decreto ingiuntivo ed assumendo:
-che nessuno dei documenti versati in atti dall'opposta costituirebbe prova scritta a carico della legittimante l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto i contratti intervenuti tra Parte_1 rebbero la sottoscrizione di un rappresentante esterno dell'ente munito di legittimazione a rappresentarlo;
- che il rapporto contrattuale intervenuto tra le parti sarebbe nullo o inefficace stante l'assenza di copertura finanziaria da parte dell'ente e, comunque, per l'inesistenza di “impegni di spesa”, ovvero della dichiarazione, contenuta nel provvedimento amministrativo, che determina la spesa e, comunque, l'ente sarebbe privo di disponibilità economica;
- che, in ogni caso, i conteggi posti alla base degli importi ingiunti sarebbero errati. Sulla base di quanto sopra, la a mezzo del proprio procuratore e difensore, Parte_1 concludeva chiedendo che fo reto ingiuntivo emesso e dichiarata, ogni domanda proposta nei confronti della inammissibile, improponibile ovvero rigettata nel Parte_1 merito poiché infondata in f Con vittoria di spese e competenze del giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel presente giudizio la Controparte_1 corrente in Castrovillari, in persona del suo legale rappresentante pro tempo
- che l'opposta è soggetto accreditato come casa protetta per anziani con n°32 trattamenti in regime residenziale ed in tale qualità ha stipulato con la un accordo Parte_1 contrattuale per le prestazioni rese per gli anziani;
- che a causa delle inadempienze della si è trovata e continua a trovarsi in Parte_1 gravissime difficoltà finanziarie;
- che la Legge Regionale n°23/2003 all'art. 7 comma 2 disciplina i “Livelli essenziali delle prestazioni sociali” rendendo chiaro che l'onere del pagamento delle spese oggetto di causa debba ricadere per una parte pari al 50% sul Fondo Sociale Regionale;
- che ai sensi dell'art. 13 comma 2 della Legge Regionale 24/2008 l'accordo contrattuale intercorso tra le parti debba ritenersi a tutti gli effetti valido, efficace e vincolante in quanto stipulato nelle forme e nei modi di legge e con un ente pubblico espressamente legittimato a concludere contratti di tale tipologia alla luce della suddetta normativa;
- che l'emesso decreto ingiuntivo si basa sulla piena documentazione prodotta e giustificativa del credito vantato;
- che in merito alla debenza degli interessi commerciali, alla luce del D. Lgs. 192/2012 è previsto il tasso superiore rispetto a quello legale per le transazioni effettuate anche tra pubbliche amministrazioni che abbiano ad oggetto la prestazione di servizi e la corresponsione di un corrispettivo;
- la necessarietà della concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo non fondandosi su alcuna prova scritta il giudizio oppositorio introdotto dall'attore ed avendo esclusivamente fine dilatorio. Sulla base di quanto sopra, la come rappresentata e difesa, concludeva Controparte_1 chiedendo che l'On. Tribunale adito accertasse e dichiarasse che la società opposta ha eseguito le prestazioni sanitarie esposte;
accertasse e dichiarasse la validità e l'efficacia del contratto stipulato tra le parti e, per l'effetto, accertasse e dichiarasse che la è debitrice nei confronti Parte_1 dell'opposta della complessiva somma di € 974.541,12 o misura commerciale, spese ed onorari del procedimento monitorio e del presente giudizio. Chiedeva ammettersi CTU sulle scritture contabili della società opposta per determinare l'ammontare dell'eventuale indennizzo. La causa quindi, senza svolgimento di attività istruttoria, sulla scorta delle conclusioni in atti riportate è stata posta in decisione all'udienza del 24 settembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. In ordine alle doglianze avanzate dalla preme rilevare che è infondata e altresì Parte_1 sostanzialmente priva di rilevanza nell' te giudizio di opposizione, la censura sollevata in via preliminare, con la quale il predetto ente ha eccepito l'inidoneità della documentazione prodotta nella fase monitoria a costituire “prova scritta” richiesta ai sensi degli artt. 633 e ss., ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo. È infondata giacché – secondo consolidata giurisprudenza di legittimità – “Costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 cod.proc.civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che , anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria” (Cass. civ. n. n. 13429/2000, conf. anche Cass. civ. n. 14363/2001). La doglianza in parola è pure ininfluente in questa sede, ove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. n. 19560/2009). Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo n. 104\2014 sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dalla Controparte_1 Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, corta delle seguenti considerazioni. Mette conto, anzitutto, evidenziare, che, com'è ormai noto, al creditore che deduce l'inadempimento spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte: ragion per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto, anche in parte, alle proprie obbligazioni (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001 e n. 9351/2007). Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova verrà nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (cfr. Cass. civ. n. 205/2007, conf. n. 20288/2011 e n. 19039/2019). Tali principi trovano applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa azionata dall'ingiungente opposto, che ha posizione sostanziale di attore;
raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume veste sostanziale di convenuto (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 4800/2007, conf. n. 21101/2015). Orbene, nella fattispecie in esame, la domanda della è supportata da adeguata prova Controparte_1 scritta. Nel merito, per verificare se l'opposta ha diritto al pagamento di quanto richiesto con il D.I. occorre verificare, in primis, se sussistano i fatti costitutivi della pretesa. La qualità della società opposta di soggetto accreditato è una circostanza non specificamente contestata dalla controparte, che risulta comunque provata. Il contratto è presente in atti sin dalla fase monitoria e risulta stipulato in data 20 febbraio 2013, al fine di regolare i rapporti tra le parti. Ed invero, a fronte dell'individuazione del tetto di spesa in corso d'anno, gli accordi sono validamente intervenuti ad integrare, ex post, il requisito di remunerabilità delle prestazioni previsto dagli articoli 8 bis e 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992. Del resto, il contratto è stato esplicitamente concluso per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni eseguite nei rispettivi anni finanziari di riferimento. Essi hanno quindi un'efficacia retroattiva, che deve ritenersi connaturata ad un sistema in cui la definizione del tetto di spesa in corso di anno è circostanza fisiologica (cfr. Cons. Stato, ad. plen. 12/04/2012, n. 3) e in cui il contratto previsto dall'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 deve necessariamente indicare: - “b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza” (volume che dipende dal budget annuale di riferimento); - “d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra- tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d” (anche l'individuazione del corrispettivo è correlata al budget annuale previsto per la singola branca);- “e bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato” (vedi versione della norma nella formulazione applicabile ratione temporis alla presente controversia). In forza della suddetta normativa, l'accordo tra le parti non può essere stipulato prima della definizione del tetto di spesa, con la conseguenza che quando quest'ultimo è individuato nel corso dell'anno finanziario di riferimento, il contratto non può che intervenire dopo che l'erogazione delle prestazioni è già iniziata (sulla efficacia retroattiva del contratto stipulato tra Asl e centri accreditati, vedi Tribunale di Salerno sentenza n. 2881/2019, Corte di Appello di sentenza n. 2254/2023). Peraltro, in assenza di un esplicito divieto previsto dalla legge, anche la P.A. può stipulare contratti aventi efficacia retroattiva (cfr. Cass. 07/12/2000, n. 15530; Cass. 11/10/2021, n.27528). Occorre poi considerare che le parti non hanno alcun potere di incidere sul contenuto contrattuale, che viene stabilito dalla società o dal commissario ad acta con l'atto amministrativo di approvazione dello schema contrattuale, sicché la sottoscrizione di tale schema diventa un mero requisito di completamento della fattispecie prevista dal legislatore al fine di porre a carico del pubblico erario il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dai centri accreditati (vedi art. 8 bis del d.lgs. n. 502 del 1992). In tale finalità, e non in quella di convalidare un contratto nullo (in quanto stipulato per facta concludentia e privo di forma scritta ad substantiam), deve individuarsi lo scopo pratico del contratto intercorso tra le parti (sulla validità del contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 stipulato in corso d'anno, vedi Cass., sez. III, 31/10/2019, n. 27997). Del resto, come osservato dalla corte di Cassazione in un lontano precedente, “in ipotesi di negozio assolutamente nullo, nulla vieta che una nuova dichiarazione di volontà si riallacci ad una precedente dichiarazione inefficace;
ciò non nel senso di convalida di negozio nullo (dato che la prima dichiarazione era e rimane inefficace) ma nel senso che la nuova dichiarazione prenda il posto della prima: facendosi luogo in ciò ad un negozio del tutto nuovo, creato dal nulla, ma che ha efficacia dalla data del primo negozio, in quanto è posto in riferimento a quest'ultimo” (cfr. Cass. n. 2635 del 1957). Né si può sostenere che prima della stipula del contratto l'accreditamento deve intendersi sospeso in via automatica secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992: per un verso, per l'attuazione di tale disposizione, sembra comunque necessario un provvedimento amministrativo che prenda atto della sussistenza dei presupposti della sospensione, per altro verso, la finalità evidentemente punitiva della norma la rende applicabile ai soli casi in cui il centro privato si rifiuti di stipulare il contratto, circostanza non risultante nel caso in esame. In conclusione, il rapporto intercorso tra le parti è disciplinato dall' apposito contratto scritto. Delle prestazioni fatturate deve ritenersi circostanza non specificamente contestata dalla Pt_1
e come tale non bisognevole di riscontro probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: l'opponente
[...] ollevato alcuna obiezione concreta in ordine alle prestazioni sanitarie eseguite dalla clinica, ma si è limitata a richiamare in modo generico gli oneri probatori a carico della creditrice. Peraltro, dalla narrazione resa dalla si evince che il mancato pagamento è dipeso dall'esistenza di un addebito Pt_1 per superamento del tetto di spesa e non dalla mancata esecuzione delle prestazioni. Occorre ora verificare l'eventuale sussistenza del superamento del tetto di spesa, unico fatto impeditivo/estintivo eccepito dall'opponente. Alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi, tra le tante, Cass. n. 17437 del 31/08/2016, Cass. n. 15516 del 13/06/2018, Cass. n. 17735 del 06/07/2018), la scrivente aderisce alla tesi secondo cui lo sforamento del tetto di spesa di branca o macroarea, essendo una circostanza impeditiva del diritto di credito azionato dal concessionario, deve essere provato dalla debitrice. In altre parole, l'accreditamento (definitivo o provvisorio), la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre il superamento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, esula dall'onere probatorio a carico del centro accreditato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico. Peraltro, la detta distribuzione dei carichi probatori appare maggiormente conforme al principio di vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda all'ASL il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa, per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale;
inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il singolo centro, in mancanza di comunicazioni preventive da parte dell'opposta non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa. Ciò posto, per quanto riguarda gli anni di riferimento, l'opponente non ha fornito la prova del superamento del tetto di spesa relativo alla branca di cui si discute. Peraltro, nel costituirsi in giudizio parte opposta non ha specificamente contestato le date di esaurimento del budget indicate dalla nell'atto di opposizione, ma si è limitata a Parte_1 replicare che spettava alla contropart e il momento in cui il tetto era stato raggiunto. A questo punto, è necessario passare all'analisi della regolamentazione stabilita dal contratto, sottolineando, sin da ora, che in base a detta regolamentazione, il superamento del tetto di spesa non sempre è circostanza sufficiente a negare il pagamento del corrispettivo delle prestazioni erogate dal concessionario. Dunque, per riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, l'ente regionale deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro. Mediante l'esercizio del potere in esame, costituente un corollario del potere di fissazione del tetto di spesa, il diritto di credito del concessionario viene ridotto in base ad una percentuale individuata, di volta in volta, dall'ente erogatore. La regressione mira ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget. Ad avviso del Tribunale, in forza del regolamento contrattuale prodotto in atti, nell'ipotesi di superamento del tetto di spesa, non è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese nel periodo successivo al superamento del tetto. Inoltre, in base al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, l'esercizio del suddetto potere deve avvenire in tempi ragionevoli, e quindi in prossimità della scadenza dei termini per il pagamento del saldo, non essendo pensabile che le ragioni creditorie dei centri accreditati restino per un tempo indefinito alla mercé della controparte e del suo comportamento inerte (la stessa giurisprudenza amministrativa ritiene illegittimo il provvedimento di regressione tariffaria laddove intervenga a distanza di tempo dalla chiusura dell'anno finanziario a cui si riferisce). Quindi, anche volendo ipotizzare una sorta di inesigibilità del credito sino all'applicazione della regressione (ipotesi comunque non prevista dal contratto), lo stallo non potrebbe protrarsi oltre un tempo ragionevole, terminato il quale i centri sarebbero pienamente autorizzati all'esercizio del loro diritto di credito. In conclusione, laddove il superamento del tetto di spesa intervenga in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto e laddove i centri abbiano eseguito prestazioni sino a tale ultima data, l'ente regionale ( o l'ASL) deve riportare i corrispettivi dovuti ai concessionari nei limiti del tetto di spesa mediante l'applicazione della regressione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non venga esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazione rese. In altre parole, soltanto l'esercizio della regressione consente all'ente regionale (o all'ASL) di modificare, in via autoritativa, il diritto di credito del privato, abbattendo l'intero fatturato annuo dei centri accreditati mediante l'applicazione della percentuale necessaria a riportare la spesa sanitaria nei limiti del budget stanziato per l'anno di riferimento. Quanto precede non è incompatibile con il potere di programmazione economica in materia sanitaria attribuito alle singole ASP né scalfisce il principio in base al quale le remunerazioni spettanti ai centri non possono superare il tetto annuale di branca: alla base della ricostruzione del giudicante vi è l'evidente considerazione che con la stipula dei contratti le aziende sanitarie locali si vincolano al regolamento contrattuale, con la conseguenza che, per riportare la spesa nei limiti del tetto, devono osservare quanto stabilito in contratto (pacta sunt servanda). Quanto agli interessi, va evidenziato che l'art. 7 del contratto prevede la decorrenza automatica degli stessi dal giorno successivo alla scadenza del termine contrattuale, escludendo espressamente la necessità della costituzione in mora. Inoltre, in merito al tasso di mora, la clausola in esame richiama il
“tasso di riferimento” previsto dagli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, ossia “il tasso di interesse applicato dalla banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali” (cfr. art. 2, lett. f), e ad esso applica delle maggiorazioni percentuali (2 punti per i primi 2 mesi di ritardo, 4 punti per i successivi 2 mesi di ritardo, 6 punti per ulteriori 2 mesi di ritardo, 8 punti a partire dal settimo mese di ritardo) che, solo a partire dal 7° mese di ritardo, coincidono con gli “interessi legali di mora” previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, ossia con gli “interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali” (cfr. art. 2, lett. e, del d.lgs. n. 231/02 come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012). Infine, il comma 8 dell'art. 7, nella parte in cui subordina il pagamento degli interessi all'emissione di apposita fattura, oltre a presupporre che non vi sia contrasto tra le parti sulla debenza e sull'ammontare degli accessori in parola (circostanza non sussistente nel caso di specie), non può essere letto nel senso che la possibilità di ottenere una condanna al pagamento degli interessi sia impedita dalla mancata emissione della fattura, per il semplice fatto che quest'ultima, oltre ad involgere aspetti meramente fiscali del rapporto, può comunque essere emessa a valle della sentenza e, appunto, subito prima dell'esecuzione del pagamento. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 104\2014 emesso in data 13 febbraio 2014; b) condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite dell'opposta, che liquida in complessivi euro 14598.00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge. Cosi deciso in Catanzaro il 29 maggio 2025 il giudice onorario dott.ssa Rosanna Scillone
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 ella dell'Avvocatura Regionale;
-opponente- E
con sede in Castrovillari alla via Don Giuseppe Bellizzi n°6 P. Controparte_1 a del suo legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_1 [...]
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], CF. CP_2
, rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli Avv.ti Roberto Laghi del C.F._1
Foro di Castrovillari e Paolo Clarizia del Foro di Roma;
-opposta- OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa del 24 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla contro la Parte_1 struttura sanitaria avverso il decreto ingiuntivo n. 104 3 febbraio 2014 Controparte_1 da questo Tribunale per il pagamento di prestazioni sanitarie rimaste insolute portate sulle fatture nn°1/2010, 2/2010, 5/2010, 8/2010, 11/2010, 14/2010, 17/2010, 20/2010, 23/2010, 26/2010, 29/2010, 32/2010, 35/2010, 2/2011, 35/2011, 2/2012, 5/2012, 8/2012, 11/2012, 13/2012, 15/2012, 17/2012, 19/2012, 21/2012, 22/2012, 24/2012, 26/2012 per la complessiva somma di €974.541,12 comprensiva di interessi, oltre le spese e competenze del monitorio. La deducente opposta accreditava la suddetta somma con riferimento a n°32 trattamenti in regime residenziale e per l'erogazione di prestazioni socio sanitarie. Il Tribunale di Catanzaro nell'ambito del giudizio n°5004/2013 RGAC emetteva il decreto ingiuntivo n°104/2014 RDI con il quale ingiungeva alla di pagare in favore della Parte_1 Società corrente in Castrovillari, in perso a complessiva somma di Controparte_1
€ 974.541,12 comprensiva di interessi, oltre €741,00 per spese ed €2.250,00 per diritti ed onorari di avvocato. Ricorso e decreto ingiuntivo venivano notificati alla in data 26.02.2014. Parte_1
Con atto di citazione datato 03.04.2014 la come rappresentata e difesa, Parte_1 introduceva il presente giudizio proponen verso il suddetto decreto ingiuntivo ed assumendo:
-che nessuno dei documenti versati in atti dall'opposta costituirebbe prova scritta a carico della legittimante l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto i contratti intervenuti tra Parte_1 rebbero la sottoscrizione di un rappresentante esterno dell'ente munito di legittimazione a rappresentarlo;
- che il rapporto contrattuale intervenuto tra le parti sarebbe nullo o inefficace stante l'assenza di copertura finanziaria da parte dell'ente e, comunque, per l'inesistenza di “impegni di spesa”, ovvero della dichiarazione, contenuta nel provvedimento amministrativo, che determina la spesa e, comunque, l'ente sarebbe privo di disponibilità economica;
- che, in ogni caso, i conteggi posti alla base degli importi ingiunti sarebbero errati. Sulla base di quanto sopra, la a mezzo del proprio procuratore e difensore, Parte_1 concludeva chiedendo che fo reto ingiuntivo emesso e dichiarata, ogni domanda proposta nei confronti della inammissibile, improponibile ovvero rigettata nel Parte_1 merito poiché infondata in f Con vittoria di spese e competenze del giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel presente giudizio la Controparte_1 corrente in Castrovillari, in persona del suo legale rappresentante pro tempo
- che l'opposta è soggetto accreditato come casa protetta per anziani con n°32 trattamenti in regime residenziale ed in tale qualità ha stipulato con la un accordo Parte_1 contrattuale per le prestazioni rese per gli anziani;
- che a causa delle inadempienze della si è trovata e continua a trovarsi in Parte_1 gravissime difficoltà finanziarie;
- che la Legge Regionale n°23/2003 all'art. 7 comma 2 disciplina i “Livelli essenziali delle prestazioni sociali” rendendo chiaro che l'onere del pagamento delle spese oggetto di causa debba ricadere per una parte pari al 50% sul Fondo Sociale Regionale;
- che ai sensi dell'art. 13 comma 2 della Legge Regionale 24/2008 l'accordo contrattuale intercorso tra le parti debba ritenersi a tutti gli effetti valido, efficace e vincolante in quanto stipulato nelle forme e nei modi di legge e con un ente pubblico espressamente legittimato a concludere contratti di tale tipologia alla luce della suddetta normativa;
- che l'emesso decreto ingiuntivo si basa sulla piena documentazione prodotta e giustificativa del credito vantato;
- che in merito alla debenza degli interessi commerciali, alla luce del D. Lgs. 192/2012 è previsto il tasso superiore rispetto a quello legale per le transazioni effettuate anche tra pubbliche amministrazioni che abbiano ad oggetto la prestazione di servizi e la corresponsione di un corrispettivo;
- la necessarietà della concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo non fondandosi su alcuna prova scritta il giudizio oppositorio introdotto dall'attore ed avendo esclusivamente fine dilatorio. Sulla base di quanto sopra, la come rappresentata e difesa, concludeva Controparte_1 chiedendo che l'On. Tribunale adito accertasse e dichiarasse che la società opposta ha eseguito le prestazioni sanitarie esposte;
accertasse e dichiarasse la validità e l'efficacia del contratto stipulato tra le parti e, per l'effetto, accertasse e dichiarasse che la è debitrice nei confronti Parte_1 dell'opposta della complessiva somma di € 974.541,12 o misura commerciale, spese ed onorari del procedimento monitorio e del presente giudizio. Chiedeva ammettersi CTU sulle scritture contabili della società opposta per determinare l'ammontare dell'eventuale indennizzo. La causa quindi, senza svolgimento di attività istruttoria, sulla scorta delle conclusioni in atti riportate è stata posta in decisione all'udienza del 24 settembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. In ordine alle doglianze avanzate dalla preme rilevare che è infondata e altresì Parte_1 sostanzialmente priva di rilevanza nell' te giudizio di opposizione, la censura sollevata in via preliminare, con la quale il predetto ente ha eccepito l'inidoneità della documentazione prodotta nella fase monitoria a costituire “prova scritta” richiesta ai sensi degli artt. 633 e ss., ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo. È infondata giacché – secondo consolidata giurisprudenza di legittimità – “Costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 cod.proc.civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che , anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria” (Cass. civ. n. n. 13429/2000, conf. anche Cass. civ. n. 14363/2001). La doglianza in parola è pure ininfluente in questa sede, ove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. n. 19560/2009). Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo n. 104\2014 sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dalla Controparte_1 Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, corta delle seguenti considerazioni. Mette conto, anzitutto, evidenziare, che, com'è ormai noto, al creditore che deduce l'inadempimento spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte: ragion per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto, anche in parte, alle proprie obbligazioni (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001 e n. 9351/2007). Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova verrà nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (cfr. Cass. civ. n. 205/2007, conf. n. 20288/2011 e n. 19039/2019). Tali principi trovano applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa azionata dall'ingiungente opposto, che ha posizione sostanziale di attore;
raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume veste sostanziale di convenuto (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 4800/2007, conf. n. 21101/2015). Orbene, nella fattispecie in esame, la domanda della è supportata da adeguata prova Controparte_1 scritta. Nel merito, per verificare se l'opposta ha diritto al pagamento di quanto richiesto con il D.I. occorre verificare, in primis, se sussistano i fatti costitutivi della pretesa. La qualità della società opposta di soggetto accreditato è una circostanza non specificamente contestata dalla controparte, che risulta comunque provata. Il contratto è presente in atti sin dalla fase monitoria e risulta stipulato in data 20 febbraio 2013, al fine di regolare i rapporti tra le parti. Ed invero, a fronte dell'individuazione del tetto di spesa in corso d'anno, gli accordi sono validamente intervenuti ad integrare, ex post, il requisito di remunerabilità delle prestazioni previsto dagli articoli 8 bis e 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992. Del resto, il contratto è stato esplicitamente concluso per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni eseguite nei rispettivi anni finanziari di riferimento. Essi hanno quindi un'efficacia retroattiva, che deve ritenersi connaturata ad un sistema in cui la definizione del tetto di spesa in corso di anno è circostanza fisiologica (cfr. Cons. Stato, ad. plen. 12/04/2012, n. 3) e in cui il contratto previsto dall'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 deve necessariamente indicare: - “b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza” (volume che dipende dal budget annuale di riferimento); - “d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra- tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d” (anche l'individuazione del corrispettivo è correlata al budget annuale previsto per la singola branca);- “e bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato” (vedi versione della norma nella formulazione applicabile ratione temporis alla presente controversia). In forza della suddetta normativa, l'accordo tra le parti non può essere stipulato prima della definizione del tetto di spesa, con la conseguenza che quando quest'ultimo è individuato nel corso dell'anno finanziario di riferimento, il contratto non può che intervenire dopo che l'erogazione delle prestazioni è già iniziata (sulla efficacia retroattiva del contratto stipulato tra Asl e centri accreditati, vedi Tribunale di Salerno sentenza n. 2881/2019, Corte di Appello di sentenza n. 2254/2023). Peraltro, in assenza di un esplicito divieto previsto dalla legge, anche la P.A. può stipulare contratti aventi efficacia retroattiva (cfr. Cass. 07/12/2000, n. 15530; Cass. 11/10/2021, n.27528). Occorre poi considerare che le parti non hanno alcun potere di incidere sul contenuto contrattuale, che viene stabilito dalla società o dal commissario ad acta con l'atto amministrativo di approvazione dello schema contrattuale, sicché la sottoscrizione di tale schema diventa un mero requisito di completamento della fattispecie prevista dal legislatore al fine di porre a carico del pubblico erario il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dai centri accreditati (vedi art. 8 bis del d.lgs. n. 502 del 1992). In tale finalità, e non in quella di convalidare un contratto nullo (in quanto stipulato per facta concludentia e privo di forma scritta ad substantiam), deve individuarsi lo scopo pratico del contratto intercorso tra le parti (sulla validità del contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 stipulato in corso d'anno, vedi Cass., sez. III, 31/10/2019, n. 27997). Del resto, come osservato dalla corte di Cassazione in un lontano precedente, “in ipotesi di negozio assolutamente nullo, nulla vieta che una nuova dichiarazione di volontà si riallacci ad una precedente dichiarazione inefficace;
ciò non nel senso di convalida di negozio nullo (dato che la prima dichiarazione era e rimane inefficace) ma nel senso che la nuova dichiarazione prenda il posto della prima: facendosi luogo in ciò ad un negozio del tutto nuovo, creato dal nulla, ma che ha efficacia dalla data del primo negozio, in quanto è posto in riferimento a quest'ultimo” (cfr. Cass. n. 2635 del 1957). Né si può sostenere che prima della stipula del contratto l'accreditamento deve intendersi sospeso in via automatica secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992: per un verso, per l'attuazione di tale disposizione, sembra comunque necessario un provvedimento amministrativo che prenda atto della sussistenza dei presupposti della sospensione, per altro verso, la finalità evidentemente punitiva della norma la rende applicabile ai soli casi in cui il centro privato si rifiuti di stipulare il contratto, circostanza non risultante nel caso in esame. In conclusione, il rapporto intercorso tra le parti è disciplinato dall' apposito contratto scritto. Delle prestazioni fatturate deve ritenersi circostanza non specificamente contestata dalla Pt_1
e come tale non bisognevole di riscontro probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: l'opponente
[...] ollevato alcuna obiezione concreta in ordine alle prestazioni sanitarie eseguite dalla clinica, ma si è limitata a richiamare in modo generico gli oneri probatori a carico della creditrice. Peraltro, dalla narrazione resa dalla si evince che il mancato pagamento è dipeso dall'esistenza di un addebito Pt_1 per superamento del tetto di spesa e non dalla mancata esecuzione delle prestazioni. Occorre ora verificare l'eventuale sussistenza del superamento del tetto di spesa, unico fatto impeditivo/estintivo eccepito dall'opponente. Alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi, tra le tante, Cass. n. 17437 del 31/08/2016, Cass. n. 15516 del 13/06/2018, Cass. n. 17735 del 06/07/2018), la scrivente aderisce alla tesi secondo cui lo sforamento del tetto di spesa di branca o macroarea, essendo una circostanza impeditiva del diritto di credito azionato dal concessionario, deve essere provato dalla debitrice. In altre parole, l'accreditamento (definitivo o provvisorio), la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre il superamento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, esula dall'onere probatorio a carico del centro accreditato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico. Peraltro, la detta distribuzione dei carichi probatori appare maggiormente conforme al principio di vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda all'ASL il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa, per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale;
inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il singolo centro, in mancanza di comunicazioni preventive da parte dell'opposta non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa. Ciò posto, per quanto riguarda gli anni di riferimento, l'opponente non ha fornito la prova del superamento del tetto di spesa relativo alla branca di cui si discute. Peraltro, nel costituirsi in giudizio parte opposta non ha specificamente contestato le date di esaurimento del budget indicate dalla nell'atto di opposizione, ma si è limitata a Parte_1 replicare che spettava alla contropart e il momento in cui il tetto era stato raggiunto. A questo punto, è necessario passare all'analisi della regolamentazione stabilita dal contratto, sottolineando, sin da ora, che in base a detta regolamentazione, il superamento del tetto di spesa non sempre è circostanza sufficiente a negare il pagamento del corrispettivo delle prestazioni erogate dal concessionario. Dunque, per riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, l'ente regionale deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro. Mediante l'esercizio del potere in esame, costituente un corollario del potere di fissazione del tetto di spesa, il diritto di credito del concessionario viene ridotto in base ad una percentuale individuata, di volta in volta, dall'ente erogatore. La regressione mira ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget. Ad avviso del Tribunale, in forza del regolamento contrattuale prodotto in atti, nell'ipotesi di superamento del tetto di spesa, non è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese nel periodo successivo al superamento del tetto. Inoltre, in base al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, l'esercizio del suddetto potere deve avvenire in tempi ragionevoli, e quindi in prossimità della scadenza dei termini per il pagamento del saldo, non essendo pensabile che le ragioni creditorie dei centri accreditati restino per un tempo indefinito alla mercé della controparte e del suo comportamento inerte (la stessa giurisprudenza amministrativa ritiene illegittimo il provvedimento di regressione tariffaria laddove intervenga a distanza di tempo dalla chiusura dell'anno finanziario a cui si riferisce). Quindi, anche volendo ipotizzare una sorta di inesigibilità del credito sino all'applicazione della regressione (ipotesi comunque non prevista dal contratto), lo stallo non potrebbe protrarsi oltre un tempo ragionevole, terminato il quale i centri sarebbero pienamente autorizzati all'esercizio del loro diritto di credito. In conclusione, laddove il superamento del tetto di spesa intervenga in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto e laddove i centri abbiano eseguito prestazioni sino a tale ultima data, l'ente regionale ( o l'ASL) deve riportare i corrispettivi dovuti ai concessionari nei limiti del tetto di spesa mediante l'applicazione della regressione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non venga esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazione rese. In altre parole, soltanto l'esercizio della regressione consente all'ente regionale (o all'ASL) di modificare, in via autoritativa, il diritto di credito del privato, abbattendo l'intero fatturato annuo dei centri accreditati mediante l'applicazione della percentuale necessaria a riportare la spesa sanitaria nei limiti del budget stanziato per l'anno di riferimento. Quanto precede non è incompatibile con il potere di programmazione economica in materia sanitaria attribuito alle singole ASP né scalfisce il principio in base al quale le remunerazioni spettanti ai centri non possono superare il tetto annuale di branca: alla base della ricostruzione del giudicante vi è l'evidente considerazione che con la stipula dei contratti le aziende sanitarie locali si vincolano al regolamento contrattuale, con la conseguenza che, per riportare la spesa nei limiti del tetto, devono osservare quanto stabilito in contratto (pacta sunt servanda). Quanto agli interessi, va evidenziato che l'art. 7 del contratto prevede la decorrenza automatica degli stessi dal giorno successivo alla scadenza del termine contrattuale, escludendo espressamente la necessità della costituzione in mora. Inoltre, in merito al tasso di mora, la clausola in esame richiama il
“tasso di riferimento” previsto dagli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, ossia “il tasso di interesse applicato dalla banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali” (cfr. art. 2, lett. f), e ad esso applica delle maggiorazioni percentuali (2 punti per i primi 2 mesi di ritardo, 4 punti per i successivi 2 mesi di ritardo, 6 punti per ulteriori 2 mesi di ritardo, 8 punti a partire dal settimo mese di ritardo) che, solo a partire dal 7° mese di ritardo, coincidono con gli “interessi legali di mora” previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, ossia con gli “interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali” (cfr. art. 2, lett. e, del d.lgs. n. 231/02 come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012). Infine, il comma 8 dell'art. 7, nella parte in cui subordina il pagamento degli interessi all'emissione di apposita fattura, oltre a presupporre che non vi sia contrasto tra le parti sulla debenza e sull'ammontare degli accessori in parola (circostanza non sussistente nel caso di specie), non può essere letto nel senso che la possibilità di ottenere una condanna al pagamento degli interessi sia impedita dalla mancata emissione della fattura, per il semplice fatto che quest'ultima, oltre ad involgere aspetti meramente fiscali del rapporto, può comunque essere emessa a valle della sentenza e, appunto, subito prima dell'esecuzione del pagamento. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 104\2014 emesso in data 13 febbraio 2014; b) condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite dell'opposta, che liquida in complessivi euro 14598.00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge. Cosi deciso in Catanzaro il 29 maggio 2025 il giudice onorario dott.ssa Rosanna Scillone