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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7865/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 7865/2024 tra
RI IA
AN MI
ATTORI OPPONENTI
e
VI SR
CONVENUTO OPPOSTO
L'11/3/2025, alle ore 9.55, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice opponente l'Avv. STEFANO ZANI;
Per parte convenuta opposta l'Avv. LORENZA SERESINI.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 7865/2024 promossa da:
RI IA, nata a [...] il [...] (C. F. [...]) AN MI, nato a [...] il [...] (C. F. [...]) elettivamente domiciliati in Brescia, via Aurelio Saffi n. 15, con l'Avv. STEFANO ZANI
ATTORI OPPONENTI contro
VI SR (C. F. 03473960155), elettivamente domiciliata in Milano, via Bergamo n. 7, con l'Avv. LORENZA SERESINI CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI Parte attrice opponente: “Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 18068/2023 del 29/11/2023, R. G. n. 41267/2023 nei confronti degli opponenti. In via riconvenzionale: accertata la responsabilità della convenuta opposta, condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti dagli attori, in ragione della condotta illecita di
Palvit s. r. l., e ciò con riferimento in primis al danno patrimoniale arrecato agli attori, in conseguenza dei fatti narrati e documentati nel corso del presente atto, pari a complessivi € 17.250 per capitale, oltre agli interessi nella misura legale ed alla rivalutazione monetaria, ovvero come determinati dal giudice all'esito del presente giudizio. Condannare, inoltre, in ogni caso, Palvit s. r. l. a risarcire agli attori il danno non patrimoniale dagli stessi subito in conseguenza della vicenda de quo, che l'on. Tribunale vorrà liquidare in via equitativa, entro il limite di valore dello scaglione del presente giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese, compensi, oltre IVA e CPA come per legge”
Parte convenuta opposta: “In via pregiudiziale e preliminare di rito: dichiarare l'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo N. 18068/2023 – RG 41267/2023 e di tutte le domande formulate nell'ambito dello stesso perché tardivo. Confermare il decreto ingiuntivo opposto N.
18068/2023 – RG 41267/2023 emesso nei confronti di RI IE e IC NG e respingersi la proposta opposizione perché tardiva con il favore delle spese e delle competenze di causa. Nel merito: rigettare l'opposizione de qua con tutte le domande formulate perché infondate in fatto e in diritto con pagina 2 di 4 il favore delle spese di causa oltre quelle della fase monitoria. Confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto N. 18068/2023 – RG 41267/2023 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di
RI IE e IC NG. In subordine: accertare e dichiarare che Palvit s. r. l. è creditrice nei confronti di RI IE e IC NG, in solido tra loro, della somma ingiunta pari ad € 10.160, 40 oltre interessi e spese. Condannare RI IE e IC NG a pagare, in solido tra loro, a Palvit s.
r. l. la somma ingiunta pari ad € 10.160, 40 oltre interessi legali sino al giorno dell'effettivo saldo ovvero di quella diversa maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa. Dichiarare inammissibile e rigettare la domanda riconvenzionale proposta da RI IE e IC NG, con conseguente provvedimento di esecutività ex art. 647 c. p. c. Condannare d'ufficio RI IE e IC NG, in solido tra loro, al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96 ultimo comma c. p. c. Condannare RI IE e IC NG, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione regolarmente notificato alla controparte, IA RI e MI AN hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18068/2023 (RG n. 41267/2023) col quale questo Tribunale ha ingiunto loro il pagamento, in favore di VI SR, della somma di € 10.160, 40, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazione e spese accessorie concernenti le mensilità da gennaio a luglio 2023 dell'unità immobiliare sita in Milano, via Elba n. 8, rilasciata il 31/7/2023.
Gli opponenti hanno lamentato problematiche di sicurezza nello stabile (porte lasciate aperte senza controllo) e macchie di muffa nella camera da letto ed hanno proposto domanda riconvenzionale volta al risarcimento dei danni patrimoniali (€ 17.250) e non patrimoniali (da liquidarsi in via equitativa).
Si costituiva regolarmente VI SR, eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della sua iscrizione a ruolo e chiedendo, comunque, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli attori opponenti per responsabilità aggravata ex art. 96 c. p. c.
Il 30/10/2024 il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione è inammissibile.
Gli opponenti avrebbero dovuto introdurre il presente giudizio con ricorso (e non con atto di citazione) poiché la causa verte in materia di locazione (art. 447-bis c. p. c.).
Poiché l'opposizione è stata erroneamente introdotta con citazione, per produrre effetti avrebbe dovuto essere depositata in Cancelleria nel rispetto del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c. p. c. (decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 17/1/2024 e scadente il 26/2/2024), mentre è stata iscritta a ruolo soltanto il 28/2/2024.
La tardiva costituzione degli opponenti è equiparabile alla mancata costituzione e comporta l'inammissibilità dell'opposizione e l'improcedibilità della domanda riconvenzionale (accessorium sequitur principale).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto pagina 3 di 4 conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, e decisionale), ridotte del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Non può trovare accoglimento la domanda di condannare IA RI e MI AN per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c. p. c. Si tratta di una figura juris che assolve una funzione risarcitoria e che si inquadra nella responsabilità extracontrattuale per violazione del precetto generale del neminem laedere. Attenendo alla condotta processuale della parte soccombente, costituisce una “figura speciale” della più generale fattispecie della responsabilità per fatto illecito prevista dall'art. 2043 c. c.. Coerentemente con la sua natura risarcitoria, la parte vittoriosa che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento
“oggettivo” (esistenza ed entità di un danno concreto ed effettivo patito) e di quello
“soggettivo” (“mala fede” o “colpa grave”) della fattispecie. Si tratta di una figura di responsabilità aggravata costituita in maniera tale da imporre alla parte vittoriosa oneri probatori particolarmente gravosi, oneri che non sono stati soddisfatti nel caso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 7865/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 18068/2023 (RG n. 41267/2023);
2) condanna IA RI e MI AN, in solido fra loro, alla refusione in favore di VI SR delle spese di lite, che si liquidano in € 1.700 (euro millesettecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c. p. c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 11/3/2025
Il giudice Dr. Ilario Pontani
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 7865/2024 tra
RI IA
AN MI
ATTORI OPPONENTI
e
VI SR
CONVENUTO OPPOSTO
L'11/3/2025, alle ore 9.55, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice opponente l'Avv. STEFANO ZANI;
Per parte convenuta opposta l'Avv. LORENZA SERESINI.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 7865/2024 promossa da:
RI IA, nata a [...] il [...] (C. F. [...]) AN MI, nato a [...] il [...] (C. F. [...]) elettivamente domiciliati in Brescia, via Aurelio Saffi n. 15, con l'Avv. STEFANO ZANI
ATTORI OPPONENTI contro
VI SR (C. F. 03473960155), elettivamente domiciliata in Milano, via Bergamo n. 7, con l'Avv. LORENZA SERESINI CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI Parte attrice opponente: “Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 18068/2023 del 29/11/2023, R. G. n. 41267/2023 nei confronti degli opponenti. In via riconvenzionale: accertata la responsabilità della convenuta opposta, condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti dagli attori, in ragione della condotta illecita di
Palvit s. r. l., e ciò con riferimento in primis al danno patrimoniale arrecato agli attori, in conseguenza dei fatti narrati e documentati nel corso del presente atto, pari a complessivi € 17.250 per capitale, oltre agli interessi nella misura legale ed alla rivalutazione monetaria, ovvero come determinati dal giudice all'esito del presente giudizio. Condannare, inoltre, in ogni caso, Palvit s. r. l. a risarcire agli attori il danno non patrimoniale dagli stessi subito in conseguenza della vicenda de quo, che l'on. Tribunale vorrà liquidare in via equitativa, entro il limite di valore dello scaglione del presente giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese, compensi, oltre IVA e CPA come per legge”
Parte convenuta opposta: “In via pregiudiziale e preliminare di rito: dichiarare l'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo N. 18068/2023 – RG 41267/2023 e di tutte le domande formulate nell'ambito dello stesso perché tardivo. Confermare il decreto ingiuntivo opposto N.
18068/2023 – RG 41267/2023 emesso nei confronti di RI IE e IC NG e respingersi la proposta opposizione perché tardiva con il favore delle spese e delle competenze di causa. Nel merito: rigettare l'opposizione de qua con tutte le domande formulate perché infondate in fatto e in diritto con pagina 2 di 4 il favore delle spese di causa oltre quelle della fase monitoria. Confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto N. 18068/2023 – RG 41267/2023 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di
RI IE e IC NG. In subordine: accertare e dichiarare che Palvit s. r. l. è creditrice nei confronti di RI IE e IC NG, in solido tra loro, della somma ingiunta pari ad € 10.160, 40 oltre interessi e spese. Condannare RI IE e IC NG a pagare, in solido tra loro, a Palvit s.
r. l. la somma ingiunta pari ad € 10.160, 40 oltre interessi legali sino al giorno dell'effettivo saldo ovvero di quella diversa maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa. Dichiarare inammissibile e rigettare la domanda riconvenzionale proposta da RI IE e IC NG, con conseguente provvedimento di esecutività ex art. 647 c. p. c. Condannare d'ufficio RI IE e IC NG, in solido tra loro, al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96 ultimo comma c. p. c. Condannare RI IE e IC NG, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione regolarmente notificato alla controparte, IA RI e MI AN hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18068/2023 (RG n. 41267/2023) col quale questo Tribunale ha ingiunto loro il pagamento, in favore di VI SR, della somma di € 10.160, 40, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazione e spese accessorie concernenti le mensilità da gennaio a luglio 2023 dell'unità immobiliare sita in Milano, via Elba n. 8, rilasciata il 31/7/2023.
Gli opponenti hanno lamentato problematiche di sicurezza nello stabile (porte lasciate aperte senza controllo) e macchie di muffa nella camera da letto ed hanno proposto domanda riconvenzionale volta al risarcimento dei danni patrimoniali (€ 17.250) e non patrimoniali (da liquidarsi in via equitativa).
Si costituiva regolarmente VI SR, eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della sua iscrizione a ruolo e chiedendo, comunque, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli attori opponenti per responsabilità aggravata ex art. 96 c. p. c.
Il 30/10/2024 il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione è inammissibile.
Gli opponenti avrebbero dovuto introdurre il presente giudizio con ricorso (e non con atto di citazione) poiché la causa verte in materia di locazione (art. 447-bis c. p. c.).
Poiché l'opposizione è stata erroneamente introdotta con citazione, per produrre effetti avrebbe dovuto essere depositata in Cancelleria nel rispetto del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c. p. c. (decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 17/1/2024 e scadente il 26/2/2024), mentre è stata iscritta a ruolo soltanto il 28/2/2024.
La tardiva costituzione degli opponenti è equiparabile alla mancata costituzione e comporta l'inammissibilità dell'opposizione e l'improcedibilità della domanda riconvenzionale (accessorium sequitur principale).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto pagina 3 di 4 conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, e decisionale), ridotte del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Non può trovare accoglimento la domanda di condannare IA RI e MI AN per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c. p. c. Si tratta di una figura juris che assolve una funzione risarcitoria e che si inquadra nella responsabilità extracontrattuale per violazione del precetto generale del neminem laedere. Attenendo alla condotta processuale della parte soccombente, costituisce una “figura speciale” della più generale fattispecie della responsabilità per fatto illecito prevista dall'art. 2043 c. c.. Coerentemente con la sua natura risarcitoria, la parte vittoriosa che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento
“oggettivo” (esistenza ed entità di un danno concreto ed effettivo patito) e di quello
“soggettivo” (“mala fede” o “colpa grave”) della fattispecie. Si tratta di una figura di responsabilità aggravata costituita in maniera tale da imporre alla parte vittoriosa oneri probatori particolarmente gravosi, oneri che non sono stati soddisfatti nel caso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 7865/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 18068/2023 (RG n. 41267/2023);
2) condanna IA RI e MI AN, in solido fra loro, alla refusione in favore di VI SR delle spese di lite, che si liquidano in € 1.700 (euro millesettecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c. p. c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 11/3/2025
Il giudice Dr. Ilario Pontani
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