Articolo 2145 del Codice civile
Articolo 2144Articolo 2146
Versione
19 aprile 1942
Art. 2145.

(Diritti ed obblighi del concedente).

Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica.

La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente