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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/12/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 10/12/2025, innanzi al Giudice dott.ssa AR GH UR, viene chiamata la causa R.G. n. 2486 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
****
Sono presenti i procuratori delle parti i quali, preliminarmente, chiedono la revoca dell'ordinanza resa in data 04/12/2025, con la quale il Tribunale aveva disposto, per la presente udienza, la trattazione scritta;
pertanto, discutono la causa oralmente, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
L'avv. Valvo insiste nel concorso di colpa e nella riduzione del danno, in proporzione, al comportamento colposo del ricorrente. L'avv. Piazza contesta e si riporta al le conclusioni già rassegnate nel ricorso e nelle successive difese.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Revoca l'ordinanza resa in data 04/12/2025, nella parte in cui aveva disposto, per la presente udienza la trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio per deliberare. il Giudice
AR GH UR
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Alle ore 11.00, riaperto il presente verbale decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura in assenza delle parti in causa. il Giudice
AR GH UR
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
GH UR, ad esito dell'udienza svolta, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate da entrambe le parti, all'udienza del 10.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2486 del R.A.G.C. relativo all'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Gagini, CF.: , elettivamente domiciliato in Trabia CodiceFiscale_1
(PA) via Turturici n.4/6, presso lo studio dell'Avv. Mauro Piazza, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso,
- ricorrente -
E
(Codice fiscale: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Piazza Duomo, rappresentato e difeso dall'avv. Cruciano Valvo, apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- resistente – avente oggetto: condannatorio ex art. 2051 c.c. valore del procedimento: € 18.785,69
******
Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le domande formulate dal ricorrente per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva;
- dichiara la responsabilità del in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella causazione dell'evento dannoso sofferto dal Sig. , per il sinistro Parte_1
verificatosi a il 22.11.2023; Controparte_1
- per l'effetto, condanna il in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della complessiva somma di € 18.785,69, oltre interessi legali, come sopra specificato, dal fatto
(21.11.2023), sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, subito a seguito del sinistro verificatosi a il 22.11.2023; Controparte_1
- condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore alla refusione, in favore del ricorrente delle spese di lite che
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liquida in complessivi € 5.202,00 di cui € 125,00 per spese non imponibili ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico del gli Controparte_1
onorari di CTU, già liquidati con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza dell'art. 132 cod. proc. civ., che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Fatta questa premessa, si osserva che, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19.11.2024, conveniva in giudizio il Controparte_1
e rassegnava le seguenti conclusioni, “-Ritenere e dichiarare la
[...]
responsabilità del per i danni tutti subiti dall'odierno ricorrente Controparte_1
in occasione del sinistro per cui è causa;
-per gli effetti ritenere e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento danni per Pt_1
complessivi €. 21.312,09 (o in quella misura maggiore o minore che verrà accertata anche a seguito di espletamento c.t.u. medica che si chiede ammettere fin d'ora);
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-Per gli effetti condannare il a risarcire i danni tutti patiti dal Controparte_1
sig. per € complessivi €. 21.312,09 (o in quella misura maggiore o minore che verrà Pt_1
accertata anche a seguito di espletamento c.t.u. medica che si chiede ammettere fin d'ora);
- Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio comprensivi di IVA e CPA come per legge.”
A fondamento delle domande, il ricorrente assumeva che in data 22.11.2023 alle ore 18,00 circa, mentre si trovava nelle vicinanze del bar Del Vicolo, in e si accingeva ad attraversare la bretella stradale laterale Controparte_1
antistante lo stesso bar, inciampava a causa del dissesto del manto stradale, privo di segnalazione e privo di visibilità alcuna a causa dell'oscurità del pomeriggio di novembre, e cadeva così rovinosamente al suolo (come da allegata documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima e dopo il sinistro occorso).
A seguito ed a causa dell'impatto al suolo, il ricorrente riportava lesioni al collo del piede sx, motivo per cui veniva soccorso dai passanti e quindi trasportato, a mezzo autolettiga del 118, al P.S. dell'Ospedale Cimino, dove a seguito di accertamenti diagnostici veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico per frattura bimalleolare caviglia sx con diastasi della sindesmosi;
veniva quindi dimesso il 28/11/2023 con terapia domiciliare, cui faceva seguito un lungo periodo di riabilitazione (per 60 gg.) come da cartella ospedaliera e documentazione, in atti.
Il sig. riteneva, in seguito, opportuno sottoporsi a visita medico legale Pt_1
del Dott. ad esito della quale veniva accertato nella perizia Persona_1
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(che si produce in atti): danno biologico 8%; invalidità temporanea assoluta gg
40; invalidità temporanea relativa al 75% gg 20; invalidità temporanea relativa al 50% gg 30; spese sostenute € 772,72 per complessivi €.21.312,09.
Veniva pertanto spedita missiva a mezzo pec al il Controparte_1
16.2.2024 (giusta allegazione in atti) al fine di ottenere il legittimo ristoro di tutti i danni patiti a causa del sinistro in oggetto;
restando priva di riscontro positivo alcuno, in data 14.10.2024 (giusta documentazione in atti) veniva spedito al di invito alla stipula di una convenzione CP_1 Controparte_1
di negoziazione assistita ex art 3 DL 132/14 convertito in L. 162/14; tuttavia anche il suddetto invito restava privo di riscontro alcuno.
Per tutti questi motivi, il Sig. si vedeva costretto ad adire questo Pt_1
Tribunale per chiedere ed ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a causa del sinistro de quo.
Con decreto reso in data 20.11.2024, il Tribunale fissava l'udienza del
16.01.2025, ed assegnava termine perentorio di quaranta giorni prima, al ricorrente, per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, e termine di dieci giorni prima, al resistente, per la costituzione.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
4.12.2024, il contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice, perché infondate in fatto ed in diritto.
La causa veniva regolarmente istruita con l'interrogatorio formale dell'attore, richiesto dal convenuto, con l'escussione dei testi indicati da parte CP_1
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ricorrente e con l'espletamento della CTU medico – legale, sulla persona del
Sig. . Parte_1
Espletata l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del
02.10.2025, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., con l'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali, memorie di replica e note scritte in sostituzione di udienza.
Con ordinanza riservata resa in data 04.12.2025 il Giudice - rilevato che il presente giudizio era stato introdotto, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. - revocava il provvedimento reso in data 02.12.2025, rimetteva il fascicolo sul ruolo e fissava l'udienza del 10.12.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-
Con la medesima ordinanza, veniva disposta - per la predetta udienza - la trattazione scritta, con termine per il deposito di note scritte.
Alla predetta udienza, le parti presenti personalmente discutevano la causa rassegnando le rispettive conclusioni;
il Tribunale, revocata l'ordinanza resa in data 04.12.2025, nella parte in cui veniva disposta la trattazione scritta, decideva la causa con la presente sentenza resa a verbale.
Ciò posto, nel merito, si osserva quanto segue.
Condizione di procedibilità:
Deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria di parte ricorrente, alla luce della richiesta stragiudiziale ritualmente inoltrata al
Comune di con pec del 14.10.2024, ai sensi degli artt. 2 e 3 Controparte_1
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del Decreto-legge 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014, rimasta priva di riscontro.
Sull'an debeatur:
A fronte degli elementi probatori emersi in corso di causa, si ritiene acclarato il danno, il nesso eziologico tra il danno stesso e la mancanza di adeguato controllo da parte del convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. CP_1
2051 c.c.-
Le circostanze del sinistro, dedotte dall'attore, in ricorso, sono state integralmente confermate dal teste escusso, escusso Testimone_1
all'udienza del 20.02.2025, il quale, in particolare, ha dato conferma degli articolati dedotti in ricorso.
In particolare, il teste ha dichiarato: “io mi trovavo dietro il Sig. che si trovava Pt_1
davanti a me, quando l'ho visto cadere;
ricordo che pioveva ed ho aiutato il Sig. ad Pt_1
alzarsi; c'erano altre persone che l'hanno aiutato;
hanno portato una sede per farlo sedere in attesa che arrivasse l'autombulanza; ricordo che il manto stradale era dissestato;
la strada è poco illuminata;
per quel che so è sempre stata così …”.
Per quanto sopra, pertanto, si rileva che il sia Controparte_1
venuto meno all'obbligo di vigilanza e custodia di una strada cittadina, che, nella fattispecie in esame, si identifica nella Via Falcone e Borsellino in nei pressi del Bar del Vicolo. Controparte_1
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi è sufficiente che
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sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Con riferimento alla fattispecie in esame, il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato è stato puntualmente dimostrato dal ricorrente, sia con la documentazione fotografica prodotta, con la quale è stato riprodotto il luogo in cui si è verificato il sinistro, che con la prova testimoniale espletata.
Ed invero, elemento sintomatico della possibilità di custodia è la circostanza che la strada si trovi nel perimetro urbano del (Cass. Civ. CP_1
15384/2006); la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è applicabile alle strade aperte al pubblico transito (Cass. Civ. 20427/2008);
l'art. 2051 c.c. è applicabile anche ai danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte che sia possibile individuare a carico dell'ente proprietario la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo (Cass. Civ. 8935/2013), caso questo in cui non può non rientrare il cimitero comunale.
Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (cfr. tra le tante Cass. N. 4279/2008; Cass. N. 17377/2007), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la condotta del custode nel caso rilevante non
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presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo, quindi, considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
In sostanza, in tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione stabilita dall'art. 2051 c.c., presuppone, ad opera del danneggiato, la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la cosa ed il fatto dannoso, dovendo il custode (ente proprietario) rispondere dei danni provocati dalla cosa che non dipendono dal caso fortuito (cfr. Cass. Sez. III sentenza del
13.01.2015 n. 295; Cass. sentenza n. 999/2014).
Siffatta inversione dell'onere probatorio incide, indubbiamente, sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato ed aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (cfr. Cass. sentenza del 10.10.2008 n. 25029; Cass. sentenza del
29.09.2006 n. 21244, Cass. sentenza del 20.02.2006 n. 3651).
Con riferimento alla fattispecie in esame, mette conto evidenziare che il ricorrente ha assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., ai sensi del quale “chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che voglia fare valere in via d'azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa”.
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Pertanto, il ricorrente ha assolto l'onere probatorio a sostegno dei fatti esposti in ricorso avendo provato che il senza alcun dubbio, è responsabile CP_1
dei danni subiti a seguito del sinistro per cui è causa.
Sul punto, si segnala un'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione VI
(sottosezione III), n. 1896 del 3 febbraio 2015, con la quale la Suprema Corte interviene in materia di danni da insidia stradale, con particolare riferimento alla responsabilità da cose in custodia della Pubblica Amministrazione.
La pronuncia chiarisce una volta di più un principio di ordine generale inerente alla distribuzione tra le parti dell'onere della prova, nell'ambito della fattispecie speciale di responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c.
La Cassazione, in particolare, precisa che la prova del caso fortuito – che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria e che si identifica in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo – incombe al custode, ma presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
La natura oggettiva (o 'semi-oggettiva') della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell'elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita.
Solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta dimostrare il caso fortuito, nei termini sopra specificati, ai fini della liberazione dall'obbligazione risarcitoria.
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È erroneo, in particolare, l'assunto in base al quale l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta 'insidia', riferendo per ciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito.
Il danneggiato, invece, è tenuto a fornire positiva prova anche il nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può per definizione essere predicato.
La oggettiva pericolosità (c.d. “insidiosità”) della res, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell'indagine sul nesso di causalità e, quindi, è riconducibile all'ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onerato il custode.
Il custode è responsabile dei danni provocati dal bene di cui è titolare;
pertanto, il custode risponde delle lesioni subite dal danneggiato, fatta salva l'ipotesi in cui in cui dimostri il caso fortuito.
Ebbene, considerato che parte ricorrente ha fornito la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, il CP_1
resistente avrebbe dovuto provare la presenza di un caso fortuito che avrebbe
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interrotto la causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente e nel caso in esame ciò non è avvenuto.
Deve, pertanto, escludersi che la fattispecie in esame sia riconducibile alla responsabilità ex art. 2043 c.c. E', infatti, ormai superato l'orientamento giurisprudenziale che ai fini dell'attribuzione di responsabilità (ponendo un regime estremamente favorevole alla PA) riteneva non sufficiente una colpa generica della PA, ma necessario che il difetto di manutenzione si traducesse in un'insidia, trabocchetto o tranello, cioè un pericolo non visibile, non prevedibile, non controllabile, come tale idoneo a determinare una responsabilità per violazione del principio del neminem ledere di cui all'art. 2043
c.c.-
La responsabilità ex art. 2051 c.c. integra una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione nei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode, responsabilità esclusa solamente dal caso fortuito, ovvero da elemento esterno recante i caratteri di inevitabilità ed imprevedibilità.
L'evento dannoso a carico del ricorrente, così come è emerso in seguito alle risultanze probatorie, è eziologicamente connesso alla esistenza di una situazione di pericolo (non segnalata), in cui la mancata messa in opera di una corretta manutenzione del manto stradale, da parte dell'Ente a ciò deputato, è stata fattore causale dei debilitanti postumi della caduta.
È altresì da sottolineare la raggiunta dimostrazione circa il grado di pericolosità rappresentato dallo stato dei luoghi.
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Infatti, in sede di istruttoria è emerso che l'occorso incidente si è verificato a causa di quella che si può ben definire insidia o trabocchetto, essendo le condizioni del manto stradale tali che, da un punto di vista oggettivo, non era possibile rendersi conto del pericolo;
da un punto di vista soggettivo, l'insidia rappresentata dalla manto stradale dissestato, non era in alcun modo prevedibile, con l'uso della ordinaria diligenza in quanto, alla luce dei fattori obiettivi sopra ricordati, era totalmente impossibile per chiunque si fosse trovato a compiere la stessa azione materiale dell'attore, poter razionalmente prevedere e, dunque, evitare l'ostacolo del dissesto del manto stradale, che poi avrebbe impedito all'attrice di mantenere la posizione di equilibrio e, con essa,
l'integrità del suo fisico da lesioni di sorta.
La Corte di Cassazione ha poi precisato che l'assenza di segnalazioni atte ad avvertire della presenza di pericoli, ingenera nell'utente della strada il legittimo affidamento in ordine alla stabilità e regolarità della superficie su cui si trova a transitare.
Laddove la superficie stradale si riveli, in concreto, priva delle qualità attese, allora ogni pericolo ivi presente costituirebbe insidia perché caratterizzato oggettivamente dalla non visibilità e, soggettivamente dell'imprevedibilità.
L'insidia così descritta è antecedente logico ed ontologico necessario e sufficiente a determinare evento caduta che, a sua volta, determina l'insorgenza di danno alla persona.
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Se, dunque, l'insidia è causa della caduta e la caduta dei danni, allora, per proprietà transitiva, l'insidia è causa dei danni ed il dovrà risarcirli, CP_1
stante la sua condotta colposa dovuta a negligenza.
La giurisprudenza, infatti, è ormai pacifica nell'affermare che “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe”
(Cass. n. 24529/2009; dello stesso tenore Cass., Sez. IV, 19 marzo 2018, n.
6703; Trib. Lecce., n. 3357/2017).
È pacifico, quindi, che l'ente pubblico risponda dei danni da insidia a titolo oggettivo, quale custode della strada, salvo prova contraria. La responsabilità stabilita dall'articolo 2051 del Codice Civile infatti è oggettiva, il che significa che deriva direttamente dalla dimostrazione del legame causale tra la cosa in custodia e il danno subito. Il custode può liberarsi da tale responsabilità solo provando l'esistenza di un caso fortuito, ovvero un elemento esterno che interrompe tale legame causale. Questo elemento può essere un evento naturale, l'azione di un terzo o il comportamento della vittima stessa
(cfr. Cassazione n. 39965/2021).
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Riguardo all'onere della prova, graverà sul danneggiato di dimostrare l'anomalia del bene (che, in uno all'assenza di segnalazioni di pericolo, integra di per sé, comportamento colposo) oltre che i danni subiti, e sulla P.A. di dimostrare la presenza di fatti impeditivi dell'insorgenza della propria responsabilità, ovvero l'impossibilità di rimuovere la situazione di pericolo, pur avendo adottato tutte le misure idonee.
In quest'ottica, dunque, l'utente della strada gode di un vantaggio processuale non indifferente in termini istruttori, perché in un colpo solo, cioè tramite la prova dell'anomalia del bene, riuscirà a provare anche la sussistenza degli altri elementi richiesti per l'accertamento di responsabilità da atto illecito, cioè
l'elemento soggettivo della colpa ed il nesso di causalità tra condotta colposa ed evento.
“Nel caso di responsabilità da insidia o trabocchetto la configurazione dell'azione ex art.
2043 o ex art. 2051 produce una diversificazione sostanziale dell'indagine probatoria con conseguente riparto dell'onere probatorio. La configurazione della responsabilità ex 2043 richiede l'accertamento di un comportamento commissivo od omissivo da quale è derivato un pregiudizio a terzi, con onere a carico del danneggiato. Viceversa, la responsabilità per danni da cose in custodia, si fonda sul rischio a carico del custode, a meno che non sia intervenuto un caso fortuito a interrompere il nesso eziologico. In questo caso l'onere della prova grava sul danneggiante. Al pari del caso fortuito, anche il concorso colposo del danneggiato può produrre un'interruzione del nesso eziologico e pertanto giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode, in base ad una valutazione della gravità ex
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art 1227 cc del comportamento della vittima.” (cfr. Cass. Sez. III civile
Sentenza n. 999 del 20 gennaio 2014).
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve essere riconosciuta la responsabilità del nella qualità di custode della Controparte_1
strada pubblica, che non ha fornito nessuna prova liberatoria al fine di dimostrare l'interruzione del nesso causale per caso fortuito o forza maggiore.
Ed invero, il ha argomentato le proprie difese, Controparte_1
evidenziando che – nella fattispecie in esame – non erano ravvisabili i presupposti di legge, per ritenere unico responsabile dell'accaduto l'Ente, quale custode della strada.
Sul concorso del fatto colposo del ricorrente ex art. 1227 c.c.:
L'onere della prova, secondo l'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato (attore) dimostrare l'esistenza di tutti gli elementi indefettibili del fatto illecito, in quella contrattuale si ha inversione.
Il legislatore ha introdotto una presunzione relativa di colpevolezza del debitore che si rende inadempiente per la responsabilità contrattuale, però si tratta di presunzione relativa, per cui il debitore proverà l'assenza di colpa propria per impossibilità derivata da causa non a lui imputabile.
L'art. 1227 c.c., sempre con riferimento ai danni risarcibili, limita il risarcimento del danno a carico del debitore inadempiente in relazione al comportamento colposo del creditore che, con la propria condotta, abbia concorso a determinare il danno;
in tal caso il risarcimento del danno è
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diminuito nella misura determinata dalla gravità della colpa e dall'entità delle relative conseguenze.
Il 2° comma dell'art. 1227 c.c. stabilisce un altro limite al risarcimento del danno, nel senso che il debitore inadempiente non è tenuto a risarcire quella quota di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
qui il danno è eziologicamente imputabile al solo danneggiante, ma le conseguenze dannose avrebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato.
Secondo la giurisprudenza tale fattispecie configurerebbe un'eccezione processuale in senso stretto.
L'impostazione tradizionale, estremamente rigorosa, è stata rivisitata dalla giurisprudenza più recente che ha accolto un'interpretazione estensiva ed evolutiva del comma 2° dell'art. 1227 c.c.
Il creditore non è gravato soltanto dall'obbligo negativo di astenersi dall'aggravare il danno, ma anche da un obbligo positivo di tenere quelle condotte, anche positive esigibili, utili e possibili rivolte a ridurre il danno.
Un orientamento del genere si fonda sulla lettura dell'art. 1227, 2° comma, effettuata alla luce delle clausole generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175-1375 c.c. in una logica di solidarietà sociale dettata dall'art. 2 della Costituzione, interpretata come norma immediatamente percettiva, nel senso di qualificare alla stregua di una obbligazione di correttezza a carico del creditore la cooperazione alla riduzione de danno.
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Il ruolo svolto dal criterio della buona fede o correttezza in quanto riferito anche al creditore, e non solo al debitore, è allora quello di fondare ex lege una serie di obblighi, integrativi del regolamento contrattuale, di protezione delle rispettive sfere giuridiche e di esercitare un controllo sulla legittimità delle pretese del creditore di fronte all'inadempimento del debitore.
L'unico limite all'obbligazione positiva del creditore ed agli sforzi da lui esigibili è rappresentato dal c.d. apprezzabile sacrificio. Il danneggiato è tenuto ad agire diligentemente per evitare l'aggravarsi del danno, ma non fino al punto di sacrificare i propri rilevanti interessi personali e patrimoniali, attraverso il compimento di attività complesse, impegnative e rischiose dal punto di vista tecnico ed economico.
È stato osservato che, nella dinamica del rapporto obbligatorio, il tema del concorso della colpa è stato inquadrato, da parte della dottrina, nell'ambito del principio di autoresponsabilità, per il quale ognuno deve essere garante degli atti che compie e deve comportarsi secondo regole di correttezza e buona fede.
Secondo tale orientamento, l'art. 1227 c.c. costituisce una applicazione diretta del principio di correttezza, in quanto impone al creditore l'uso della normale diligenza del buon padre di famiglia per circoscrivere o comunque non aggravare il pregiudizio subito.
Altra parte della dottrina individua, diversamente, il fondamento della norma nel principio di causalità per cui al danneggiante non può addebitarsi quella parte di danno che non è a lui casualmente imputabile.
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Le sezioni unite della Cassazione n° 24406 del 21.11.2011 hanno affrontato la questione dell'esistenza nel nostro ordinamento del principio di autoresponsabilità, ravvisando nell'art.1227 c.c. un corollario del principio di causalità, statuendo che la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa nel senso di criterio di imputazione del fatto bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato.
La Corte ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto, con riferimento al comportamento secondo correttezza e buona fede fondato sull'art. 1175 c.c., ritenendo che un identico criterio deve essere utilizzato anche per valutare la condotta del danneggiato, tenuto ad adoperarsi per evitare che si verifichi un evento lesivo in suo danno, secondo i comuni principi di diligenza.
Le sezioni unite hanno respinto l'orientamento giurisprudenziale per il quale ai fini della responsabilità per danni da condotta omissiva non è sufficiente richiamarsi al principio del neminem laedere o ad una generica antidoverosità sociale dell'inerzia, ma occorre individuare un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento fondato su una specifica norma di legge ovvero su una previsione contrattuale.
In una visione moderna dei rapporti sociali, la pronuncia della Corte ha l'indubbio pregio di aver collocato la previsione di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c. nell'ambito del principio solidaristico, che impone ad una parte di salvaguardare la sfera giuridica dell'altra, prevedendo uno specifico dovere di cooperazione.
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In tal modo la condotta del creditore-danneggiato deve essere valutata sotto il profilo soggettivo della colpa.
In altri termini, le Sezioni Unite, hanno superato il principio secondo il quale, per dimostrare il concorso del fatto colposo del danneggiato, è necessaria la c.d. colpa specifica, per affermare che anche un comportamento omissivo caratterizzato dalla colpa generica è sufficiente a fondare il concorso di colpa del creditore–danneggiato.
In entrambe le ipotesi disciplinate dall'art. 1227 c.c. il comportamento negligente del creditore si pone in relazione con la condotta del debitore danneggiante e condiziona la misura del risarcimento dovuto, che è diminuita in proporzione della colpa del creditore.
La liquidazione del danno avviene perciò mediante una valutazione della proporzione delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate mentre non sono risarcibili ai sensi dell'art. 1227 c.c. i cc.dd. “danni risarcibili” ossia quelli causati esclusivamente dalla condotta del creditore che non si pongono in relazione causale con la colpa del danneggiante.
I distinti rapporti di causalità materiale e di causalità giuridica disciplinati rispettivamente dal primo e secondo comma dell'art. 1227 c.c. oltre che sul piano strutturale, operano diversamente anche con riferimento al piano della rilevabilità nonché dell'onere probatorio.
La giurisprudenza distingue le due ipotesi, fermo restando l'onere a carico del danneggiante di provare che il danno sia stato prodotto, almeno in parte, dal comportamento colposo del danneggiato. La prima ipotesi è rilevabile
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d'ufficio, sulla base delle prove comunque acquisite, mentre la seconda è eccezionale in senso stretto.
In ultimo, si riporta un recente orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte: ““Deve peraltro ribadirsi l'irrilevanza della disattenzione del pedone su strada pubblica, salva l'ipotesi della sua condotta abnorme, in adesione
all'orientamento di questa corte (Cass. N. 15761 del 29 luglio 2016 c…), che è condiviso da questo Collegio, secondo il quale “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cc, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, può però assumere efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 12227 cc.” (cfr. Cass. Ord. 11 luglio 2024 n.
19078).
Per meglio spiegare il suo pensiero la Corte richiama quindi sé stessa e un suo illustre precedente: Cass. 15761/2016, relativa ad un caso di strada comunale
“molto sconnessa” contraddistinta da “buche e rappezzi”, lungo la quale era caduto un pedone disattento. In questo caso il pedone non era stato considerato responsabile e l'ente non era andato esente da responsabilità in quanto “il comportamento disattendo dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile” salva l'ipotesi che il danneggiato fosse pienamente a
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conoscenza dell'esistente insidia (si veda su questo ultimo punto Cass.
23919/2013).
Tanto premesso, la circostanza che il sinistro si sarebbe verificato per il comportamento negligente di parte ricorrente, poiché il Sig. conosceva Pt_1
i luoghi, stante l'abituale frequentazione degli stessi ed una buona illuminazione della sede viaria, non risulta essere stata provata.
Con riferimento alla asserita frequentazione del luogo ove è occorso il sinistro, giova rilevare come la circostanza sia stata negata in sede istruttoria.
Invero, parte ricorrente, chiamata a rispondere sui capitoli di cui all'interrogatorio formale all'udienza del 20.02.2025, non ha confermato di frequentare abitualmente il tratto di strada ove è occorso il sinistro, precisando testualmente: “ADR (n. 1): non è vera la circostanza;
preciso che durante
l'anno può capita-re o una o due volte che io mi rechi a perché io sono di Controparte_1
Trabia; di solito, quando veniamo a ci soffermiamo a Termini bassa, Controparte_1
nella parte commerciale;
ADR (n. 2): non è vera la circostanza;
perché io lì non ho parenti;
ADR (n. 3): non è vera la circostanza;
come ho precisato prima, non frequento abitualmente il Bar del Vicolo;
quindi, non ho potuto notare la pre-senza del rigonfiamento della pavimentazione;
non ricordo se ci fossero alberi;
ci sono passato venti giorni fa, ho visto macchine parcheggiate e gli alberi tagliati a dieci centimetri circa dalla sede stradale;
ciò è stato i primi giorni di febbraio;
preciso che la pavimentazione è stata rifatta, dopo il verificarsi del sinistro;
”.
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Per quanto sopra esposto, pertanto, appare evidente che il Sig. Pt_1
frequentasse solo saltuariamente i luoghi del sinistro, come dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio formale.
Ed ancora, il ha poi rappresentato che il tratto stradale, per cui è CP_1
causa, fosse provvisto di pubblica illuminazione.
Tuttavia, ancora una volta, le asserzioni difensive dell' sono state Parte_2
smentite dalle prove documentali e testimoniali assunte.
Nello specifico, parte ricorrente ha testualmente riferito: “ADR (n. 3): non è vera la circostanza;
come ho precisato prima, non frequento abitualmente il Bar del Vicolo;
quindi, non ho potuto notare la presenza del rigonfiamento della pavimentazione;
non ricordo se ci fossero alberi;
ci sono passato venti giorni fa, ho visto macchine parcheggiate e gli alberi tagliati a dieci centimetri circa dalla sede stradale;
ciò è stato i primi giorni di febbraio;
preciso che la pavimentazione è stata rifatta, dopo il verificarsi del sinistro;
ADR (n. 4): non è vera la circostanza;
preciso che alle 18.00 già faceva buio e la strada non era ben illuminata;
ADR (n. 5): preciso, preliminarmente, che il giorno del sinistro è stato il 22/11/2023 e non già il 21, così come indicato nell'articolato di prova, per il resto, dichiaro che la circostanza non corrisponde al vero, in quanto sono molto attento quando cammino;
”.
È altresì emerso dalla prova testimoniale assunta con il teste, , Testimone_1
come il tratto stradale oggetto di causa fosse sfornito di marciapiedi e come l'area interessata dal dissesto della pavimentazione fosse del tutto priva di segnalazioni.
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Il teste ha infatti dichiarato che il manto stradale era dissestato e che l'illuminazione pubblica era scarsa;
ha poi precisato che il giorno del sinistro pioveva e che era già tardi pomeriggio.
Ed ancora, il teste ha riconosciuto, dalle foto che gli sono state esibite durante l'esame testimoniale, il luogo in cui si è verificato il sinistro e, precisamente, il luogo in cui il Sig. è caduto a causa del manto stradale dissestato. Pt_1
Dalle dichiarazioni rese dal teste, rileva che tale tratto di strada è sempre stato così, ovvero dissestato.
Ciò posto, è pacifico secondo la giurisprudenza di legittimità che “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione ( L.n. 2248 del 1865 all. F artt. 16 e 28; d. lgs. N. 285 del 1992, art.
14; per i Comuni, R.D. n. 2506 del 1923, art. 5 ) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia: ed è ovvio più che logico che la prevenzione, anche sotto forma di segnalazione, attiene a quel che è prevedibile” (cfr. Cass.
18325/18).
“In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la
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straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi” (cfr. Cass. n.
11096/2020).
Ebbene, nel caso de quo, il dissesto rappresentava una alterazione imprevista ed imprevedibile dello stato dei luoghi, non tempestivamente eliminabile o segnalabile al ricorrente, costituendo, invece, elemento noto all'ente locale che, tuttavia, non si era neanche premurato di darne segnalazione agli utenti.
È, pertanto, da escludere sia l'asserito comportamento negligente del ricorrente sia il consequenziale concorso di colpa del danneggiato, dovendosi, invece, affermare la piena responsabilità dell'Ente Comunale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il quale, pienamente cosciente dello stato dei luoghi del sinistro, non può invocare in alcun modo il caso fortuito.
In definitiva, dalle prove documentali e dalla espletata attività istruttoria, risultano provate le seguenti circostanze: 1) la mancata segnalazione del dissesto del manto stradale;
2) la scarsa illuminazione dei luoghi;
3) la non abituale frequentazione dei luoghi da parte del ricorrente.
Sul quantum debeatur:
In ordine al nesso eziologico tra l'evento dannoso ed i danni fisici riportati dal ricorrente, il CTU nominato nel presente giudizio, a conclusione della relazione peritale, ha accertato la perfetta compatibilità delle lesioni riportate dal Sig. con la caduta di cui lo stesso è rimasto vittima, così Pt_1
concludendo il proprio elaborato peritale: “In seguito all'infortunio occorsogli in data 22 novembre 2023, riportò, con meccanismi traumatici diretti, le Parte_1
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seguenti lesioni: Frattura spiroide dell'estremità distale del perone, con diastasi dei frammenti. Frattura lievemente diastasata del malleolo tibiale.
Si trattò di lesioni personali di natura traumatica, la cui natura ed entità ben si attengono alla riferita dinamica dell'infortunio in oggetto e sono proporzionate all'evento traumatico, al quale le lesioni ed i postumi devono essere attribuiti con rapporto causale.
Per tale motivo insorse un periodo di incapacità biologica temporanea totale di 40
(quaranta) giorni, seguito da un periodo di incapacità temporanea parziale, al 75% di 20
(venti) giorni e al 50% di ulteriori 20 (venti) giorni, periodo di recupero funzionale documentato.”.
Il Dott. ha poi concluso: “Per quanto detto, si può ritenere che i postumi CP_2
permanenti residuati alla guarigione clinica delle lesioni determinano un danno biologico valutabile nella misura del 7% (settepercento) in R.C., senza ripercussioni sullo svolgimento delle normali attività della vita quotidiana del periziando.
Si precisa altresì che le cure e le spese mediche sostenute dal ricorrente, documentate in atti, risultano essere necessarie e congrue con le lesioni riportate dallo stesso, quantificate in euro
691,72 (seicentonovantuno/72). “
Ora alla luce delle risultanze peritali, si ritiene corretto individuare il danno biologico come segue.
Danno biologico:
Il danno biologico è la lesione dell'integrità fisica o psichica di una persona. In altre parole, il danno biologico è il danno alla salute di un individuo.
Secondo la definizione fornita dal Codice delle assicurazioni private (cfr. art. 138 cod. ass. priv.), per danno biologico si intende la lesione temporanea o
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permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Il danno biologico rientra tra i cosiddetti danni non patrimoniali, cioè tra le lesioni che non riguardano direttamente il patrimonio di una persona. Ad esempio, è un danno patrimoniale il sinistro stradale (purché non provochi lesioni alle persone). Può provocare un danno patrimoniale anche un reato, come il furto, ad esempio.
Dallo stesso fatto possono derivare danni sia patrimoniali che non patrimoniali. E così, chi ha provocato un sinistro stradale che abbia causato lesioni personali all'altro conducente dovrà pagare il risarcimento sia per il danno patrimoniale (alla vettura) che per quello non patrimoniale (danno biologico).
Il problema maggiore del danno biologico è quello inerente alla sua liquidazione.
Se il danno a un bene materiale è facilmente suscettibile di una quantificazione economica, ben diverso è il danno alla salute.
Dopo un lungo dibattito, oggi il danno biologico viene risarcito facendo riferimento ad alcune specifiche tabelle elaborate dalla giurisprudenza. In pratica, si tratta di cifre calcolate sulla base di alcuni parametri di riferimento,
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come ad esempio l'entità e il tipo di lesione, i punti di invalidità riconosciuti, i giorni di degenza in ospedale, l'età della vittima.
Il sistema tabellare attribuisce un certo valore economico a ciascun punto di invalidità, da rapportare all'età del danneggiato, distinguendo tra lesioni di lieve entità e lesioni di non lieve entità.
Le tabelle più famose e più utilizzate sono quelle elaborate dal tribunale di
Milano, da tempo considerate il parametro di riferimento nazionale per una liquidazione uniforme del danno biologico. Seguono per importanza le tabelle del tribunale di Roma.
Un discorso a parte merita il danno biologico derivante da sinistro stradale, probabilmente il tipo di danno alla salute più diffuso. In questo caso, il calcolo del risarcimento non è fatto sulla base delle tabelle elaborate dalla giurisprudenza, bensì sui parametri previsti direttamente dalla legge.
Anche il calcolo del risarcimento per danno biologico da infortunistica stradale prende in considerazione parametri simili a quelli considerati nelle tabelle giurisprudenziali.
Per quanto concerne il danno biologico da sinistro stradale, la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità.
Il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
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Il valore economico del punto è altresì funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'Istat, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale. In pratica, più si è in avanti con l'età, minore è il risarcimento.
Il sistema di calcolo appena illustrato vale solo per il danno biologico di lieve entità, cioè quello fino a 9 punti percentuali di invalidità permanente. Per il danno biologico di non lieve entità, invece, occorrerà fare riferimento alle tabelle giurisprudenziali sopra richiamate.
Danno morale:
Il danno morale è quella sofferenza patita dal soggetto in seguito ad un evento o una condotta che procura il danno (art. 2059 c.c.).
Il danno morale rientra in quella categoria di danno non patrimoniale che comprende anche il danno biologico. Tuttavia, con la sentenza 16197/2015 la
Suprema Corte ha stabilito l'esistenza autonoma del danno morale, non collegata a quello biologico. In particolare, il danno morale e il danno biologico vanno liquidati autonomamente. Al soggetto che subisce un danno biologico, va riconosciuto in via presuntiva anche il danno morale senza che debba essere appositamente provata la sua esistenza. In particolare, la sentenza n. 517/2006 della S.C. ha stabilito che il calcolo del danno morale sfugge ad una valutazione precisa e, quindi, sta al giudice quantificare la somma per il risarcimento.
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Il danno morale, pertanto, costituisce un danno da valutarsi sempre in via autonoma dal danno biologico, in quanto determina una sofferenza interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo ed ulteriore rispetto a quello relativo alla personalizzazione. Per tale ragione va operata una distinta liquidazione, al fine di valutarne la sua effettiva esistenza e conseguentemente confermare il valore tabellare nel quale è compreso, ovvero dedurlo da detto valore in caso di accertamento negativo.
Appare dunque frutto di un già negato “automatismo risarcitorio” (cfr. Cass.
901/18) quanto indicato nella Tabella Milanese lì dove, nella parametrazione del danno alla salute, quantifica l'ammontare economico del punto di invalidità comprensivo dell'ammontare legato al danno morale. La sua liquidazione presuppone sempre una valutazione da parte del Giudice, anche solo attraverso elementi presuntivi, coerentemente al tipo di danno sofferto e ricorrendo anche a massime di esperienza, oltre che al criterio di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e sofferenza soggettiva.
La decisione della Suprema Corte evidenzia gli effetti negativi della tabella
Milanese nel riconoscere un valore monetario complessivo nella specifica percentuale di invalidità permanente, senza che da tale valore, in caso di accertamento negativo e conseguente esclusione del danno morale, possa essere sottratto l'ammontare relativo alla liquidazione del danno morale, che risulta invece automaticamente (ma erroneamente) conteggiata nella tabella.
In tema di allegazione e prova del danno morale, la Cassazione Civile (cfr.
Cass. Sez. III, sentenza n. 21970 pubblicata il 12.10.2020) così si è espressa:
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“Stante la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico il giudice è tenuto
a esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta in atti”.
A partire dalle celebri sentenze gemelle nn.8827/8828 del 2003, il danno non patrimoniale, e in particolare il danno morale, è stato alquanto travagliato e oggetto di significativi tentennamenti.
Da un lato viene statuito: “Si deve quindi ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione di 'danno non patrimoniale' inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona”; successivamente a seguito delle sentenze delle Sezioni Unite di San Martino del 2008 e degli ultimi orientamenti della Terza Sezione, si è approdati all'articolazione del danno biologico dinamico relazionale e da sofferenza soggettiva interiore.
Pacifico che il danno morale soggettivo è una componente del danno non patrimoniale, la personalizzazione è una operazione di adeguamento sia del danno biologico, sia del danno morale al caso concreto.
Nell'altrettanto celebre Ordinanza (cfr. Cass. Ordinanza 27 marzo 2018 n.
7513) viene chiarito che “Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: – conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: – conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.”
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La liquidazione delle prime conseguenze (quelle comuni ai casi consimili) presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo, e maggiore pregiudizio sofferto. Ciò significa che il danneggiato deve indicare quali aspetti risultino maggiormente pregiudicati a causa dell'evento patito. Compiutamente, così, allegazione e prova del danno morale risultano realizzati.
Infine, in tale medesima direzione anche le Tabelle del Tribunale di Milano
(anch'esse di recente oggetto di vaglio da parte della Suprema Corte, proprio riguardo il danno morale).
La normativa, rammenta la Suprema Corte, “recependo, anche nelle ulteriori modifiche, la giurisprudenza consolidata esclude che si possa omettere il calcolo del danno morale o non patrimoniale in quanto detta voce di danno non è ricompresa mai nel danno biologico e va liquidata autonomamente non solo in forza di quanto espressamente stabilito sul piano normativo dall'art. 5, lettera C del D.P.R. 3 marzo 2009 n. 37 ed ora 138 e
139 del Codice delle Assicurazioni Private, ma soprattutto in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo infatti tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell'individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana.”
In definitiva, quanto alla prova della componente morale del danno, bisogna sottrarsi ad ogni prassi di automatismo nella liquidazione di tale voce di danno ogni qualvolta si riconosca un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto ad una
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rigorosa allegazione e prova dei fatti idonei a supportare la prospettata sofferenza.
A tal fine, la possibilità di invocare la lesione psico – fisica (in sé considerata come danno biologico) e ricavare, in via presuntiva, la sussistenza di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, se si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata.
Infatti, se in presenza di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità, l'onere probatorio del danneggiato sarà assai contenuto – essendo sovente immediatamente percepibile la loro idoneità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della sfera individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento della compresenza di un danno morale accanto ad un danno biologico) – diversamente avviene ove vi sia un danno biologico di modesta entità il quale, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), è destinato ad assorbire tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.
In altre parole, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova del danno morale rivendicato (cfr. Cass. Sez. III sentenza del 03.03.2023 n. 6444)
È compito del Giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedere alla loro integrale riparazione.
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In altri termini, il Giudice “deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso”.
Ancora le Sezioni Unite, riferendosi al danno alla salute, hanno statuito che
“non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale”.
Tale danno alla vita di relazione “è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico-legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili”.
Con sentenza del 10 novembre 2020 n. 25164, la III Sezione Civile ha fatto luce su alcuni aspetti sottesi alla risarcibilità del danno biologico permanente ed al riconoscimento dei pregiudizi non patrimoniali privi di fondamento medico legale, evidenziando tanto la possibilità di corrispondere una personalizzazione del danno, quanto quella di liquidare il danno morale, rimarcando il confine che separa le distinte voci oggetto risarcimento economico e la loro quantificazione.
Se per la risarcibilità del danno biologico permanente i vigenti art. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private l'hanno definitivamente ammessa solo in ragione di un espresso ed oggettivo accertamento medico legale, invece la personalizzazione del danno ed il danno morale presuppongono la verifica, anche presuntiva, degli elementi necessari ad un loro riconoscimento.
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La personalizzazione del danno biologico, infatti, presuppone una lesione di aspetti dinamico relazionali che comportino una variazione del valore standard del risarcimento tabellare. La liquidazione di una percentuale aggiuntiva sottende il riconoscimento di conseguenze eccezionali ed ulteriori rispetto a quelle che conseguono ordinariamente la menomazione.
Applicando i suesposti principi alla fattispecie, in esame, in mancanza di allegazioni sul danno morale, così come ora spiegato, non può questo Giudice liquidare, in favore del ricorrente, un'ulteriore percentuale per la personalizzazione del danno, potendo quantificare il danno morale nella misura del 33,33%.
Premesso quanto sopra, si procede alla quantificazione del danno subito dal
Sig. : Parte_1
Età del danneggiato alla data del sinistro: 65 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 40 gg
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20 gg
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 gg
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno Biologico permanente € 9.289,58
Invalidità temporanea totale € 2.247,20
Invalidità temporanea parziale al 75% € 842,70
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Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80
Totale danno biologico temporaneo € 3.651,70
Danno morale al 33% € 4.313,33
Spese mediche € 691,72
Totale € 17.946,33
Tali somme, trattandosi di debito di natura risarcitoria, e dunque di valore, devono essere maggiorate, in assenza di specifica prova sull'entità del pregiudizio sofferto, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
(così da reintegrarne il valore iniziale, compensando la successiva perdita del potere d'acquisto della moneta) dalla data dell'evento (22.11.2023), nonché del lucro cessante, anch'esso in via equitativa, attraverso l'attribuzione degli interessi legali i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice vengono calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno dalla data dell'evento dannoso fino alla presente sentenza (v. Cass. S.U.
1712/1995 rv. 490480).
Nel caso di specie, facendo applicazione di tali principi, la somma corrispondente al danno non patrimoniale deve essere riportata al valore
(“devalutata”) alla data del fatto ad essa deve essere poi sommato l'importo del danno patrimoniale, anch'esso devalutato alla data del fatto.
Dunque, l'importo finale pari ad € 17.946,33, quale credito di valore, deve essere rivalutato, riconoscendo gli interessi legali per il ritardo nella liquidazione, calcolati con decorrenza dal fatto sulla somma originaria, rivalutata anno per anno. Seguendo la progressione periodica annuale, tale
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somma valutata all'attualità, somma in cui consistono i danni subiti da parte attrice in occasione del fatto e sulla quale, invece, decorreranno – in quanto debito di valuta – i chiesti interessi legali dalla data della presente decisione fino al saldo.
Al pagamento di tale somma, il va, dunque, Controparte_1
condannato al pagamento della complessiva somma di € 18.785,69, oltre i successivi interessi legali maturandi sino all'effettivo soddisfo.
Liquidazione delle spese di lite:
Le spese di lite si liquidano con applicazione dei parametri medi disciplinati dal D.M. n. 55 del 2014 aggiornati dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto delle attività espletate, delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, così come accertato in parte motiva, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da €
5.2001,00 ad € 26.000,00).
Gli onorari già liquidati al CTU con separato decreto, devono essere posti definitamente a carico del di Imerese. CP_1 CP_1
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 282
c.p.c.-
Così deciso in Termini Imerese, 10.12.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa AR GH UR
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 10/12/2025, innanzi al Giudice dott.ssa AR GH UR, viene chiamata la causa R.G. n. 2486 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
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Sono presenti i procuratori delle parti i quali, preliminarmente, chiedono la revoca dell'ordinanza resa in data 04/12/2025, con la quale il Tribunale aveva disposto, per la presente udienza, la trattazione scritta;
pertanto, discutono la causa oralmente, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
L'avv. Valvo insiste nel concorso di colpa e nella riduzione del danno, in proporzione, al comportamento colposo del ricorrente. L'avv. Piazza contesta e si riporta al le conclusioni già rassegnate nel ricorso e nelle successive difese.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Revoca l'ordinanza resa in data 04/12/2025, nella parte in cui aveva disposto, per la presente udienza la trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio per deliberare. il Giudice
AR GH UR
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IL GIUDICE ISTRUTTORE
Alle ore 11.00, riaperto il presente verbale decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura in assenza delle parti in causa. il Giudice
AR GH UR
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
GH UR, ad esito dell'udienza svolta, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate da entrambe le parti, all'udienza del 10.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2486 del R.A.G.C. relativo all'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Gagini, CF.: , elettivamente domiciliato in Trabia CodiceFiscale_1
(PA) via Turturici n.4/6, presso lo studio dell'Avv. Mauro Piazza, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso,
- ricorrente -
E
(Codice fiscale: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Piazza Duomo, rappresentato e difeso dall'avv. Cruciano Valvo, apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- resistente – avente oggetto: condannatorio ex art. 2051 c.c. valore del procedimento: € 18.785,69
******
Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le domande formulate dal ricorrente per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva;
- dichiara la responsabilità del in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella causazione dell'evento dannoso sofferto dal Sig. , per il sinistro Parte_1
verificatosi a il 22.11.2023; Controparte_1
- per l'effetto, condanna il in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della complessiva somma di € 18.785,69, oltre interessi legali, come sopra specificato, dal fatto
(21.11.2023), sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, subito a seguito del sinistro verificatosi a il 22.11.2023; Controparte_1
- condanna il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore alla refusione, in favore del ricorrente delle spese di lite che
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liquida in complessivi € 5.202,00 di cui € 125,00 per spese non imponibili ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico del gli Controparte_1
onorari di CTU, già liquidati con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza dell'art. 132 cod. proc. civ., che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Fatta questa premessa, si osserva che, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19.11.2024, conveniva in giudizio il Controparte_1
e rassegnava le seguenti conclusioni, “-Ritenere e dichiarare la
[...]
responsabilità del per i danni tutti subiti dall'odierno ricorrente Controparte_1
in occasione del sinistro per cui è causa;
-per gli effetti ritenere e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento danni per Pt_1
complessivi €. 21.312,09 (o in quella misura maggiore o minore che verrà accertata anche a seguito di espletamento c.t.u. medica che si chiede ammettere fin d'ora);
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-Per gli effetti condannare il a risarcire i danni tutti patiti dal Controparte_1
sig. per € complessivi €. 21.312,09 (o in quella misura maggiore o minore che verrà Pt_1
accertata anche a seguito di espletamento c.t.u. medica che si chiede ammettere fin d'ora);
- Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio comprensivi di IVA e CPA come per legge.”
A fondamento delle domande, il ricorrente assumeva che in data 22.11.2023 alle ore 18,00 circa, mentre si trovava nelle vicinanze del bar Del Vicolo, in e si accingeva ad attraversare la bretella stradale laterale Controparte_1
antistante lo stesso bar, inciampava a causa del dissesto del manto stradale, privo di segnalazione e privo di visibilità alcuna a causa dell'oscurità del pomeriggio di novembre, e cadeva così rovinosamente al suolo (come da allegata documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima e dopo il sinistro occorso).
A seguito ed a causa dell'impatto al suolo, il ricorrente riportava lesioni al collo del piede sx, motivo per cui veniva soccorso dai passanti e quindi trasportato, a mezzo autolettiga del 118, al P.S. dell'Ospedale Cimino, dove a seguito di accertamenti diagnostici veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico per frattura bimalleolare caviglia sx con diastasi della sindesmosi;
veniva quindi dimesso il 28/11/2023 con terapia domiciliare, cui faceva seguito un lungo periodo di riabilitazione (per 60 gg.) come da cartella ospedaliera e documentazione, in atti.
Il sig. riteneva, in seguito, opportuno sottoporsi a visita medico legale Pt_1
del Dott. ad esito della quale veniva accertato nella perizia Persona_1
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(che si produce in atti): danno biologico 8%; invalidità temporanea assoluta gg
40; invalidità temporanea relativa al 75% gg 20; invalidità temporanea relativa al 50% gg 30; spese sostenute € 772,72 per complessivi €.21.312,09.
Veniva pertanto spedita missiva a mezzo pec al il Controparte_1
16.2.2024 (giusta allegazione in atti) al fine di ottenere il legittimo ristoro di tutti i danni patiti a causa del sinistro in oggetto;
restando priva di riscontro positivo alcuno, in data 14.10.2024 (giusta documentazione in atti) veniva spedito al di invito alla stipula di una convenzione CP_1 Controparte_1
di negoziazione assistita ex art 3 DL 132/14 convertito in L. 162/14; tuttavia anche il suddetto invito restava privo di riscontro alcuno.
Per tutti questi motivi, il Sig. si vedeva costretto ad adire questo Pt_1
Tribunale per chiedere ed ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a causa del sinistro de quo.
Con decreto reso in data 20.11.2024, il Tribunale fissava l'udienza del
16.01.2025, ed assegnava termine perentorio di quaranta giorni prima, al ricorrente, per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, e termine di dieci giorni prima, al resistente, per la costituzione.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
4.12.2024, il contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice, perché infondate in fatto ed in diritto.
La causa veniva regolarmente istruita con l'interrogatorio formale dell'attore, richiesto dal convenuto, con l'escussione dei testi indicati da parte CP_1
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ricorrente e con l'espletamento della CTU medico – legale, sulla persona del
Sig. . Parte_1
Espletata l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del
02.10.2025, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., con l'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali, memorie di replica e note scritte in sostituzione di udienza.
Con ordinanza riservata resa in data 04.12.2025 il Giudice - rilevato che il presente giudizio era stato introdotto, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. - revocava il provvedimento reso in data 02.12.2025, rimetteva il fascicolo sul ruolo e fissava l'udienza del 10.12.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-
Con la medesima ordinanza, veniva disposta - per la predetta udienza - la trattazione scritta, con termine per il deposito di note scritte.
Alla predetta udienza, le parti presenti personalmente discutevano la causa rassegnando le rispettive conclusioni;
il Tribunale, revocata l'ordinanza resa in data 04.12.2025, nella parte in cui veniva disposta la trattazione scritta, decideva la causa con la presente sentenza resa a verbale.
Ciò posto, nel merito, si osserva quanto segue.
Condizione di procedibilità:
Deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria di parte ricorrente, alla luce della richiesta stragiudiziale ritualmente inoltrata al
Comune di con pec del 14.10.2024, ai sensi degli artt. 2 e 3 Controparte_1
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del Decreto-legge 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014, rimasta priva di riscontro.
Sull'an debeatur:
A fronte degli elementi probatori emersi in corso di causa, si ritiene acclarato il danno, il nesso eziologico tra il danno stesso e la mancanza di adeguato controllo da parte del convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. CP_1
2051 c.c.-
Le circostanze del sinistro, dedotte dall'attore, in ricorso, sono state integralmente confermate dal teste escusso, escusso Testimone_1
all'udienza del 20.02.2025, il quale, in particolare, ha dato conferma degli articolati dedotti in ricorso.
In particolare, il teste ha dichiarato: “io mi trovavo dietro il Sig. che si trovava Pt_1
davanti a me, quando l'ho visto cadere;
ricordo che pioveva ed ho aiutato il Sig. ad Pt_1
alzarsi; c'erano altre persone che l'hanno aiutato;
hanno portato una sede per farlo sedere in attesa che arrivasse l'autombulanza; ricordo che il manto stradale era dissestato;
la strada è poco illuminata;
per quel che so è sempre stata così …”.
Per quanto sopra, pertanto, si rileva che il sia Controparte_1
venuto meno all'obbligo di vigilanza e custodia di una strada cittadina, che, nella fattispecie in esame, si identifica nella Via Falcone e Borsellino in nei pressi del Bar del Vicolo. Controparte_1
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi è sufficiente che
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sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Con riferimento alla fattispecie in esame, il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato è stato puntualmente dimostrato dal ricorrente, sia con la documentazione fotografica prodotta, con la quale è stato riprodotto il luogo in cui si è verificato il sinistro, che con la prova testimoniale espletata.
Ed invero, elemento sintomatico della possibilità di custodia è la circostanza che la strada si trovi nel perimetro urbano del (Cass. Civ. CP_1
15384/2006); la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è applicabile alle strade aperte al pubblico transito (Cass. Civ. 20427/2008);
l'art. 2051 c.c. è applicabile anche ai danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte che sia possibile individuare a carico dell'ente proprietario la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo (Cass. Civ. 8935/2013), caso questo in cui non può non rientrare il cimitero comunale.
Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (cfr. tra le tante Cass. N. 4279/2008; Cass. N. 17377/2007), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la condotta del custode nel caso rilevante non
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presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo, quindi, considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
In sostanza, in tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione stabilita dall'art. 2051 c.c., presuppone, ad opera del danneggiato, la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la cosa ed il fatto dannoso, dovendo il custode (ente proprietario) rispondere dei danni provocati dalla cosa che non dipendono dal caso fortuito (cfr. Cass. Sez. III sentenza del
13.01.2015 n. 295; Cass. sentenza n. 999/2014).
Siffatta inversione dell'onere probatorio incide, indubbiamente, sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato ed aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (cfr. Cass. sentenza del 10.10.2008 n. 25029; Cass. sentenza del
29.09.2006 n. 21244, Cass. sentenza del 20.02.2006 n. 3651).
Con riferimento alla fattispecie in esame, mette conto evidenziare che il ricorrente ha assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., ai sensi del quale “chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che voglia fare valere in via d'azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa”.
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Pertanto, il ricorrente ha assolto l'onere probatorio a sostegno dei fatti esposti in ricorso avendo provato che il senza alcun dubbio, è responsabile CP_1
dei danni subiti a seguito del sinistro per cui è causa.
Sul punto, si segnala un'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione VI
(sottosezione III), n. 1896 del 3 febbraio 2015, con la quale la Suprema Corte interviene in materia di danni da insidia stradale, con particolare riferimento alla responsabilità da cose in custodia della Pubblica Amministrazione.
La pronuncia chiarisce una volta di più un principio di ordine generale inerente alla distribuzione tra le parti dell'onere della prova, nell'ambito della fattispecie speciale di responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c.
La Cassazione, in particolare, precisa che la prova del caso fortuito – che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria e che si identifica in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo – incombe al custode, ma presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
La natura oggettiva (o 'semi-oggettiva') della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell'elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita.
Solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta dimostrare il caso fortuito, nei termini sopra specificati, ai fini della liberazione dall'obbligazione risarcitoria.
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È erroneo, in particolare, l'assunto in base al quale l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta 'insidia', riferendo per ciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito.
Il danneggiato, invece, è tenuto a fornire positiva prova anche il nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può per definizione essere predicato.
La oggettiva pericolosità (c.d. “insidiosità”) della res, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell'indagine sul nesso di causalità e, quindi, è riconducibile all'ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onerato il custode.
Il custode è responsabile dei danni provocati dal bene di cui è titolare;
pertanto, il custode risponde delle lesioni subite dal danneggiato, fatta salva l'ipotesi in cui in cui dimostri il caso fortuito.
Ebbene, considerato che parte ricorrente ha fornito la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, il CP_1
resistente avrebbe dovuto provare la presenza di un caso fortuito che avrebbe
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interrotto la causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente e nel caso in esame ciò non è avvenuto.
Deve, pertanto, escludersi che la fattispecie in esame sia riconducibile alla responsabilità ex art. 2043 c.c. E', infatti, ormai superato l'orientamento giurisprudenziale che ai fini dell'attribuzione di responsabilità (ponendo un regime estremamente favorevole alla PA) riteneva non sufficiente una colpa generica della PA, ma necessario che il difetto di manutenzione si traducesse in un'insidia, trabocchetto o tranello, cioè un pericolo non visibile, non prevedibile, non controllabile, come tale idoneo a determinare una responsabilità per violazione del principio del neminem ledere di cui all'art. 2043
c.c.-
La responsabilità ex art. 2051 c.c. integra una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione nei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode, responsabilità esclusa solamente dal caso fortuito, ovvero da elemento esterno recante i caratteri di inevitabilità ed imprevedibilità.
L'evento dannoso a carico del ricorrente, così come è emerso in seguito alle risultanze probatorie, è eziologicamente connesso alla esistenza di una situazione di pericolo (non segnalata), in cui la mancata messa in opera di una corretta manutenzione del manto stradale, da parte dell'Ente a ciò deputato, è stata fattore causale dei debilitanti postumi della caduta.
È altresì da sottolineare la raggiunta dimostrazione circa il grado di pericolosità rappresentato dallo stato dei luoghi.
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Infatti, in sede di istruttoria è emerso che l'occorso incidente si è verificato a causa di quella che si può ben definire insidia o trabocchetto, essendo le condizioni del manto stradale tali che, da un punto di vista oggettivo, non era possibile rendersi conto del pericolo;
da un punto di vista soggettivo, l'insidia rappresentata dalla manto stradale dissestato, non era in alcun modo prevedibile, con l'uso della ordinaria diligenza in quanto, alla luce dei fattori obiettivi sopra ricordati, era totalmente impossibile per chiunque si fosse trovato a compiere la stessa azione materiale dell'attore, poter razionalmente prevedere e, dunque, evitare l'ostacolo del dissesto del manto stradale, che poi avrebbe impedito all'attrice di mantenere la posizione di equilibrio e, con essa,
l'integrità del suo fisico da lesioni di sorta.
La Corte di Cassazione ha poi precisato che l'assenza di segnalazioni atte ad avvertire della presenza di pericoli, ingenera nell'utente della strada il legittimo affidamento in ordine alla stabilità e regolarità della superficie su cui si trova a transitare.
Laddove la superficie stradale si riveli, in concreto, priva delle qualità attese, allora ogni pericolo ivi presente costituirebbe insidia perché caratterizzato oggettivamente dalla non visibilità e, soggettivamente dell'imprevedibilità.
L'insidia così descritta è antecedente logico ed ontologico necessario e sufficiente a determinare evento caduta che, a sua volta, determina l'insorgenza di danno alla persona.
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Se, dunque, l'insidia è causa della caduta e la caduta dei danni, allora, per proprietà transitiva, l'insidia è causa dei danni ed il dovrà risarcirli, CP_1
stante la sua condotta colposa dovuta a negligenza.
La giurisprudenza, infatti, è ormai pacifica nell'affermare che “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe”
(Cass. n. 24529/2009; dello stesso tenore Cass., Sez. IV, 19 marzo 2018, n.
6703; Trib. Lecce., n. 3357/2017).
È pacifico, quindi, che l'ente pubblico risponda dei danni da insidia a titolo oggettivo, quale custode della strada, salvo prova contraria. La responsabilità stabilita dall'articolo 2051 del Codice Civile infatti è oggettiva, il che significa che deriva direttamente dalla dimostrazione del legame causale tra la cosa in custodia e il danno subito. Il custode può liberarsi da tale responsabilità solo provando l'esistenza di un caso fortuito, ovvero un elemento esterno che interrompe tale legame causale. Questo elemento può essere un evento naturale, l'azione di un terzo o il comportamento della vittima stessa
(cfr. Cassazione n. 39965/2021).
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Riguardo all'onere della prova, graverà sul danneggiato di dimostrare l'anomalia del bene (che, in uno all'assenza di segnalazioni di pericolo, integra di per sé, comportamento colposo) oltre che i danni subiti, e sulla P.A. di dimostrare la presenza di fatti impeditivi dell'insorgenza della propria responsabilità, ovvero l'impossibilità di rimuovere la situazione di pericolo, pur avendo adottato tutte le misure idonee.
In quest'ottica, dunque, l'utente della strada gode di un vantaggio processuale non indifferente in termini istruttori, perché in un colpo solo, cioè tramite la prova dell'anomalia del bene, riuscirà a provare anche la sussistenza degli altri elementi richiesti per l'accertamento di responsabilità da atto illecito, cioè
l'elemento soggettivo della colpa ed il nesso di causalità tra condotta colposa ed evento.
“Nel caso di responsabilità da insidia o trabocchetto la configurazione dell'azione ex art.
2043 o ex art. 2051 produce una diversificazione sostanziale dell'indagine probatoria con conseguente riparto dell'onere probatorio. La configurazione della responsabilità ex 2043 richiede l'accertamento di un comportamento commissivo od omissivo da quale è derivato un pregiudizio a terzi, con onere a carico del danneggiato. Viceversa, la responsabilità per danni da cose in custodia, si fonda sul rischio a carico del custode, a meno che non sia intervenuto un caso fortuito a interrompere il nesso eziologico. In questo caso l'onere della prova grava sul danneggiante. Al pari del caso fortuito, anche il concorso colposo del danneggiato può produrre un'interruzione del nesso eziologico e pertanto giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode, in base ad una valutazione della gravità ex
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art 1227 cc del comportamento della vittima.” (cfr. Cass. Sez. III civile
Sentenza n. 999 del 20 gennaio 2014).
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve essere riconosciuta la responsabilità del nella qualità di custode della Controparte_1
strada pubblica, che non ha fornito nessuna prova liberatoria al fine di dimostrare l'interruzione del nesso causale per caso fortuito o forza maggiore.
Ed invero, il ha argomentato le proprie difese, Controparte_1
evidenziando che – nella fattispecie in esame – non erano ravvisabili i presupposti di legge, per ritenere unico responsabile dell'accaduto l'Ente, quale custode della strada.
Sul concorso del fatto colposo del ricorrente ex art. 1227 c.c.:
L'onere della prova, secondo l'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato (attore) dimostrare l'esistenza di tutti gli elementi indefettibili del fatto illecito, in quella contrattuale si ha inversione.
Il legislatore ha introdotto una presunzione relativa di colpevolezza del debitore che si rende inadempiente per la responsabilità contrattuale, però si tratta di presunzione relativa, per cui il debitore proverà l'assenza di colpa propria per impossibilità derivata da causa non a lui imputabile.
L'art. 1227 c.c., sempre con riferimento ai danni risarcibili, limita il risarcimento del danno a carico del debitore inadempiente in relazione al comportamento colposo del creditore che, con la propria condotta, abbia concorso a determinare il danno;
in tal caso il risarcimento del danno è
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diminuito nella misura determinata dalla gravità della colpa e dall'entità delle relative conseguenze.
Il 2° comma dell'art. 1227 c.c. stabilisce un altro limite al risarcimento del danno, nel senso che il debitore inadempiente non è tenuto a risarcire quella quota di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
qui il danno è eziologicamente imputabile al solo danneggiante, ma le conseguenze dannose avrebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato.
Secondo la giurisprudenza tale fattispecie configurerebbe un'eccezione processuale in senso stretto.
L'impostazione tradizionale, estremamente rigorosa, è stata rivisitata dalla giurisprudenza più recente che ha accolto un'interpretazione estensiva ed evolutiva del comma 2° dell'art. 1227 c.c.
Il creditore non è gravato soltanto dall'obbligo negativo di astenersi dall'aggravare il danno, ma anche da un obbligo positivo di tenere quelle condotte, anche positive esigibili, utili e possibili rivolte a ridurre il danno.
Un orientamento del genere si fonda sulla lettura dell'art. 1227, 2° comma, effettuata alla luce delle clausole generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175-1375 c.c. in una logica di solidarietà sociale dettata dall'art. 2 della Costituzione, interpretata come norma immediatamente percettiva, nel senso di qualificare alla stregua di una obbligazione di correttezza a carico del creditore la cooperazione alla riduzione de danno.
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Il ruolo svolto dal criterio della buona fede o correttezza in quanto riferito anche al creditore, e non solo al debitore, è allora quello di fondare ex lege una serie di obblighi, integrativi del regolamento contrattuale, di protezione delle rispettive sfere giuridiche e di esercitare un controllo sulla legittimità delle pretese del creditore di fronte all'inadempimento del debitore.
L'unico limite all'obbligazione positiva del creditore ed agli sforzi da lui esigibili è rappresentato dal c.d. apprezzabile sacrificio. Il danneggiato è tenuto ad agire diligentemente per evitare l'aggravarsi del danno, ma non fino al punto di sacrificare i propri rilevanti interessi personali e patrimoniali, attraverso il compimento di attività complesse, impegnative e rischiose dal punto di vista tecnico ed economico.
È stato osservato che, nella dinamica del rapporto obbligatorio, il tema del concorso della colpa è stato inquadrato, da parte della dottrina, nell'ambito del principio di autoresponsabilità, per il quale ognuno deve essere garante degli atti che compie e deve comportarsi secondo regole di correttezza e buona fede.
Secondo tale orientamento, l'art. 1227 c.c. costituisce una applicazione diretta del principio di correttezza, in quanto impone al creditore l'uso della normale diligenza del buon padre di famiglia per circoscrivere o comunque non aggravare il pregiudizio subito.
Altra parte della dottrina individua, diversamente, il fondamento della norma nel principio di causalità per cui al danneggiante non può addebitarsi quella parte di danno che non è a lui casualmente imputabile.
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Le sezioni unite della Cassazione n° 24406 del 21.11.2011 hanno affrontato la questione dell'esistenza nel nostro ordinamento del principio di autoresponsabilità, ravvisando nell'art.1227 c.c. un corollario del principio di causalità, statuendo che la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa nel senso di criterio di imputazione del fatto bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato.
La Corte ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto, con riferimento al comportamento secondo correttezza e buona fede fondato sull'art. 1175 c.c., ritenendo che un identico criterio deve essere utilizzato anche per valutare la condotta del danneggiato, tenuto ad adoperarsi per evitare che si verifichi un evento lesivo in suo danno, secondo i comuni principi di diligenza.
Le sezioni unite hanno respinto l'orientamento giurisprudenziale per il quale ai fini della responsabilità per danni da condotta omissiva non è sufficiente richiamarsi al principio del neminem laedere o ad una generica antidoverosità sociale dell'inerzia, ma occorre individuare un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento fondato su una specifica norma di legge ovvero su una previsione contrattuale.
In una visione moderna dei rapporti sociali, la pronuncia della Corte ha l'indubbio pregio di aver collocato la previsione di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c. nell'ambito del principio solidaristico, che impone ad una parte di salvaguardare la sfera giuridica dell'altra, prevedendo uno specifico dovere di cooperazione.
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In tal modo la condotta del creditore-danneggiato deve essere valutata sotto il profilo soggettivo della colpa.
In altri termini, le Sezioni Unite, hanno superato il principio secondo il quale, per dimostrare il concorso del fatto colposo del danneggiato, è necessaria la c.d. colpa specifica, per affermare che anche un comportamento omissivo caratterizzato dalla colpa generica è sufficiente a fondare il concorso di colpa del creditore–danneggiato.
In entrambe le ipotesi disciplinate dall'art. 1227 c.c. il comportamento negligente del creditore si pone in relazione con la condotta del debitore danneggiante e condiziona la misura del risarcimento dovuto, che è diminuita in proporzione della colpa del creditore.
La liquidazione del danno avviene perciò mediante una valutazione della proporzione delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate mentre non sono risarcibili ai sensi dell'art. 1227 c.c. i cc.dd. “danni risarcibili” ossia quelli causati esclusivamente dalla condotta del creditore che non si pongono in relazione causale con la colpa del danneggiante.
I distinti rapporti di causalità materiale e di causalità giuridica disciplinati rispettivamente dal primo e secondo comma dell'art. 1227 c.c. oltre che sul piano strutturale, operano diversamente anche con riferimento al piano della rilevabilità nonché dell'onere probatorio.
La giurisprudenza distingue le due ipotesi, fermo restando l'onere a carico del danneggiante di provare che il danno sia stato prodotto, almeno in parte, dal comportamento colposo del danneggiato. La prima ipotesi è rilevabile
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d'ufficio, sulla base delle prove comunque acquisite, mentre la seconda è eccezionale in senso stretto.
In ultimo, si riporta un recente orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte: ““Deve peraltro ribadirsi l'irrilevanza della disattenzione del pedone su strada pubblica, salva l'ipotesi della sua condotta abnorme, in adesione
all'orientamento di questa corte (Cass. N. 15761 del 29 luglio 2016 c…), che è condiviso da questo Collegio, secondo il quale “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cc, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, può però assumere efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 12227 cc.” (cfr. Cass. Ord. 11 luglio 2024 n.
19078).
Per meglio spiegare il suo pensiero la Corte richiama quindi sé stessa e un suo illustre precedente: Cass. 15761/2016, relativa ad un caso di strada comunale
“molto sconnessa” contraddistinta da “buche e rappezzi”, lungo la quale era caduto un pedone disattento. In questo caso il pedone non era stato considerato responsabile e l'ente non era andato esente da responsabilità in quanto “il comportamento disattendo dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile” salva l'ipotesi che il danneggiato fosse pienamente a
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conoscenza dell'esistente insidia (si veda su questo ultimo punto Cass.
23919/2013).
Tanto premesso, la circostanza che il sinistro si sarebbe verificato per il comportamento negligente di parte ricorrente, poiché il Sig. conosceva Pt_1
i luoghi, stante l'abituale frequentazione degli stessi ed una buona illuminazione della sede viaria, non risulta essere stata provata.
Con riferimento alla asserita frequentazione del luogo ove è occorso il sinistro, giova rilevare come la circostanza sia stata negata in sede istruttoria.
Invero, parte ricorrente, chiamata a rispondere sui capitoli di cui all'interrogatorio formale all'udienza del 20.02.2025, non ha confermato di frequentare abitualmente il tratto di strada ove è occorso il sinistro, precisando testualmente: “ADR (n. 1): non è vera la circostanza;
preciso che durante
l'anno può capita-re o una o due volte che io mi rechi a perché io sono di Controparte_1
Trabia; di solito, quando veniamo a ci soffermiamo a Termini bassa, Controparte_1
nella parte commerciale;
ADR (n. 2): non è vera la circostanza;
perché io lì non ho parenti;
ADR (n. 3): non è vera la circostanza;
come ho precisato prima, non frequento abitualmente il Bar del Vicolo;
quindi, non ho potuto notare la pre-senza del rigonfiamento della pavimentazione;
non ricordo se ci fossero alberi;
ci sono passato venti giorni fa, ho visto macchine parcheggiate e gli alberi tagliati a dieci centimetri circa dalla sede stradale;
ciò è stato i primi giorni di febbraio;
preciso che la pavimentazione è stata rifatta, dopo il verificarsi del sinistro;
”.
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Per quanto sopra esposto, pertanto, appare evidente che il Sig. Pt_1
frequentasse solo saltuariamente i luoghi del sinistro, come dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio formale.
Ed ancora, il ha poi rappresentato che il tratto stradale, per cui è CP_1
causa, fosse provvisto di pubblica illuminazione.
Tuttavia, ancora una volta, le asserzioni difensive dell' sono state Parte_2
smentite dalle prove documentali e testimoniali assunte.
Nello specifico, parte ricorrente ha testualmente riferito: “ADR (n. 3): non è vera la circostanza;
come ho precisato prima, non frequento abitualmente il Bar del Vicolo;
quindi, non ho potuto notare la presenza del rigonfiamento della pavimentazione;
non ricordo se ci fossero alberi;
ci sono passato venti giorni fa, ho visto macchine parcheggiate e gli alberi tagliati a dieci centimetri circa dalla sede stradale;
ciò è stato i primi giorni di febbraio;
preciso che la pavimentazione è stata rifatta, dopo il verificarsi del sinistro;
ADR (n. 4): non è vera la circostanza;
preciso che alle 18.00 già faceva buio e la strada non era ben illuminata;
ADR (n. 5): preciso, preliminarmente, che il giorno del sinistro è stato il 22/11/2023 e non già il 21, così come indicato nell'articolato di prova, per il resto, dichiaro che la circostanza non corrisponde al vero, in quanto sono molto attento quando cammino;
”.
È altresì emerso dalla prova testimoniale assunta con il teste, , Testimone_1
come il tratto stradale oggetto di causa fosse sfornito di marciapiedi e come l'area interessata dal dissesto della pavimentazione fosse del tutto priva di segnalazioni.
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Il teste ha infatti dichiarato che il manto stradale era dissestato e che l'illuminazione pubblica era scarsa;
ha poi precisato che il giorno del sinistro pioveva e che era già tardi pomeriggio.
Ed ancora, il teste ha riconosciuto, dalle foto che gli sono state esibite durante l'esame testimoniale, il luogo in cui si è verificato il sinistro e, precisamente, il luogo in cui il Sig. è caduto a causa del manto stradale dissestato. Pt_1
Dalle dichiarazioni rese dal teste, rileva che tale tratto di strada è sempre stato così, ovvero dissestato.
Ciò posto, è pacifico secondo la giurisprudenza di legittimità che “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione ( L.n. 2248 del 1865 all. F artt. 16 e 28; d. lgs. N. 285 del 1992, art.
14; per i Comuni, R.D. n. 2506 del 1923, art. 5 ) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia: ed è ovvio più che logico che la prevenzione, anche sotto forma di segnalazione, attiene a quel che è prevedibile” (cfr. Cass.
18325/18).
“In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la
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straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi” (cfr. Cass. n.
11096/2020).
Ebbene, nel caso de quo, il dissesto rappresentava una alterazione imprevista ed imprevedibile dello stato dei luoghi, non tempestivamente eliminabile o segnalabile al ricorrente, costituendo, invece, elemento noto all'ente locale che, tuttavia, non si era neanche premurato di darne segnalazione agli utenti.
È, pertanto, da escludere sia l'asserito comportamento negligente del ricorrente sia il consequenziale concorso di colpa del danneggiato, dovendosi, invece, affermare la piena responsabilità dell'Ente Comunale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il quale, pienamente cosciente dello stato dei luoghi del sinistro, non può invocare in alcun modo il caso fortuito.
In definitiva, dalle prove documentali e dalla espletata attività istruttoria, risultano provate le seguenti circostanze: 1) la mancata segnalazione del dissesto del manto stradale;
2) la scarsa illuminazione dei luoghi;
3) la non abituale frequentazione dei luoghi da parte del ricorrente.
Sul quantum debeatur:
In ordine al nesso eziologico tra l'evento dannoso ed i danni fisici riportati dal ricorrente, il CTU nominato nel presente giudizio, a conclusione della relazione peritale, ha accertato la perfetta compatibilità delle lesioni riportate dal Sig. con la caduta di cui lo stesso è rimasto vittima, così Pt_1
concludendo il proprio elaborato peritale: “In seguito all'infortunio occorsogli in data 22 novembre 2023, riportò, con meccanismi traumatici diretti, le Parte_1
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seguenti lesioni: Frattura spiroide dell'estremità distale del perone, con diastasi dei frammenti. Frattura lievemente diastasata del malleolo tibiale.
Si trattò di lesioni personali di natura traumatica, la cui natura ed entità ben si attengono alla riferita dinamica dell'infortunio in oggetto e sono proporzionate all'evento traumatico, al quale le lesioni ed i postumi devono essere attribuiti con rapporto causale.
Per tale motivo insorse un periodo di incapacità biologica temporanea totale di 40
(quaranta) giorni, seguito da un periodo di incapacità temporanea parziale, al 75% di 20
(venti) giorni e al 50% di ulteriori 20 (venti) giorni, periodo di recupero funzionale documentato.”.
Il Dott. ha poi concluso: “Per quanto detto, si può ritenere che i postumi CP_2
permanenti residuati alla guarigione clinica delle lesioni determinano un danno biologico valutabile nella misura del 7% (settepercento) in R.C., senza ripercussioni sullo svolgimento delle normali attività della vita quotidiana del periziando.
Si precisa altresì che le cure e le spese mediche sostenute dal ricorrente, documentate in atti, risultano essere necessarie e congrue con le lesioni riportate dallo stesso, quantificate in euro
691,72 (seicentonovantuno/72). “
Ora alla luce delle risultanze peritali, si ritiene corretto individuare il danno biologico come segue.
Danno biologico:
Il danno biologico è la lesione dell'integrità fisica o psichica di una persona. In altre parole, il danno biologico è il danno alla salute di un individuo.
Secondo la definizione fornita dal Codice delle assicurazioni private (cfr. art. 138 cod. ass. priv.), per danno biologico si intende la lesione temporanea o
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permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Il danno biologico rientra tra i cosiddetti danni non patrimoniali, cioè tra le lesioni che non riguardano direttamente il patrimonio di una persona. Ad esempio, è un danno patrimoniale il sinistro stradale (purché non provochi lesioni alle persone). Può provocare un danno patrimoniale anche un reato, come il furto, ad esempio.
Dallo stesso fatto possono derivare danni sia patrimoniali che non patrimoniali. E così, chi ha provocato un sinistro stradale che abbia causato lesioni personali all'altro conducente dovrà pagare il risarcimento sia per il danno patrimoniale (alla vettura) che per quello non patrimoniale (danno biologico).
Il problema maggiore del danno biologico è quello inerente alla sua liquidazione.
Se il danno a un bene materiale è facilmente suscettibile di una quantificazione economica, ben diverso è il danno alla salute.
Dopo un lungo dibattito, oggi il danno biologico viene risarcito facendo riferimento ad alcune specifiche tabelle elaborate dalla giurisprudenza. In pratica, si tratta di cifre calcolate sulla base di alcuni parametri di riferimento,
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come ad esempio l'entità e il tipo di lesione, i punti di invalidità riconosciuti, i giorni di degenza in ospedale, l'età della vittima.
Il sistema tabellare attribuisce un certo valore economico a ciascun punto di invalidità, da rapportare all'età del danneggiato, distinguendo tra lesioni di lieve entità e lesioni di non lieve entità.
Le tabelle più famose e più utilizzate sono quelle elaborate dal tribunale di
Milano, da tempo considerate il parametro di riferimento nazionale per una liquidazione uniforme del danno biologico. Seguono per importanza le tabelle del tribunale di Roma.
Un discorso a parte merita il danno biologico derivante da sinistro stradale, probabilmente il tipo di danno alla salute più diffuso. In questo caso, il calcolo del risarcimento non è fatto sulla base delle tabelle elaborate dalla giurisprudenza, bensì sui parametri previsti direttamente dalla legge.
Anche il calcolo del risarcimento per danno biologico da infortunistica stradale prende in considerazione parametri simili a quelli considerati nelle tabelle giurisprudenziali.
Per quanto concerne il danno biologico da sinistro stradale, la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità.
Il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
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Il valore economico del punto è altresì funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'Istat, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale. In pratica, più si è in avanti con l'età, minore è il risarcimento.
Il sistema di calcolo appena illustrato vale solo per il danno biologico di lieve entità, cioè quello fino a 9 punti percentuali di invalidità permanente. Per il danno biologico di non lieve entità, invece, occorrerà fare riferimento alle tabelle giurisprudenziali sopra richiamate.
Danno morale:
Il danno morale è quella sofferenza patita dal soggetto in seguito ad un evento o una condotta che procura il danno (art. 2059 c.c.).
Il danno morale rientra in quella categoria di danno non patrimoniale che comprende anche il danno biologico. Tuttavia, con la sentenza 16197/2015 la
Suprema Corte ha stabilito l'esistenza autonoma del danno morale, non collegata a quello biologico. In particolare, il danno morale e il danno biologico vanno liquidati autonomamente. Al soggetto che subisce un danno biologico, va riconosciuto in via presuntiva anche il danno morale senza che debba essere appositamente provata la sua esistenza. In particolare, la sentenza n. 517/2006 della S.C. ha stabilito che il calcolo del danno morale sfugge ad una valutazione precisa e, quindi, sta al giudice quantificare la somma per il risarcimento.
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Il danno morale, pertanto, costituisce un danno da valutarsi sempre in via autonoma dal danno biologico, in quanto determina una sofferenza interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo ed ulteriore rispetto a quello relativo alla personalizzazione. Per tale ragione va operata una distinta liquidazione, al fine di valutarne la sua effettiva esistenza e conseguentemente confermare il valore tabellare nel quale è compreso, ovvero dedurlo da detto valore in caso di accertamento negativo.
Appare dunque frutto di un già negato “automatismo risarcitorio” (cfr. Cass.
901/18) quanto indicato nella Tabella Milanese lì dove, nella parametrazione del danno alla salute, quantifica l'ammontare economico del punto di invalidità comprensivo dell'ammontare legato al danno morale. La sua liquidazione presuppone sempre una valutazione da parte del Giudice, anche solo attraverso elementi presuntivi, coerentemente al tipo di danno sofferto e ricorrendo anche a massime di esperienza, oltre che al criterio di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e sofferenza soggettiva.
La decisione della Suprema Corte evidenzia gli effetti negativi della tabella
Milanese nel riconoscere un valore monetario complessivo nella specifica percentuale di invalidità permanente, senza che da tale valore, in caso di accertamento negativo e conseguente esclusione del danno morale, possa essere sottratto l'ammontare relativo alla liquidazione del danno morale, che risulta invece automaticamente (ma erroneamente) conteggiata nella tabella.
In tema di allegazione e prova del danno morale, la Cassazione Civile (cfr.
Cass. Sez. III, sentenza n. 21970 pubblicata il 12.10.2020) così si è espressa:
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“Stante la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico il giudice è tenuto
a esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta in atti”.
A partire dalle celebri sentenze gemelle nn.8827/8828 del 2003, il danno non patrimoniale, e in particolare il danno morale, è stato alquanto travagliato e oggetto di significativi tentennamenti.
Da un lato viene statuito: “Si deve quindi ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione di 'danno non patrimoniale' inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona”; successivamente a seguito delle sentenze delle Sezioni Unite di San Martino del 2008 e degli ultimi orientamenti della Terza Sezione, si è approdati all'articolazione del danno biologico dinamico relazionale e da sofferenza soggettiva interiore.
Pacifico che il danno morale soggettivo è una componente del danno non patrimoniale, la personalizzazione è una operazione di adeguamento sia del danno biologico, sia del danno morale al caso concreto.
Nell'altrettanto celebre Ordinanza (cfr. Cass. Ordinanza 27 marzo 2018 n.
7513) viene chiarito che “Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: – conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: – conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.”
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La liquidazione delle prime conseguenze (quelle comuni ai casi consimili) presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo, e maggiore pregiudizio sofferto. Ciò significa che il danneggiato deve indicare quali aspetti risultino maggiormente pregiudicati a causa dell'evento patito. Compiutamente, così, allegazione e prova del danno morale risultano realizzati.
Infine, in tale medesima direzione anche le Tabelle del Tribunale di Milano
(anch'esse di recente oggetto di vaglio da parte della Suprema Corte, proprio riguardo il danno morale).
La normativa, rammenta la Suprema Corte, “recependo, anche nelle ulteriori modifiche, la giurisprudenza consolidata esclude che si possa omettere il calcolo del danno morale o non patrimoniale in quanto detta voce di danno non è ricompresa mai nel danno biologico e va liquidata autonomamente non solo in forza di quanto espressamente stabilito sul piano normativo dall'art. 5, lettera C del D.P.R. 3 marzo 2009 n. 37 ed ora 138 e
139 del Codice delle Assicurazioni Private, ma soprattutto in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo infatti tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell'individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana.”
In definitiva, quanto alla prova della componente morale del danno, bisogna sottrarsi ad ogni prassi di automatismo nella liquidazione di tale voce di danno ogni qualvolta si riconosca un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto ad una
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rigorosa allegazione e prova dei fatti idonei a supportare la prospettata sofferenza.
A tal fine, la possibilità di invocare la lesione psico – fisica (in sé considerata come danno biologico) e ricavare, in via presuntiva, la sussistenza di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, se si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata.
Infatti, se in presenza di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità, l'onere probatorio del danneggiato sarà assai contenuto – essendo sovente immediatamente percepibile la loro idoneità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della sfera individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento della compresenza di un danno morale accanto ad un danno biologico) – diversamente avviene ove vi sia un danno biologico di modesta entità il quale, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), è destinato ad assorbire tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.
In altre parole, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova del danno morale rivendicato (cfr. Cass. Sez. III sentenza del 03.03.2023 n. 6444)
È compito del Giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedere alla loro integrale riparazione.
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In altri termini, il Giudice “deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso”.
Ancora le Sezioni Unite, riferendosi al danno alla salute, hanno statuito che
“non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale”.
Tale danno alla vita di relazione “è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico-legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili”.
Con sentenza del 10 novembre 2020 n. 25164, la III Sezione Civile ha fatto luce su alcuni aspetti sottesi alla risarcibilità del danno biologico permanente ed al riconoscimento dei pregiudizi non patrimoniali privi di fondamento medico legale, evidenziando tanto la possibilità di corrispondere una personalizzazione del danno, quanto quella di liquidare il danno morale, rimarcando il confine che separa le distinte voci oggetto risarcimento economico e la loro quantificazione.
Se per la risarcibilità del danno biologico permanente i vigenti art. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private l'hanno definitivamente ammessa solo in ragione di un espresso ed oggettivo accertamento medico legale, invece la personalizzazione del danno ed il danno morale presuppongono la verifica, anche presuntiva, degli elementi necessari ad un loro riconoscimento.
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La personalizzazione del danno biologico, infatti, presuppone una lesione di aspetti dinamico relazionali che comportino una variazione del valore standard del risarcimento tabellare. La liquidazione di una percentuale aggiuntiva sottende il riconoscimento di conseguenze eccezionali ed ulteriori rispetto a quelle che conseguono ordinariamente la menomazione.
Applicando i suesposti principi alla fattispecie, in esame, in mancanza di allegazioni sul danno morale, così come ora spiegato, non può questo Giudice liquidare, in favore del ricorrente, un'ulteriore percentuale per la personalizzazione del danno, potendo quantificare il danno morale nella misura del 33,33%.
Premesso quanto sopra, si procede alla quantificazione del danno subito dal
Sig. : Parte_1
Età del danneggiato alla data del sinistro: 65 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 40 gg
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20 gg
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 gg
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno Biologico permanente € 9.289,58
Invalidità temporanea totale € 2.247,20
Invalidità temporanea parziale al 75% € 842,70
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Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80
Totale danno biologico temporaneo € 3.651,70
Danno morale al 33% € 4.313,33
Spese mediche € 691,72
Totale € 17.946,33
Tali somme, trattandosi di debito di natura risarcitoria, e dunque di valore, devono essere maggiorate, in assenza di specifica prova sull'entità del pregiudizio sofferto, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
(così da reintegrarne il valore iniziale, compensando la successiva perdita del potere d'acquisto della moneta) dalla data dell'evento (22.11.2023), nonché del lucro cessante, anch'esso in via equitativa, attraverso l'attribuzione degli interessi legali i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice vengono calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno dalla data dell'evento dannoso fino alla presente sentenza (v. Cass. S.U.
1712/1995 rv. 490480).
Nel caso di specie, facendo applicazione di tali principi, la somma corrispondente al danno non patrimoniale deve essere riportata al valore
(“devalutata”) alla data del fatto ad essa deve essere poi sommato l'importo del danno patrimoniale, anch'esso devalutato alla data del fatto.
Dunque, l'importo finale pari ad € 17.946,33, quale credito di valore, deve essere rivalutato, riconoscendo gli interessi legali per il ritardo nella liquidazione, calcolati con decorrenza dal fatto sulla somma originaria, rivalutata anno per anno. Seguendo la progressione periodica annuale, tale
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somma valutata all'attualità, somma in cui consistono i danni subiti da parte attrice in occasione del fatto e sulla quale, invece, decorreranno – in quanto debito di valuta – i chiesti interessi legali dalla data della presente decisione fino al saldo.
Al pagamento di tale somma, il va, dunque, Controparte_1
condannato al pagamento della complessiva somma di € 18.785,69, oltre i successivi interessi legali maturandi sino all'effettivo soddisfo.
Liquidazione delle spese di lite:
Le spese di lite si liquidano con applicazione dei parametri medi disciplinati dal D.M. n. 55 del 2014 aggiornati dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto delle attività espletate, delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, così come accertato in parte motiva, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da €
5.2001,00 ad € 26.000,00).
Gli onorari già liquidati al CTU con separato decreto, devono essere posti definitamente a carico del di Imerese. CP_1 CP_1
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 282
c.p.c.-
Così deciso in Termini Imerese, 10.12.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa AR GH UR
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