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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 369/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARINO GIORGIO, Presidente e Relatore CARUSO ANTONIO, Giudice DISTEFANO FRANCESCO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5982/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250027051822001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 23.10.2025 il adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 1.9.2025 cartella di pagamento di € 13470.75 comprensiva di sanzioni ed interessi, iscritta dall'Agenzia dell'Entrate – Dir. Prov. di Catania per omessa registrazione sentenza TAR Ct n. 4050/2023.
Eccepiva di non essere stato parte del giudizio concluso con la sentenza indicata.
Si costituiva Agenzia delle Entrate opponendosi.
Non si costutuiva ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
PA (e peraltro emergente per tabulas dalla sentenza 4050/2023 in atti) che il C
Ricorrente_1 non è stato parte del giudizio concluso con la citata sentenza.
Nelle proprie controdeduzioni l'AE muta la motivazione dell'iscrizione a ruolo, deducendo che si tratta della omessa registrazione della sentenza n. 3788/2023 per la quale era stata correttamente notificato l'avviso di liquidazione.
E' noto che la motivazione riveste una funzione fondamentale in diritto amministrativo e che risulta ancora più pregnante nell'ordinamento tributario, dovendo in questo caso il soggetto pubblico porre in essere uno strumento attraverso il quale l'Ente impositore rende edotto il contribuente delle ragioni in forza delle quali lo stesso Ente avrebbe determinato l'an debeatur. Ma la motivazione riveste un'ulteriore importanza prospettica in direzione dell'interesse pubblico, poiché diviene strumento utile e necessario per il compiuto dispiegarsi dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa previsti dalla carta costituzionale all'art. 97. In materia processuale tributaria, la motivazione costituisce l'essenza assoluta del petitum e la causa petendi, ovvero il perimetro dell'analisi entro il quale il giudice è chiamato ad emettere la propria decisione, poichè esso ricopre la duplice funzione di demarcare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di consentire al contribuente di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria fondamentale per un'idonea e consapevole attività difensiva che non sarebbe possibile laddove passasse il principio che consenta all'Amministrazione di addurre altri profili rispetto a quelli che hanno strutturato la motivazione dell'atto impositivo impugnato (Cass. Civ.
2.4.2020 n. 7649).
Evidente quindi che non può essere mutata la motivazione indicata nell'atto impositivo (e/o cartella) a seguito delle difese del contribuente su quella motivazione (Cass. Civ. 7961/14; Cass. Civ
9810/14; Cass. Civ. 28655/18; Css. Civ. 12296/20).
Spese a carico dell'Agenzia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia delle Entrate e
ADER, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella opposta;
2. condanna l'Agenzia dellee Entrate al rimborso delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1500.00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 9.01.2026
IL PRESIDENTE est.
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARINO GIORGIO, Presidente e Relatore CARUSO ANTONIO, Giudice DISTEFANO FRANCESCO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5982/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250027051822001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 23.10.2025 il adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 1.9.2025 cartella di pagamento di € 13470.75 comprensiva di sanzioni ed interessi, iscritta dall'Agenzia dell'Entrate – Dir. Prov. di Catania per omessa registrazione sentenza TAR Ct n. 4050/2023.
Eccepiva di non essere stato parte del giudizio concluso con la sentenza indicata.
Si costituiva Agenzia delle Entrate opponendosi.
Non si costutuiva ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
PA (e peraltro emergente per tabulas dalla sentenza 4050/2023 in atti) che il C
Ricorrente_1 non è stato parte del giudizio concluso con la citata sentenza.
Nelle proprie controdeduzioni l'AE muta la motivazione dell'iscrizione a ruolo, deducendo che si tratta della omessa registrazione della sentenza n. 3788/2023 per la quale era stata correttamente notificato l'avviso di liquidazione.
E' noto che la motivazione riveste una funzione fondamentale in diritto amministrativo e che risulta ancora più pregnante nell'ordinamento tributario, dovendo in questo caso il soggetto pubblico porre in essere uno strumento attraverso il quale l'Ente impositore rende edotto il contribuente delle ragioni in forza delle quali lo stesso Ente avrebbe determinato l'an debeatur. Ma la motivazione riveste un'ulteriore importanza prospettica in direzione dell'interesse pubblico, poiché diviene strumento utile e necessario per il compiuto dispiegarsi dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa previsti dalla carta costituzionale all'art. 97. In materia processuale tributaria, la motivazione costituisce l'essenza assoluta del petitum e la causa petendi, ovvero il perimetro dell'analisi entro il quale il giudice è chiamato ad emettere la propria decisione, poichè esso ricopre la duplice funzione di demarcare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di consentire al contribuente di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria fondamentale per un'idonea e consapevole attività difensiva che non sarebbe possibile laddove passasse il principio che consenta all'Amministrazione di addurre altri profili rispetto a quelli che hanno strutturato la motivazione dell'atto impositivo impugnato (Cass. Civ.
2.4.2020 n. 7649).
Evidente quindi che non può essere mutata la motivazione indicata nell'atto impositivo (e/o cartella) a seguito delle difese del contribuente su quella motivazione (Cass. Civ. 7961/14; Cass. Civ
9810/14; Cass. Civ. 28655/18; Css. Civ. 12296/20).
Spese a carico dell'Agenzia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia delle Entrate e
ADER, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella opposta;
2. condanna l'Agenzia dellee Entrate al rimborso delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1500.00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 9.01.2026
IL PRESIDENTE est.
(dott. Giorgio Marino)