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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/06/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 147/2025 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. PAPIRO CINZIA
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
CALABRO' ELISABETTA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note congiunte di trattazione scritta del 24.5.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.1.2025 premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con con rito concordatario, in data 30.10.1995 in CP_1 TR (TP), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marsala (TP), al n. 4, parte
II, S.B. Uff. 1 anno 1996, dal quale sono nati i figli (nata il [...]), Persona_1 Per_2
(nato l'[...]) e (nato il [...]), ha chiesto:
[...] Persona_3
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi e per tutte le Parte_1 CP_1 deduzioni di cui in premessa;
-autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza (il Sig.ra ha già asportato dall'ex casa coniugale i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà); CP_1
-disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente;
- porre a carico del coniuge l'obbligo di corrispondere direttamente ai figli, un assegno di mantenimento CP_1 pari ad €200,00 cadauno, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- ritenere e dichiarare che le spese straordinarie per i tre figli siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno;
-ritenere e dichiarare che l'assegno unico per il nucleo familiare di cui al D.Lgs. n. 230 del 21.12.2021 ed ogni altra eventuale erogazione assistenziale pubblica legata alla prole, per la quale le parti abbiano diritto, debba essere percepito dalla ricorrente che coabita con i figli;
- ritenere e dichiarare che il resistente non ha diritto ad alcun assegno di mantenimento;
- ordinare ai coniugi di concedere reciproca autorizzazione al rilascio di qualsiasi documento valido per l'espatrio, sia personale sia in relazione alla figlia minore;
- condannare l'altro coniuge, in caso di opposizione, alla refusione delle spese e degli onorari di lite”.
Con memoria depositata il 18.4.2025, si è costituito in giudizio il quale ha CP_1 manifestato la sua adesione alla domanda di separazione rappresentando di avere raggiunto un accordo con la ricorrente sulle condizioni di separazione.
In data 22.4.2025, le parti congiuntamente hanno chiesto la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, la trattazione cartolare dell'udienza già fissata e la pronuncia della sentenza di separazione alle condizioni di cui all'accordo depositato in pari data e di seguito indicate:
“1. i coniugi vivranno separatamente, con obbligo di mutuo rispetto;
2. assegnazione della casa coniugale sito in TR, via Del Melograno n. 9, in favore della sig.ra ; Pt_1
3. obbligo a carico del Sig. di corrispondere direttamente al figlio (c.f.: CP_1 Persona_2
) un assegno di mantenimento pari ad € 100,00, rivalutato annualmente nonché, in C.F._3 favore del figlio (c.f.: ), un assegno di mantenimento pari ad € Persona_3 C.F._4
200,00, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
pag. 2/4 4. spese straordinarie per i figli e a carico di entrambi i genitori, nella misura del Persona_2 Per_3
50% cadauno. Tali spese saranno, esemplificamente, quelle:
-Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
-Ludiche o parascolastiche: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private;
Sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Circa le modalità di compimento della singola spesa straordinaria, essa dovrà essere sostenuta immediatamente pro – quota, senza che nessuno dei due debba anticipare la quota dell'altro e sostenere, quindi, in autonomia l'intero importo;
5. assegno unico per il nucleo familiare di cui al d.lgs. n. 230 del 21.12.2021 ed ogni altra eventuale erogazione assistenziale pubblica legata alla prole, per la quale le parti abbiano diritto, verrà percepito dalla sig. che coabita con i figli;
Pt_1
6. nessun obbligo a carico dei coniugi e di corrispondere assegno di mantenimento alla figlia CP_1 Pt_1 maggiorenne;
Per_1
7. nessun obbligo per il sig. di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della coniuge CP_1
né di quest'ultima in favore del coniuge;
Pt_1
8. reciproca autorizzazione dei coniugi al rilascio di qualsiasi documento valido per l'espatrio.
Con note di trattazione scritta congiunte del 24.5.2025 le parti hanno reiterato la domanda di separazione alle condizioni di cui all'accordo raggiunto;
indi, con ordinanza del 29.5.2025 il giudice ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ebbene, la domanda avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale avanzata da entrambi i coniugi va senz'altro accolta, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage familiare il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato dalle parti.
pag. 3/4 Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con i figli, non vi è ragione di discostarsi dalle condizioni concordemente determinate dalle parti, le quali appaiono non contrarie alle norme imperative e all'ordine pubblico e pienamente legittime e satisfattive degli interessi delle parti e dei figli.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio in TR (TP) in data 30.10.1995, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marsala (TP), al n. 4, parte II, S.B. Uff. 1 anno 1996;
- dispone che i rapporti tra le parti e i figli siano regolati dalle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 17.4.2025, depositato al fascicolo telematico e riportato in parte motiva;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al d.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Giurdice rel. Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo
pag. 4/4