Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 03/03/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 31/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati Dott. Marco PI Presidente Dott. Luigi GILI Consigliere relatore Dott. Cristiano BALDI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 24353 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:
- T.W.B.C. S.r.l. in liquidazione dal 1 gennaio 2016, codice fiscale e partita I.V.A. omissis, con sede in omissis, via
omissis, in persona del liquidatore e legale rappresentante L.E., nato a omissis il omissis, codice fiscale
omissis, residente in omissis, via omissis;
Uditi, nell’Udienza pubblica del 25 febbraio 2026, il relatore Consigliere dott. Luigi GILI ed il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco MORMANDO, nessuno comparso per la convenuta società, come da verbale.
Ritenuto in
FATTO
1. La Procura Regionale, con l’atto introduttivo del giudizio, agisce nei confronti della odierna società convenuta, per sentirla condannare al pagamento, in favore della società in house PI S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, della complessiva somma di euro 11.347,81, o della diversa somma ritenuta di giustizia dal Collegio all’esito del giudizio, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), dalla data dell’evento lesivo al saldo effettivo ed alle spese di giudizio.
2. A fondamento della propria pretesa, il requirente adduce la mancata restituzione del finanziamento, concesso da PI S.p.a., in data 14 maggio 2013, alla società T.W.B.C. s.r.l., su richiesta di agevolazione, presentata, dalla stessa società, in data 4 settembre 2012, a valere sul programma operativo regionale “Competitività regionale e occupazione” - F.E.S.R. 2007/2013 – Asse I “Innovazione e transazione produttiva” – Attività I.3.2 - “Adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, che prevedeva, nell’ambito degli aiuti, c.d. “de minimis”, la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto, fino al 50% del totale dei costi ammissibili del progetto.
3. Risulta dagli atti che la società in oggetto, operante nel settore del commercio al minuto di articoli di abbigliamento, presentava domanda di contributo, volto ad introdurre un sistema automatico e integrato di gestione della logistica aziendale mediante l’automazione e la completa integrazione della gestione del magazzino, attraverso l’adozione di BAR Code e di QR Code e dei relativi apparati di lettura, il miglioramento del sito Internet, l’introduzione di un sistema di controllo e monitoraggio delle spedizioni dei prodotti ai clienti, nonché l’implementazione di una sistema per la gestione e l’archiviazione ragionata dei documenti tecnici-amministrativi-commerciali.
3.1. A seguito del parere favorevole del Comitato Tecnico di Valutazione, PI S.p.A., con nota del 14 maggio 2013, comunicava alla società la concessione del finanziamento di complessivi euro 11.900,00, specificando che il contributo sarebbe stato erogato a seguito della rendicontazione delle spese, sostenute per la realizzazione dell’investimento, da concludersi entro otto mesi dalla data di concessione.
3.2. L’erogazione del contributo, tra l’altro, era, espressamente, condizionata al requisito della continuità aziendale, per cui veniva prevista ex ante la revoca dell’agevolazione in caso di cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria entro cinque anni successivi alla conclusione del progetto (cfr., punto II dell’allegato 1 al bando).
In data 28 febbraio 2014 la società richiedeva una proroga dei termini per la presentazione della rendicontazione finale, che veniva accordata da PI.
3.3. In data 5 maggio 2014 la società trasmetteva la rendicontazione finale, che veniva approvata il 18 novembre 2014, a seguito di un’integrazione di documentazione, presentata dall’impresa, in conseguenza della sospensione dell’esame della dichiarazione di spesa, sospensione disposta da PI.
In esito a tale verifica, il 25 novembre 2014, veniva erogato da PI un contributo a fondo perduto per l’importo di euro 11.020,00, rideterminato rispetto all’originaria richiesta di euro 11.900,00, in proporzione alla spesa effettivamente ammessa ai fini del riconoscimento di tale beneficio.
3.4. Tuttavia, nonostante l’obbligo, esplicitamente pattuito, di rispettare il richiamato requisito di continuità aziendale, che imponeva di non interrompere l’attività d’impresa nei cinque anni successivi alla conclusione dell’intervento agevolato, l’assemblea straordinaria dei soci della T.W.B.C.,
il 30 dicembre 2015, deliberava lo scioglimento e la messa in liquidazione della società per ragioni di opportunità che sarebbero state illustrate in assemblea dall’amministratore unico pro-tempore, L.E.,
già amministratore e,contestualmente, nominato liquidatore dell’impresa.
3.5. Quindi, con lettera del 22 febbraio 2017, notificata con posta elettronica certificata, PI comunicava alla società ed al liquidatore l’avvio del procedimento di revoca totale dell’attribuito contributo, essendosi venuta a perfezionare l’ipotesi di revoca del beneficio, nei termini indicati dal bando (cfr., punto II dell’allegato 1, agli atti), a seguito dell’intervenuta cessazione dell’attività imprenditoriale prima del periodo di cinque anni dalla conclusione dell’intervento agevolato.
3.6. Successivamente, con nota del 3 aprile 2017, notificata con posta elettronica certificata, PI adottava il provvedimento di revoca totale del finanziamento, intimando alla società ed al liquidatore la restituzione dell’agevolazione indebitamente fruita, maggiorata degli interessi previsti, ai sensi della determina dirigenziale della Regione Piemonte n. 553 del 13 dicembre 2012, per un importo complessivo di euro 11.347,81, di cui euro 11.020,00, quale quota di contributo erogata con fondi pubblici il 25 novembre 2014, ed euro 327,81, quali interessi maturati per il periodo compreso tra la data di valuta al momento dell’erogazione e la data di revoca del contributo (3 aprile 2017).
3.7. L’imprenditore individuale non presentava controdeduzioni nell’ambito del predetto procedimento amministrativo di revoca nè consta che il provvedimento finale di revoca sia stato gravato in sede giurisdizionale.
3.8. Con nota del 1 agosto 2018, PI comunicava di aver richiesto alla Regione Piemonte il recupero di quanto dovuto mediante riscossione coattiva, avviata tramite SORIS s.p.a., la quale provvedeva all’invio di una prima ingiunzione di pagamento nel 2020 che, tuttavia, non andava a buon fine per irreperibilità del destinatario (v., in atti).
La stessa SORIS S.p.A. inviava, quindi:
- una seconda ingiunzione di pagamento, datata 7 marzo 2022, che veniva notificata al liquidatore il 23 marzo 2022, cui faceva seguito ulteriore ingiunzione di pagamento datata 23 maggio 2024, consegnata all’interessato il 26 giugno 2024.
Tuttavia, nonostante le predette reiterate iniziative di SORIS s.p.a., non risulta, allo stato, che la T.W. s.r.l. abbia mai versato alcunché a titolo di restituzione del contributo ricevuto.
3.9. Dai sopra esposti accertamenti amministrativi, documentati in atti, la procedente Procura contabile deduce la perdita dei requisiti di ammissibilità e, soprattutto, la cessazione dell’attività entro il periodo di mantenimento previsto dal programma (cinque anni dalla conclusione dell’investimento), con conseguente frustrazione delle finalità che l’amministrazione pubblica si prefiggeva di conseguire tramite la concessione del finanziamento agevolato.
3.10. Sul punto, osserva la Procura contabile che la giurisprudenza contabile ritiene configurabile la responsabilità amministrativo-contabile del percettore dell’agevolazione, il quale, violando le condizioni della spesa, in particolare, quanto all’obbligo di mantenimento dell’azienda per il periodo minimo previsto dal bando, ha realizzato i presupposti per la sua illegittima percezione, incidendo negativamente sull’attuazione del programma, imposto dalla P.A., alla cui attuazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione, e determinato uno sviamento dalle finalità perseguite (cfr., Corte conti, Sez. Piemonte, sentenza n. 232/22).
Un’ulteriore ed autonoma condotta antigiuridica, in relazione al pregiudizio patrimoniale in contestazione in questa sede, è rappresentata dalla successiva omessa restituzione delle predette somme da parte dei beneficiari del finanziamento, pur a fronte di espressa intimazione di PI, adottata a seguito del provvedimento di revoca.
3.11. Ritenendo che le condotte descritte integrassero una fattispecie di responsabilità amministrativa, derivante dalla condotta della T.W.B.C.
S.r.l. (in liquidazione dal 1 gennaio 2016) e, per questa, anche del signor L.E., chiamato a rispondere in proprio e quale amministratore unico pro-tempore, nonché liquidatore di tale società, la Procura Regionale ha emesso invito a dedurre nei confronti della società in liquidazione nonché nei confronti del menzionato signor L.E., in proprio e nella sua qualità di amministratore pro-tempore e liquidatore della società, assegnando loro il termine di 45 giorni dalla data della notifica dell’atto per depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti, nonché per chiedere l’audizione.
3.12. Gli interessati, tuttavia, non hanno trasmesso deduzioni nè hanno chiesto di essere ascoltati personalmente.
Al termine dell’attività istruttoria, la Procura ha ritenuto di procedere con la citazione in giudizio dell’odierna società convenuta, oltre che di altro soggetto
– L.E. - per il recupero della somma residua sopra precisata, maggiorata di accessori, a titolo di risarcimento del danno erariale.
3.13. Con comparsa del 19 settembre 2025 si costituiva in giudizio il convenuto L.E., il quale era stato, parimenti, evocato in giudizio, avanzando, tra l’altro, nel corpo della stessa memoria, richiesta di definizione con rito abbreviato.
Il relativo invocato giudizio, previa acquisizione del parere favorevole della Procura, veniva definito, ai sensi dell’articolo 130, comma 8, c.g.c., con sentenza n. 303/2025, emessa all’esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2025 e depositata il successivo 18 dicembre 2025.
4. All’udienza del 25 febbraio 2026, nessuno comparso per la convenuta società, nonostante la regolarità delle notifiche, il Pubblico Ministero ha rinnovato le conclusioni già rassegnate nell’atto scritto.
4.1 La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della T.W.B.C.
s.r.l. in liquidazione, ai sensi dell’articolo 93 c.g.c., stante la mancata costituzione in giudizio a fronte della ritualità della notifica nei suoi confronti, sia dell’atto di citazione che del decreto di fissazione dell’udienza.
2. Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
2.1. Com’è noto, secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass., S.U., n. 111/2020), è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo gravante sulle finanze pubbliche ed i soggetti privati percettori i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione (cfr. Cass., S.U., n. 5019/2010), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., S.U., n. 23897/2015).
Il privato percettore dei contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione dei medesimi e, conseguentemente, sussistendo, in tal senso, un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell’ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n. 1774/2013; ex multis, Corte dei conti, Sez. Piemonte, sent. n. 232/2022).
2.2. Passando alla disamina della condotta contestata, dalla documentazione in atti risultano accertati i requisiti oggettivi e soggettivi, atti ad integrare la responsabilità erariale della società convenuta, nei limiti soggettivi che infra si preciseranno, atteso che:
a) in data 4 settembre 2012, la società T.W.B.C. s.r.l., per il tramite del signor L.E., amministratore unico pro-tempore della società, presentava, sottoscrivendola, apposita domanda di finanziamento nei termini riportati in narrativa;
b) in data 14 maggio 2013, PI S.p.A. concedeva all'impresa beneficiaria il finanziamento richiesto;
c) in data 25 novembre 2014, PI S.p.a. procedeva all’erogazione in favore dell'impresa del contributo di euro 11.020,00, con obbligo di mantenere il requisito della continuità aziendale, vale a dire, di non cessare l’attività di impresa, per cui era stato erogato il beneficio, entro i cinque anni successivi alla conclusione del progetto;
d) nonostante tale chiara previsione, di cui la società convenuta aveva cognizione già al momento della presentazione della domanda, non veniva prestata osservanza alla stessa.
Ne è prova il fatto che lo stesso L.E., quale amministratore unico
pro tempore della società, nonché Presidente dell’Assemblea straordinaria dei soci, che si riuniva il 30 dicembre 2015, “illustra[va] all’assemblea l’opportunità di mettere in liquidazione la società” e, in tal senso, i soci deliberavano lo scioglimento della società con decorrenza 1 gennaio 2016, nominando lo stesso L.E. liquidatore;
e) di modo che la società cessava l’attività prima dei cinque anni dalla conclusione dell’investimento;
f) in data 3 aprile 2017, PI adottava il provvedimento di revoca del finanziamento, intimando la restituzione dell’agevolazione indebitamente fruita.
2.3. La sequenza dei fatti, sopra riportata, rende palese, nella fattispecie in esame, la configurabilità del danno erariale da sviamento del contributo pubblico, percepito dalla società convenuta.
2.3.1. Infatti, il Collegio, sulla base della documentazione in atti, condivide l’impostazione accusatoria, secondo cui la società convenuta ha agito non conformemente alle finalità previste nel bando (cfr., precedente punto 3.2. del FATTO), sottese all’erogazione di provvidenze pubbliche; cosicché, l’operazione finanziata con i fondi pubblici, che doveva essere mantenuta per almeno cinque anni, a partire dalla data di conclusione del progetto, non può dirsi oggettivamente realizzata (cfr., Corte conti, Sez. Piemonte, sent. n. 135/2023).
Difatti, in data 1 gennaio 2016, a poco più di un anno dall’erogazione del contributo pubblico, la società, beneficiaria del finanziamento, veniva messa in liquidazione.
2.3.2. È pertanto configurabile la responsabilità amministrativo-contabile del percettore dell’agevolazione, che, violando le condizioni della spesa, in particolare, per quanto qui interessa, con riferimento all’obbligo del mantenimento dell’azienda per il periodo minimo previsto dal bando, così come meglio precisato in narrativa, ha realizzato i presupposti per la sua illegittima percezione, incidendo negativamente sull’attuazione del programma configurato nel bando, così determinando uno sviamento dalle finalità perseguite.
2.4. Sul piano soggettivo, poi, in condivisione dell’impianto accusatorio, sussiste l’elemento soggettivo del dolo, da intendere quale intenzionale mancata restituzione dei finanziamenti indebitamente fruiti, per palese violazione delle chiare e condivise condizioni del finanziamento, segnatamente, della normativa regolante un sistema automatico ed integrato di gestione della logistica aziendale.
Tanto premesso, nel caso all’esame, a giudizio del Collegio, l’antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, così come accertata, appare chiaramente compatibile con una qualificazione dolosa della stessa.
In particolare, risulta confermata la connotazione in termini di intenzionalità della condotta, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale (cfr., ex multis, di questa Sezione, sentt. n. 56/2023 e n. 97/2023), riconducibile a un inadempimento volontario ovvero cosciente dell’obbligazione contrattuale.
Tanto, peraltro, senza che sia necessario accertare, in capo al responsabile, il requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per l’ER (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, sent. n. 128/2015).
3. Sussistendone tutti gli elementi costitutivi, deve essere, pertanto, affermata la responsabilità erariale della convenuta società T.W.B.C.
S.r.l. in liquidazione, con conseguente condanna della menzionata convenuta società al pagamento, in favore della società in house PI S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, a titolo di risarcimento dei danni erariali, dell’importo complessivo di euro 6.807,81, e ciò tenuto conto delle somme medio-tempore introitate attraverso la definizione del rito abbreviato, di cui in premessa.
Sulla predetta somma è, altresì, dovuta dalla convenuta società condannata la rivalutazione monetaria dalla data di percezione dei contributi fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all’effettivo soddisfo (cfr., da ultimo, Cass., S.U., ord. n. 26738/2021).
3.1. Peraltro, pur in considerazione della diretta operatività delle norme sostanziali introdotte dalla legge n. 1 del 2026 (art. 6), entrata in vigore lo scorso 22 gennaio 2026, devono escludersi riflessi di ordine giuridico ai fini del decidere, trattandosi, nella specie, di condotte dolose, per le quali va esclusa ogni riconsiderazione della fattispecie di danno contestata sotto il profilo dell’elemento soggettivo, della quantificazione del danno e dell’operare della nuova disciplina sul potere riduttivo (art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20 del 1994, introdotto dall’art. 1 della legge n. 1 del 2026).
3.2. In conclusione, risulta accertata l’antigiuridicità della condotta dolosa causativa del danno contestato, per complessivi euro 6.807,81.
L’importo di danno è da ritenersi attuale, ferma restando la necessità di tenere conto di un’eventuale refusione in sede di esecuzione.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della convenuta società, come da dispositivo, in favore dell’ER dello Stato.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la contumacia della società T.W.B.C. s.r.l. in liquidazione, ai sensi dell’articolo 93 c.g.c.;
ON
la società T.W.B.C. S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante signor L.E., al pagamento, in favore della società in house PI S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, a titolo di responsabilità amministrativa per danno erariale, dell’importo complessivo di euro 6.807,81 (diconsi euro seimilaottocentosette/81), oltre a rivalutazione monetaria, secondo gli indici FOI/ISTAT dalla data di percezione dei contributi sino alla data di deposito della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulle somme rivalutate dal suddetto deposito sino al soddisfo.
ON
altresì, la società T.W.B.C. S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante signor L.E., al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’ER, spese che si liquidano in euro 563,22 (diconsi euro cinquecentosessantatré/22).
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2026, con l'intervento dei Magistrati:
Marco PI Presidente Luigi GILI Consigliere estensore Cristiano BALDI Consigliere Il Giudice estensore Il Presidente Luigi GILI Marco PI
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 03/03/2026 Il Direttore della Segreteria
ER SC
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente Marco PI
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 03/03/2026 Il Direttore della Segreteria
ER SC
F.to digitalmente
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