CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5655 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 4720/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:
dott. Rosaria MORRONE Presidente
dott. Stefano CELENTANO Consigliere
dott. Sandro DE PAOLA Giudice Ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto d'appello proposto
da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Francesco Criscuoli (c.f. ) giusta procura per C.F._1
notar di Milano ……………………..……....APPELLANTE Persona_1
Contro
(c.f. ) e CP_1 C.F._2 CP_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._3
EG AV .………………………………….……… …APPELLATI
^^^^^
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 635/2020, emessa dal tribunale di Benevento in data 21.3.2020 e pubblicata in data 8.4.2020.
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione a comparire dinanzi al tribunale di Benevento, CP_1
e convenivano in giudizio la banca
[...] Controparte_2 Parte_1
già , esponendo che, con riguardo ai rapporti bancari
[...] Controparte_3
in essere tra le parti, la banca avrebbe proceduto alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del divieto di anatocismo di cui all'art.1283 c.c., addebitato illegittimamente la CMS ed applicato il sistema delle “valute fittizie”, il tutto in mancanza di valida pattuizione ed in violazione di legge, con richiesta di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate.
Si costituiva in giudizio la , la quale chiedeva il rigetto della Parte_1
domanda e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento dell'importo di cui al saldo passivo sul conto flussi POS.
Espletata la CTU, sulle conclusioni delle parti, il tribunale emetteva la sentenza oggetto del presente gravame, a mezzo della quale accoglieva parzialmente la domanda attorea, accertando e dichiarando che, alla data del 31/8/2015, il saldo del c/c ordinario nr. 1000/540 era pari ad €. 6.575/50 a credito del correntista,
mentre il saldo del conto anticipi flussi POS era pari ad €. 14.020/26 a debito del correntista;
rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla banca e compensava tra le parti per 1/3 le spese di lite, addossando alla banca il pagamento della residua parte delle stesse. Motivava a tal fine il giudice di primo grado, per quel che può interessare ai fini della decisione del presente atto di gravame, che in corso di causa si era accertato che i contratti in essere tra le parti (contratto di conto corrente ordinario n. 1000/540 e contratto flussi POS n. 0641/2000/100083) era validi, in quanto regolarmente sottoscritti;
che la clausola di pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi relativamente al c/c ordinario non rispettava i requisiti stabiliti dalla delibera
CICR del 2000, onde il rapporto veniva ricostruito applicando la capitalizzazione semplice degli interessi;
che la CMS pattuita era priva di specifica indicazione dei criteri di calcolo, onde veniva espunta dalla ricostruzione contabile;
che vi era usura originaria del conto anticipi flussi Pos,
con azzeramento degli interessi debitori;
che, pertanto, alla luce delle siffatte osservazioni, il saldo contabile dei rapporti andava ricostruito tenendo conto della seconda ipotesi di calcolo elaborata dal CTU. Inoltre osservava il giudice che, essendo i rapporti ancora aperti, poteva emettere pronunzia di sola rettifica del saldo, così disattendendo anche la domanda riconvenzionale della banca tesa alla condanna degli attori al pagamento del saldo contabile negativo.
Avverso la suddetta sentenza propone appello la , a cui Parte_1
resistono e . CP_1 Controparte_2
Ragioni in fatto e diritto della decisione
I motivi di gravame proposti dalla difesa dell'appellante risultano essere Pt_1
quattro e sono così riassumibili:
1) Erronea omissione del nominativo di . Controparte_2
L'appellante ritiene che il giudice di primo grado abbia “dimenticato” di inserire, nell'intestazione della sentenza impugnata, anche il nominativo di
, attore in primo grado, a cui era stata rivolta la domanda Controparte_2
riconvenzionale della banca, attesa la qualità di fideiussore di CP_1
con riferimento ai rapporti bancari oggetto di contestazione.
Il rilievo risulta fondato, essendo stato indiscutibilmente Controparte_2 parte del giudizio di primo grado, a cui deve ritenersi estesa la sentenza oggetto della presente impugnativa.
2) Erronea valutazione in merito al rigetto della domanda riconvenzionale.
La difesa della banca censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di dover provvedere unicamente alla rettifica del saldo, rigettando di converso la domanda riconvenzionale della banca per la condanna della controparte al pagamento del saldo passivo in essere sul conto flussi POS, sulla considerazione che il rapporto bancario fosse ancora aperto.
Il rilievo va accolto, attesa la produzione in atti della nota del 3.7.2015, ricevuta dagli odierni appellanti in data antecedente alla proposizione della domanda riconvenzionale della banca, con la quale vengono revocati gli affidamenti sul cd conto POS, con conseguenziale chiusura del conto.
Pertanto non sussistono ostacoli per emettere una pronunzia di condanna a carico degli odierni appellanti con riferimento all'accertato saldo passivo del cd. conto POS sopraindicato.
3) Mancato superamento del tasso soglia sul conto flussi POS.
L'appellante ritiene che, per valutare l'eventuale superamento del tasso soglia,
il tribunale abbia errato nel considerare il tasso di riferimento, dovendosi applicare il tasso soglia relativo alle operazioni di “aperture di credito in conto corrente superiori ad €. 5.000” e non a quelle di “anticipi e sconti di effetti”.
Seguendo la tesi dell'appellante, essendo la soglia del primo più alta, non si avrebbe superamento del tasso limite, con tutte le note conseguenze in tema di azzeramento degli interessi ex art. 1815 c.c.
Il rilievo non coglie nel segno, risultando sul punto pienamente condivisibili le osservazioni del CTU appresso riportate: a) Le linee di credito “autoliquidanti” rappresentano una tipologia di finanziamento per le imprese, attraverso le
quali l'azienda ottiene l'Anticipo Fatture, il Salvo Buon Fine, le Ricevute
Bancarie, l'Anticipo Transato POS. Normalmente, con le linee di credito
autoliquidanti la anticipa un credito commerciale dell'azienda, che CP_4
verrà rimborsato ad incasso avvenuto.
b) Con l'operazione di “Anticipo Transato POS” n. 2000/100083 la ha CP_4
messo a disposizione del cliente una somma di denaro, in forza dell'impegno
del Cliente di mantenere operativo l'apparecchio POS della Banca in via
esclusiva per lo specifico “Punto Vendita” , anticipando a favore dello stesso
parte degli incassi POS futuri.
La somma anticipata corrisponde ad una percentuale concordata con il
Cliente, generalmente non superiore all'80% dell'incasso medio trimestrale
POS del punto vendita, ottenuto dalla media mensile degli incassi POS,
calcolata sul periodo di riferimento degli ultimi sei mesi, moltiplicata per tre.
L'operatività ha previsto l'apertura di un apposito “Conto anticipo POS”, per
rendere disponibile la somma messa a disposizione e per consentirne il
rimborso, presupposto è stata l'esistenza di un conto corrente ordinario
collegato.
Sul “Conto anticipo POS” non sono state consentite operatività diverse rispetto
a quelle connesse all'operazione di anticipazione bancaria;
pertanto, è stata
esclusa la convenzione di assegno e in genere la possibilità per il cliente
d'impartire disposizioni a valere su di esso.
L'anticipazione è avvenuta mediante addebito dell'importo richiesto sul
“Conto anticipo POS” e contestualmente l'accredito del medesimo importo sul
conto corrente ordinario. Appare evidente che il rapporto di conto “anticipo transato POS” n.
2000/100083 ha la medesima funzione del conto anticipi fatture, essendo
anch'esso un conto auto liquidante, mediante il quale la banca anticipa delle
somme all'impresa nel limite dell'affidamento concesso il cui “anticipo” si
autoliquida nel caso del conto anticipi fatture con il pagamento della fattura,
nel caso dell'anticipo Pos con flusso generato dal POS stesso.
Pertanto, a parere della scrivente, ai fini della verifica dell'usura, il conto
anticipo Pos n. 2000/100083 è da inquadrarsi nella categoria “Anticipi, Sconti
e altri finanziamenti alle Imprese”.
Quindi corretto risulta essere il parametro utilizzato dal tribunale su cui misurare il superamento della soglia dell'usura su conto flussi POS.
4) Erronea valutazione in merito alla capitalizzazione degli interessi.
L'appellante lamenta il mancato riconoscimento della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ritenendo di aver rispettato i dettami indicati dalla nota delibera CICR.
Il motivo non contiene una specifica censura alla sentenza di primo grado, che,
sul punto, aveva motivato di considerare non rispettati i criteri stabiliti dalla
Delibera CIRC per la valida pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Il tribunale, specificamente, aveva fatto proprie le considerazioni del
CTU, che aveva evidenziato che il valore del TAE riferito agli interessi creditori non teneva conto degli effetti della capitalizzazione.
Alla predetta motivazione del tribunale l'appellante contrappone una generica critica, riferendo genericamente di aver rispettato tutti i criteri previsti dalla citata delibera, censura del tutto inadeguata ad individuare con specificità le lacune della decisione del giudice di primo grado. Pertanto il quarto motivo risulta inammissibile.
Da ultimo si esamina il rilievo operato in comparsa di costituzione e risposta dalla difesa del secondo cui la fideiussione dallo stesso prestata CP_2
sarebbe invalida per violazione delle norme anticoncorrenziali in riferimento al modello ABI sottoscritto dal medesimo, riproducendo la fideiussione le clausole dello schema ABI, che erano state dichiarate nulle dalla Banca D'Italia
con provvedimento del 2.5.2005, n. 5, per contrarietà all'art. 2 della legge antitrust.
Detta eccezione di nullità della fideiussione, pur ammissibile ex art. 345,
comma 2, c.p.c. anche se formulata per la prima volta in appello, in quanto integrante un'eccezione rilevabile anche d'ufficio, risulta essere però infondata per la dirimente ragione che non risultano in atti, depositati nei termini delle preclusioni istruttorie, maturate in primo grado con la decorrenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., né il provvedimento sanzionatorio della
Banca d'Italia del 2.5.2005, n. 55, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c., né il modello contrattuale ABI, a cui il provvedimento della Banca d'Italia fa riferimento, onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nulle in ragione di detta conformità (per il principio per cui la nullità del contratto di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziale non può essere dichiarata, né d'ufficio, né su eccezione di parte, ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della Banca d'Italia ed il modello ABI, vedi, tra tante, Cass. civ., 15.11.2024, n. 30383; Cass. civ.,
8.1.2025, n. 416; Cass. civ.,13.1.2025, n. 863).
Pertanto l'appello va parzialmente accolto. Stante l'accoglimento solo parziale del presente gravame, e quindi sussistendo complessivamente e sostanzialmente reciproca soccombenza tra le parti, la
Corte ritiene di compensare integralmente tra le stesse le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
n. 635/2020, emessa dal tribunale di Benevento in data 21.3.2020 e pubblicata in data 8.4.2020, in parziale accoglimento dello stesso, così dispone:
1. Accoglie parzialmente l'appello e condanna gli appellati, in solido, al pagamento, in favore della banca della somma di €. 14.020,26, pari al saldo accertato del conto anticipi POS, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. Dichiara che la sentenza di primo grado deve intendersi emessa anche nei confronti di , attore in primo grado unitamente a Controparte_2
; CP_1
3. Conferma per il resto la sentenza di primo grado;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, li 29.10.2025
Il Presidente
Il Giudice Ausiliare est. (dr. Rosaria Morrone)
(dr. Sandro de Paola)
Ruolo Generale n. 4720/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:
dott. Rosaria MORRONE Presidente
dott. Stefano CELENTANO Consigliere
dott. Sandro DE PAOLA Giudice Ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto d'appello proposto
da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Francesco Criscuoli (c.f. ) giusta procura per C.F._1
notar di Milano ……………………..……....APPELLANTE Persona_1
Contro
(c.f. ) e CP_1 C.F._2 CP_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._3
EG AV .………………………………….……… …APPELLATI
^^^^^
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 635/2020, emessa dal tribunale di Benevento in data 21.3.2020 e pubblicata in data 8.4.2020.
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione a comparire dinanzi al tribunale di Benevento, CP_1
e convenivano in giudizio la banca
[...] Controparte_2 Parte_1
già , esponendo che, con riguardo ai rapporti bancari
[...] Controparte_3
in essere tra le parti, la banca avrebbe proceduto alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del divieto di anatocismo di cui all'art.1283 c.c., addebitato illegittimamente la CMS ed applicato il sistema delle “valute fittizie”, il tutto in mancanza di valida pattuizione ed in violazione di legge, con richiesta di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate.
Si costituiva in giudizio la , la quale chiedeva il rigetto della Parte_1
domanda e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento dell'importo di cui al saldo passivo sul conto flussi POS.
Espletata la CTU, sulle conclusioni delle parti, il tribunale emetteva la sentenza oggetto del presente gravame, a mezzo della quale accoglieva parzialmente la domanda attorea, accertando e dichiarando che, alla data del 31/8/2015, il saldo del c/c ordinario nr. 1000/540 era pari ad €. 6.575/50 a credito del correntista,
mentre il saldo del conto anticipi flussi POS era pari ad €. 14.020/26 a debito del correntista;
rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla banca e compensava tra le parti per 1/3 le spese di lite, addossando alla banca il pagamento della residua parte delle stesse. Motivava a tal fine il giudice di primo grado, per quel che può interessare ai fini della decisione del presente atto di gravame, che in corso di causa si era accertato che i contratti in essere tra le parti (contratto di conto corrente ordinario n. 1000/540 e contratto flussi POS n. 0641/2000/100083) era validi, in quanto regolarmente sottoscritti;
che la clausola di pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi relativamente al c/c ordinario non rispettava i requisiti stabiliti dalla delibera
CICR del 2000, onde il rapporto veniva ricostruito applicando la capitalizzazione semplice degli interessi;
che la CMS pattuita era priva di specifica indicazione dei criteri di calcolo, onde veniva espunta dalla ricostruzione contabile;
che vi era usura originaria del conto anticipi flussi Pos,
con azzeramento degli interessi debitori;
che, pertanto, alla luce delle siffatte osservazioni, il saldo contabile dei rapporti andava ricostruito tenendo conto della seconda ipotesi di calcolo elaborata dal CTU. Inoltre osservava il giudice che, essendo i rapporti ancora aperti, poteva emettere pronunzia di sola rettifica del saldo, così disattendendo anche la domanda riconvenzionale della banca tesa alla condanna degli attori al pagamento del saldo contabile negativo.
Avverso la suddetta sentenza propone appello la , a cui Parte_1
resistono e . CP_1 Controparte_2
Ragioni in fatto e diritto della decisione
I motivi di gravame proposti dalla difesa dell'appellante risultano essere Pt_1
quattro e sono così riassumibili:
1) Erronea omissione del nominativo di . Controparte_2
L'appellante ritiene che il giudice di primo grado abbia “dimenticato” di inserire, nell'intestazione della sentenza impugnata, anche il nominativo di
, attore in primo grado, a cui era stata rivolta la domanda Controparte_2
riconvenzionale della banca, attesa la qualità di fideiussore di CP_1
con riferimento ai rapporti bancari oggetto di contestazione.
Il rilievo risulta fondato, essendo stato indiscutibilmente Controparte_2 parte del giudizio di primo grado, a cui deve ritenersi estesa la sentenza oggetto della presente impugnativa.
2) Erronea valutazione in merito al rigetto della domanda riconvenzionale.
La difesa della banca censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di dover provvedere unicamente alla rettifica del saldo, rigettando di converso la domanda riconvenzionale della banca per la condanna della controparte al pagamento del saldo passivo in essere sul conto flussi POS, sulla considerazione che il rapporto bancario fosse ancora aperto.
Il rilievo va accolto, attesa la produzione in atti della nota del 3.7.2015, ricevuta dagli odierni appellanti in data antecedente alla proposizione della domanda riconvenzionale della banca, con la quale vengono revocati gli affidamenti sul cd conto POS, con conseguenziale chiusura del conto.
Pertanto non sussistono ostacoli per emettere una pronunzia di condanna a carico degli odierni appellanti con riferimento all'accertato saldo passivo del cd. conto POS sopraindicato.
3) Mancato superamento del tasso soglia sul conto flussi POS.
L'appellante ritiene che, per valutare l'eventuale superamento del tasso soglia,
il tribunale abbia errato nel considerare il tasso di riferimento, dovendosi applicare il tasso soglia relativo alle operazioni di “aperture di credito in conto corrente superiori ad €. 5.000” e non a quelle di “anticipi e sconti di effetti”.
Seguendo la tesi dell'appellante, essendo la soglia del primo più alta, non si avrebbe superamento del tasso limite, con tutte le note conseguenze in tema di azzeramento degli interessi ex art. 1815 c.c.
Il rilievo non coglie nel segno, risultando sul punto pienamente condivisibili le osservazioni del CTU appresso riportate: a) Le linee di credito “autoliquidanti” rappresentano una tipologia di finanziamento per le imprese, attraverso le
quali l'azienda ottiene l'Anticipo Fatture, il Salvo Buon Fine, le Ricevute
Bancarie, l'Anticipo Transato POS. Normalmente, con le linee di credito
autoliquidanti la anticipa un credito commerciale dell'azienda, che CP_4
verrà rimborsato ad incasso avvenuto.
b) Con l'operazione di “Anticipo Transato POS” n. 2000/100083 la ha CP_4
messo a disposizione del cliente una somma di denaro, in forza dell'impegno
del Cliente di mantenere operativo l'apparecchio POS della Banca in via
esclusiva per lo specifico “Punto Vendita” , anticipando a favore dello stesso
parte degli incassi POS futuri.
La somma anticipata corrisponde ad una percentuale concordata con il
Cliente, generalmente non superiore all'80% dell'incasso medio trimestrale
POS del punto vendita, ottenuto dalla media mensile degli incassi POS,
calcolata sul periodo di riferimento degli ultimi sei mesi, moltiplicata per tre.
L'operatività ha previsto l'apertura di un apposito “Conto anticipo POS”, per
rendere disponibile la somma messa a disposizione e per consentirne il
rimborso, presupposto è stata l'esistenza di un conto corrente ordinario
collegato.
Sul “Conto anticipo POS” non sono state consentite operatività diverse rispetto
a quelle connesse all'operazione di anticipazione bancaria;
pertanto, è stata
esclusa la convenzione di assegno e in genere la possibilità per il cliente
d'impartire disposizioni a valere su di esso.
L'anticipazione è avvenuta mediante addebito dell'importo richiesto sul
“Conto anticipo POS” e contestualmente l'accredito del medesimo importo sul
conto corrente ordinario. Appare evidente che il rapporto di conto “anticipo transato POS” n.
2000/100083 ha la medesima funzione del conto anticipi fatture, essendo
anch'esso un conto auto liquidante, mediante il quale la banca anticipa delle
somme all'impresa nel limite dell'affidamento concesso il cui “anticipo” si
autoliquida nel caso del conto anticipi fatture con il pagamento della fattura,
nel caso dell'anticipo Pos con flusso generato dal POS stesso.
Pertanto, a parere della scrivente, ai fini della verifica dell'usura, il conto
anticipo Pos n. 2000/100083 è da inquadrarsi nella categoria “Anticipi, Sconti
e altri finanziamenti alle Imprese”.
Quindi corretto risulta essere il parametro utilizzato dal tribunale su cui misurare il superamento della soglia dell'usura su conto flussi POS.
4) Erronea valutazione in merito alla capitalizzazione degli interessi.
L'appellante lamenta il mancato riconoscimento della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ritenendo di aver rispettato i dettami indicati dalla nota delibera CICR.
Il motivo non contiene una specifica censura alla sentenza di primo grado, che,
sul punto, aveva motivato di considerare non rispettati i criteri stabiliti dalla
Delibera CIRC per la valida pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Il tribunale, specificamente, aveva fatto proprie le considerazioni del
CTU, che aveva evidenziato che il valore del TAE riferito agli interessi creditori non teneva conto degli effetti della capitalizzazione.
Alla predetta motivazione del tribunale l'appellante contrappone una generica critica, riferendo genericamente di aver rispettato tutti i criteri previsti dalla citata delibera, censura del tutto inadeguata ad individuare con specificità le lacune della decisione del giudice di primo grado. Pertanto il quarto motivo risulta inammissibile.
Da ultimo si esamina il rilievo operato in comparsa di costituzione e risposta dalla difesa del secondo cui la fideiussione dallo stesso prestata CP_2
sarebbe invalida per violazione delle norme anticoncorrenziali in riferimento al modello ABI sottoscritto dal medesimo, riproducendo la fideiussione le clausole dello schema ABI, che erano state dichiarate nulle dalla Banca D'Italia
con provvedimento del 2.5.2005, n. 5, per contrarietà all'art. 2 della legge antitrust.
Detta eccezione di nullità della fideiussione, pur ammissibile ex art. 345,
comma 2, c.p.c. anche se formulata per la prima volta in appello, in quanto integrante un'eccezione rilevabile anche d'ufficio, risulta essere però infondata per la dirimente ragione che non risultano in atti, depositati nei termini delle preclusioni istruttorie, maturate in primo grado con la decorrenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., né il provvedimento sanzionatorio della
Banca d'Italia del 2.5.2005, n. 55, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c., né il modello contrattuale ABI, a cui il provvedimento della Banca d'Italia fa riferimento, onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nulle in ragione di detta conformità (per il principio per cui la nullità del contratto di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziale non può essere dichiarata, né d'ufficio, né su eccezione di parte, ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della Banca d'Italia ed il modello ABI, vedi, tra tante, Cass. civ., 15.11.2024, n. 30383; Cass. civ.,
8.1.2025, n. 416; Cass. civ.,13.1.2025, n. 863).
Pertanto l'appello va parzialmente accolto. Stante l'accoglimento solo parziale del presente gravame, e quindi sussistendo complessivamente e sostanzialmente reciproca soccombenza tra le parti, la
Corte ritiene di compensare integralmente tra le stesse le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
n. 635/2020, emessa dal tribunale di Benevento in data 21.3.2020 e pubblicata in data 8.4.2020, in parziale accoglimento dello stesso, così dispone:
1. Accoglie parzialmente l'appello e condanna gli appellati, in solido, al pagamento, in favore della banca della somma di €. 14.020,26, pari al saldo accertato del conto anticipi POS, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. Dichiara che la sentenza di primo grado deve intendersi emessa anche nei confronti di , attore in primo grado unitamente a Controparte_2
; CP_1
3. Conferma per il resto la sentenza di primo grado;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, li 29.10.2025
Il Presidente
Il Giudice Ausiliare est. (dr. Rosaria Morrone)
(dr. Sandro de Paola)