Articolo 4 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398
Articolo 3
Versione
1 gennaio 1992
Art. 4. 1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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