Sentenza 27 gennaio 2006
Massime • 2
L'interesse ad agire, necessario anche ai fini dell'impugnazione del provvedimento giudiziale, va apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata. È, pertanto, inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte e che sia diretta all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico. (In applicazione di tale principio, la Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui il ricorrente aveva lamentato la mancata qualificazione della domanda proposta in giudizio nei di lui confronti, senza specificare quale danno tale omissione aveva in concreto arrecato all'esercizio dei suoi diritti nel processo, né in che modo essa aveva inciso sull'esito della lite).
L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come, in genere, l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. o del vizio di motivazione ex art. 360 n.5. cod. proc. civ., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" - ovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art.360 n.4 cod. proc. civ. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro "ex actis" dell'assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/2006, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo - Presidente -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
Dott. PETITTI ST - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM NO, elettivamente domiciliato in Roma CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso l'avvocato MICHELE DE NOVELLIS, rappresentato e difeso dagli avvocati PORRONE GIAN CARLO, POTO DARIO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
C.L.M. SPA, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso l'avvocato FABIO LAIS, Che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FUBINI PAOLO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
ED RD, GL RA, CALLERI SILVIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1136/2002 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 03/08/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2005 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel maggio 1997, la s.p.a. C.L.M. domandò al Tribunale di Torino di condannare ST MA, previo rendimento del conto, alla restituzione della somma di L. 353.000.000 sottratta nel periodo in cui aveva ricoperto la carica di amministratore della società Finceco s.p.a. (la seguito trasformatasi nella s.p.a. CLM), traendo vari assegni sul conto della società e versandone successivamente l'importo su propri conti in essere presso due istituti di credito. Il MA replicò che le somme prelevate dal conto sociale e regolarmente indicate nei vari bilanci approvati erano state restituite a vari soci a fronte di anticipazioni effettuate, contestando quindi l'interesse ad agire della società stante la corrispondente diminuzione del conto finanziamento soci. Chiamò in giudizio a titolo di manleva i soci, RD DR e IA RA, e il sindaco della s.p.a. C.L.M. IO RI, i quali rimasero contumaci.
Con sentenza del 9 marzo 2001, l'adito Tribunale accolse la domanda attorea e respinse quella di garanzia impropria formulata dal convenuto.
Il successivo gravame del MA fu respinto dalla Corte d'Appello di Torino. La s.p.a. C.L.M. - osservò detto giudice - è in tesi legittimata ad agire. Infatti, mentre i singoli soci, ove non si fosse potuta dimostrare l'avvenuta restituzione dei finanziamenti effettuati, avrebbero mantenuto il loro credito nei confronti della s.p.a. C.L.M., nonostante la riduzione del relativo conto iscritto nei bilanci societari, il decremento del patrimonio sociale, a causa delle sottrazioni di denaro da parte dell'amministratore, rimaneva a carico della società, in ogni caso, malgrado i "sospetti" fatti insorgere dall'appellante circa la ragione sottostante all'operazione (evasione fiscale in favore dei soci), la soluzione della vicenda derivava dalla mancata prova della devoluzione ai vari soci finanziatori delle somme sicuramente prelevate dal MA dalle casse sociali e versate su propri conti correnti. Da ciò emergeva, sotto altro profilo, la legittimazione attiva della società a ripetere le somme in questione, potendo i soci finanziatori rivolgere nei suoi confronti le pretese restitutorie. Nè, atteso il chiaro disposto dell'art. 2434 c.c., valeva a esentare l'appellante dalle proprie responsabilità di fronte alla società l'approvazione dei bilanci in cui sarebbero state annotate le dedotte restituzioni di somme ai soci finanziatori. Stante il difetto di prova sulla effettiva percezione delle somme in contestazione da parte dei terzi chiamati in giudizio, correttamente era stata respinta la domanda di condanna degli stessi a manlevare il MA di quanto questi avrebbe dovuto restituire alla società attrice.
Di tale sentenza, il MA ha chiesto la cassazione con ricorso sostenuto da quattro motivi.
Resiste la s.p.a. C.L.M. con controricorso.
Nessuna difesa svolgono gli altri intimati (RD DR, IA RA e IO RI).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, viene denunziata violazione dell'art. 2711 c.c.. Lamenta il ricorrente che la Corte Territoriale, oltre a non avere qualificato l'azione proposta in giudizio, se di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ha omesso di delibare sul motivo di appello con cui si era censurata la statuizione della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto abbandonata, oltre che vaga e generica, la richiesta di ordinare alla società attrice l'esibizione dei libri sociali;
solo attraverso tale mezzo istruttorio sarebbe stato in grado di dimostrare di avere prelevato le somme all'esclusivo fine di rimborsare i soci che l'avevano anticipate all'ente sociale sotto forma di finanziamenti.
Con il secondo motivo, il MA denuncia omessa e insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia costituito dal mancato accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. o comunque dalla mancata emanazione di ufficio dell'ordine di esibizione in detta norma previsto. La Corte del merito, assume il ricorrente, non ha considerato che le circostanze alla cui prova era finalizzata la richiesta avrebbero potuto condurre a una diversa decisione. L'istanza non era generica in quanto basata sull'art. 2421 c.c, numeri 3, 4 e 6, e chiaramente riferita al periodo in cui egli aveva gestito l'operazione "emissione assegni".
Così come risultano formulati, i sopra riassunti motivi - da trattare congiuntamente concernendo la stessa questione dell'omesso esame del motivo di appello relativo all'istanza di esibizione, traguardata ora sotto il profilo del vizio di violazione di legge, ora sotto il profilo del vizio di motivazione - si appalesano, per più versi, inammissibili.
Anzitutto, con le riassunte censure risulta denunciato - quale vizio di violazione di norma sostanziale (art. 2711 c.c.) e vizio di omessa e/o insufficiente motivazione (secondo motivo), oltretutto con esplicito richiamo, rispettivamente, alla norma strumentale di cui all'art. 360 c.p.c., numeri 3 e 5 - un vizio di omessa pronunzia atta a integrare una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La censura avverso tale vizio non deve essere formulata, con il ricorso per Cassazione, mediante la denuncia di un error in iudicando per violazione di norme di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3, o per inidoneità della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto tali doglianze, da un lato, presuppongono che il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto, oppure senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa al riguardo;
dall'altro, consentono alla parte di chiedere e al giudice di legittimità di verificare, sulla base del solo esame della sentenza impugnata, unicamente la correttezza giuridica della decisione e la sufficienza e la logicità della motivazione. La censura del vizio in questione deve essere, invece, formulata mediante la denunzia del pertinente error in procedendo di cui all'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, dacché solo tale specifica differente deduzione consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto in sè processuale - di effettuare l'esame, altrimenti preclusogli, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello. La deduzione di un vizio che ridonda in omessa pronunzia implica, infatti, la necessità di accertare se e in quali termini il preteso motivo di gravame fosse stato proposto e, di conseguenza, se esso avesse posseduto quei requisiti di specificità, imposti dall'art. 343 c.p.c., la cui ricorrenza rende obbligatori l'esame del motivo e la pronunzia su di esso da parte del giudice del merito e, quindi, censurabile l'omissione dell'uno e dell'altra, ovvero se tali requisiti non avesse posseduto e, quindi, la denunciata omissione risultasse invece inesistente, per non essere stata richiesta alcuna pronunzia, oppure giustificata, per essere espressione della reiezione implicita di un motivo inammissibile in quanto non idoneamente proposto. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell'assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo.
Tali principi sono stati ripetutamente affermati da questa Corte secondo cui, per l'appunto, il vizio di omessa pronuncia, che si traduce nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto incidente sulla sentenza pronunciata dal giudice del gravame, è deducibile con ricorso per Cassazione esclusivamente ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 (nullità della sentenza e del procedimento), mentre esso non può esser fatto valere come violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) ne' tanto meno come vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) (cfr. sentt. nn. 8468/1996, 11260/2000, 12790/2000,
317/2002, 604/2003, 11034/2003, 12721/2004). Più in particolare, questa Corte ha affermato che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacché siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo errar in procedendo e della violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr. sentt. nn. 12366/1999, 8632/2000, 1170/2004, 12721/2004, 12475/2004). In secondo luogo, in ispreto al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente non riproduce l'esatto tenore dell'istanza diretta a ottenere l'ordine di esibizione dei libri sociali, limitandosi a fare, al riguardo, inammissibile rimando all'atto di appello e agli scritti difensivi del primo giudizio. Di vero, il ricorrente per cassazione il quale denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati all'omesso esame, da parte del giudice di merito, di mezzi istruttori ritualmente introdotti, ha l'onere, da un lato, di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra tale omissione addebitata al giudice e il contenuto della decisione in concreto adottata, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività delle prove, e, dall'altro, di indicare specificamente, nel ricorso, le deduzioni di prova che asserisce disattese, se del caso trascrivendole, onde consentire al giudice di legittimità la verifica, sulla sola base di tale atto di impugnazione e senza necessità di (inammissibili) indagini integrative, della validità e decisività delle disattese deduzioni, non potendo svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio (vedi Cass. nn. 9712/2003, 19138/2004). Nella specie, il ricorrente sostiene soltanto che l'istanza era riferita all'art. 3421 c.c., numeri 3) 4) e 6) e al periodo in cui egli aveva gestito l'operazione "emissione assegni". Ma a ben vedere, sia detto per mero debito di ragione, l'istanza, se così strutturata, sarebbe stata in realtà generica (riguardando, indistintamente, i libri delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo) e con finalità meramente esplorative ciò in dissonanza rispetto al dettato normativo, coordinato con la natura dispositiva del procedimento civile e con i principi sull'onere della prova (vedi art. 210 c.p.c., e, per i libri d'impresa, art. 2711 c.c. nonché art. 94 disp. att. c.p.c.), e all'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'ordine di esibizione deve riguardare documenti specificamente indicati o individuabili, ritenuti indispensabili ai fini della prova dei fatti controversi non altrimenti offribile o acquisibile, e può pertanto essere utilizzato solo se la relativa iniziativa non ha finalità meramente esplorative (cfr. Cass. nn. 564/1973, 1832/1980, 9126/1990, 6707/1991, 2019/1995, 9715/1995, 13721/2002). Per l'inverso, l'istanza del convenuto, pur puntualizzando il fatto da provare, non dava alcuna precisa indicazione circa il documento sociale che avrebbe dovuto dimostrarlo e, quindi, si traduceva in un'inammissibile pretesa di acquisire indiscriminatamente tale documentazione, ovvero di far carico alla controparte di stralciare ed estrarre dai propri libri le registrazioni potenzialmente idonee a confortare l'eccezione avversaria. D'altra parte, neanche in ricorso il MA ha saputo illustrare i motivi in base ai quali era impossibile offrire altrimenti prova dalla dstinazione delle somme.
In terzo luogo, in via assorbente rispetto a ogni considerazione sul mezzo in esame, è sufficiente richiamare il costante orientamento di questa Corte secondo cui l'ordine di esibizione di documenti o di cosa, a norma dell'art. 210 c.p.c., al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte, costituisce provvedimento tipicamente discrezionale del giudice del merito che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di avvalarsene. Il mancato esercizio di detta facoltà non può pertanto, essere oggetto di ricorso per Cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Cass. nn. 1123/1987, 9715/1995, cit., 12493/2002, 13721/2002, cit., 3290/2003, 13443/2003, 19054/2003, 5908/2004, 12997/2004, 10357/2005).
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 4, per inesistenza di motivazione sulla natura dell'azione proposta in giudizio, se cioè si trattasse di domanda di condanna per responsabilità contrattuale del convenuto o di domanda per responsabilità aquiliana.
Con il quarto motivo, denunzia la violazione degli artt. 2697 e 2434 c.c., in relazione agli artt. 1218 e 2043 c.c., ascrivendo alla Corte
di avere fatto carico esclusivamente al convenuto del mancato assolvimento della prova della devoluzione delle somme prelevate dalla cassa sociale. Ricollegandosi alla precedente censura, il ricorrente assume che se presupposto dell'azione era l'inadempimento degli obblighi di amministratore e si trattava, quindi, di responsabilità contrattuale, incombeva a esso convenuto provare di avere devoluto le somme sul conto finanziamento soci, sicché si rivelerebbe ingiusta la preclusione della istanza di esibizione dei libri contabili, stante l'impossibilità di provare altrimenti il suo assunto;
se, al contrario, la domanda era basata su un'indebita sottrazione di beni della società da parte dell'amministratore nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si versava in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con conseguente inversione a carico dell'attrice dell'onere della prova della non avvenuta devoluzione delle somme in detto conto, non ricavabile indirettamente dal principio sancito dall'art. 2424 c.c., secondo cui l'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori per le responsabilità incorse nella gestione sociale.
Il terzo motivo è di per sè inammissibile, in guanto il ricorrente neanche allega che da una qualificazione in un senso o nell'altro dell'azione proposta in giudizio dalla C.L.M. s.p.a. sarebbe sicuramente derivata una diversa e a lui favorevole decisione. Giova ricordare, al riguardo, l'indiscusso principio generala secondo cui alla radice dell'impugnazione dev'essere individuato un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità, un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, e non già un mero interessa astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla soluzione adottata. In altre parole, l'interesse all'impugnazione, sebbene di carattere strettamente processuale, non può considerarsi avulso dalla necessità di provocare o di far mantenere una decisione attinente al riconoscimento o al disconoscimento di un bene a favore di un determinato soggetto. È, quindi, inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alla domande od eccezioni proposte e che sia diretta all'emanazione di una pronuncia priva, di rilievo pratico (vedi Cass. nn. 4616/1984, 4267/1986, 12241/1998, 5702/2001, 11969/2003, 13091/2003, 15623/2005). In applicazione di tale principio, va negata la sussistenza di siffatta condizione di ammissibilità rispetto a un ricorso per Cassazione che si limiti a dedurre l'emessa qualificazione della domanda proposta in giudizio, senza indicare quale danno tale errore abbia arrecato in concreto all'esercizio dei diritti del ricorrente nel processo, ne' quale incidenza abbia potuto avere sull'esito della lite. L'ultimo motivo è infondato.
La Corte Territoriale ha, all'evidenza, ritenuto provato, anche perché non contestato, il fatto costitutivo della pretesa avanzata in giudizio dalla s.p.a. C.L.M. e cioè che il MA prelevò dalle casse sociali, traendo vari assegni sul conto della società, la somma di L. 353.000.000, che successivamente versò in conti correnti a lui intestati, in essere presso due distinti istituti di credito. La natura (contrattuale o extracontrattuale) dell'azione esercitata dalla società non rivestiva rilevanza alcuna perché, con la prova del trasferimento di somme dal conto della Finceco s.p.a. a quello personale dell'amministratore, la società attrice aveva comunque adempiuto l'onere probatorio su di essa incombente, che era quello di provare il fatto costitutivo della domanda di restituzione dalla somma. Secondo la regola che presiedono alla ripartizione dell'onere della prova, spettava invece al convenuto contrastare la pretesa restitutoria, adducendo fatti modificativi, estintitivi o impeditivi dalla stessa. In altri termini, la sottrazione della somma di danaro valeva, di per sè, a fondare la richiesta di restituzione, avendola il convenuto ammessa. Il MA ha accampato una diversa destinazione, per così dire finale, della somma, che in buona sostanza ne segnava l'utilizzazione per fini gestionali. Egli ha, quindi, addotto un fatto estintivo della pretesa - o in altre parole un titolo giuridico escludente l'obbligo dalla restituzione - configurantesi quale eccezione sostanziale, della cui prova era pienamente onerato. Nel quadro del richiamato principio, il convenuto non poteva limitarsi alla prospettazione di una causale, implicante (a suo dire) l'infondatezza del diritto alla restituzione. In conformità al generale precetto di cui all'art. 2697 c.c., il titolo comportante l'obbligo di restituzione, che è fatto costitutivo della relativa pretesa, è stato ampiamente provato dall'attrice onde spettava al MA l'onere di fornire prova della destinazione finale della somma temporaneamente (in tesi) transitata per conti correnti personali.
In ordine, poi, alla doglianza - già formante oggetto dei primi due motivi - relativa all'impossibilità di provare tale ultima circostanza in forma diversa dalla acquisizione dei libri contabili invano richiesta al giudice del merito ex art. 210 c.p.c., non possono che valere le considerazioni svolte in precedenza in sede di esame dei predetti mezzi.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, e il ricorrente, in quanto soccombente, condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore della controricorrente, mentre nessuna statuizione va emessa al riguardo nei confronti degli altri intimati non avendo essi svolto alcuna difesa in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari d'avvocato, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2006