Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 4 lett. d) legge 24 dicembre 1969 n. 990, anteriormente alla modifica disposta dall'art. 18 legge 19 febbraio 1992 n. 142, il socio di una società in nome collettivo, indipendentemente dalla responsabilità di essa come proprietaria dell'auto coinvolta in un incidente a seguito del quale egli riportava lesioni personali, non poteva agire per il risarcimento nei confronti dell'assicuratore del veicolo perché la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali ne escludeva la qualità di terzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/05/1999, n. 4494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4494 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MB VA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato SERGIO CERSOSIMO, che la difende, giusta procura speciale per Notar ZI RE di Ivrea del 28/12/98 n. 99154 di rep.;
- ricorrente -
contro
UNIASS ASSIC SPA, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
TT ER, ISI DI GAGGIOLA & C SNC, MAGLIONE SILVANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3173/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 14/05/96 e depositata il 10/10/96 (R.G. 2961/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/99 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Sergio CERSOSIMO;
udito l'Avvocato Maurizio ROMAGNOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 16 dicembre 1989 AN LI e SI IM - premesso che, il 26 giugno 1987, l'autovettura sulla quale viaggiavano, quali trasportati, mentre percorreva l'autostrada Aosta-Ivrea, era andata a finire fuori strada a causa di uno "sbandamento" - convenivano davanti al Tribunale di Roma la ISI di GI e C. s.n.c., proprietaria della autovettura, e la SS ZI s.p.a, assicuratrice della responsabilità civile, per sentire condannare le due società in solido al risarcimento dei danni che erano loro derivati per effetto delle lesioni personali subite nell'incidente.
Costituitesi le società convenute - delle quali l'SS eccepiva la non operatività della assicurazione nei confronti della IM che, all'epoca dell'evento, era socia della ISI s.n.c. (art.4, lettera d, della legge n.990/1969) - ed integrato il giudizio, a seguito di ordinanza collegiale, nei confronti di AL PO, conducente dell'autovettura, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 28 febbraio 1994, attribuiva l'esclusiva responsabilità dell'incidente al PO e condannava quest'ultimo e la SS ZI in solido al pagamento della somma di L. 143.780.000 in favore del LI e della somma di L. 198.967.000 a beneficio della IM, oltre gli interessi legali, respingendo invece la domanda proposta dagli attori contro la ISI s.n.c.. Proposti appello principale dalla SS ZI ed appello incidentale dal LI e dalla IM, la Corte di appello di Roma, con la sentenza depositata il 10 ottobre 1996, ha rilevato che la IM rivestiva effettivamente la qualità di socia della società n.c. ISI proprietaria del veicolo assicurato, come risultava dal certificato della Camera di commercio che il Tribunale non aveva potuto esaminare;
essa ha perciò ritenuto applicabile l'art.4, lettera d, della legge 24 dicembre 1969 n.990 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art.28 della legge 19 febbraio 1992 n. 142), che non considera terzi i soci a responsabilità illimitata della società assicurata, valutando altresì non fondati i sospetti di illegittimità costituzionale della citata disposizione normativa (per contrasto con gli artt-3 e 32 della Costituzione). Conseguentemente la Corte, in accoglimento dell'appello della SS, ha respinto la domanda proposta dalla IM sia contro la detta società assicuratrice sia contro il PO. Ha, poi, dichiarato inammissibile l'appello incidentale del LI e della IM.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma SI IM ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. Degli intimati solo la SS ZI ha svolto attività difensiva, presentendo controricorso.
Motivi della decisione.
1.- Con il primo motivo la ricorrente, deduce la omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.), nonché violazione dell'art.2712 c.c. e della legge n. 15/68
e successive modifiche, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha tratto dal certificato della Camera di commercio prodotto dalla SS la prova che la IM era socia della società assicurata ISI n.c.. La ricorrente osserva che tale certificato è stato da essa contestato perché privo di firma e di riferimenti all'anno in cui si è verificato l'incidente, onde non poteva essere utilizzato anche per il disposto dell'art.2712 c.c.. Il motivo di ricorso è infondato.
Secondo la sentenza impugnata, dal certificato della Camera di commercio risulta che SI IM, alla data dell'incidente (26 giugno 1987), rivestiva la qualità di socia della società in nome collettivo che era proprietaria dell'autovettura ed assicurata per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo. A tale certificato la Corte ha riconosciuto efficacia probatoria anche per "la carenza di contrarie allegazioni dell'interessata controparte" (e cioè della IM). Le contestazioni che quest'ultima parte muove nel ricorso in ordine a detto certificato (l'essere esso privo di firma e di riferimenti all'anno dell'incidente) non sono state dedotte nel corso del giudizio di appello e non possono essere prospettate in questa sede di legittimità, ove non è possibile prendere in esame il documento. L'assenza di contestazioni in ordine al certificato della Camera di commercio rileva anche per l'applicazione dell'art.2712 c.c., poiché in assenza di disconoscimento - da parte della IM - della conformità all'originale della fotocopia del documento prodotta dalla controparte (disconoscimento che sarebbe dovuto avvenire nel giudizio di merito), detta fotocopia ha la stessa efficacia probatoria dell'originale.
2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.360 n.3 c.p.c., in relazione agli artt.2043 e 2054 c.c.), sostenendo che, avendo il Tribunale escluso la responsabilità della società proprietaria dell'autovettura ed affermato la responsabilità del solo conducente sulla base dell'art.2043 c.c. (e non dell'art.2054), sussiste "un rapporto giuridico fra il conducente responsabile e l'istituto assicuratore dell'auto su cui viaggiavano la ricorrente e il sig. LI come trasportati", con la conseguente operatività della garanzia assicurativa a suo favore.
Il motivo di ricorso è infondato.
La garanzia assicurativa a favore della IM è stata esclusa in applicazione dell'art.4, lettera d, della legge 24 dicembre 1969 n.990 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art.28 della legge 19 febbraio 1992 n. 142), secondo cui "non sono terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge: d) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata" della stessa. Il giudice del merito ha, infatti, accertato che la IM era socia della società in nome collettivo che aveva stipulato il contratto di assicurazione obbligatoria con la SS ZI, e quindi socia a responsabilità illimitata della stessa(art.2291 c.c.). La disposizione normativa qui trascritta è operante a prescindere dall'accertamento delle responsabilità in ordine al danno subito dal socio, e cioè sia che venga affermata la responsabilità della società (proprietaria del veicolo assicurato), sia che essa venga esclusa, sia che (come nel caso di specie) venga ritenuto responsabile il solo conducente. La norma, infatti, esclude in astratto e comunque il socio dai benefici del contratto di assicurazione stipulato dalla società, contratto che perciò non può mai giovargli.
3.- Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della legge n.990/1969, in relazione all'art.11 della Costituzione ed alla normativa comunitaria, nonché la violazione degli artt.3 e 32 della Costituzione. La ricorrente osserva che la Corte di appello, una volta esclusa la retroattività dell'art.28 della legge 19 febbraio 1992 n.142 (che ha modificato l'art.4 della legge n.990/1969, prevedendo che la garanzia assicurativa opera anche a favore dei soci a responsabilità illimitata della società assicurata, sia pure per i soli danni alla persona), avrebbe dovuto sollevare la questione di costituzionalità della previgente disciplina, la quale sarebbe stata prevedibilmente accolta in analogia con la sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2 maggio 1991. La ricorrente, infine, lamenta che la sentenza impugnata non abbia detto nulla sulla rilevanza della direttiva CEE 29 dicembre 1983 n.5184, che ella aveva invocato sia in primo che in secondo grado.
Il motivo di ricorso è infondato.
La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente è stata, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, dichiarata manifestamente infondata con ordinanza della Corte costituzionale 16 aprile 1998 n. 125, la quale ha ritenuto "non irragionevoli le opzioni legislative succedutesi nel tempo, nel contesto del graduale ed articolato processo evolutivo della disciplina in esame, valutato in una prospettiva necessariamente diacronica, alla luce della quale la scelta operata dal legislatore del 1992, se va positivamente apprezzata come un rafforzamento della tutela della salute costituzionalmente garantita, non può tuttavia fungere da tertium comparationis al fine dello scrutinio di costituzionalità della previgente disposizione". Ha trovato, quindi, piena conferma la valutazione della Corte di appello di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata dalla ricorrente nel giudizio di appello e riproposta nel ricorso per cassazione.
Per quanto attiene alla addotta violazione della direttiva comunitaria n. 5/84, premesso che l'assenza di motivazione della sentenza impugnata è priva di rilievo perché attiene ad una questione di diritto, va osservato che la invocata direttiva ha previsto il termine del 31 dicembre 1987 per il suo recepimento da parte degli Stati membri (art.5), onde, alla data del sinistro (26 giugno 1987), essa non poteva avere ancora alcuna efficacia rispetto all'ordinamento interno. Correttamente, perciò, la Corte di appello non ne ha tenuto conto nella decisione della causa.
4.- Nell'udienza di discussione il difensore della ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha respinto la domanda proposta contro il conducente PO, che invece era stato condannato in primo grado e che non aveva proposto appello. La censura non può essere esaminata perché del tutto nuova rispetto al contenuto del ricorso per cassazione, il quale concerne esclusivamente la pronunzia di rigetto della domanda proposta contro la società assicuratrice. Il conducente del veicolo è stato considerato dalla ricorrente soltanto nel secondo motivo, ma sempre per ottenere l'affermazione di "operatività della garanzia assicurativa in favore della IM".
La pronunzia di rigetto della domanda proposta dalla IM contro il conducente PO deve, pertanto, ritenersi non censurata.
5.- In conclusione, il ricorso per cassazione, essendo infondato, va rigettato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 1999