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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 01/10/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 871/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – I SEZIONE CIVILE
SENTENZA Il Tribunale in composizione collegiale:
1) Dott. Damiano Dazzi
2) Dott. Stefano Rago
3) Dott. Lorenzo Meoli
nella causa civile iscritta al n. R.G. 871/2024 TRA
, con l'avv. MARINELLI MASSIMO;
Parte_1
- RICORRENTE E;
Persona_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18/03/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
con cui aveva contratto matrimonio a Casalgrande il Persona_1
Il resistente, convenuto regolarmente, non si è costituito. Il Tribunale si è già pronunciato con sentenza parziale sulla domanda di separazione e di addebito.
1. Domanda di divorzio
Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l.898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al presidente del tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda. Devono essere, quindi, disposte le formalità di legge.
2. Provvedimenti accessori La domanda di addebito è stata già accolta con sentenza parziale.
3. Spese Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
, che avevano contratto matrimoni il Persona_1
09/09/2022 (atto n. 27, parte 1, serie 2, anno 2022);
-manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalgrande per quanto di competenza;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.000 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, camera di consiglio dell' 11/09/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Lorenzo Meoli Damiano Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – I SEZIONE CIVILE
SENTENZA Il Tribunale in composizione collegiale:
1) Dott. Damiano Dazzi
2) Dott. Stefano Rago
3) Dott. Lorenzo Meoli
nella causa civile iscritta al n. R.G. 871/2024 TRA
, con l'avv. MARINELLI MASSIMO;
Parte_1
- RICORRENTE E;
Persona_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18/03/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
con cui aveva contratto matrimonio a Casalgrande il Persona_1
Il resistente, convenuto regolarmente, non si è costituito. Il Tribunale si è già pronunciato con sentenza parziale sulla domanda di separazione e di addebito.
1. Domanda di divorzio
Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l.898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al presidente del tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda. Devono essere, quindi, disposte le formalità di legge.
2. Provvedimenti accessori La domanda di addebito è stata già accolta con sentenza parziale.
3. Spese Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
, che avevano contratto matrimoni il Persona_1
09/09/2022 (atto n. 27, parte 1, serie 2, anno 2022);
-manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalgrande per quanto di competenza;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.000 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, camera di consiglio dell' 11/09/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Lorenzo Meoli Damiano Dazzi