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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZOSO LIANA RI TERESA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 160/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - UD
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11520240013183551000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11520240013183551000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la Cartella di pagamento n. 11520240013183551000, notificata in data 01/04/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate – OS di UD ha intimato al ricorrente il pagamento, entro 60 giorni, di un importo complessivo di € 684,91, relativo agli atti di seguito riportati:
1) Regione Calabria Settore Tributi U.O. Tassa Automobilistica anno 2019 dell'importo di € 340,43;
2) Regione Calabria Settore Tributi U.O. Tassa Automobilistica anno 2021 dell'importo di € 338,60.
L'atto introduttivo del giudizio è stato notificato alla Agenzia delle Entrate – OS per la provincia di
UD ed alla Regione Calabria Settore Tributi U.O. – Tasse Automobilistiche.
Si è costituita in giudizio la sola Agenzia delle Entrate – OS per la provincia di UD.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della cartella di pagamento per l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione ex art. 54 DPR n. 131/1986. Assume che si è visto recapitare, l'01/04/2025, la cartella di pagamento n. 11520240013183551000 che è illegittima in quanto non preceduta da alcun avviso di accertamento o di liquidazione.
2. Con il secondo motivo deduce la nullità della cartella di pagamento per violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi del comb. disp. degli artt. 54 DPR n. 131/1986 e art. 7 Statuto del contribuente.
3. Con il terzo motivo deduce la prescrizione del credito azionato.
Osserva la Corte che l'Ufficio Regione Calabria Settore Tributi U.O. – Tasse Automobilistiche non si è costituita in giudizio e non ha, conseguentemente, prodotto, atto alcuno da cui sia dato evincere un effetto interruttivo della prescrizione. Dunque il primo atto notificato al contribuente risulta essere la cartella n.
11520240013183551000 notificata il giorno 1/4/2025.
Va considerato che l'art.5, d.l. n.953/1982, come modificato dall'art. 3, d.l. n. 2/1986, conv. dalla l. n. 60/1986, espressamente dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” e che, per consolidato indirizzo, la detta prescrizione matura alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento (Cass., ord. n. 20425/2017; Cass. Sez. Un.
17.11.2016, n.23397).
Va considerato, altresì, che la prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui all'art. 2 del d.l.
6 gennaio 1986, n. 2 (convertito nella l. 7 marzo 1986, n. 60). In applicazione di tale principio la Corte di
Cassazione ( sentenza n. 3048/2008 ) ha ritenuto che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999).
Ciò premesso, l'art. 68 del D.L. 18/2020 prevede che: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122...”
L'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone che: “ Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento ... comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione ...” .
In applicazione delle norme citate deve considerarsi prescritto il credito afferente la tassa automobilistica relativa sia all'anno 2019 che all'anno 2021. Ciò in quanto la notifica della cartella, da considerarsi come primo atto impositivo notificato al ricorrente, è stata effettuata oltre il termine di prescrizione, pur considerata la sospensione di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020 per quanto concerne il periodo d'imposta
2019. Per quanto riguarda la tassa dovuta per il 2021, non vi è luogo all'applicazione di alcuna sospensione dei termini in quanto la scadenza per il pagamento della tassa era successiva al periodo di sospensione.
Il ricorso va, pertanto, accolto, ritenendosi assorbita ogni altra questione.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate – OS per la provincia di UD e la Regione Calabria Settore Tributi U.O. – Tasse Automobilistiche in solido a rifondere al ricorrente le spese processuali che liquida in euro 500,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZOSO LIANA RI TERESA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 160/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - UD
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11520240013183551000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11520240013183551000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la Cartella di pagamento n. 11520240013183551000, notificata in data 01/04/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate – OS di UD ha intimato al ricorrente il pagamento, entro 60 giorni, di un importo complessivo di € 684,91, relativo agli atti di seguito riportati:
1) Regione Calabria Settore Tributi U.O. Tassa Automobilistica anno 2019 dell'importo di € 340,43;
2) Regione Calabria Settore Tributi U.O. Tassa Automobilistica anno 2021 dell'importo di € 338,60.
L'atto introduttivo del giudizio è stato notificato alla Agenzia delle Entrate – OS per la provincia di
UD ed alla Regione Calabria Settore Tributi U.O. – Tasse Automobilistiche.
Si è costituita in giudizio la sola Agenzia delle Entrate – OS per la provincia di UD.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della cartella di pagamento per l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione ex art. 54 DPR n. 131/1986. Assume che si è visto recapitare, l'01/04/2025, la cartella di pagamento n. 11520240013183551000 che è illegittima in quanto non preceduta da alcun avviso di accertamento o di liquidazione.
2. Con il secondo motivo deduce la nullità della cartella di pagamento per violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi del comb. disp. degli artt. 54 DPR n. 131/1986 e art. 7 Statuto del contribuente.
3. Con il terzo motivo deduce la prescrizione del credito azionato.
Osserva la Corte che l'Ufficio Regione Calabria Settore Tributi U.O. – Tasse Automobilistiche non si è costituita in giudizio e non ha, conseguentemente, prodotto, atto alcuno da cui sia dato evincere un effetto interruttivo della prescrizione. Dunque il primo atto notificato al contribuente risulta essere la cartella n.
11520240013183551000 notificata il giorno 1/4/2025.
Va considerato che l'art.5, d.l. n.953/1982, come modificato dall'art. 3, d.l. n. 2/1986, conv. dalla l. n. 60/1986, espressamente dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” e che, per consolidato indirizzo, la detta prescrizione matura alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento (Cass., ord. n. 20425/2017; Cass. Sez. Un.
17.11.2016, n.23397).
Va considerato, altresì, che la prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui all'art. 2 del d.l.
6 gennaio 1986, n. 2 (convertito nella l. 7 marzo 1986, n. 60). In applicazione di tale principio la Corte di
Cassazione ( sentenza n. 3048/2008 ) ha ritenuto che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999).
Ciò premesso, l'art. 68 del D.L. 18/2020 prevede che: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122...”
L'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone che: “ Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento ... comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione ...” .
In applicazione delle norme citate deve considerarsi prescritto il credito afferente la tassa automobilistica relativa sia all'anno 2019 che all'anno 2021. Ciò in quanto la notifica della cartella, da considerarsi come primo atto impositivo notificato al ricorrente, è stata effettuata oltre il termine di prescrizione, pur considerata la sospensione di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020 per quanto concerne il periodo d'imposta
2019. Per quanto riguarda la tassa dovuta per il 2021, non vi è luogo all'applicazione di alcuna sospensione dei termini in quanto la scadenza per il pagamento della tassa era successiva al periodo di sospensione.
Il ricorso va, pertanto, accolto, ritenendosi assorbita ogni altra questione.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate – OS per la provincia di UD e la Regione Calabria Settore Tributi U.O. – Tasse Automobilistiche in solido a rifondere al ricorrente le spese processuali che liquida in euro 500,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ed agli accessori di legge.