Art. 7.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle armi prodotte da stabilimenti militari o da privati per conto delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonche' alle armi importate dall'estero per le Forze armate e i Corpi armati dello Stato ovvero destinate a Forze armate estere e fabbricate sotto il controllo di enti tecnici delle Forze armate o dello Stato richiedente.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle armi prodotte da stabilimenti militari o da privati per conto delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonche' alle armi importate dall'estero per le Forze armate e i Corpi armati dello Stato ovvero destinate a Forze armate estere e fabbricate sotto il controllo di enti tecnici delle Forze armate o dello Stato richiedente.