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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
riunito in Camera di ConIGlio nella seguente composizione:
dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente relatore dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice
dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 3234/23 R.G. ed iniziato con atto di citazione dd. 31/07/23
da con avv. M. ZANETTE Parte_1
- attore -
contro
, con avv. C. TORRE Controparte_1
GIORGIO IC, in persona del suo curatore speciale avv. F. PELLEGRINI
- convenuti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: impugnazione riconoscimento figlio per difetto di veridicità.
Conclusioni dell'attore:
Voglia l'intestato Tribunale contrariis reiectis
pagina 1 di 6 nel merito:
accertare e dichiarare che il minore IO IC, nato a [...] il [...], non è figlio dell'esponente attore
IG. per i motivi esposti e provati in corso di causa e conseguentemente, ordinare all'ufficiale di Parte_1
stato civile del Comune di San Dorligo della Valle (TS) di procedere all'annotazione della Sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore, come prescritto dall'art. 49, lett. o) del DPR n. 396/2000.
Spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa secondo il criterio della soccombenza ed in ogni caso ponendo a carico della IG.ra le spese di Contributo Unificato e diritti di cancelleria Controparte_1
pari ad € 545,00 nonché le spese di CTU pari ad € 1.342,00 (come da fatture e ricevute di pagamento che si allegano al presente foglio di p.c.) per complessivi € 1887,00 tutte anticipate per intero dall'attore IG. Parte_1
in via istruttoria:
ammettersi le istanze istruttorie formulate nell'atto di citazione di data 21.7.2023 e nelle successive memorie ex art. 171 ter, comma 1 nn.
1-3 c.p.c. rispettivamente di data 8.2.2024, 28.2.2024, 8.3.2024 ove non ammesse dal Giudice
delegato.
Conclusioni della convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rejetta
1. accertare e dichiarare che il minore IO MI, nato a [...] il [...], non è figlio di nato Parte_1
a Trieste il 3/8/2000, con ogni conseguenza in punto rettifica sull'atto di nascita del minore;
2. con compensazione integrale di spese e compensi professionali del procedimento.
Conclusioni del curatore speciale del minore:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Trieste, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere:
Nel merito: accertare e dichiarare che il minore IO MI, nato a [...] il [...] non è figlio di Pt_1
nato a [...] il [...], con ogni conseguenza in punto rettifica sull'atto di nascita del minore, salvo
[...]
eventuale diverso bilanciamento tra l'eIGenza di affermare la verità biologica e il concreto interesse del minore
IO e quindi con eventuale assunzione di ogni provvedimento ritenuto utile nell'interesse del minore IO.
Con compensazione integrale di spese e compensi professionali del procedimento, salva la liquidazione in regime di
Patrocinio a spese dello Stato.
pagina 2 di 6 Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha citato in giudizio per sentir accogliere le conclusioni di cui in Parte_1 Controparte_1
epigrafe, in particolare esponendo, in fatto, di avere “intrattenuto una relazione sentimentale con la IG.ra
. I rapporti con la stessa, dapprima caratterizzati da affetto ed intimità, si sono poi Controparte_1
deteriorati progressivamente a causa di dissapori soprattutto legati ad una incompatibilità caratteriale;
-
nel corso della relazione, in data 27.9.2019, è nato un bambino a cui è stato dato il nome di IO
dichiarato figlio dell'esponente nell'atto di nascita di cui allo Stato Civile del Comune di San Dorligo
della Valle (TS) (doc. 1- 3); - nel settembre 2022 la relazione sentimentale tra il IG. e la IG.ra Pt_1
si è interrotta. Nel contempo si è affievolito anche il rapporto con il piccolo IO;
- CP_1
nell'ottobre 2022 l'esponente ha appreso che la IG.ra . durante la loro relazione sentimentale CP_1
ed in particolare nel periodo del presunto concepimento del bambino, aveva intrattenuto una relazione
con un altro uomo con cui aveva avuto dei rapporti sessuali;
- dette circostanze venivano comunicate
all'esponente dalla IG.ra (doc 4) e confermate dalla stessa IG.ra Parte_2 CP_1
allorquando l'esponente le chiedeva chiarimenti. La stessa IG.ra palesava al IG. CP_1 Pt_1
di nutrire dei dubbi sulla paternità biologica del piccolo IO;
- la IG.ra , anche
[...] CP_1
per evitare che il figlioletto intrattenesse un rapporto con chi poteva non essere il padre naturale,
prestava il proprio consenso ad effettuare un accertamento di laboratorio circa il rapporto di paternità
biologica tra il IG. ed il piccolo IO IC;
- sulla base degli accertamenti Parte_1
effettuati, la dott.ssa in data 20.4.2023 concludeva che: Persona_1 Parte_1
non è il padre biologico di MI IO” (doc. 5); - l'esponente ha già richiesto ed ottenuto in data
10.7.2023 la nomina di curatore speciale del minore IO IC dal Tribunale di Trieste individuato
nella persona dell'avv. Francesco Pellegrini del Foro di Trieste (doc. 6)”.
Costituendosi in giudizio, , pur fornendo una parzialmente diversa versione dei fatti, Controparte_1
ha dichiarato di non contestare la domanda attorea, concludendo pure come in epigrafe.
Si è costituito altresì il curatore speciale del minore, il quale ha sollevato alcune eccezioni,
segnatamente concernenti il termine di decadenza di cui all'art. 263 comma 3 c.c., l'insufficienza della pagina 3 di 6 sola c.t.u. genetica, la preminenza dell'interesse del minore, la necessità di un'indagine sociale sulla condizione di quest'ultimo e sui suoi rapporti con l'attore.
Il Giudice delegato ha sentito le parti, ammesso ed assunto prove testimoniali, acquisito giuramento e conclusioni della dott.ssa Sorcaburu Ciglieri e ritenuto inutile affidare incarico ai Servizi Sociali;
infine, il
G.I., visto l'art. ha 473 bis 28 c.p.c., ha fissato nuova udienza per la rimessione della causa in decisione.
L'azione, riconducibile all'art. 263 c.c. (siccome modificato dal D. Lgs. 154/13), è innanzitutto rituale e tempestiva, avendo riguardo al termine annuale ex comma 3 (siccome interpretato da Corte Cost.
133/21); termine che, come noto, ha natura decadenziale, afferendo a materia sottratta alla disponibilità
delle parti.
La domanda è altresì fondata nel merito, considerato segnatamente il principio della prevalenza del
favor veritatis rispetto al favor legitimitatis, quale già enunciato da Corte Cost. 266/06 cit. e riconosciuto poi nella recente riforma della filiazione (v. anche Cass. civ. n. 24292/16 e 18140/18 citate dalle parti);
ciò, pur nella rilettura adottata dalla stessa Corte di Cassazione, la quale invero, con la sentenza n. 8617
del 3/04/17, ha riaffermato la necessità di un bilanciamento in concreto tra eIGenza di verità della paternità biologica ed eIGenza di certezza del legame genitoriale già acquisito, in relazione al concreto interesse del minore, evitando ogni automatismo. In detta pronuncia, si legge in particolare che occorre eseguire un bilanciamento fra l'eIGenza di affermare la verità biologica con l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità, non necessariamente collegato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali che si sono creati all'interno di una famiglia (v. anche Cass. civ. 13638/13, 13436/16, 4526/19, nonché artt. 24 CEDU e 6
Convenzione Europea sui diritti dei minori, firmata a Strasburgo, circa la centralità dell'interesse del minore;
ed ancora, si veda ordinanza n. 272/17 della Corte Costituzionale, secondo cui “la verità
biologica della procreazione costituisce "una componente essenziale" dell'identità personale del minore,
la quale concorre, insieme ad altre componenti, a definirne il contenuto”).
A sostegno dell'assunto dell'odierno attore depongono sia l'esito negativo della verifica genetica sul
DNA eseguita il 20/04/23, sia la totale adesione alla domanda e sostanziale ammissione da parte della madre del bambino della veridicità dei fatti dedotti, sia l'esito delle prove testimoniali assunte,
pagina 4 di 6 IGnificativo anche riguardo al momento della conoscenza del pregresso tradimento della con CP_1
altro uomo, acquisita dal non prima dell'ottobre del 2022. Pt_1
E' altresì evidente e pacifico, come infine riconosciuto anche dal curatore speciale del minore, il mancato consolidamento di un rapporto tra lo stesso e l'attore, visto anche quanto riferito sia dai testi sia
(in udienza) dalle parti, le quali hanno invero dato atto che non vede il bambino, né lo Parte_1
sente, da settembre del 2022, e così pure la sua famiglia allargata. Il che ha giustificato il diniego di coinvolgimento dei Servizi Sociali, per palese inutilità.
Un tanto basta ad escludere la paternità in capo all'attore, trattandosi del resto di accertamento che potrebbe compiersi con ogni mezzo di prova, ed anche alla stregua del principio di non contestazione (cfr.
Cass. Civ., sez. 1, 11/06/2014 n. 13217, nel senso che “In tema di azione di disconoscimento di paternità
trova applicazione, ai fini della individuazione del "thema probandum", il principio di non contestazione,
dovendosi ritenere tale condotta idonea ad escludere, in via immediata, i fatti non contestati dal novero di
quelli bisognosi di prova, mentre resta solo indiretta, ed eventuale, la disposizione giuridica della
situazione dedotta in giudizio, che si realizza attraverso la preclusione della mancata opponibilità della
dimostrazione dei fatti allegati dalla controparte”).
Infine, le spese vanno compensate, considerando la natura stessa della controversia, oltre che il suo andamento, come pure la mancata opposizione, né d'altronde essendo dato desumere una soccombenza -
in senso giuridicamente rilevante - dal pregresso comportamento della convenuta, a prescindere da ogni eventuale giudizio morale (per avere la stessa consapevolmente celato di aver avuto dei rapporti sessuali anche con altra persona).
Quanto alle spese sostenute per l'accertamento biologico della paternità, pur trattandosi di “perizia stragiudiziale”, per ammissione dello stesso attore, è però vero che detto accertamento è stato acquisito e valorizzato in corso di causa alla stregua di una c.t.u., e quindi appare giustificato sottoporlo ad analogo regime, con conseguente rimborso a carico di entrambe le parti, nel cui comune interesse è stato in definitiva compiuto. Del resto, a parte il consenso ad effettuare l'indagine, non vi è alcuna evidenza o prova di accordi di sorta riguardo ai relativi costi (pari ad € 1342 ed accessori).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
accerta e dichiara che IO MI, nato a [...] il [...], non è figlio biologico dell'attore Pt_1
per difetto di veridicità del relativo riconoscimento;
[...]
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza, una volta passata in giudicato, con conseguente rettifica dell'atto di nascita.
Dichiara le spese interamente compensate tra le parti.
Pone gli oneri dell'indagine genetica a carico delle parti attrice e convenuta , in quote ugualii, CP_1
con i conseguenti obblighi di rifusione.
Così deciso in Trieste, il 14/04/25
il Presidente relatore
dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
riunito in Camera di ConIGlio nella seguente composizione:
dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente relatore dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice
dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 3234/23 R.G. ed iniziato con atto di citazione dd. 31/07/23
da con avv. M. ZANETTE Parte_1
- attore -
contro
, con avv. C. TORRE Controparte_1
GIORGIO IC, in persona del suo curatore speciale avv. F. PELLEGRINI
- convenuti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: impugnazione riconoscimento figlio per difetto di veridicità.
Conclusioni dell'attore:
Voglia l'intestato Tribunale contrariis reiectis
pagina 1 di 6 nel merito:
accertare e dichiarare che il minore IO IC, nato a [...] il [...], non è figlio dell'esponente attore
IG. per i motivi esposti e provati in corso di causa e conseguentemente, ordinare all'ufficiale di Parte_1
stato civile del Comune di San Dorligo della Valle (TS) di procedere all'annotazione della Sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore, come prescritto dall'art. 49, lett. o) del DPR n. 396/2000.
Spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa secondo il criterio della soccombenza ed in ogni caso ponendo a carico della IG.ra le spese di Contributo Unificato e diritti di cancelleria Controparte_1
pari ad € 545,00 nonché le spese di CTU pari ad € 1.342,00 (come da fatture e ricevute di pagamento che si allegano al presente foglio di p.c.) per complessivi € 1887,00 tutte anticipate per intero dall'attore IG. Parte_1
in via istruttoria:
ammettersi le istanze istruttorie formulate nell'atto di citazione di data 21.7.2023 e nelle successive memorie ex art. 171 ter, comma 1 nn.
1-3 c.p.c. rispettivamente di data 8.2.2024, 28.2.2024, 8.3.2024 ove non ammesse dal Giudice
delegato.
Conclusioni della convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rejetta
1. accertare e dichiarare che il minore IO MI, nato a [...] il [...], non è figlio di nato Parte_1
a Trieste il 3/8/2000, con ogni conseguenza in punto rettifica sull'atto di nascita del minore;
2. con compensazione integrale di spese e compensi professionali del procedimento.
Conclusioni del curatore speciale del minore:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Trieste, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere:
Nel merito: accertare e dichiarare che il minore IO MI, nato a [...] il [...] non è figlio di Pt_1
nato a [...] il [...], con ogni conseguenza in punto rettifica sull'atto di nascita del minore, salvo
[...]
eventuale diverso bilanciamento tra l'eIGenza di affermare la verità biologica e il concreto interesse del minore
IO e quindi con eventuale assunzione di ogni provvedimento ritenuto utile nell'interesse del minore IO.
Con compensazione integrale di spese e compensi professionali del procedimento, salva la liquidazione in regime di
Patrocinio a spese dello Stato.
pagina 2 di 6 Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha citato in giudizio per sentir accogliere le conclusioni di cui in Parte_1 Controparte_1
epigrafe, in particolare esponendo, in fatto, di avere “intrattenuto una relazione sentimentale con la IG.ra
. I rapporti con la stessa, dapprima caratterizzati da affetto ed intimità, si sono poi Controparte_1
deteriorati progressivamente a causa di dissapori soprattutto legati ad una incompatibilità caratteriale;
-
nel corso della relazione, in data 27.9.2019, è nato un bambino a cui è stato dato il nome di IO
dichiarato figlio dell'esponente nell'atto di nascita di cui allo Stato Civile del Comune di San Dorligo
della Valle (TS) (doc. 1- 3); - nel settembre 2022 la relazione sentimentale tra il IG. e la IG.ra Pt_1
si è interrotta. Nel contempo si è affievolito anche il rapporto con il piccolo IO;
- CP_1
nell'ottobre 2022 l'esponente ha appreso che la IG.ra . durante la loro relazione sentimentale CP_1
ed in particolare nel periodo del presunto concepimento del bambino, aveva intrattenuto una relazione
con un altro uomo con cui aveva avuto dei rapporti sessuali;
- dette circostanze venivano comunicate
all'esponente dalla IG.ra (doc 4) e confermate dalla stessa IG.ra Parte_2 CP_1
allorquando l'esponente le chiedeva chiarimenti. La stessa IG.ra palesava al IG. CP_1 Pt_1
di nutrire dei dubbi sulla paternità biologica del piccolo IO;
- la IG.ra , anche
[...] CP_1
per evitare che il figlioletto intrattenesse un rapporto con chi poteva non essere il padre naturale,
prestava il proprio consenso ad effettuare un accertamento di laboratorio circa il rapporto di paternità
biologica tra il IG. ed il piccolo IO IC;
- sulla base degli accertamenti Parte_1
effettuati, la dott.ssa in data 20.4.2023 concludeva che: Persona_1 Parte_1
non è il padre biologico di MI IO” (doc. 5); - l'esponente ha già richiesto ed ottenuto in data
10.7.2023 la nomina di curatore speciale del minore IO IC dal Tribunale di Trieste individuato
nella persona dell'avv. Francesco Pellegrini del Foro di Trieste (doc. 6)”.
Costituendosi in giudizio, , pur fornendo una parzialmente diversa versione dei fatti, Controparte_1
ha dichiarato di non contestare la domanda attorea, concludendo pure come in epigrafe.
Si è costituito altresì il curatore speciale del minore, il quale ha sollevato alcune eccezioni,
segnatamente concernenti il termine di decadenza di cui all'art. 263 comma 3 c.c., l'insufficienza della pagina 3 di 6 sola c.t.u. genetica, la preminenza dell'interesse del minore, la necessità di un'indagine sociale sulla condizione di quest'ultimo e sui suoi rapporti con l'attore.
Il Giudice delegato ha sentito le parti, ammesso ed assunto prove testimoniali, acquisito giuramento e conclusioni della dott.ssa Sorcaburu Ciglieri e ritenuto inutile affidare incarico ai Servizi Sociali;
infine, il
G.I., visto l'art. ha 473 bis 28 c.p.c., ha fissato nuova udienza per la rimessione della causa in decisione.
L'azione, riconducibile all'art. 263 c.c. (siccome modificato dal D. Lgs. 154/13), è innanzitutto rituale e tempestiva, avendo riguardo al termine annuale ex comma 3 (siccome interpretato da Corte Cost.
133/21); termine che, come noto, ha natura decadenziale, afferendo a materia sottratta alla disponibilità
delle parti.
La domanda è altresì fondata nel merito, considerato segnatamente il principio della prevalenza del
favor veritatis rispetto al favor legitimitatis, quale già enunciato da Corte Cost. 266/06 cit. e riconosciuto poi nella recente riforma della filiazione (v. anche Cass. civ. n. 24292/16 e 18140/18 citate dalle parti);
ciò, pur nella rilettura adottata dalla stessa Corte di Cassazione, la quale invero, con la sentenza n. 8617
del 3/04/17, ha riaffermato la necessità di un bilanciamento in concreto tra eIGenza di verità della paternità biologica ed eIGenza di certezza del legame genitoriale già acquisito, in relazione al concreto interesse del minore, evitando ogni automatismo. In detta pronuncia, si legge in particolare che occorre eseguire un bilanciamento fra l'eIGenza di affermare la verità biologica con l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità, non necessariamente collegato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali che si sono creati all'interno di una famiglia (v. anche Cass. civ. 13638/13, 13436/16, 4526/19, nonché artt. 24 CEDU e 6
Convenzione Europea sui diritti dei minori, firmata a Strasburgo, circa la centralità dell'interesse del minore;
ed ancora, si veda ordinanza n. 272/17 della Corte Costituzionale, secondo cui “la verità
biologica della procreazione costituisce "una componente essenziale" dell'identità personale del minore,
la quale concorre, insieme ad altre componenti, a definirne il contenuto”).
A sostegno dell'assunto dell'odierno attore depongono sia l'esito negativo della verifica genetica sul
DNA eseguita il 20/04/23, sia la totale adesione alla domanda e sostanziale ammissione da parte della madre del bambino della veridicità dei fatti dedotti, sia l'esito delle prove testimoniali assunte,
pagina 4 di 6 IGnificativo anche riguardo al momento della conoscenza del pregresso tradimento della con CP_1
altro uomo, acquisita dal non prima dell'ottobre del 2022. Pt_1
E' altresì evidente e pacifico, come infine riconosciuto anche dal curatore speciale del minore, il mancato consolidamento di un rapporto tra lo stesso e l'attore, visto anche quanto riferito sia dai testi sia
(in udienza) dalle parti, le quali hanno invero dato atto che non vede il bambino, né lo Parte_1
sente, da settembre del 2022, e così pure la sua famiglia allargata. Il che ha giustificato il diniego di coinvolgimento dei Servizi Sociali, per palese inutilità.
Un tanto basta ad escludere la paternità in capo all'attore, trattandosi del resto di accertamento che potrebbe compiersi con ogni mezzo di prova, ed anche alla stregua del principio di non contestazione (cfr.
Cass. Civ., sez. 1, 11/06/2014 n. 13217, nel senso che “In tema di azione di disconoscimento di paternità
trova applicazione, ai fini della individuazione del "thema probandum", il principio di non contestazione,
dovendosi ritenere tale condotta idonea ad escludere, in via immediata, i fatti non contestati dal novero di
quelli bisognosi di prova, mentre resta solo indiretta, ed eventuale, la disposizione giuridica della
situazione dedotta in giudizio, che si realizza attraverso la preclusione della mancata opponibilità della
dimostrazione dei fatti allegati dalla controparte”).
Infine, le spese vanno compensate, considerando la natura stessa della controversia, oltre che il suo andamento, come pure la mancata opposizione, né d'altronde essendo dato desumere una soccombenza -
in senso giuridicamente rilevante - dal pregresso comportamento della convenuta, a prescindere da ogni eventuale giudizio morale (per avere la stessa consapevolmente celato di aver avuto dei rapporti sessuali anche con altra persona).
Quanto alle spese sostenute per l'accertamento biologico della paternità, pur trattandosi di “perizia stragiudiziale”, per ammissione dello stesso attore, è però vero che detto accertamento è stato acquisito e valorizzato in corso di causa alla stregua di una c.t.u., e quindi appare giustificato sottoporlo ad analogo regime, con conseguente rimborso a carico di entrambe le parti, nel cui comune interesse è stato in definitiva compiuto. Del resto, a parte il consenso ad effettuare l'indagine, non vi è alcuna evidenza o prova di accordi di sorta riguardo ai relativi costi (pari ad € 1342 ed accessori).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
accerta e dichiara che IO MI, nato a [...] il [...], non è figlio biologico dell'attore Pt_1
per difetto di veridicità del relativo riconoscimento;
[...]
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza, una volta passata in giudicato, con conseguente rettifica dell'atto di nascita.
Dichiara le spese interamente compensate tra le parti.
Pone gli oneri dell'indagine genetica a carico delle parti attrice e convenuta , in quote ugualii, CP_1
con i conseguenti obblighi di rifusione.
Così deciso in Trieste, il 14/04/25
il Presidente relatore
dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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