Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 febbraio 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 febbraio 1992 |
Commentari • 10
- 1. La ratifica del Protocollo n. 16 alla CEDU: lasciata ma non persaElisabetta Lamarque · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Elisabetta Lamarque Sommario: 1. Che cosa è successo alla Camera dei deputati – 2. Come tornare a discutere meglio del Protocollo n. 16 – 3. Contro l'argomento sovranista “sostanziale” – 4. Contro l'argomento sovranista “giurisdizionale”. 1. Che cosa è successo alla Camera dei deputati L'accaduto ce lo già hanno raccontato bene coloro che hanno finora preso parte al dibattito su questa Rivista . In estrema sintesi è andata così. Da tempo pendevano alla Camera dei deputati, in prima lettura, due disegni di legge, uno di iniziativa parlamentare e uno di iniziativa governativa , volti – entrambi – a ratificare contemporaneamente due Protocolli alla Convenzione europea dei diritti …
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Giurisprudenza • 262
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- perdita cittadinanza·
- art. 16 D.P.R. n. 572/1993·
- cittadinanza iure sanguinis·
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- cooperazione istruttoria·
- doppia cittadinanza·
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- naturalizzazione ius soli·
- naturalizzazione volontaria·
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Non sono elettori:
a) coloro che sono dichiarati falliti finche' dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all' articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come da ultimo modificato dall' articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327 , finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla liberta' vigilata o al divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' prov- ince, a norma dell' articolo 215 del codice penale , finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. All'articolo 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 , le parole: "nel registro della popolazione stabile del comune" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)".
2. All'articolo 4 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 , sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323 ".
Nota all'art. 2:
- L'art. 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 4. - Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'art. 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 , sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323 ". - Art. 3. 1. Al primo comma dell'articolo 7 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 , come sostituito dall' articolo 15 della legge 8 marzo 1975, n. 39 , le parole: "hanno compiuto o" sono soppresse.
Nota all'art. 3:
- L'art. 7 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , gia' modificato dall' art. 15 della legge 8 marzo 1975, n. 39 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 7. - L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che compiano il diciottesimo anno di eta', rispettivamente, dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4.
Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno".