Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/05/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Giuseppe Formica C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Manfrida C.F._2
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/10/2024 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e
[...] poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/08/2005 in CI
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 18 part II serie A anno 2005) e che dall'unione sono nati i figli (30/05/2006, maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente) e (24/06/2010), hanno dedotto che nel tempo Per_2 sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi si danno reciproco consenso a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. Per quanto occorrer possa, i coniugi si rilasciano fin da ora il nulla osta al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
3. La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_3 coniugi e continuerà a vivere con la madre. Modalità di visita, di incontro e di convivenza con il genitore, in ragione dell'età dell'interessata, saranno concordate direttamente dalle parti interessate agli incontri, fermo restando la necessità di assicurare mantenimento del legame genitoriale e di quello parentale anche con i prossimi congiunti;
4. Il Sig. si impegna e si obbliga di corrispondere Parte_1 alla coniuge, a titolo di contributo di mantenimento per i figli, la somma di euro 500,00 mensili a decorrere dal 1 ottobre 2024. Somma annualmente rivalutabile secondo indici Istat, e da corrispondersi anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, sul rapporto bancario e/o postale che sarà indicato dalla Sig.ra Eventuali spese straordinarie (mediche, Controparte_1 scolastiche, ludiche, ecc.) saranno preventivamente concordate tra i genitori e tra gli stessi ripartite in parti eguali;
5. L' appartamento già casa di abitazione coniugale, ubicato in CI,
Via Giotto, 8, di proprietà di congiunti del Sig. Parte_1
viene assegnato con tutto quanto presente alla data di proposizione
[...] del presente ricorso ( arredi, mobili, suppellettili, ecc. ) alla Sig.ra
[...]
Entro un mese dalla proposizione del presente ricorso il Controparte_1
Sig. si impegna e si obbliga a lasciare l' unità Parte_1 abitativa, portando con sé gli oggetti personali;
6. Le parti danno atto di aver proceduto contestualmente alla sottoscrizione del ricorso alla divisione di beni mobili già presenti nella casa coniugale con conseguente attribuzione in proprietà esclusiva.
Con sentenza n. 157/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 21/08/2005 in
CI (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 18 part II serie A anno 2005) e che dall'unione sono nati i figli (30/05/2006, Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e (24/06/2010), che il Per_2
Tribunale di Palmi con sentenza n. 157/2024 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e
3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o die figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in Parte_1 Controparte_1 data 21/08/2005 in CI (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 18 part II serie A anno 2005), alle seguenti condizioni:
1. I coniugi si danno reciproco consenso a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. Per quanto occorrer possa, i coniugi si rilasciano fin da ora il nulla osta al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
3. La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_3 coniugi e continuerà a vivere con la madre. Modalità di visita, di incontro e di convivenza con il genitore, in ragione dell'età dell'interessata, saranno concordate direttamente dalle parti interessate agli incontri, fermo restando la necessità di assicurare mantenimento del legame genitoriale e di quello parentale anche con i prossimi congiunti;
4. Il Sig. si impegna e si obbliga di corrispondere Parte_1 alla coniuge, a titolo di contributo di mantenimento per i figli, la somma di euro 500,00 mensili a decorrere dal 1 ottobre 2024. Somma annualmente rivalutabile secondo indici Istat, e da corrispondersi anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, sul rapporto bancario e/o postale che sarà indicato dalla Sig.ra Eventuali spese straordinarie (mediche, Controparte_1 scolastiche, ludiche, ecc.) saranno preventivamente concordate tra i genitori e tra gli stessi ripartite in parti eguali;
5. L' appartamento già casa di abitazione coniugale, ubicato in CI,
Via Giotto, 8, di proprietà di congiunti del Sig. Parte_1
viene assegnato con tutto quanto presente alla data di proposizione
[...] del presente ricorso ( arredi, mobili, suppellettili, ecc. ) alla Sig.ra
[...]
Entro un mese dalla proposizione del presente ricorso il Controparte_1
Sig. si impegna e si obbliga a lasciare l' unità Parte_1 abitativa, portando con sé gli oggetti personali;
6. Le parti danno atto di aver proceduto contestualmente alla sottoscrizione del ricorso alla divisione di beni mobili già presenti nella casa coniugale con conseguente attribuzione in proprietà esclusiva.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola