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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 4766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4766 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
Il giorno 26/11/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco, viene chiamata la causa promossa da
(avv. RISPOLI AMBRA ) Parte_1
CONTRO
Cont
(avv. NICOTRA BARBARA ) IDEA.RE. Controparte_1
(avv. NICOTRA BARBARA )
Si da atto che sono presenti l'avv. RISPOLI AMBRA per Pt_1
;
[...]
l'avv. NICOTRA BARBARA per e per IDEA.RE. CP_1
Cont
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione in mediazione, dando atto della persistenza della morosità e conseguente risoluzione del contratto per inadempimento della conduzione a far data dal 31/10/2024 e di impossibilità di recupero del credito per insolvenza dei debitori.
L'Avv. Nicotra chiede altresì che nella liquidazione si tenga conto dell'aumento connesso all'opera prestata nella conciliazione.
IL GIUDICE ISTRUTTORE si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 14.15 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 429 cpc della quale viene data lettura. il Giudice dott.ssa Monica Stocco R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8936 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. RISPOLI AMBRA e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. RISPOLI AMBRA
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), IDEA.RE. CP_1 C.F._2
Contr
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NICOTRA P.IVA_1
BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO ORSI 6
PALERMO, presso il difensore avv. NICOTRA BARBARA
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
(uso diverso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Alla luce delle dichiarazioni delle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ed invero, l'esistenza di un accordo raggiuto dalle parti in sede di procedimento di mediazione risulta documentata dalla produzione effettuata in data 24.11.25.
Ciò posto, occorre considerare che nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito ma introdotta nel nostro ordinamento attraverso la giurisprudenza e adoperata come formula terminativa di una serie di giudizi - ai quali non si attagliavano le figure della rinuncia agli atti o all'azione.
In materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18 maggio 2000 n. 368/SU, in una molteplicità di situazioni - prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione - quali a mero titolo esemplificativo, l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile 1974 n. 1218; Cass. 9 luglio 1997
n. 6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. 29 aprile 1974
n. 1216; Cass. 9 maggio 1975 n. 1809; Cass. 12 dicembre 1975 n.
4151); la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n. 1813); lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. 14 novembre 1977 n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. 27 febbraio 1998 n. 2197; Cass. 18 maggio 1998 n. 4963; Cass. 6 giugno 1998 n. 5594).
Tali fattispecie trovano il loro comune denominatore nel fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia.
Lo stretto collegamento esistente tra il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e la pronuncia di cessata materia del contendere
è stato chiaramente messo in luce dalla Suprema Corte che ha evidenziato che “l'interesse alla definizione del ricorso deve persistere sino al momento della decisione a opera della Corte di
Cassazione e il suo venire meno può fondarsi anche in una dichiarazione espressa in tali sensi, benché non integrante formale rinuncia per evidente difetto di requisiti formali, del ricorrente, anche in carenza di accordo con la controparte e qualora questa non abbia svolto altre attività comunque tendenti a conseguire una pronuncia sul merito della controversia” (cfr. Cass., 4368 del 2013).
Orbene, nel caso di specie, l'avvenuta conclusione in sede di mediazione di un accordo con il quale le parti hanno accertato l'intervenuta risoluzione del contratto inter partes per inadempimento di parte conduttrice e l' impossibilità di recupero del credito per insolvenza dei debitori impone di dichiararsi cessata la materia del contendere per carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
In considerazione dell'avvenuta conclusione di un accordo sussistono i presupposti previsti dall'articolo 92 cpc per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• Dichiara cessata la materia del contendere per l'avvenuta conclusione in sede di mediazione di un accordo con il quale le parti hanno accertato l'intervenuta risoluzione del contratto inter partes per inadempimento di parte conduttrice e l' impossibilità di recupero del credito per insolvenza dei debitori. • Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 26/11/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
Il giorno 26/11/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco, viene chiamata la causa promossa da
(avv. RISPOLI AMBRA ) Parte_1
CONTRO
Cont
(avv. NICOTRA BARBARA ) IDEA.RE. Controparte_1
(avv. NICOTRA BARBARA )
Si da atto che sono presenti l'avv. RISPOLI AMBRA per Pt_1
;
[...]
l'avv. NICOTRA BARBARA per e per IDEA.RE. CP_1
Cont
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione in mediazione, dando atto della persistenza della morosità e conseguente risoluzione del contratto per inadempimento della conduzione a far data dal 31/10/2024 e di impossibilità di recupero del credito per insolvenza dei debitori.
L'Avv. Nicotra chiede altresì che nella liquidazione si tenga conto dell'aumento connesso all'opera prestata nella conciliazione.
IL GIUDICE ISTRUTTORE si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 14.15 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 429 cpc della quale viene data lettura. il Giudice dott.ssa Monica Stocco R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8936 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. RISPOLI AMBRA e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. RISPOLI AMBRA
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), IDEA.RE. CP_1 C.F._2
Contr
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NICOTRA P.IVA_1
BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO ORSI 6
PALERMO, presso il difensore avv. NICOTRA BARBARA
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
(uso diverso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Alla luce delle dichiarazioni delle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ed invero, l'esistenza di un accordo raggiuto dalle parti in sede di procedimento di mediazione risulta documentata dalla produzione effettuata in data 24.11.25.
Ciò posto, occorre considerare che nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito ma introdotta nel nostro ordinamento attraverso la giurisprudenza e adoperata come formula terminativa di una serie di giudizi - ai quali non si attagliavano le figure della rinuncia agli atti o all'azione.
In materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18 maggio 2000 n. 368/SU, in una molteplicità di situazioni - prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione - quali a mero titolo esemplificativo, l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile 1974 n. 1218; Cass. 9 luglio 1997
n. 6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. 29 aprile 1974
n. 1216; Cass. 9 maggio 1975 n. 1809; Cass. 12 dicembre 1975 n.
4151); la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n. 1813); lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. 14 novembre 1977 n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. 27 febbraio 1998 n. 2197; Cass. 18 maggio 1998 n. 4963; Cass. 6 giugno 1998 n. 5594).
Tali fattispecie trovano il loro comune denominatore nel fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia.
Lo stretto collegamento esistente tra il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e la pronuncia di cessata materia del contendere
è stato chiaramente messo in luce dalla Suprema Corte che ha evidenziato che “l'interesse alla definizione del ricorso deve persistere sino al momento della decisione a opera della Corte di
Cassazione e il suo venire meno può fondarsi anche in una dichiarazione espressa in tali sensi, benché non integrante formale rinuncia per evidente difetto di requisiti formali, del ricorrente, anche in carenza di accordo con la controparte e qualora questa non abbia svolto altre attività comunque tendenti a conseguire una pronuncia sul merito della controversia” (cfr. Cass., 4368 del 2013).
Orbene, nel caso di specie, l'avvenuta conclusione in sede di mediazione di un accordo con il quale le parti hanno accertato l'intervenuta risoluzione del contratto inter partes per inadempimento di parte conduttrice e l' impossibilità di recupero del credito per insolvenza dei debitori impone di dichiararsi cessata la materia del contendere per carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
In considerazione dell'avvenuta conclusione di un accordo sussistono i presupposti previsti dall'articolo 92 cpc per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• Dichiara cessata la materia del contendere per l'avvenuta conclusione in sede di mediazione di un accordo con il quale le parti hanno accertato l'intervenuta risoluzione del contratto inter partes per inadempimento di parte conduttrice e l' impossibilità di recupero del credito per insolvenza dei debitori. • Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 26/11/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.