Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/1999, n. 1059
CASS
Sentenza 6 febbraio 1999

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Alla stregua dell'art. 643, terzo comma, cod. proc. civ., la pendenza della lite, nei procedimenti di ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti dello stesso codice di rito, è determinata dalla notificazione all'intimato del ricorso introduttivo e del decreto che lo accoglie. Ne consegue che, in caso di omissione di tale notificazione ascrivibile esclusivamente a fatto del difensore, non è ravvisabile l'inizio di un giudizio, e, pertanto, non è operativa la norma dell'art. 3 del D.M. n. 392 del 1990, relativa alle tariffe forensi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/1999, n. 1059
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1059
    Data del deposito : 6 febbraio 1999

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