Sentenza 6 febbraio 1999
Massime • 1
Alla stregua dell'art. 643, terzo comma, cod. proc. civ., la pendenza della lite, nei procedimenti di ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti dello stesso codice di rito, è determinata dalla notificazione all'intimato del ricorso introduttivo e del decreto che lo accoglie. Ne consegue che, in caso di omissione di tale notificazione ascrivibile esclusivamente a fatto del difensore, non è ravvisabile l'inizio di un giudizio, e, pertanto, non è operativa la norma dell'art. 3 del D.M. n. 392 del 1990, relativa alle tariffe forensi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/1999, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Rel. Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SE AO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TASSONI, che lo difende unitamente all'avvocato AO DI GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'LE IG;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di CHIETI, depositata il 22//11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato TASSONI FRANCESCO difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LO LA, procuratore legale, con ricorso proposto à sensi degli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., chiese al Presidente del Tribunale di Chieti la pronuncia di decreto di ingiunzione recante intimazione a UI D'AL di pagargli £. 37.265.375 a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali eseguite in favore di lui nel quadro di venti procedure giudiziali civili. Il presidente adito accolse l'istanza e, con decreto dell'8 giugno 1993, intimò al D'AL di pagare al LA, per il titolo dedotto, la somma dal medesimo rivendicata.
Il D'AL, con atto dell'8 luglio 1993, produsse opposizione avverso il decreto in argomento, notificatogli il 18 giugno 1993, e, all'uopo citando il LA dinanzi al Tribunale di Chieti, contestò così nell'"an", come nel "quantum" le ragioni "ex adverso" vantate. Il tribunale, decidendo l'opposizione considerata con ordinanza resa, nel contraddittorio delle parti, in camera di consiglio, à sensi dell'art. 30 L. 13.6.1942 n. 794, il 20-22 novembre 1995, ridimensionò in £. 18.075.085, oltre accessori, gli importi dovuti al professionista opposto per la causale in discussione e compensò fra i contendenti le spese processuali.
LO LA ricorre, con sei motivi, per la cassazione dell'ordinanza considerata, per quanto consta, non notificata. UI D'AL, cui il ricorso è stato notificato il 22 aprile 1996, si è astenuto da ogni attività difensiva nella presente sede. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - LO LA, già procuratore legale, ed ora avvocato, ha azionato nel presente giudizio, con il rito monitorio di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., una serie di domande intese ad ottenere il pagamento di emolumenti che ha asserito essergli dovuti da UI D'AL a titolo di corrispettivo di prestazioni giudiziali in materia civile, assunte, eseguite in suo favore: in particolare, ha, fra l'altro, rivendicato onorari in Lire 400.000 in relazione ad attività svolta dinanzi al Tribunale di Vasto nel quadro di una procedura promossa per far dichiarare il fallimento di un'impresa "A & A", in £. 840.000 per le difese espletate in un giudizio di opposizione ad esecuzione istituito nei confronti di MA MP dinanzi al Tribunale di Pescara, in £.
1.300.000 per il patrocinio prestato nel quadro di una procedura fallimentare "radicata" dinanzi al Tribunale di Vasto nei confronti di FI GL, in £.
1.070.000 per l'attività difensiva svolta in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata dinanzi al Tribunale di Chieti contro tal, o tali, MP-Ronda, nonché in £.
2.250.000 per il patrocinio prestato in un giudizio di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento promosso da FI GL dinanzi al Tribunale di Vasto.
Il Tribunale di Chieti, con l'ordinanza impugnata, resa, come detto, à sensi dell'art. 30 L. 13.6.1942 n. 794, ha attribuito all'attuale ricorrente per ciascuna delle suindicate causali, rispettivamente, £. 110.000, £. 620.000, £. 850.000, £. 620.000, £. 1.170.000: ha ancorato le statuizioni rese al riguardo al rilievo che le così operate liquidazioni di onorari sono da intendere correlate all'effettiva attività svolta dal professionista beneficiario. LO LA, con il primo, e principale dei due ordini di censure enucleabili dal primo mezzo di ricorso, inteso, nel suo insieme, a denunciare la riscontrabilità nell'ordinanza contestata di "omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)", accampa che, come sopra provvedendo, il giudice del merito avrebbe falcidiato le sue spettanze, rivendicate con istanze corredate di notule dettagliate, senza mai precisare "le voci che riteneva dovute e quelle che invece reputava di eliminare", e senza indicare in nessun modo "i criteri seguiti ... per giungere alla determinazione degli onorari nella misura così come operata";
sostiene, quindi, aver detto giudice reso una pronuncia non motivata.
La censura, ad avviso del collegio, non è fondata.
In proposito, premesso che le ordinanze, del genere di quella in argomento, rese à sensi degli artt. 29 e s. L. n. 794 del 1942, prec. cit., in tema di liquidazione di emolumenti dovuti agli avvocati in corrispettivo di prestazioni giudiziali in materia civile devono essere motivate solo sommariamente, e che, essendo i provvedimenti considerati impugnabili per cassazione soltanto a mente dell'art. 111 della Costituzione - per violazione di legge - il relativo, eventuale difetto di motivazione rileva nella presente sede esclusivamente quando finisca per trasmodare in una totale sostanziale carenza dell'enunciazione della "ratio decidendi", giova evidenziare che le contestate liquidazioni di onorari, giusta quanto dallo stesso ricorrente riconosciuto contenute tra i minimi ed i massimi della tariffa, si rivelano adeguatamente, pur se stringatamente, motivate dall'affermazione dell'operata correlazione fra la determinazione degli importi attribuiti al ricorrente per le causali in discorso e la consistenza reale dell'attività professionale dallo stesso svolta, che non sussiste, perciò, la dedotta totale mancanza di motivazione, e che deve essere, consequenzialmente, esclusa la riscontrabilità del lamentato vizio del provvedimento censurato.
2) - LO LA, avvocato, ha fatto valere una domanda intesa ad ottenere il pagamento di emolumenti, asseriti, dovutigli in corrispettivo di prestazioni professionali di patrocinio eseguite in favore di UI D'AL nel quadro di una causa di opposizione ad ingiunzione dal medesimo promossa dinanzi al Tribunale di Chieti contro tal, o tali, MP-Ronda.
Il Tribunale di Chieti, con l'ordinanza impugnata, ha attribuito all'attuale ricorrente, per il titolo in discorso, complessive Lire 2.524.600, dichiarando, però, dover essere detratte da tale importo £. 1.734.410, riscontrate, già versate al predetto in acconto, e, perciò, residuare un credito del LA di sole £.840.190 "oltre la maggiorazione ex art. 15 tariffa, I.V.A. e CAP come per legge". LO LA, con il secondo degli ordini di doglianze sviluppate nel ripetuto primo motivo di ricorso, adduce che "il Giudicante ha erroneamente detratto dalle somme (come sopra) riconosciute dovute e al netto di I.V.A. e C.A.P. l'acconto di £. 1.734.410, comprensivo invece di I.V.A. e C.A.P., riguardante, in parte, competenze per diversa e altra procedura esecutiva presso terzi".
La lagnanza, per quanto è dato desumere dal relativo tenore, si risolve nella prospettazione di un errore di fatto circa la riferibilità della riscontrata "solutio" al credito in argomento e circa l'individuazione delle componenti dei crediti compensati, da avere per irrilevante in cassazione ex art. 360 cod. proc. civ., e per deducibile, invece, solo con impugnazione per revocazione, ex art. 395, n. 4, del codice di rito.
3) - LO LA, avvocato, in relazione ad attività di patrocinio dispiegata in favore di UI D'AL nel quadro di alcune procedure espropriative, così mobiliari, come immobiliari, ha chiesto, fra l'altro, l'attribuzione di diritti di procuratore per "disamina, consultazioni e carteggio", tanto con riferimento all'operata intimazione del precetto, come con riguardo alla promozione ed alla conduzione della susseguente vera e propria esecuzione.
Il Tribunale di Chieti, con l'ordinanza impugnata, ha escluso aver l'attuale ricorrente titolo a rivendicare le considerate competenze procuratorie per ciò che concerne l'esecuzione, osservando essere state le stesse "conteggiate" nell'atto di precetto. LO LA, con il secondo motivo di ricorso, accampa che, così statuendo sul profilo delle sue domande in discorso, il tribunale avrebbe reso una pronuncia da avere per inficiata da "violazione e falsa applicazione delle tariffe professionali, in ordine al calcolo delle competenze, ex art. 360 n. 3 c.p.c.": deduce, più specificamente, che, contrariamente a quanto ritenuto da detto giudice, la "ripetizione" delle richieste degli emolumenti in questione avrebbe dovuto, e dovrebbe, essere ravvisata "ammissibile" e giustificata, avuto riguardo al dato che, "essendo il precetto un atto stragiudiziale, dotato di propria autonomia rispetto agli atti e alle attività proprie dell'esecuzione", le competenze procuratorie di cui trattasi risulterebbero essere state da lui rivendicate per prestazioni rese in diverse fasi.
La censura è destituita di fondamento.
Il precetto, ai fini, qui in discussione, della liquidazione dei diritti di procuratore dovuti all'avvocato per il patrocinio prestato nei procedimenti esecutivi, è da considerare atto del procedimento di esecuzione (v., D.M. 24.11.1990 n. 392, di approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense del 30.3.1990, recante determinazione della tariffa degli onorari e dei diritti di procuratore, tab. B, sub II, n. 45, nonché D.M.
5.10.1994 n. 585, di approvazione della delibera del Consiglio
nazionale forense del 12.6.1993 recante nuova determinazione della tariffa predetta, tabella B, sub II, n. 48): di conseguenza, si appalesa non ravvisabile quella duplicità di fasi che è stata addotta dal ricorrente a giustificazione della richiesta come sopra disattesa dal tribunale.
4) - LO LA, avvocato, ha introdotto, fra le tante, una domanda intesa a conseguire il pagamento di competenze professionali, asserite, dovutegli da UI D'AL per attività di patrocinio prestata in suo favore in un procedimento di ingiunzione da lui promosso nei confronti di tal, o tali, Gagliardi-Sterlecchini.
Il Tribunale di Chieti, con l'ordinanza impugnata, ha rigettato la pretesa di cui trattasi osservando che "nulla è dovuto al professionista (per il titolo in argomento) in quanto va accolta l'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente fondata sulla negligenza del professionista per aver fatto scadere i termini per la notifica del decreto ingiuntivo".
Il LA, con il terzo motivo di ricorso, deduce che, nella statuizione considerata, la decisione impugnata si evindenzierebbe inficiata da "violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.M. del 24.11.1990 relativo alle tariffe forensi": segnatamente, dopo aver fatto presente non essere stata prospettata "ex adverso" nessuna eccezione di inadempimento, ed essere dipesa la mancata notificazione dell'ingiunzione in argomento "unicamente dall'interruzione del rapporto professionale" intervenuta dopo la relativa pronuncia, assume che il tribunale, negandogli il compenso richiesto per la causale considerata, avrebbe reso una pronuncia non conforme al dettato della norma, asserita, violata, per il quale per i giudizi iniziati ma non compiuti spettano agli avvocati i compensi dell'opera svolta fino alla cessazione del rapporto. La doglianza non è fondata.
A) - UI D'AL ha contrastato la considerata pretesa sostenendo di nulla dovere alla controparte per il titolo dalla medesima addotto a giustificazione del credito fatto valere, per non avere il professionista istante provveduto a far notificare il decreto ingiuntivo in discorso.
L'attribuzione all'assunto difensivo di cui trattasi della valenza di eccezione di inadempimento integra risultante dell'esercizio da parte del giudice del merito del potere di determinare la portata ed il significato delle domande e delle deduzioni prospettate dai contendenti, e costituisce, quindi, risultante di un accertamento di fatto, da tenere per non sindacabile da questa Corte, comunque, perché non investito da critiche suscettibili di rilevare a mente dell'art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., e, tanto meno, con riferimento alla motivazione, ex art. 111 della Costituzione (cfr., al riguardo, per riferimenti, "ex aliis", Cass. Sez. II civ., sent. n. 2113 del 24.II.1995, id., sent. n. 1352 del 22.II.1996, id., sent. n. 6476 del 16.7.1997). B) - Nei processi promossi con il rito monitorio di cui agli artt.633 e ss. cod. proc. civ., la pendenza della lite, a mente dell'art. 643, comma 3, del codice di rito, resta correlata alla notificazione all'intimato del ricorso introduttivo e del decreto sanzionante il relativo accoglimento.
In fattispecie, del genere di quella di cui trattasi, di omissione di tale notificazione ascrivibile esclusivamente a fatto del difensore, va esclusa la ravvisabilità di un giudizio iniziato e, perciò, resta insuscettibile di operare la norma dell'art. 3, prec. cit., della tariffa forense.
5) - LO LA, avvocato, ha chiesto l'attribuzione di emolumenti, assunti, dovutigli per attività di patrocinio spiegata in una procedura esecutiva promossa per conto di UI D'AL dinanzi alla Pretura di Roma contro tali "Gialluca G.A.M./Swish Roma".
Il Tribunale di Chieti, con l'ordinanza impugnata, ha disatteso l'istanza, rilevando che "nulla spetta al LA quale procuratore legale esercente nel distretto di Corte di Appello de L'Aquila, poiché egli non può chiedere rimborsi per indennità per attività fuori distretto, il cui onere resta a carico del cliente nei confronti del professionista incaricato", e che "nulla spetta al LA per onorari, non essendo egli abilitato all'assistenza di difensore dinanzi alla Pretura di Roma".
LO LA, con il quarto mezzo di ricorso, sostiene essere la pronuncia resa sul tema dal tribunale inficiata da "violazione e falsa applicazione dell'art. 7 D.M. 24.11.1990 n. 392 e (da) omessa motivazione", più specificamente, lamentando essere stata rigettata la sua pretesa di cui trattasi del tutto immotivatamente, aver egli fattualmente espletato l'attività di patrocinio di cui ha chiesto la remunerazione, e doversi riconoscere il suo diritto al conseguimento di questa anche per essersi l'attività cennata esplicata nel compimento di atti stragiudiziali, ai quali non sarebbe riferibile la "disciplina propria della professione fuori distretto". La censura, per come articolata, non può essere accolta. A) - Il giudice del merito ha motivato la resa pronuncia di rigetto della domanda considerata ancorandola all'affermazione della non remunerabilità dell'attività di patrocinio esercitata "extra districtum".
Non ha ragion d'essere, pertanto, la doglianza del ricorrente circa la carenza nell'ordinanza contestata di ogni motivazione. B) - L'allegazione relativa all'intervenuto fattuale espletamento della attività di patrocinio di cui trattasi è inconferente, perché non investe ne' la "ratio decidendi", ne il "dictum" dell'ordinanza impugnata, che non reca nessuna declaratoria implicante negazione di detto espletamento.
C) - Per quanto è dato desumere dal testo dell'ordinanza impugnata e dalla narrativa dei fatti di causa contenuta nel ricorso - e, in ragione della c.d. autosufficienza di tale atto, nell'inesperibilità di indagini integrative al riguardo sull'incarto processuale, non direttamente visionabile da questa Corte ai fini della delibazione della censura in esame, afferente a denuncia di errore, non di attività,ma "di giudizio - la riferibilità del discusso patrocinio od attività", non solo giudiziale ma anche stragiudiziale non risulta aver costituito oggetto di dibattito fra le parti nel pregresso stadio del procedimento e non è stata devoluta, quindi, alla cognizione del giudice del merito.
La deduzione con la quale la questione cennata è stata sollevata in questa sede, consequenzialmente, va tenuta per inammissibile, in base al principio, pacifico, secondo il quale non è consentito prospettare per la prima volta in cassazione problematiche concernenti, come quella in discorso, anche risvolti fattuali della situazione controversa in precedenza non dibattuti in sede di merito e non sottoposte al vaglio del giudice che ha pronunciato la decisione impugnata in sede di legittimità.
6) - Il Tribunale di Chieti, con l'ordinanza impugnata, dopo aver attribuito a LO LA, per le causali in discussione, Lire 18.075.085, oltre accessori, ha statuito che allo stesso "non competono interessi e rivalutazione perché la mora insorge solo dopo la liquidazione del credito con l'ordinanza che conclude il procedimento di cui alla L. 13.6.1942 n. 794". LO LA, con il quinto motivo di ricorso, deduce che, così pronunciando, il tribunale sarebbe incorso in "violazione e falsa applicazione della disposizione delle tariffe forensi, regolate dal D.M. 24.11.1990 n. 392, relative al termine di pagamento delle parcelle", per la quale "trascorsi tre mesi dall'invio della parcella o del preavviso di parcella senza che gli importi esposti siano stati contestati nella congruità, in caso di mancato pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria così come stabilito nella legge n.533/1973". La doglianza non ha pregio.
Ed invero, premesso che in tema di onorari di avvocato e di diritti di procuratore la norma della tariffa nazionale forense di cui al D.M. n. 392 del 1990 prec. cit., la quale prevede gli interessi di mora e la rivalutazione delle spettanze del professionista con i criteri operanti per i crediti di lavoro (art. 429 cod. proc. civ.) ove decorrano tre mesi dall'invio della parcella o del preavviso di parcella senza che insorgano contestazioni sulla congruità dei relativi importi, non potrebbe, comunque, essere applicata fuori di detta specifica ipotesi e, pertanto, nel caso in cui, come nella fattispecie, insorga controversia sul "quantum", dovendo in tale ipotesi gli interessi e l'eventuale ristoro del maggior danno per svalutazione soggiacere, anche sotto il profilo probatorio, alla regola comune dell'art. 1224, comma 2 cod. civ. (cfr., "ex aliis", Cass. Sez. II civ., sent. n. 5004 del 28.4.1993), deve osservarsi che una consolidata giurisprudenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, ha enunciato il principio, condividibile, secondo cui la deliberazione del consiglio nazionale forense approvata con il ripetuto D.M. n. 392 del 1990 integra un regolamento adottato da autorità non statuale in forza di potere regolamentare che ripete la sua disciplina da leggi dello Stato non recanti conferimento all'autorità anzidetta della facoltà di stabilire speciali conseguenze sanzionatorie per l'inadempimento delle obbligazioni relative alla materia regolamentata, di guisa che la disposizione contenuta in tale regolamento che prevede che, decorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che i relativi importi siano contestati, sugli importi stessi siano dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria automatica ex art. 429 cod. proc. civ. e in deroga alle regole generali sull'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie si rivela illegittima ed insuscettibile di applicazione perché esorbitante dai limiti del considerato potere regolamentare (cfr., "in terminis", "ex plurimis", Cass. Sez. II civ., sent. n. 5962 dell'1.7.1996, id., sent. n. 9514 del 30.10.1996). Alla stregua dei postulati in discorso, risalta all'evidenza che il ricorrente non ha titolo per lamentare la mancata applicazione nel caso in giudizio della norma regolamentare, illegittima e, comunque, non riferibile alla fattispecie, di cui denuncia la violazione. 7) - Il Tribunale di Chieti, con l'ordinanza impugnata, ha compensato fra i contendenti le spese del definito procedimento. LO LA, con il sesto, ed ultimo, motivo di ricorso, deduce che, in tali termini statuendo sul tema, il tribunale avrebbe reso una pronuncia inficiata da "violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.", perché, nella soccombenza della controparte, le spese processuali, a suo dire, avrebbero dovuto essere poste a carico della medesima.
La censura è inconsistente.
Il potere del giudice del merito di fare, o di non fare, luogo a compensazione delle spese processuali è assolutamente discrezionale, ed il relativo esercizio si sottrae al sindacato di legittimità che compete a questa Corte a meno che, come nella fattispecie non avviene, non risulti positivamente motivato in termini incongrui o illegittimi.
8) - Conclusivamente, il ricorso, nella riscontrata inaccoglibilità dei motivi articolati per suffragarlo, deve essere rigettato. 9) - UI D'AL, intimato, non ha svolto attività difensiva nella presente sede, e, perciò, non si deve provvedere su sue spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 1999.