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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/10/2025, n. 5768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5768 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
dott.ssa Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6846/2020 R.G., pendente
TRA
(P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Lazzaro per Parte_1 P.IVA_1
delega in atti appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. e P.IVA n. , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Biasiotti Mogliazza in P.IVA_2
forza di delega in atti appellata Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6259/2020 emessa in data 14 aprile 2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d Appello di Roma contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE: sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza n. 6259/2020 emessa dal
Tribunale Civile di Roma, Giudice Dr. Claudio Patruno, nel giudizio recante numero di R.G. 5922/2015, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per le motivazioni di cui in narrativa;
NEL MERITO: in accoglimento dello spiegato appello, riformare la sentenza n. 6259/2020 resa inter partes dal Tribunale civile di Roma e, conseguentemente - in via principale ed anche in riforma del decreto ingiuntivo n.
11076/2014 , emesso dal Tribunale di Roma e reso tra le parti, accertare e dichiarare l'assenza di inadempimento da parte della in relazione al contributo economico concesso a mezzo del contratto di finanziamento Parte_1
sottoscritto il 13.6.2000 e di cui è causa, e previo annullamento o comunque disapplicazione del provvedimento di revoca comunicato il 19.2.2014 da parte della convenuta, nonché annullamento e/o dichiarazione di inefficacia del suindicato decreto ingiuntivo n. 11076/2014, dichiarare che la Società non è tenuta a ripetere CP_2
la somme percepite in virtù del suindicato beneficio economico, e per l'effetto, condannare la parte convenuta al versamento delle somme a saldo del finanziamento di cui in narrativa, nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
- In via subordinata, ed accertato l'inadempimento parziale e non integrale della e quindi Controparte_3
determinare la somma dovuta in restituzione da quest'ultima, in una misura inferiore a quella richiesta da controparte e pari ad euro 50.000,00, o in quella diversa minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche all'esito di CTU.
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito.
NELLA DENEGATA IPOTESI di rigetto dell'appello, disporre in ogni caso la compensazione delle spione delle spese e competenze legali e/o e/o comunque la riduzione delle stesse per le motivazioni di cui in narrativa.
- IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione di tutte le richieste istruttorie già formulate in primo grado, qui da considerarsi integralmente reiterate e richiamate in narrativa, oltre che disporsi eventualmente
Consulenza Tecnica d'Ufficio, al fine di accertare l'avvenuta esecuzione del progetto, il relativo valore economico, come esposto in narrativa”; Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
IN VIA PRINCIPALE E PRELIMINARE
A. Rigettare la richiesta di sospensione della sentenza impugnata avanzata dall'appellante, stante l'insussistenza di “gravi e fondati motivi”;
B. Dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per carenza dei requisiti richiesti dalla vigente formulazione dell'art. 342 c.p.c. o comunque perché l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.
NEL MERITO:
C. Rigettare l'appello proposto dalla siccome infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare Parte_1
la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 6259/2020 depositata in data 17.04.2020;
D. Condannare la Società opponente, in persona del l.r.p.t., ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
E. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre Iva e Cpa. ”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è così riassunto nella impugnata pronuncia:
“Con atto di citazione notificato in data 11.04.2014, la società ha convenuto in giudizio dinanzi al Pt_1
Tribunale di Catanzaro l' Controparte_4
(d'ora in poi ) deducendo sotto vari profili l'illegittimità del provvedimento di revoca delle CP_5
agevolazioni concessole.
Costituitasi INVITALIA eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e contestava nel merito la domanda in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
Con provvedimento del 6.11.2014 il Tribunale di Catanzaro … dichiarava l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito in favore di quello di Roma, dinanzi al quale era riassunta la causa che prendeva il numero di
RG 5922/2015. Medio tempore era stato iscritto dinanzi al Tribunale di Roma un altro giudizio, tra le medesime parti, che aveva preso il numero di RG 42036/2015 nel quale veniva opposto il decreto ingiuntivo n.11076/2014 richiesto ed ottenuto da proprio per il pagamento di quelle somme oggetto del provvedimento di revoca. CP_5
In fatto va premesso che in data 31.03.200 la società veniva ammessa alle agevolazioni ai sensi della Pt_1
Legge 95/1995 del reg. att. n. 306/1998 e dei contributi specificati nell'atto introduttivo del procedimento.
In data 13.06.2000 veniva stipulato tra ER S.p.a. e il contratto di concessione delle Controparte_6
agevolazioni con le quali venivano confermati i contributi ammissibili e nel Marzo 2006 la società avviava l'attività di produzione di abbigliamento sportivo con erogazione delle somme in contributo pari a € 1.277.736,23.
La società provvedeva a restituire rate per € 100.00,00 a parziale saldo del mutuo agevolato.
Sennonché, era la stessa che richiedeva una rinegoziazione del debito derivante dal beneficio concessole. Pt_1
Ma sulla base di necessitati riscontri la concedente individuava anomalie e richiedeva riscontri che la Guardia di
Finanza effettuava.
A seguito di questi accertamenti il Tribunale ordinario di Catanzaro -- sezione penale -- avviava un procedimento penale nei confronti di ER e del suo l.r. con l'accusa di indebita percezione della somma di € CP_7
1.320.761,68 a titolo di finanziamento ottenuto da , ottenuto mediante artifici e raggiri ed CP_5
inducendo la società per l'attrazione di investimenti in errore con più azioni, e con la trasmissione di documentazione falsa.
Ed in data 19.10.2010 gli agenti della GDF di Catanzaro effettuavano una perquisizione e sequestro di faldoni
e documenti legali afferenti al contributo.
INVITALIA, ritenuto inadempiuto quanto oggetto di diffida ad adempiere, con provvedimento notificato in data
19.02.2014 revocava il contributo erogato in favore di parte attrice richiedendo la restituzione delle somme percepite dalla beneficiaria ed otteneva poi un decreto ingiuntivo per la somma di € 1.692.081,50 credito restitutorio vantato
a cagione delle evenienze rappresentate”.
Il Tribunale di Roma, dopo aver proceduto alla riunione dei due paralleli giudizi pendenti tra le parti, con sentenza n. 6259/2020 emessa in data 14 aprile 2020 ha rigettato l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo ottenuto in suo danno da ed ha altresì Pt_1 CP_5 disatteso le domande proposte nel parallelo giudizio instaurato da con conseguente Pt_1
condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite.
La suddetta pronuncia è stata impugnata da sulla base di sette motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato la violazione e omessa applicazione dei principi codicistici in materia di buona fede e correttezza, cui l'amministrazione si sarebbe dovuta attenere nell'esecuzione del rapporto contrattuale.
In proposito ha lamentato come a fronte dell'indagine della Guardia di Finanza, avrebbe CP_5
dovuto sospendere l'investimento in attesa dell'esito delle indagini e poi, ove si fosse accertata la fondatezza delle accuse, procedere alla revoca del finanziamento;
il comportamento tenuto dall'appellata, di contro, aveva violato tali principi, avendo avuto quale unica finalità quella di pregiudicare in maniera definitiva l'attività della società.
La richiesta di produzione documentale inviata il 10 giugno 2013, infatti, era stata riscontrata da con missiva in data 3 luglio 2013, con la quale era stata evidenziata l'impossibilità di Pt_1
fornire la documentazione richiesta a causa del sequestro di tutti i beni della società e conseguente nomina di un custode giudiziario per la loro gestione, compresi i rapporti bancari e/o finanziari.
La richiesta di produzione documentale che, all'epoca del sequestro, doveva ancora essere redatta
(il bilancio 2011) avrebbe dovuto essere al più rivolta al custode giudiziario, ma certamente non al legale rappresentante della che di fatto era impedito a porre in essere qualsiasi attività Pt_1
sia di carattere economico che di carattere gestionale.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione, falsa ed errata interpretazione della disposizione di cui all'art. 1455 c.c. e l'erronea valutazione della documentazione prodotta.
Ad avviso dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare l'inadempimento contestato alla società nell'ambito del più ampio progetto portato a termine, al fine di Pt_1
accertare il grado di importanza di tale inadempimento e, dunque, il grado di incidenza sul finanziamento erogato.
A tal fine ha evidenziato come la società fosse in attesa di ricevere il saldo del finanziamento pari ad euro 215.000,00 con il quale avrebbe potuto tranquillamente rispettare i termini di rimborso delle rate di mutuo;
in alternativa, a fronte dell'importo insoluto di euro 245.506,25 sarebbe bastata la compensazione delle rispettive posizioni per consentire la prosecuzione del progetto, compensazione che, benché non espressamente prevista dal contratto, era stata già applicata l'anno precedente dell'Agenzia.
Del resto, secondo la prospettazione dell'appellante, non era configurabile alcun inadempimento, tantomeno di gravità tale da giustificare la revoca del finanziamento, posto che il progetto era stato correttamente eseguito e portato a compimento, come confermato dai controlli e verifiche eseguite nel tempo sempre con esito positivo.
Date queste premesse, nel valutare l'importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. il Giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda di considerato che le opere erano state realizzate Pt_1
e l'attività di produzione di abbigliamento sportivo era stata avviata;
a ciò sarebbe dovuto conseguire l'accertamento della illegittimità della revoca o, al più, il riconoscimento di una revoca parziale del contributo, considerato che il ritardo nel rimborso delle rate di mutuo era stato determinato se non addirittura giustificato dal sequestro conseguito alle indagini della Guardia di
Finanza.
Con il terzo motivo d'appello ha eccepito la violazione e falsa interpretazione ed Pt_1
applicazione degli artt. 1463 e 1464 c.c. e l'ingiustificato rifiuto di acquisizione della sentenza penale di assoluzione emessa nei confronti del legale rappresentante sig. CP_7
Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere in degna considerazione l'effetto della sentenza penale che, assolvendo con formula piena il sig. aveva di travolto tutti i presunti Parte_2
inadempimenti contestati alla società di cui il primo era rappresentante.
Il Tribunale, inoltre, aveva omesso di considerare l'effetto che il sequestro preventivo aveva generato sull'attività produttiva della società, sull'effettiva impossibilità di redigere e produrre i bilanci, di onerare i pagamenti, di procedere al pagamento della polizza assicurativa.
In forza di tali evenienze il Giudice avrebbe dovuto constatare che l'inadempimento era stato determinato dall'assoluta impossibilità della prestazione, derivata da causa obiettiva e non imputabile al debitore, tal da impedire definitivamente l'adempimento. Con il quarto motivo d'appello ha contestato l'erroneità del provvedimento di revoca Pt_1
anche sotto il profilo quantitativo.
Il provvedimento di revoca, nella parte in cui aveva disposto la restituzione delle intere somme erogate, senza tener conto delle opere già costruite e del loro valore economico, doveva ritenersi illegittimo.
Ha ribadito come fosse incontestata l'esecuzione del progetto a regola d'arte, come del resto via via verificato dai soggetti delegati dall'Agenzia.
Per l'effetto, sulla scorta ed in applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., il Tribunale avrebbe dovuto eventualmente condannare la alla restituzione delle sole rate scadute o, Pt_1
quantomeno, revocare il finanziamento nei soli termini in cui si fosse accertata la parziale mancata esecuzione delle opere, escludendo il valore delle opere realizzate.
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 7 e ss. della legge 241/90 e dell'art. 20 del D.M. 240/2004 del Ministero e la Controparte_8
nullità del provvedimento di revoca.
Quanto al primo aspetto ha stigmatizzato il mancato invio della preventiva Pt_1
comunicazione ex art. 7 legge 241/1990, di modo che era mancata la preventiva contestazione degli addebiti posti a fondamento dell'intervenuta revoca.
Quanto al secondo addebito l'appellante ha rilevato il difetto di data certa del provvedimento di revoca, ciò che rendeva impossibile accertare se, al momento dell'emissione del relativo provvedimento, il soggetto che lo aveva sottoscritto quale amministratore delegato fosse dotato di tale potere di rappresentanza.
Con il sesto motivo d'appello ha lamentato l'omessa pronuncia sul rigetto delle istanze Pt_1
istruttorie già formulate e la violazione dell'art. 153 c.p.c.
Le prove testimoniali articolate in primo grado, così come l'istanza di esibizione in quella sede formulata, in quanto ammissibili e rilevanti ai fini del decidere, avrebbero dovuto essere.
In particolare, si sarebbe dovuta acquisire la sentenza penale di assoluzione, in quanto emessa in epoca successiva al maturare delle preclusioni istruttorie;
il primo Giudice, poi, avrebbe dovuto dare corso alla consulenza tecnica d'ufficio, necessaria al fine di accertare l'avvenuta esecuzione del progetto, la destinazione dei fondi e la regolarità delle opere, nonché l'esatta quantificazione economica delle opere compiuti.
Con il settimo motivo d'appello, infine, ha censurato il capo di condanna della società Pt_1
alla rifusione delle spese di lite e comunque l'errata applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornato dal 37/2018.
Considerata la particolare materia e i motivi dell'azione, il Giudicante avrebbe potuto disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio;
in ogni caso, era erronea la liquidazione delle spese, operata sulla base dello scaglione medio relativo al valore di riferimento, perché era stata considerato il compenso per la fase istruttoria che però non si era svolta, di modo che nulla poteva essere riconosciuto a tale titolo.
Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha concluso per l'accertamento del proprio diritto a percepire il beneficio economico e per la condanna di al versamento delle somme dovute CP_5
a saldo del finanziamento;
in subordine, accertato l'inadempimento parziale, ha richiesto la riduzione ad euro 50.000,00 della somma dovuta in restituzione;
in ulteriore subordine ha richiesto la compensazione delle spese di lite e in ogni caso la loro riduzione nei termini di cui in narrativa.
si è costituita resistendo al gravame. Controparte_9
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
e comunque la sua infondatezza.
In primo luogo ha contestato l'addotta violazione dei canoni di buona fede e correttezza.
Ha a tal fine evidenziato:
-che già all'atto della rendicontazione delle spese sostenute nel secondo anno di gestione agevolata erano state riscontrate alcune anomalie nella documentazione di spesa e nelle relative poste contabili aziendali, rispetto all'attività oggetto di agevolazione;
a seguito della segnalazione al
Nucleo di Controllo della G.d.F. e delle conseguenti indagini, l'autorità giudiziaria aveva emesso un provvedimento cautelare di sequestro;
- che la tesi che le riscontrate anomalie nella rendicontazione fossero insussistenti, ricondotta dall'appellante all'assoluzione intervenuta in sede penale, si scontrava con il fatto che la Corte di
Conti, con pronuncia passata in giudicato, aveva condannato ed il sig. Parte_1 [...]
personalmente al pagamento della somma di € 413.423,01 a titolo di danno erariale, Pt_2
essendo stata accertata la distrazione di risorse pubbliche e la mancata realizzazione del progetto finanziato.
Tanto premesso, l'appellata ha addotto come non potesse essere contestata la sussistenza di un grave inadempimento del beneficiario del contributo agli obblighi allo stesso facenti capo.
In proposito ha rilevato come fosse incorsa in una serie di inadempimenti (mancata Pt_1
produzione di documentazione idonea a dimostrare il mantenimento dei vincoli oggettivi previsti dalla normativa vigente, del bilancio di esercizio 2011, della quietanza della polizza assicurativa vincolata a favore di e della prova dell'avvenuto pagamento delle rate del finanziamento CP_5
agevolato scadute e dei relativi interessi di mora) alcuni dei quali espressamente sanzionati, dalle clausole di cui al contratto di finanziamento e relativo capitolato, con la decadenza dal beneficio e la risoluzione di diritto del rapporto.
Ha poi rilevato come gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, sulla cui base era stata emessa la pronuncia di condanna in sede contabile, fossero tali da integrare pacificamente l'inadempimento agli obblighi assunti dal beneficiario del finanziamento.
Con riguardo al terzo motivo d'appello, ha evidenziato come il sequestro dei beni mobili CP_5
ed immobili appartenenti alla disposto dalla Polizia Giudiziaria su provvedimento del Pt_1
Tribunale di Catanzaro, non potesse in alcun modo essere considerato una sorta di causa di forza maggiore né tanto meno potesse assumere valore di esimente rispetto agli inadempimenti posti in essere dalla società e dalla medesima non contestati.
Né poteva essere attribuita efficacia esimente al giudicato penale, posto che la pronuncia di assoluzione non conteneva un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato, ma era stata piuttosto determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p. Contestando infine il fondamento delle ulteriori censure di parte appellante e rilevando l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate in appello, in quanto rinunciate, ha CP_5
concluso per il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Preliminare ad ogni valutazione è la disamina del sesto motivo d'appello, con il quale viene richiesta l'ammissione delle prove dedotte in primo grado e l'acquisizione della sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante di Pt_1
L'istanza va accolta limitatamente a tale ultima richiesta.
La sentenza di assoluzione per la cui acquisizione ha insistito anche nel presente grado Pt_1
di giudizio deve essere acquisita agli atti di causa, trattandosi di pronuncia emessa in pendenza del giudizio di primo grado ed in epoca successiva al maturare delle preclusioni istruttorie.
Le ulteriori istanze istruttorie formulate dall'appellante non sono invece ammissibili.
Anche volendo ipotizzare che non abbia inteso rinunciare alle richieste istruttorie già Pt_1
formulate e non reiterate all'atto della precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, nondimeno non potrebbe darsi corso all'istruttoria orale ed all'ordine di esibizione dalla stessa sollecitati.
Quanto al primo aspetto, osserva la Corte come i capitoli di prova dedotti siano irrilevanti ai fini del decidere.
Al di là del fatto che residuerebbero comunque gli ulteriori inadempimenti contestati a Pt_1
l'assenso verbale prestato da una funzionaria di Sviluppo Italia (tale signora
[...]
, che non è neppure allegato avesse poteri di rappresentanza dell'Agenzia, alla Persona_1
compensazione di rate del prestito in scadenza con l'importo del contributo da erogare a saldo non sarebbe all'evidenza idonea ad impegnare l'ente e, per questa via, ad escludere l'inadempimento in cui è poi incorsa l'odierna appellante nel pagamento delle rate di rimborso dell'agevolazione.
Né assume rilevanza, agli effetti invocati dall'appellante, il fatto che l'anno precedente fosse stata in ipotesi tollerata la “compensazione” dei ratei di rimborso del mutuo con la quota del finanziamento ancora da erogare, trattandosi di una facoltà che, come espressamente addotto dalla stessa non era affatto prevista in contratto e che dunque l' non era dunque Pt_1 CP_1
affatto tenuta a consentire.
L'ordine di esibizione “dell'intera documentazione contabile relativa al finanziamento concesso alla ... Pt_1
compresa quella attestante i pagamenti dei ratei di mutuo antecedenti il 2009, e la situazione contabile a detta data ed a maggio 2012” correttamente non è stato emesso dal primo Giudice e ciò sia in ragione della genericità della richiesta, sia in considerazione del fatto che si trattava di documentazione che la parte aveva la facoltà di procurarsi;
non è invero dimostrato che nell'anno 2015, all'atto della scadenza dei termini per deduzioni istruttorie, fosse ancora in essere il provvedimento di sequestro e in ogni caso la società avrebbe potuto richiedere al custode giudiziario copia della documentazione in oggetto al fine della sua produzione in giudizio “in ragione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 258 c.p.p., secondo il quale l'autorità giudiziaria, anche in presenza del vincolo, può far estrarre comunque copia dei documenti sequestrati” (in questi termini si è già espresso il Tribunale).
Per quanto necessario, in via di chiusura, l'acquisizione della documentazione attestante le rate insolute sarebbe a ben vedere irrilevante, posto che non risulta che abbia contestato Pt_1
l'entità della morosità così come allegata da nella domanda monitoria (euro 245.506,00, CP_5
oltre interessi di mora), non essendo contenuta alcuna censura, sul punto, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (della questione si tratterà in seguito, all'atto della disamina del secondo motivo d'appello).
Ogni considerazione sull'acquisizione degli atti del processo penale, già oggetto di istanza ex art. 210 c.p.c. in pendenza del relativo giudizio, è superata dalla sopravvenuta emissione della pronuncia e dalla sua acquisizione agli atti del giudizio, sopra disposta.
La c.t.u. per il cui espletamento l'appellante insiste è infine irrilevante in ragione delle considerazioni che si verranno ad esporre in relazioni agli ulteriori motivi d'appello.
Tanto premesso, deve essere prioritariamente esaminato il quinto motivo d'appello, con il quale viene eccepita la nullità del provvedimento di revoca per asseriti vizi di forma.
Il motivo è infondato. Come detto, l'odierna appellante ha in primo luogo addotto l'invalidità del provvedimento a fronte della mancata preventiva contestazione degli addebiti posti a fondamento della revoca e segnatamente in ragione del mancato invio di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento di revoca, come invece previsto in termini generali dall'art. 7 della legge 241/1990.
Il rilievo è infondato.
Come già evidenziato dal Tribunale, “la documentazione prodotta – in contrasto a quanto dedotto dalla difesa di parte attrice – evidenzia esser stati rispettati sia l'articolo 4 comma 5 del contratto che le previsioni di cui all'articolo venti del DM 240/2004: l'agenzia, rettamente badò a contestare gli inadempimenti della ER con comunicazione del 10.06.2013, e concessione di un termine congruo (30 giorni) per provvedervi, cui ha fatto invece seguito l'inadempimento a quanto oggetto di diffida, e la delibera di revoca successiva del 06.12.2013, era comunicata nella successiva data del 14.01.2014”.
Tali rilievi non sono intaccati dalle considerazioni contenute nell'atto d'appello, con le quali si è limitata a rilevare come la comunicazione del 10 giugno 2013 fosse in realtà una Pt_1
diffida ad adempiere e non già la comunicazione di avvio del procedimento.
Ed invero, nell''ambito della cd. “diffida” era chiaramente indicato:
-l'oggetto delle singole contestazioni mosse dall'Agenzia al soggetto finanziato, ivi analiticamente elencate;
-il termine per provvedere a svolgere difese e controdeduzioni sul punto, con correlate produzioni documentali, la cui entità era conforme alle previsioni negoziali;
-l'espresso avvertimento che, in difetto, si sarebbe dato corso alle azioni previste dalla legge e dal contratto in danno del soggetto inadempiente senza ulteriore avviso (si rimanda al doc. 3 del fascicolo di parte . Pt_1
Alla luce del contenuto della missiva, non pare dubbio che la suddetta comunicazione, al di là del nomen iuris utilizzato, costituisse il primo atto del procedimento di revoca dell'agevolazione.
Quanto al secondo addebito, afferente al preteso difetto di data certa del provvedimento di revoca e conseguente impossibilità di verifica dell'esistenza di poteri di rappresentanza in capo al soggetto che lo aveva sottoscritto quale amministratore delegato, al di là di ogni considerazione sulla genericità del rilievo, appare dirimente la considerazione che la data di emissione del provvedimento (6.12.2013) è indicata nel documento in oggetto ed in particolare è visibile nell'estratto conto allegato alla missiva di revoca e che ne costituiva parte integrante (si rimanda ai doc. 6 e 7 del fascicolo di primo grado di e al doc. 2 di parte appellante). CP_5
Si viene dunque alla disamina dei motivi d'appello afferenti al merito della vicenda.
Il primo motivo, con il quale lamenta la violazione dei canoni di buona fede e correttezza Pt_1
contrattuale, va esaminato unitamente al terzo motivo d'appello, con il quale la società adduce la sussistenza dell'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, totale o parziale, della prestazione, stante la connessione tra le due censure.
Il postulato sotteso ad entrambi i motivi d'appello è infatti l'assunto che a fronte del Pt_1
sequestro penale emesso in suo danno, fosse impossibilitata ad adempiere a quanto richiesto con la richiamata missiva del giugno 2013, dal che discenderebbe per un verso la ricorrenza delle ipotesi di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c. e per altro la violazione dei canoni di buona fede e correttezza che avrebbero dovuto improntare l'avversa condotta, in applicazione dei quali avrebbe dovuto astenersi dal dare corso alla revoca del finanziamento, essendo al più CP_5
legittimata a sospenderlo.
I rilievi in oggetto sono infondati, non essendo condivisibile l'assunto che l'emissione del provvedimento di sequestro fosse tale da impedire l'adempimento del beneficiario del finanziamento agli obblighi allo stesso facenti capo.
Al fine della disamina delle suddette questioni è necessario preliminarmente evidenziare come in realtà risultino essere stati emessi due distinti provvedimenti di sequestro in danno dell'odierna appellante e segnatamente:
i)un primo sequestro probatorio emesso ai sensi dell'art. 253 c.p.p. nel gennaio 2010, avente ad oggetto documentazione di pertinenza della società e segnatamente i bilanci depositati negli esercizi precedenti, una serie di fatture e documentazione bancaria comprovante pagamenti in precedenza effettuati (doc. 7 del fascicolo dell'appellante); ii) un sequestro penale ex art. 321 c.p.c., avente ad oggetto tutti i beni immobili e mobili di proprietà di comprese dunque le disponibilità attive sui conti correnti bancari, Pt_1
intervenuto nel maggio 2012 (doc. 5 e 6 del fascicolo dell'appellante)
Ebbene, è solo a tale secondo sequestro che possono riferirsi le difese svolte da in ordine Pt_1
all'impossibilità di prosecuzione dell'attività di impresa e alla preclusione alle facoltà di dare corso al pagamento dei ratei del prestito, al rinnovo della fideiussione e alla redazione del bilancio, attività tutte evidentemente non impedite dal mero sequestro di pregressa documentazione contabile.
Tanto premesso, le attività oggetto della diffida del giugno 2013, con la quale era stato richiesto l'invio della documentazione idonea a dimostrare il mantenimento dei vincoli oggettivi previsti dalla normativa vigente, del bilancio dell'esercizio 2011, della quietanza della polizza assicurativa vincolata a favore di e delle evidenze dell'avvenuto pagamento delle rate del CP_5
finanziamento agevolato scadute e dei relativi interessi di mora, non erano precluse dai richiamati provvedimenti di sequestro.
Quanto all'invio della documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi, sono state già richiamate le corrette considerazioni svolte dal primo Giudice circa la possibilità di di evadere la richiesta formulata da , considerato che “ai sensi dell'articolo 258 c.p.p. Pt_1 CP_5
… l'autorità giudiziaria, anche in presenza del vincolo, può far estrarre comunque copia dei documenti sequestrati”
e che l'odierna appellante non ha neppure allegato “di aver inutilmente presentato istanza di estrazione di copia dei documenti sequestrati allo scopo di giustificare quanto richiesto in diffida”.
Tale argomentazione, con riguardo ai documenti preesistenti, non è stata in alcun modo censurata dall'appellante.
In relazione alle ulteriori richieste si rileva come per un verso il sequestro intervenuto nell'anno
2012 non si ponga come impeditivo al pregresso obbligo di redazione del bilancio dell'esercizio
2011 ed al rinnovo della copertura assicurativa che era tenuta ad effettuare annualmente, Pt_1
per tutta la durata del mutuo, e, soprattutto, non consenta di elidere i rilievi afferenti alla morosità,
a quella data già ampiamente maturata, nel pagamento dei ratei di restituzione del prestito. Come desumibile dalla diffida del giugno 2013, infatti, si era resa inadempiente al Pt_1
rimborso dei ratei del mutuo per complessivi euro 282.715,84, di cui euro 245.506,00 relativa a 5 ratei annuali di ammortamento del prestito, di cui era previsto in contratto il pagamento al 31 dicembre di ogni anno, ed euro 37.209,59 a titolo di interessi di mora.
Il sequestro penale intervenuto a metà anno 2012 non può dunque per definizione costituire una causa di impossibilità sopravvenuta idonea a consentire di elidere la rilevanza di inadempimenti a quella data già verificatisi, quali erano di sicuro quelli relativi al mancato pagamento dei ratei di rimborso del mutuo maturati nelle annualità dal 2009 al 2011 ed ai relativi accessori.
Sul punto, del resto, si era già espresso il primo Giudice, che correttamente aveva evidenziato come l'inadempimento della società finanziata risalisse “all'anno 2009 tanto che la ER aveva richiesto all' - in due diverse occasioni (15.06.2009 e 02.11.2009) la rinegoziazione del finanziamento”; CP_1
la richiesta di “rinegoziazione” o compensazione con la quota di finanziamento ancora da erogare, cui come evidenziato non era obbligata ad accedere, implica il riconoscimento CP_5
dell'inadempimento in cui la debitrice era incorsa.
Una volta escluso che il sequestro possa essere valutato quale causa di forza maggiore atta a determinare l'impossibilità di adempiere, viene meno anche l'addebito afferente alla pretesa violazione dei canoni generali della correttezza e buona fede, ricondotta da alla revoca Pt_1
del contributo pur nella vigenza dell'asserito fatto impeditivo dell'adempimento.
Né può ritenersi abusiva la decisione di di procedere alla revoca delle agevolazioni CP_5
piuttosto che alla mera sospensione delle stesse, posto che, come meglio si dirà all'atto della disamina del secondo motivo d'appello, gli inadempimenti in cui era incorsa costituivano Pt_1
per espressa previsione negoziale (art.
4.4. del contratto inter partes) “causa di decadenza dalle agevolazioni e/o di risoluzione di diritto del contratto”, evenienza cui a sua volta avrebbe dovuto far seguito, in conformità all'art. 5 del contratto sottoscritto da la necessità di restituzione Pt_1
di “tutte le somme erogate”.
Ad abundantiam giova evidenziare come “In materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva negato che il sequestro preventivo dell'impresa, disposto nell'ambito di un procedimento penale a carico del debitore, fosse idoneo ad integrare l'impossibilità assoluta, anche temporanea, idonea ad estinguere l'obbligazione, non potendosi ritenere la condotta del debitore esente da colpa)” (in questi termini, Cass., ord., 20.4.2023, n. 10683; nello stesso senso, Cass., 25.5.2017, n. 13142).
Nel caso di specie i provvedimenti di sequestro sopra menzionati, conseguiti alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza a seguito della segnalazione formulata dall' non erano CP_1
ingiustificati, se è vero che, come si dirà in seguito, effettivamente si è poi potuta accertare la presenza di gravi irregolarità che hanno determinato la condanna di e del suo legale Pt_1
rappresentante, con pronuncia passata in giudicato, al risarcimento del danno erariale per lo sviamento dei fondi erogati.
In questa prospettiva, dunque, i sequestri disposti a fronte delle rilevate anomalie nella rendicontazione già segnalate da , quand'anche in tesi idonee ad impedire l'adempimento CP_5
(il che non è peraltro dato inferire, alla luce di quanto sinora evidenziato), non potrebbero integrare un caso di forza maggiore, stante la loro “remota” imputabilità alla stessa debitrice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo e terzo motivo d'appello devono essere disattesi.
Analogamente è a dirsi quanto al secondo motivo di gravame, con il quale ha contestato Pt_1
la configurabilità di un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto.
In primo luogo giova ribadire, agli odierni effetti, come l'inadempimento al pagamento dei ratei di rimborso del mutuo non fosse affatto pari alla sola somma di euro 50.000,00, bensì, come sinor evidenziato, alla maggior somma di euro 245.000,00, oltre ad euro 37.209,59 a titolo di interessi di mora.
Il dato, indicato nel provvedimento di revoca e posto poi a fondamento della domanda monitoria proposta da , deve ritenersi pacifico, in quanto le corrispondenti indicazioni contenute CP_5
nel ricorso per decreto ingiuntivo e nell'allegato estratto conto non sono state contestate da nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, né nel separato atto di citazione Pt_1
introduttivo del parallelo giudizio di accertamento negativo instaurato dall'odierna appellante. Ebbene, se si considera che l'importo complessivo erogato a titolo di mutuo ammontava ad euro
442.676,89, l'inadempimento in cui era incorsa, per somma pari a circa 245.000,00 euro Pt_1
per solo importo capitale, era superiore alla metà del totale erogato, di modo che non poteva certo ritenersi di scarsa importanza.
In ogni caso, e la considerazione vale anche in relazione agli ulteriori addebiti posti a fondamento del provvedimento del dicembre 2013, la revoca del finanziamento costituiva necessario effetto dell'applicazione delle clausole negoziali che prevedevano corrispondenti ipotesi di decadenza dal beneficio e/o di risoluzione di diritto del negozio.
Come già chiarito dal Tribunale con pronuncia sul punto non fatta oggetto di specifica censura,
“il contratto di finanziamento ed il relativo capitolato sottoscritto tra le parti prevedeva(no) che costituivano causa di decadenza delle agevolazioni e/o di risoluzione di diritto del contratto stesso, ai sensi dell'art 1456 cc tra gli altri, i seguenti inadempimenti: a) l'inosservanza agli obblighi concernenti la restituzione del capitale maturato, nei termini e modalità previste nel decreto di attuazione dalla determina di ammissione e del capitolato (vedi art. 4, comma 4, contratto di finanziamento); … c) la mancata presentazione annuale dei bilanci (vedi articolo 6.2 capitolato); d) la mancata ed incompleta fornitura di tutti i documenti, informazioni e situazione contabili richiesti dalla concedente (vedi art.
6.3 del capitolato);) la mancata stipula o rinnovo della polizza assicurativa vincolata a favore della concedente (vedi art. 7 capitolato)”.
Ebbene, trattandosi di ipotesi predeterminate dai contraenti quali atte a determinare la decadenza integrale dal beneficio ovvero la risoluzione "ipso iure" del contratto, la valutazione di gravità della condotta inadempiente è stata ab origine effettuata all'atto della conclusione del vincolo negoziale, con il particolare rigore che deve connotare l'erogazione di fondi pubblici.
Per l'effetto è inibito ogni sindacato da parte del giudice in ordine alla gravità dell'inadempimento, non essendo appunto possibile a posteriori negare la rilevanza già liberamente attribuita dalle parti alla singola condotta inadempiente (in argomento, per quanto necessario, Cass., ord., 12.11.2019,
n. 29301; Cass., 3.9.2021, n. 23879).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento di revoca del finanziamento, disposto a fronte del verificarsi delle menzionate ipotesi di “decadenza dalle agevolazioni e/o di risoluzione di diritto” previste dall'art.
4.4 del contratto, deve essere confermato. La revoca, e con ciò si viene alla disamina del quarto motivo d'appello, non può che essere integrale.
In tal senso è l'espresso tenore dell'art. 5 del contratto (e del corrispondente art. 20 del capitolato speciale ad esso allegato), in forza del quale “in tutti i casi di decadenza e/o revoca delle agevolazioni concesse nonché in caso di risoluzione del contratto”, ipotesi integrate dal verificarsi delle fattispecie di risoluzione di diritto sopra menzionate, la beneficiaria sarebbe stata tenuta a restituire “tutte le somme erogate, con i relativi interessi”.
Ad escludere la sussistenza dei requisiti per procedere alla revoca totale del finanziamento, già di per sé giustificata dalle dirimenti considerazioni che precedono, non soccorrono poi le considerazioni svolte da in ordine alla sopravvenuta assoluzione del sig. Pt_1 Parte_2
in sede penale e della sua condanna in sede contabile, in solido con la società, per la somma di euro 413.423,01, pari alla quota del finanziamento riferibile alla “fase di gestione” del progetto finanziato.
Quanto al primo aspetto si osserva come, al di là dell'autonomia del presente giudizio rispetto al processo penale che ha visto coinvolto il legale rappresentante della società (i due giudizi hanno all'evidenza diverse finalità, ambiti di applicazione e regimi probatori), dalla lettura del provvedimento prodotto dall'appellante e in questa sede acquisito agli atti di causa può evincersi come il Tribunale di Catanzaro abbia assolto il sig. ai sensi dell'art. 530, secondo Parte_2
comma, c.p.p. e dunque per insufficienza di prove in ordine alla specifica fattispecie di reato ivi ipotizzata ovvero quella dell'emissione ed utilizzo di fatture inesistenti, in concorso con terzi soggetti.
Il Tribunale ha in dettaglio evidenziato la mancata emersione, in sede penale, di elementi di giudizio sufficienti a comprovare l'inesistenza delle operazioni sottese all'emissione delle fatture di cui in sede penale si assumeva la falsità ed in ogni caso “il singolo e specifico contributo di ciascuno degli imputati alla realizzazione di quanto occorso” (si rimanda al documento prodotto da in Pt_1
allegato alle note depositate in data 11.3.2019 nel giudizio di primo grado).
Per l'effetto, come efficacemente evidenziato dalla Corte dei Conti al fine di respingere la diversa eccezione in quella sede proposta dagli odierni appellanti ai sensi dell'art. 652 c.p.p. (con la quale veniva prospettata la valenza del giudicato penale assolutorio in sede contabile) alla sentenza penale di assoluzione non può attribuirsi un'efficacia esterna preclusiva di ogni diversa valutazione, posto che un simile effetto è prospettabile “solo in quanto (tale sentenza) contenga, in termini categorici, un effettivo e positivo accertamento dell'insussistenza del fatto” (così Cass., n. 20252/2014), qui escluso dall'emissione di pronuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.
Fermo restando in ogni caso il dirimente rilievo che, come sinora evidenziato, il provvedimento di revoca di cui qui si discute si fonda sul diverso presupposto del verificarsi di una serie di inadempimenti integranti altrettante ipotesi di risoluzione di diritto del contratto e non già sulla falsità delle fatture oggetto del processo penale.
Il fatto poi che la condanna in sede contabile sia stata limitata alla quota di contributo relativo alle spese di gestione non consente di addivenire all'accoglimento, anche solo parziale, dell'appello.
Ribadita anche sotto questo profilo l'efficacia dirimente delle previsioni negoziali circa la necessità di restituzione dell'intero importo del finanziamento al verificarsi delle ipotesi di risoluzione di diritto del contratto di cui all'art.
4.4. del contratto, la conclusione è a ben vedere confermata dallo stesso tenore della sentenza emessa dalla Corte dei Conti, in grado d'appello.
Il Giudice dell'impugnazione, dopo aver significativamente dato atto di non potersi pronunciare sulle poste di danno afferenti all'intero finanziamento solo in ragione della mancanza “di specifico appello sul punto da parte del Procuratore Regionale”, ha rilevato:
-che in esito agli approfondimenti disposti dalla Guardia di Finanza, si era “accertato che il complesso dei beni finanziati col denaro pubblico (costruzione del capannone e l'acquisto di macchinari necessari per la produzione) non (era) mai stato utilizzato per lo scopo previsto essendo emerso che la società non (aveva) mai prodotto i beni, nonostante (avesse) ottenuto l'erogazione dei contributi pubblici per l'attuazione di un sistema produttivo in realtà effettuava l'acquisto e la vendita di abbigliamento senza aver apportato alcuna modifica all'interno della struttura e, quindi, non utilizzando i macchinari acquistati con le medesime risorse” ;
- che, in dettaglio, “la copiosa documentazione reperita dalla GDF e versata in atti dimostra(va)… la fondatezza degli addebiti mossi, come ad es. la trasformazione dell'attività di produzione – finalità per la quale il contributo era stato concesso – in attività di commercializzazione e distribuzione di prodotti (indumenti sportivi) che erano realizzati altrove e, precisamente in Croazia”; - che erano dunque corrette le considerazioni svolte in primo grado da parte del giudice contabile, relative allo “sviamento delle finalità pubbliche per le quali il finanziamento (era) stato concesso”, considerato che “l'opificio, pur costruito, non (aveva) mai avviato una produzione autonoma ma … svolto solo un'attività di acquisto di prodotti finiti, in violazione di quella che era la finalità del finanziamento” (si rimanda ai doc. 3 e
4 del fascicolo di parte appellante).
In esito agli accertamenti contenuti nella pronuncia del Giudice contabile passata in giudicato, dunque, è emerso che il capannone realizzato non sia mai stato utilizzato per lo scopo per cui ne era stata finanziata la costruzione, il che integra una palese ipotesi di sviamento dell'utilizzo dei fondi rispetto alle finalità per cui erano stati erogati.
Ebbene, anche in questo caso le previsioni negoziali, e segnatamente gli artt. 4.1., 4.2. e 4.3. del contratto, prevedevano l'inevitabile decadenza dalle agevolazioni e la risoluzione di diritto del contratto, trattandosi di eclatante ipotesi di inadempimento del soggetto finanziato.
A fronte degli accertamenti svolti in sede contabile, dunque, lungi dal doversi procedere ad una revoca solo parziale del contributo, dovrebbe a fortiori essere ribadita la correttezza del provvedimento di integrale revoca dell'agevolazione.
Deve infine essere disatteso il settimo motivo d'appello, con il quale viene censurata la statuizione di primo grado in punto spese di lite.
Non ricorreva infatti alcuna ragione perché le spese del grado potessero essere compensate, considerata l'integrale soccombenza di Pt_1
La quantificazione delle spese di lite, censurata solo in ragione dell'applicazione dell'importo previsto dallo scaglione di competenza per la fase istruttoria che l'appellante ha addotto non essersi tenuta, non è poi censurabile, considerato che in primo grado è intervenuto il deposito delle memorie istruttorie, talché è giustificato il riconoscimento di un compenso (non altrimenti contestato) per tale attività.
Da ultimo deve darsi contro del fatto che l'appellante, in sede di comparsa conclusionale, abbia addotto la nullità del mutuo erogato in suo favore, a fronte dell'asserita indeterminatezza del tasso di interesse pattuito.
Il rilievo è inammissibile. Ed invero, “sebbene la nullità delle clausole contrattuali … sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi” (in questi termini, Cass., ord., 18.10.2023, n. 28983; in argomento cfr. anche Cass., ord., 17.7.2023,
n. 20713).
Nella fattispecie, lungi dall'essere stata tempestivamente allegata l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito contratto di mutuo, il fatto costitutivo della nullità negoziale da ultimo ipotizzata
è stato allegato, per la prima volta, nell'ambito della comparsa conclusionale depositata nel presente grado d'appello, talché è evidente l'inammissibilità dell'eccezione e la conseguente impossibilità di alcuna valutazione sul punto da parte di questa Corte.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello proposto da va integralmente Pt_1
respinto.
La pronuncia sulle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Agli effetti di cui all'art. 13, comma 1- quater, T.U. spese di giustizia, deve infine essere accertata la debenza, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n. 6846/2020
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 25.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
3. accerta la debenza, in capo all'appellante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
Il cons. est. Il presidente Dr. Elena Gelato
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto