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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2024, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato all'udienza del 7.11.2024 trattata ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado, iscritta al n. 6996/2021 RG del Tribunale di Velletri trattenuta in decisione all'udienza del 7.11.2024, promossa da
), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Lupi, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Albano Laziale (Rm), Corso G. Matteotti 196 ;
OPPONENTE nei confronti di
) , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Andrea Manasse , giusta procura alle liti allegata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, ed elettivamente domiciliata presso l'Avv.
Annalisa Violante in via Tullio Valeri n. 27 Albano Laziale;
OPPOSTA
Oggetto: somministrazione;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 7 novembre 2024;
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1928/2021 emesso in favore della società Parte_1 opposta per la somma di € 223.017,65 oltre interessi e spese deducendo che il ricorso monitorio si fondava su un rapporto di somministrazione intrattenuto dalla società opposta con l'opponente e sulla
1 fattura allegata in atti;
che si eccepiva l'esistenza di qualsivoglia rapporto di somministrazione tra l'opponente e l'opposta; che il primo non aveva mai concluso un contratto con la società opposta con riferimento alla fornitura eseguite nei luoghi e tramite il contatore avente il numero POD indicato in ricorso;
che mai l'opponente aveva effettuato prelievi di energia nei tempi e nei luoghi indicati né si era arricchito in ragione delle forniture eseguite dalla opposta nelle modalità indicate nel ricorso;
che ove la domanda di parte opposta si fondasse su una responsabilità extracontrattuale, l'opponente non aveva mai commesso il fatto;
che si eccepiva in ogni caso la prescrizione del diritto considerato che la fattura avrebbe ad oggetto prelievi terminati in data 30.6.2016 e che la domanda extracontrattuale si prescriveva in 5 anni;
che l'opponente non aveva mai ricevuto la fattura azionata.
Per questi motivi
ha chiesto la revoca del d.i. opposto.
Si è costituita la società opposta indicata in epigrafe deducendo che in data 28.7.2016 il personale di
[...] con i CC di Cisterna di Latina aveva avuto accesso all'utenza sita a Via Calvi n. 4 a Parte_2
Pomezia; che in tale occasione era stato rilevato un allaccio diretto alla rete Enel all'interno di un pilastrino stradale di che tale allaccio era stato utilizzato per alimentare una coltivazione di Parte_2 piante poste all'interno di un locale industriale;
che dei fatti era stata resa edotta la Procura della
Repubblica, l' e i Carabinieri di Cisterna di Latina, per altro presenti all'accesso; che Controparte_2
l'utilizzatore di tale utenza era l'opponente; che tale utilizzazione era occorsa nel periodo dal 25.10.2011 sino al 28.7.2016; che di ciò era stato reso edotto sia l'opponente sia;
che Controparte_1 quest'ultimo aveva quindi emesso nei confronti dell'opponente la fattura azionata i via monitoria avente ad oggetto gli addebiti per i consumi del periodo sopra indicato;
che la riconduzione dell'utenza all'odierno opponente era stata accertata dal personale della Stazione dei Carabinieri di Cisterna di Latina, come da nota del 22.10.2020 allegata in atti;
che il capannone in questione era utilizzato dall'opponente; che la fattura azionata era fondata sull'assenza di un contratto e sul riscontrato allaccio abusivo alla rete elettrica gestita dalla opposta;
che quest'ultima era venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento solo in data 6.10.2017 allorquando aveva comunicato l'esito della verifica del Parte_2
28.7.16; che infondata era l'eccezione di prescrizione quinquennale avendo parte opposta notificato il d.i. in data 16.9.21; che inapplicabile era poi il termine di prescrizione biennale;
che la fattura era stata emessa sulla base dei Criteri di stima e di ricostruzione dei dati di misura dell'energia elettrica emessa da
[...] seguito delle prescrizioni di cui agli art. 16.5 e 25.3 dell'allegato B aggiornato della Parte_2 deliberazione 654/2015/R/eel prendendo come riferimento i criteri di cui all'art.
5.6 indicato.
Per questi motivi
ha chiesto la conferma del d.i. opposto.
Sentite le parti all'udienza del 9.4.24, sono stati assegnati i termini ex art. 183 IV comma c.p.c.. Alla successiva udienza, rigettate le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ex art. 281 c.p.c. previa assegnazione alle parti di un termine sino a 10 giorni prima per brevi note
2 conclusionali. All'odierna udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa come da note di udienza depositate in atti.
Parte opposta ha agito in via monitoria per il pagamento della fattura n. 58077108000028A di €
223.017,65 emessa con riferimento alla fornitura di energia elettrica relativa al POD n. 66717335 relativo all'immobile sito a Pomezia – Pratica di Mare via Calvi 4 allegando che tale utenza era riconducibile all'opponente.
Come noto, il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaura un procedimento a c.d. cognizione piena (diversamente dalla fase precedente monitoria che si caratterizza per la sua sommarietà) nella quale il giudice dell'opposizione è chiamato non solo a verificare l'ammissibilità e la validità del procedimento monitorio ma anche la fondatezza della domanda di merito coltivata dall'opposto (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. II, n. 4974/2000, Cass. Civ., Sez. II, n. 24439/2016), anche nei caso di nullità del decreto di ingiunzione.
Seguendo tale ragionamento, parte opposta, convenuta in sede di opposizione, deve ritenersi ricoprire il ruolo di attore in senso sostanziale con conseguente suo onere di dare prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., della titolarità attiva del rapporto posto a fondamento del credito nonché dell'esistenza e consistenza del credito azionato in via monitoria.
Ciò premesso, va rilevato che parte opposta in sede di opposizione ha allegato che la fattura allegata al ricorso monitorio traeva fondamento sull'avvenuto riscontro di un abusivo allaccio alla rete elettrica, riscontrato da congiuntamente con il personale dei Carabinieri di Cisterna di Latina Parte_2
a seguito dell'accesso presso l'immobile sito a via Calvi 4 eseguito in data 28.7.16 ed ha allegato che tale utenza era riconducibile all'odierno opponente sulla base degli accertamenti eseguiti dai predetti militari nella relazione di servizio allegata in atti.
Contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, deve ritenersi che sia possibile in linea di principio per la parte opposta modificare in sede di opposizione la domanda sia riguardo al petitum sia che alla causa petendi purché la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, così come risultante dal ricorso monitorio (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. III, n.
7592/2024, Cass Civ., Sez II n. 4007/2024). Sulla base di tali principii deve ritenersi che la domanda formulata dal creditore opposto nella presente sede sia certamente collegata a quella azionata nel decreto ingiuntivo, pur essendone dedotto in questa sede il titolo extracontrattuale e non contrattuale come in sede di ricorso, essendo fondata sul medesimo fatto ossia l'utilizzazione di energia elettrica. A ciò si aggiunga che nel doc. 3 allegato al ricorso, è stata prodotta lettera di messa in mora del 23.8.2019, regolarmente ricevuta dall'odierno opponente, ove si evidenziano i fatti posti a fondamento della
3 domanda e nella fattura azionata viene indicata quale causale “ricostruzione consumi per prelievi irregolari”.
Venendo al merito, va osservato che parte opponente ha contestato la riconducibilità allo stesso della utenza POD sopra indicata, senza tuttavia contestare specificatamente e tempestivamente ai sensi dell'art.115 c.p.c. il calcolo dei consumi operato dalla società opposta sulla base dei criteri descritti in comparsa di costituzione, avendolo fatto solo nelle note conclusionali e quindi tardivamente.
Emerge dalla documentazione versata in atti la riconducibilità dell'utenza sita a via Calvi 4 contraddistinta dal POD 66717335 oggetto della fattura azionata in via monitoria all'odierno opponente. In particolare depone in tal senso la relazione di servizio redatta dai Carabinieri Stazione di Pomezia n. 36/67-3 del
2.8.2018 ove i militari, mediante l'escussione di persone informate sui fatti, hanno potuto individuare nell'odierno opponente il soggetto che aveva la disponibilità materiale dello stabile sopra indicato sicché allo stesso deve addebitarsi, secondo il criterio del più probabile che non, l'esecuzione dell'allaccio abusivo riscontrato dal personale di unitamente ai competenti CC nell'immobile oggetto Parte_2 di causa. Non sposta tale valutazione l'eventuale esito del procedimento penale nei confronti dell'odierno opponente non rilevando nella presente sede la valutazione della rilevanza penale dei fatti oggetto di causa, né l'eventuale attribuzione a terzi del godimento di parte degli appartamenti o locali posti all'interno dello stabile di via Calvi, essendo emerso da quanto riferito ai CC la gestione dei locali da parte dell'odierno opponente.
Appare quindi riconducibile all'opponente l'allegato prelievo irregolare di energia elettrica in relazione al
POD n. 66717335 relativo all'immobile sito a Pomezia – Pratica di Mare via Calvi 4 con conseguente sussistenza in capo a quest'ultimo dell'obbligo di risarcire ex art. 2043 c.c. il danno patito dalla società opposta integrato dai costi relativi al prelievo, come stimati e determinati dalla opposta in base a criteri non tempestivamente contestati (né alla prima udienza né nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.) da parte dell'opponente.
Risulta in questo contesto infondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente.
Il credito azionato, in quanto fondato sulla responsabilità extracontrattuale dell'opponente, è soggetto alla prescrizione quinquennale decorrente, come correttamente evidenziato dall'opposto sulla base dell'orientamento prevalente in giurisprudenza, da quando il diritto poteva essere fatto valere ossia dal momento in cui il danneggiato ha evidenza dell'illecito commesso a suo danno.
Su tali principi, risulta documentalmente provato che parte opposta ha preso contezza dei prelievi irregolari relativi al POD oggetto di causa solo in data 6.10.2017 a seguito della comunicazione effettuata in tale data da ( doc. 3 allegato alla comparsa) sicché da tale data è sorto il diritto Parte_2
4 della opponente al risarcimento del danno richiesto mediante il d.i. oggetto di causa notificato in data
16.9.2021: ne consegue che il credito azionato non può ritenersi prescritto
L'opposizione va pertanto rigettato e il d.i. opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa come dichiarato da parte opposta ed applicati i valori medi per fase studio introduttiva e istruttoria e minimi per la fase decisionale tenuto conto della decisione semplificata , vanno poste a carico di parte opponente in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto;
2) condanna parte opponente al pagamento nei confronti della opposta delle spese i lite liquidate in
€ 11.977,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Velletri, 7 novembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani
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