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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/09/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2570/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2570/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._1 ment e da
(c.f. nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta Roberta Castelli del Foro di Milano.
Dal matrimonio non sono nati figli.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.09.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg. e il 12.05.2007 in LO e CP_1 Parte_1 trascritto nel registro dello stato civile del medesimo Com Pa o al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
2) Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 10.09.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in LO (MI) in data 12.05.2007 e con sentenza n. 315/2024 del 04.12.2024, passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in LO (MI) il CP_1 Parte_1 12.05.2007, trascritto presso gli atti dello Stato Civile del ull I, Anno 2007;
2) Nulla sulle spese di lite;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 30 settembre 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2570/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._1 ment e da
(c.f. nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta Roberta Castelli del Foro di Milano.
Dal matrimonio non sono nati figli.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.09.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg. e il 12.05.2007 in LO e CP_1 Parte_1 trascritto nel registro dello stato civile del medesimo Com Pa o al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
2) Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 10.09.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in LO (MI) in data 12.05.2007 e con sentenza n. 315/2024 del 04.12.2024, passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in LO (MI) il CP_1 Parte_1 12.05.2007, trascritto presso gli atti dello Stato Civile del ull I, Anno 2007;
2) Nulla sulle spese di lite;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 30 settembre 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello