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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/07/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 2.7.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3072/2023 di R.G., promossa da:
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Sebastiano Filippo Zaffarana,
- attore - contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo procuratore speciale , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
ST ST,
- convenuta -
Conclusioni
Per l'attore:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, così provvedere: in via principale e nel merito - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la piena operatività, in relazione ai fatti per cui è causa, della polizza infortuni n. 2011/05/2271380 sottoscritta dal sig. Controparte_3 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con decorrenza dal
[...]
24/05/2011, nonché accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il diritto del sig. a seguito dell'infortunio patito quale conseguenza del Parte_1 sinistro stradale del 10/01/2020, ad ottenere la liquidazione delle garanzie per infortunio e indennitarie di cui alla polizza infortuni n. 2011/05/2271380 contratta con e, per l'effetto, condannare la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del sig. delle garanzie e delle indennità Parte_1
a questi spettanti - ai sensi delle condizioni di polizza – per il complessivo importo di Euro 312.192,96 (Euro 65.000,00 a titolo di invalidità permanente + Euro
1 200.000,00 a titolo di invalidità permanente grave + Euro 17.642,96 a titolo di rimborso spese di cura + Euro 7.000,00 a titolo di diaria per ricovero + Euro 22.550,00 a titolo di diaria per inabilità da infortunio) ovvero per il diverso importo, superiore o minore, risultante all'esito del giudizio anche attraverso l'esperimento di CTU, nonché, al pagamento in favore del sig. Parte_1
a titolo di rendita vitalizia, prevista dalla polizza infortuni n. 2011/05/2271380, del complessivo importo di Euro 22.122,00 annui, rivalutabili, con decorrenza dalla data della domanda e sino alla morte del soggetto assicurato, come previsto dalle condizioni di polizza. Si chiede che alle somme di cui sopra siano dovuti gli interessi ex art. 1284, c. IV c.c. (così come modificato dall'art. art 17 della l. 162/2014), pari a quelli previsti dalla legislazione speciale in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, Iva e C.P.A. inclusi e liquidazione delle stesse secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, nonché ulteriori interessi, ex art. 1284, comma 4 c.c. (così come modificato dall'art. 17 della l. 162/2014), sull'importo così determinato pari a quelli previsti dalla legislazione speciale in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal deposito della sentenza sino al soddisfo».
Per la convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così giudicare: quantificare l'ammontare dell'indennizzo dovuto al signor nei Pt_1 limiti delle risultanze istruttorie acquisite in corso di causa ed avuto riguardo alle condizioni tutte di cui alla polizza in essere ivi compresi franchigie e scoperti e rigettare tutte le ulteriori domande infondate nel fatto e nel diritto. In ogni caso: emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso. Fermi restando i limiti tutti, le franchigie e gli scoperti di polizza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. - Nel mese di maggio 2011, tra l'attore sig. e Parte_1 la convenuta veniva stipulata la polizza Controparte_1 infortuni n. 2011/05/2271380. Il premio previsto era di € 1.495,00 annuali e le coperture principali (in parentesi le somme assicurate) erano morte (€ 200.000,00), invalidità permanente (€ 100.000,00), invalidità permanente grave (€ 200.000,00), rimborso spese di cura (€ 25.000,00), rendita vitalizia (€ 18.000,00), diaria per ricovero (€ 100,00) e diaria per inabilità da infortunio (€ 50,00 - franchigia 8 giorni).
2. - Il 10.1.2020, nella vigenza della suddetta polizza, il sig. a Pt_1 bordo del suo veicolo Suzuki “Jimny”, rimaneva coinvolto in un incidente con
2 un'autovettura Citroen C3, condotta dal sig. L'attore, in Parte_2 conseguenza dell'incidente, riportava lesioni e veniva trasportato in codice rosso all'Ospedale Humanitas di Rozzano, ove veniva ricoverato in terapia intensiva e dimesso il successivo 7 febbraio. Iniziava quindi un percorso di visite e cure, accusando problemi urologici, disturbi alla sfera psichica e sessuale ed i sintomi del disturbo da stress post-traumatico.
3. – In conseguenza di quanto sopra, chiedeva alla convenuta la liquidazione dell'indennizzo in base alla suddetta polizza e, non trovando le parti l'accordo sulle somme liquidabili, si determinava a proporre la presente causa, per ottenere la condanna della Compagnia al pagamento del dovuto. Questo veniva dall'attore quantificato in complessivi € 312.192,96, così ripartiti: a) € 65.000,00 a titolo di invalidità permanente (i.p.); b) € 200.000,00 a titolo di invalidità permanente grave;
c) € 17.642,96 a titolo di rimborso spese di cura;
d) € 7.000,00 a titolo di diaria per ricovero;
e) € 22.550,00 a titolo di diaria per inabilità da infortunio. Inoltre, era dall'attore richiesta una rendita vitalizia di € 22.122,00 annui, rivalutabili, con decorrenza dalla data della domanda, essendo essa prevista nel caso di i.p. in misura maggiore del 60% della totale.
4. - Si costituiva la la quale Controparte_1 contestava anzitutto l'indicazione della i.p. proposta dall'attore: in particolare, assumeva che avrebbe dovuto essere quantificata nella misura del 20%, sulla base delle tabelle INAIL alle quali la polizza fa riferimento, mentre l'attore 1 la dinamica è così descritta nella relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri intervenuti: “Il giorno 10.01.2020, alle 00:45 circa, il veicolo “B” (ATV) Citroen C3 tg. FJ776MJ, condotto dal signor , solo a bordo, percorreva la S.P. n. 494 - via Dante Alighieri - Parte_3 del centro urbano di Abbiategrasso (MI), tratto di strada rettilinea a doppio senso di marcia con una corsia per ogni senso, separata da striscia longitudinale continua, al momento con scarsa intensità di traffico, con orientamento di marcia verso l'intersezione con la via Arrigoni. Giunto in corrispondenza dell'area di intersezione che la strada provinciale che la strada provinciale forma con la via Arrigoni, posta alla sua sinistra, con linea longitudinale tratteggiata, cominciava la manovra di svolta a sinistra, attraversando la corsia di marcia opposta per imboccare la via Arrigoni. In tale frangente sopraggiungeva in fase di sorpasso, a velocità sostenuta e nella stessa marcia di orientamento del veicolo “B”, il veicolo “A” (ATV) Suzuki Jimny tg. DA092YD, condotto dal sig.
con a bordo in qualità di passeggero la sig.ra , il quale Parte_1 Persona_1 andava a collidere con il veicolo “B”. L'urto che ne derivava, di media entità, si verificava nella corsia opposta di percorrenza dei due veicoli, e si concretizzava tra la parte anteriore sinistra del veicolo “B” e la parte laterale destra del veicolo “A”. A seguito della collisione il veicolo “B” continuava la sua corsa in avanti per alcuni metri, fermandosi sulla destra della via Arrigoni. In tale fase dinamica, il veicolo “A” ormai divenuto ingovernabile, proseguiva la sua corsa con traiettoria sinistrosa per alcuni metri fino a cozzare violentemente con la fiancata laterale sinistra contro il muretto cementizio di recinzione della concessionaria (…). A seguito del secondo urto, il veicolo “A” veniva sospinto indietro, per poi eseguire una rotazione di 180° e quindi trovare definitivamente stato di quiete, in senso trasversale all'asse stradale a cavallo della linea longitudinale, con la parte anteriore del veicolo rivolta verso la corsia opposta”.
3 l'aveva valutata nella misura del 65%. Rilevava quindi che la polizza offre una definizione di “infortunio” tale per cui questo avrebbe dovuto produrre
“lesioni corporali obiettivamente constatabili”, alle quali sono estranei i danni alla sfera sessuale e quelli psichici, i quali andavano esclusi anche in ragione del fatto che le tabelle INAIL – convenzionalmente richiamate dalla polizza - attribuiscono una valutazione percentuale della perdita della capacità lavorativa solo a "menomazioni di tipo anatomico" (che investono il corpo e la sua capacità motoria) e "sensoriale" (che investono e danneggiano i cinque sensi). Contestava l'indennizzabilità di alcune spese (quelle di cure odontoiatriche) in quanto non riconducibili all'infortunio e rilevava che, sulla base delle condizioni di polizza (art. 4.4.), le spese dei certificati medici rimangono a carico dell'assicurato. Infine, invocava il “principio indennitario”, rilevando la necessità che dagli importi liquidati a titolo di indennizzo fossero detratti quelli ottenuti per le medesime voci di danno dalla Compagnia assicurativa della vettura con la quale era avvenuto il citato sinistro.
4. – La causa, istruita tramite una C.T.U. medico-legale, veniva assunta in decisione all'udienza del 2.7.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
5. - La C.T.U. licenziata in causa ha evidenziato:
- che deve essere riconosciuto “… un nesso causale tra il sinistro in esame e l'evidenziatasi stenosi uretrale, trattata ed attualmente risolta, concretizzante indennizzabilità a termini di polizza per le fattispecie diaria da ricovero, diaria da inabilità temporanea e spese sanitarie”;
- che “allo stato permane un significativo corteo sintomatologico ed obiettivo correlato agli esiti dell'importante traumatismo cranio-encefalico, esitato in un strumentalmente accertato danno assonale diffuso (…)” e che “come è stato possibile ricavare dalla documentazione, direttamente riscontrare ma soprattutto evincere dalle risultanze degli accertamenti specialistici: accertamento neuropsichiatrico (concordato con le parti) e relazione dell'Ausiliario psichiatra, in seguito ad accertamento condotto alla presenza dei CT specialisti delle parti, attualmente sono presenti modificazioni organiche della personalità, deficit cognitivo secondario alla sofferenza cerebrale e aspetti depressivo-disforici reattivi;
questi ultimi, non compresi nelle garanzie di polizza, di discreta rilevanza, danno conto sia della incostanza, riscontrata nei vari accertamenti che delle interferenze prestazionali che ha portato alla diagnosi neuropsicologica di “disfunzione cognitiva 'non credibile' di tipo Primario'(cfr relazione ”. Per_2
In sostanza, il C.T.U. ha ritenuto che l'importante traumatismo cranio- encefalico abbia generato un “danno assonale diffuso” (ovvero, una vera e propria lesione cerebrale) che ha portato a disturbi cognitivi e della personalità.
4 Si rientra, per tali danni, nella nozione di infortunio come prevista dalla polizza, e, d'altra parte, il C.T.U. ha precisato di avere escluso dall'indennizzabilità gli “aspetti depressivo-disforici reattivi” (sostanzialmente, il denunziato disturbo da stress post-traumatico), in quanto non coperti dalla garanzia.
Per quanto riguarda i postumi permanenti, questi sono stati quantificati dalla C.T.U. nella misura del 40%.
Nel motivare il rigetto delle osservazioni del C.T. di parte convenuta (il quale aveva attribuito al complesso menomativo “neurologico, neuropsicologico e psicorganico,” una valutazione del 30%) il C.T.U. si esprime nei seguenti termini: “… si tratta di un caso complesso, dove coesistono dati anamnestici e strumentali di un importante trauma cranioencefalico con lesioni cerebrali e valutazioni diagnostiche tra loro non sempre pienamente concordanti per quantificazione della compromissione cognitiva, per definizione diagnostica neurologica e psichiatrica. L'ipotesi più probabile è che coesistano tre componenti, elencate in ordine di gravità decrescente: modificazioni organiche della personalità, deficit cognitivo secondario alla sofferenza cerebrale e aspetti depressivo-disforici reattivi che danno conto della incostanza prestazionale riscontrata. Il quadro complessivo è coerente con una compromissione funzionale di grado moderato-severo. Si segnala il fatto che l'importanza delle lesioni e del decorso post-traumatico sono coerenti con la compromissione funzionale riferita e oggettivata clinicamente. Gli aspetti di tipo psichiatrico, che ovviamente non rientrano nella quantificazione del danno, rendono comprensibili alcune apparenti incongruenze perché interferiscono con la possibilità del soggetto esaminato di essere pienamente collaborativo. Questo elemento è assimilabile ad un rumore di fondo o ad un artefatto che non deve distogliere l'attenzione dall'importanza del danno organico complessivo. (…)”.
Non vi sono ragioni per discostarsi da tali valutazioni, che questo giudice deve quindi fare proprie.
Analogamente, devono essere condivise le ulteriori valutazioni che portano, sulla base delle risultanze della C.T.U., alla liquidazione dei seguenti importi:
a) indennizzo per “invalidità permanente grave”: € 200.000,00 (secondo le condizioni di polizza, se il grado di invalidità accertato è superiore al 30% della totale, come nella specie, viene corrisposto l'intero capitale assicurato);
b) diaria da ricovero: € 5.700,00;
c) diaria da inabilità da infortunio: € 23.900,00 (in proposito, l'attore, nel rispondere all'invito del giudice di indicare quanto sarebbe dovuto sulla base delle risultanze della C.T.U., ha esposto il maggiore importo di € 24.300,00, ma non pare avere considerato la franchigia di 8 giorni prevista dalla polizza);
5 d) rimborso spese di cura e pernottamenti: € 13.873,57, per un totale di € 243.473,57.
6. - Il giudizio promosso dall'attore contro il responsabile del sinistro e la Compagnia di assicurazione si è concluso con la pronuncia da parte dell'intestato Tribunale della sentenza n. 447/2025, pubblicata il 13.4.2025 e passata in giudicato in quanto non appellata, che ha condannato i convenuti al risarcimento di danni in favore dell'attore.
Ciò premesso, le parti si sono diffusamente confrontate sul fatto se le somme di cui sopra debbano essere portate in detrazione dall'importo dell'indennizzo liquidato sulla base della polizza di cui trattasi.
In proposito, questo giudice intende richiamarsi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale non ritiene di discostarsi, secondo il quale “nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito” (così, Cass. S.U. n. 12565/2018 e, conformi, Cass. ord. n. 9003/2023 e Cass. n. 33900/2023).
7. – Per quanto attiene alla quantificazione della somma da detrarre, occorre rilevare che il giudice della suddetta sentenza ha applicato la tabella milanese, che prevede, per la liquidazione del danno non patrimoniale, il cd.
“punto pesante”, comprensivo del danno alla salute nella sua tradizionale componente “statica” (risvolti anatomo-funzionali) e “dinamica” (aspetti relazionali medi, oggetto di lesione secondo un criterio di “normalità” sulla base dell'id quod plerumque accidit), con possibilità di ulteriore liquidazione del danno da “sofferenza soggettiva” (il cd. “danno morale”) in presenza di elementi che ne comprovino la ricorrenza. Inoltre, contempla la possibilità di una “personalizzazione” contenuta entro determinate percentuali.
I parametri tabellari di riferimento applicati dal suddetto giudice risultano essere i seguenti:
in cui, come si può leggere dalla sentenza, la componente di danno “morale”, corrispondente al 50% del valore del punto relativo al “danno biologico”, è stata riconosciuta, così come è stata riconosciuta una “personalizzazione” del 15% sullo stesso punto.
6 Ciò posto, si deve considerare che, secondo quanto previsto dall'art.
2.5. delle condizioni generali di assicurazione, “il grado di invalidità è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nelle tabelle INAIL”, il che esclude la possibilità di riconoscere, a tale fine, la componente di “sofferenza soggettiva”, poiché tali tabelle non la prevedono, così come, in forza della polizza di cui trattasi, non è evidentemente possibile riconoscere alcuna
“personalizzazione”.
Ed, allora, tali componenti devono essere escluse dalla decurtazione, costituendo voci di danno che l'attore ha ottenuto nella causa di cui trattasi ma che non rientrano nella copertura assicurativa di cui al presente giudizio.
La stessa convenuta – nell'effettuare i conteggi sulla base della C.T.U., come richiesto - è parsa conscia di ciò, sebbene abbia escluso dalla decurtazione la sola componente “personalizzazione” e non anche, come avrebbe dovuto fare, il “danno morale”.
Considerando quindi, ai fini di causa, il solo valore del punto “biologico” (colonna A della tabella milanese), pari ad € 7.629,08, l'importo da detrarre si ricava dalla seguente operazione:
7.629,08 . 52% . demoltiplicatore per età (0,745) = 295.551,00 (30% 88.665,30).
L'importo che deve essere detratto è quindi pari ad € 88.665,30, il che porta la somma oggetto di condanna ad € 154.808,27 (€ 243.473,57 - € 88.665,30).
In merito agli esborsi, non risulta ben chiaro se ed in che misura quelli indicati nella C.T.U. siano stati effettivamente oggetto di condanna al rimborso nell'altro procedimento e, pertanto, non può essere operata alcuna detrazione.
8. – Non v'è ragione di escludere, per quanto riguarda il pagamento dell'indennizzo assicurativo, l'applicabilità dell'art. 1284 comma 4° c.c., e, quindi, sulla somma di cui sopra sono riconosciuti come richiesto dall'attore, dalla data della domanda, gli interessi al tasso di cui sopra.
9. - In merito alle spese di lite, occorre considerare che la controversia si è sostanzialmente appuntata sul quantum, essendo radicalmente divergenti le valutazioni operate dalle parti, e ciò, soprattutto, sulla quantificazione della i.p., aspetto centrale tenuto conto che le previsioni di polizza prevedevano la liquidazione dell'intero capitale assicurato ove la relativa percentuale fosse stata superiore al 30% - come è risultato essere alla luce della C.T.U. esperita in causa – e che, ove la percentuale fosse stata superiore al 60%, l'attore avrebbe avuto diritto alla liquidazione di una rendita vitalizia.
La Compagnia convenuta (anche sul presupposto, rivelatosi errato, che la i.p. andava liquidata in misura non superiore al 20%) non risulta avere liquidato
7 stragiudizialmente alcunché a fronte della polizza di cui trattasi, omettendo anche di partecipare alla mediazione introdotta dall'attore, mentre la C.T.U. ha confermato una percentuale di i.p. tale da giustificare la liquidazione dell'intero capitale assicurato. Una compensazione, sia pure parziale, è invece giustificata dal fatto che l'attore, oltre ad avere presentato una domanda errata per eccesso (ha infatti ingiustificatamente duplicato la domanda di indennizzo per i.p. ed ha richiesto la rendita vitalizia sulla base di una stima della stessa i.p. largamente sopravvalutata), è risultato soccombente rispetto alla pretesa di non vedere applicata la riduzione derivante dalla condanna nell'altro procedimento, soccombenza non compensata dall'applicazione, nella liquidazione ex D.M. n. 55/2014, di uno scaglione inferiore sulla base del valore del “decisum” (infatti, la condanna per € 243.473,57 e quella per € 154.808,27 riconducono al medesimo scaglione e, quindi, agli stessi valori parametrici). Si ritiene equo fissare la compensazione nella misura di 1/3.
Per quanto concerne i valori parametrici, si ritiene di liquidare ex D.M. n. 55/2014 per compenso di difensore, già nella frazione di 2/3, € 600,00 per la mediazione obbligatoria, € 1.700,00 per la fase di studio, € 1.100,00 per la fase introduttiva, € 2.500,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale e, così, complessivamente € 7.400,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Le spese di C.T.U. devono essere poste a carico dell'attore per 1/3 ed a carico della convenuta per i 2/3 dell'importo liquidato.
La convenuta, che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, deve essere condannata ex art. 12 bis comma 2° D.Lgs. n. 28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. dichiara tenuta e condanna la convenuta Controparte_1 al pagamento in favore dell'attore
[...] Parte_1 dell'importo di € 154.808,27, oltre interessi come da motivazione;
II. condanna la stessa convenuta alla rifusione in favore dell'attore dei 2/3 delle spese di lite, che, oltre a c.u., marca ed esborsi per la mediazione obbligatoria, liquida per compenso di difensore, già nella suddetta frazione di 2/3, in complessivi € 7.400,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, dichiarando integralmente compensato il residuo terzo;
8 III. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'attore per 1/3 ed a carico della convenuta per i 2/3;
IV. condanna la convenuta ex art. 12 bis comma 2° D.Lgs. n. 28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso il 24 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
9
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 2.7.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3072/2023 di R.G., promossa da:
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Sebastiano Filippo Zaffarana,
- attore - contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo procuratore speciale , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
ST ST,
- convenuta -
Conclusioni
Per l'attore:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, così provvedere: in via principale e nel merito - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la piena operatività, in relazione ai fatti per cui è causa, della polizza infortuni n. 2011/05/2271380 sottoscritta dal sig. Controparte_3 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con decorrenza dal
[...]
24/05/2011, nonché accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il diritto del sig. a seguito dell'infortunio patito quale conseguenza del Parte_1 sinistro stradale del 10/01/2020, ad ottenere la liquidazione delle garanzie per infortunio e indennitarie di cui alla polizza infortuni n. 2011/05/2271380 contratta con e, per l'effetto, condannare la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del sig. delle garanzie e delle indennità Parte_1
a questi spettanti - ai sensi delle condizioni di polizza – per il complessivo importo di Euro 312.192,96 (Euro 65.000,00 a titolo di invalidità permanente + Euro
1 200.000,00 a titolo di invalidità permanente grave + Euro 17.642,96 a titolo di rimborso spese di cura + Euro 7.000,00 a titolo di diaria per ricovero + Euro 22.550,00 a titolo di diaria per inabilità da infortunio) ovvero per il diverso importo, superiore o minore, risultante all'esito del giudizio anche attraverso l'esperimento di CTU, nonché, al pagamento in favore del sig. Parte_1
a titolo di rendita vitalizia, prevista dalla polizza infortuni n. 2011/05/2271380, del complessivo importo di Euro 22.122,00 annui, rivalutabili, con decorrenza dalla data della domanda e sino alla morte del soggetto assicurato, come previsto dalle condizioni di polizza. Si chiede che alle somme di cui sopra siano dovuti gli interessi ex art. 1284, c. IV c.c. (così come modificato dall'art. art 17 della l. 162/2014), pari a quelli previsti dalla legislazione speciale in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, Iva e C.P.A. inclusi e liquidazione delle stesse secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, nonché ulteriori interessi, ex art. 1284, comma 4 c.c. (così come modificato dall'art. 17 della l. 162/2014), sull'importo così determinato pari a quelli previsti dalla legislazione speciale in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal deposito della sentenza sino al soddisfo».
Per la convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così giudicare: quantificare l'ammontare dell'indennizzo dovuto al signor nei Pt_1 limiti delle risultanze istruttorie acquisite in corso di causa ed avuto riguardo alle condizioni tutte di cui alla polizza in essere ivi compresi franchigie e scoperti e rigettare tutte le ulteriori domande infondate nel fatto e nel diritto. In ogni caso: emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso. Fermi restando i limiti tutti, le franchigie e gli scoperti di polizza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. - Nel mese di maggio 2011, tra l'attore sig. e Parte_1 la convenuta veniva stipulata la polizza Controparte_1 infortuni n. 2011/05/2271380. Il premio previsto era di € 1.495,00 annuali e le coperture principali (in parentesi le somme assicurate) erano morte (€ 200.000,00), invalidità permanente (€ 100.000,00), invalidità permanente grave (€ 200.000,00), rimborso spese di cura (€ 25.000,00), rendita vitalizia (€ 18.000,00), diaria per ricovero (€ 100,00) e diaria per inabilità da infortunio (€ 50,00 - franchigia 8 giorni).
2. - Il 10.1.2020, nella vigenza della suddetta polizza, il sig. a Pt_1 bordo del suo veicolo Suzuki “Jimny”, rimaneva coinvolto in un incidente con
2 un'autovettura Citroen C3, condotta dal sig. L'attore, in Parte_2 conseguenza dell'incidente, riportava lesioni e veniva trasportato in codice rosso all'Ospedale Humanitas di Rozzano, ove veniva ricoverato in terapia intensiva e dimesso il successivo 7 febbraio. Iniziava quindi un percorso di visite e cure, accusando problemi urologici, disturbi alla sfera psichica e sessuale ed i sintomi del disturbo da stress post-traumatico.
3. – In conseguenza di quanto sopra, chiedeva alla convenuta la liquidazione dell'indennizzo in base alla suddetta polizza e, non trovando le parti l'accordo sulle somme liquidabili, si determinava a proporre la presente causa, per ottenere la condanna della Compagnia al pagamento del dovuto. Questo veniva dall'attore quantificato in complessivi € 312.192,96, così ripartiti: a) € 65.000,00 a titolo di invalidità permanente (i.p.); b) € 200.000,00 a titolo di invalidità permanente grave;
c) € 17.642,96 a titolo di rimborso spese di cura;
d) € 7.000,00 a titolo di diaria per ricovero;
e) € 22.550,00 a titolo di diaria per inabilità da infortunio. Inoltre, era dall'attore richiesta una rendita vitalizia di € 22.122,00 annui, rivalutabili, con decorrenza dalla data della domanda, essendo essa prevista nel caso di i.p. in misura maggiore del 60% della totale.
4. - Si costituiva la la quale Controparte_1 contestava anzitutto l'indicazione della i.p. proposta dall'attore: in particolare, assumeva che avrebbe dovuto essere quantificata nella misura del 20%, sulla base delle tabelle INAIL alle quali la polizza fa riferimento, mentre l'attore 1 la dinamica è così descritta nella relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri intervenuti: “Il giorno 10.01.2020, alle 00:45 circa, il veicolo “B” (ATV) Citroen C3 tg. FJ776MJ, condotto dal signor , solo a bordo, percorreva la S.P. n. 494 - via Dante Alighieri - Parte_3 del centro urbano di Abbiategrasso (MI), tratto di strada rettilinea a doppio senso di marcia con una corsia per ogni senso, separata da striscia longitudinale continua, al momento con scarsa intensità di traffico, con orientamento di marcia verso l'intersezione con la via Arrigoni. Giunto in corrispondenza dell'area di intersezione che la strada provinciale che la strada provinciale forma con la via Arrigoni, posta alla sua sinistra, con linea longitudinale tratteggiata, cominciava la manovra di svolta a sinistra, attraversando la corsia di marcia opposta per imboccare la via Arrigoni. In tale frangente sopraggiungeva in fase di sorpasso, a velocità sostenuta e nella stessa marcia di orientamento del veicolo “B”, il veicolo “A” (ATV) Suzuki Jimny tg. DA092YD, condotto dal sig.
con a bordo in qualità di passeggero la sig.ra , il quale Parte_1 Persona_1 andava a collidere con il veicolo “B”. L'urto che ne derivava, di media entità, si verificava nella corsia opposta di percorrenza dei due veicoli, e si concretizzava tra la parte anteriore sinistra del veicolo “B” e la parte laterale destra del veicolo “A”. A seguito della collisione il veicolo “B” continuava la sua corsa in avanti per alcuni metri, fermandosi sulla destra della via Arrigoni. In tale fase dinamica, il veicolo “A” ormai divenuto ingovernabile, proseguiva la sua corsa con traiettoria sinistrosa per alcuni metri fino a cozzare violentemente con la fiancata laterale sinistra contro il muretto cementizio di recinzione della concessionaria (…). A seguito del secondo urto, il veicolo “A” veniva sospinto indietro, per poi eseguire una rotazione di 180° e quindi trovare definitivamente stato di quiete, in senso trasversale all'asse stradale a cavallo della linea longitudinale, con la parte anteriore del veicolo rivolta verso la corsia opposta”.
3 l'aveva valutata nella misura del 65%. Rilevava quindi che la polizza offre una definizione di “infortunio” tale per cui questo avrebbe dovuto produrre
“lesioni corporali obiettivamente constatabili”, alle quali sono estranei i danni alla sfera sessuale e quelli psichici, i quali andavano esclusi anche in ragione del fatto che le tabelle INAIL – convenzionalmente richiamate dalla polizza - attribuiscono una valutazione percentuale della perdita della capacità lavorativa solo a "menomazioni di tipo anatomico" (che investono il corpo e la sua capacità motoria) e "sensoriale" (che investono e danneggiano i cinque sensi). Contestava l'indennizzabilità di alcune spese (quelle di cure odontoiatriche) in quanto non riconducibili all'infortunio e rilevava che, sulla base delle condizioni di polizza (art. 4.4.), le spese dei certificati medici rimangono a carico dell'assicurato. Infine, invocava il “principio indennitario”, rilevando la necessità che dagli importi liquidati a titolo di indennizzo fossero detratti quelli ottenuti per le medesime voci di danno dalla Compagnia assicurativa della vettura con la quale era avvenuto il citato sinistro.
4. – La causa, istruita tramite una C.T.U. medico-legale, veniva assunta in decisione all'udienza del 2.7.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
5. - La C.T.U. licenziata in causa ha evidenziato:
- che deve essere riconosciuto “… un nesso causale tra il sinistro in esame e l'evidenziatasi stenosi uretrale, trattata ed attualmente risolta, concretizzante indennizzabilità a termini di polizza per le fattispecie diaria da ricovero, diaria da inabilità temporanea e spese sanitarie”;
- che “allo stato permane un significativo corteo sintomatologico ed obiettivo correlato agli esiti dell'importante traumatismo cranio-encefalico, esitato in un strumentalmente accertato danno assonale diffuso (…)” e che “come è stato possibile ricavare dalla documentazione, direttamente riscontrare ma soprattutto evincere dalle risultanze degli accertamenti specialistici: accertamento neuropsichiatrico (concordato con le parti) e relazione dell'Ausiliario psichiatra, in seguito ad accertamento condotto alla presenza dei CT specialisti delle parti, attualmente sono presenti modificazioni organiche della personalità, deficit cognitivo secondario alla sofferenza cerebrale e aspetti depressivo-disforici reattivi;
questi ultimi, non compresi nelle garanzie di polizza, di discreta rilevanza, danno conto sia della incostanza, riscontrata nei vari accertamenti che delle interferenze prestazionali che ha portato alla diagnosi neuropsicologica di “disfunzione cognitiva 'non credibile' di tipo Primario'(cfr relazione ”. Per_2
In sostanza, il C.T.U. ha ritenuto che l'importante traumatismo cranio- encefalico abbia generato un “danno assonale diffuso” (ovvero, una vera e propria lesione cerebrale) che ha portato a disturbi cognitivi e della personalità.
4 Si rientra, per tali danni, nella nozione di infortunio come prevista dalla polizza, e, d'altra parte, il C.T.U. ha precisato di avere escluso dall'indennizzabilità gli “aspetti depressivo-disforici reattivi” (sostanzialmente, il denunziato disturbo da stress post-traumatico), in quanto non coperti dalla garanzia.
Per quanto riguarda i postumi permanenti, questi sono stati quantificati dalla C.T.U. nella misura del 40%.
Nel motivare il rigetto delle osservazioni del C.T. di parte convenuta (il quale aveva attribuito al complesso menomativo “neurologico, neuropsicologico e psicorganico,” una valutazione del 30%) il C.T.U. si esprime nei seguenti termini: “… si tratta di un caso complesso, dove coesistono dati anamnestici e strumentali di un importante trauma cranioencefalico con lesioni cerebrali e valutazioni diagnostiche tra loro non sempre pienamente concordanti per quantificazione della compromissione cognitiva, per definizione diagnostica neurologica e psichiatrica. L'ipotesi più probabile è che coesistano tre componenti, elencate in ordine di gravità decrescente: modificazioni organiche della personalità, deficit cognitivo secondario alla sofferenza cerebrale e aspetti depressivo-disforici reattivi che danno conto della incostanza prestazionale riscontrata. Il quadro complessivo è coerente con una compromissione funzionale di grado moderato-severo. Si segnala il fatto che l'importanza delle lesioni e del decorso post-traumatico sono coerenti con la compromissione funzionale riferita e oggettivata clinicamente. Gli aspetti di tipo psichiatrico, che ovviamente non rientrano nella quantificazione del danno, rendono comprensibili alcune apparenti incongruenze perché interferiscono con la possibilità del soggetto esaminato di essere pienamente collaborativo. Questo elemento è assimilabile ad un rumore di fondo o ad un artefatto che non deve distogliere l'attenzione dall'importanza del danno organico complessivo. (…)”.
Non vi sono ragioni per discostarsi da tali valutazioni, che questo giudice deve quindi fare proprie.
Analogamente, devono essere condivise le ulteriori valutazioni che portano, sulla base delle risultanze della C.T.U., alla liquidazione dei seguenti importi:
a) indennizzo per “invalidità permanente grave”: € 200.000,00 (secondo le condizioni di polizza, se il grado di invalidità accertato è superiore al 30% della totale, come nella specie, viene corrisposto l'intero capitale assicurato);
b) diaria da ricovero: € 5.700,00;
c) diaria da inabilità da infortunio: € 23.900,00 (in proposito, l'attore, nel rispondere all'invito del giudice di indicare quanto sarebbe dovuto sulla base delle risultanze della C.T.U., ha esposto il maggiore importo di € 24.300,00, ma non pare avere considerato la franchigia di 8 giorni prevista dalla polizza);
5 d) rimborso spese di cura e pernottamenti: € 13.873,57, per un totale di € 243.473,57.
6. - Il giudizio promosso dall'attore contro il responsabile del sinistro e la Compagnia di assicurazione si è concluso con la pronuncia da parte dell'intestato Tribunale della sentenza n. 447/2025, pubblicata il 13.4.2025 e passata in giudicato in quanto non appellata, che ha condannato i convenuti al risarcimento di danni in favore dell'attore.
Ciò premesso, le parti si sono diffusamente confrontate sul fatto se le somme di cui sopra debbano essere portate in detrazione dall'importo dell'indennizzo liquidato sulla base della polizza di cui trattasi.
In proposito, questo giudice intende richiamarsi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale non ritiene di discostarsi, secondo il quale “nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito” (così, Cass. S.U. n. 12565/2018 e, conformi, Cass. ord. n. 9003/2023 e Cass. n. 33900/2023).
7. – Per quanto attiene alla quantificazione della somma da detrarre, occorre rilevare che il giudice della suddetta sentenza ha applicato la tabella milanese, che prevede, per la liquidazione del danno non patrimoniale, il cd.
“punto pesante”, comprensivo del danno alla salute nella sua tradizionale componente “statica” (risvolti anatomo-funzionali) e “dinamica” (aspetti relazionali medi, oggetto di lesione secondo un criterio di “normalità” sulla base dell'id quod plerumque accidit), con possibilità di ulteriore liquidazione del danno da “sofferenza soggettiva” (il cd. “danno morale”) in presenza di elementi che ne comprovino la ricorrenza. Inoltre, contempla la possibilità di una “personalizzazione” contenuta entro determinate percentuali.
I parametri tabellari di riferimento applicati dal suddetto giudice risultano essere i seguenti:
in cui, come si può leggere dalla sentenza, la componente di danno “morale”, corrispondente al 50% del valore del punto relativo al “danno biologico”, è stata riconosciuta, così come è stata riconosciuta una “personalizzazione” del 15% sullo stesso punto.
6 Ciò posto, si deve considerare che, secondo quanto previsto dall'art.
2.5. delle condizioni generali di assicurazione, “il grado di invalidità è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nelle tabelle INAIL”, il che esclude la possibilità di riconoscere, a tale fine, la componente di “sofferenza soggettiva”, poiché tali tabelle non la prevedono, così come, in forza della polizza di cui trattasi, non è evidentemente possibile riconoscere alcuna
“personalizzazione”.
Ed, allora, tali componenti devono essere escluse dalla decurtazione, costituendo voci di danno che l'attore ha ottenuto nella causa di cui trattasi ma che non rientrano nella copertura assicurativa di cui al presente giudizio.
La stessa convenuta – nell'effettuare i conteggi sulla base della C.T.U., come richiesto - è parsa conscia di ciò, sebbene abbia escluso dalla decurtazione la sola componente “personalizzazione” e non anche, come avrebbe dovuto fare, il “danno morale”.
Considerando quindi, ai fini di causa, il solo valore del punto “biologico” (colonna A della tabella milanese), pari ad € 7.629,08, l'importo da detrarre si ricava dalla seguente operazione:
7.629,08 . 52% . demoltiplicatore per età (0,745) = 295.551,00 (30% 88.665,30).
L'importo che deve essere detratto è quindi pari ad € 88.665,30, il che porta la somma oggetto di condanna ad € 154.808,27 (€ 243.473,57 - € 88.665,30).
In merito agli esborsi, non risulta ben chiaro se ed in che misura quelli indicati nella C.T.U. siano stati effettivamente oggetto di condanna al rimborso nell'altro procedimento e, pertanto, non può essere operata alcuna detrazione.
8. – Non v'è ragione di escludere, per quanto riguarda il pagamento dell'indennizzo assicurativo, l'applicabilità dell'art. 1284 comma 4° c.c., e, quindi, sulla somma di cui sopra sono riconosciuti come richiesto dall'attore, dalla data della domanda, gli interessi al tasso di cui sopra.
9. - In merito alle spese di lite, occorre considerare che la controversia si è sostanzialmente appuntata sul quantum, essendo radicalmente divergenti le valutazioni operate dalle parti, e ciò, soprattutto, sulla quantificazione della i.p., aspetto centrale tenuto conto che le previsioni di polizza prevedevano la liquidazione dell'intero capitale assicurato ove la relativa percentuale fosse stata superiore al 30% - come è risultato essere alla luce della C.T.U. esperita in causa – e che, ove la percentuale fosse stata superiore al 60%, l'attore avrebbe avuto diritto alla liquidazione di una rendita vitalizia.
La Compagnia convenuta (anche sul presupposto, rivelatosi errato, che la i.p. andava liquidata in misura non superiore al 20%) non risulta avere liquidato
7 stragiudizialmente alcunché a fronte della polizza di cui trattasi, omettendo anche di partecipare alla mediazione introdotta dall'attore, mentre la C.T.U. ha confermato una percentuale di i.p. tale da giustificare la liquidazione dell'intero capitale assicurato. Una compensazione, sia pure parziale, è invece giustificata dal fatto che l'attore, oltre ad avere presentato una domanda errata per eccesso (ha infatti ingiustificatamente duplicato la domanda di indennizzo per i.p. ed ha richiesto la rendita vitalizia sulla base di una stima della stessa i.p. largamente sopravvalutata), è risultato soccombente rispetto alla pretesa di non vedere applicata la riduzione derivante dalla condanna nell'altro procedimento, soccombenza non compensata dall'applicazione, nella liquidazione ex D.M. n. 55/2014, di uno scaglione inferiore sulla base del valore del “decisum” (infatti, la condanna per € 243.473,57 e quella per € 154.808,27 riconducono al medesimo scaglione e, quindi, agli stessi valori parametrici). Si ritiene equo fissare la compensazione nella misura di 1/3.
Per quanto concerne i valori parametrici, si ritiene di liquidare ex D.M. n. 55/2014 per compenso di difensore, già nella frazione di 2/3, € 600,00 per la mediazione obbligatoria, € 1.700,00 per la fase di studio, € 1.100,00 per la fase introduttiva, € 2.500,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale e, così, complessivamente € 7.400,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Le spese di C.T.U. devono essere poste a carico dell'attore per 1/3 ed a carico della convenuta per i 2/3 dell'importo liquidato.
La convenuta, che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, deve essere condannata ex art. 12 bis comma 2° D.Lgs. n. 28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. dichiara tenuta e condanna la convenuta Controparte_1 al pagamento in favore dell'attore
[...] Parte_1 dell'importo di € 154.808,27, oltre interessi come da motivazione;
II. condanna la stessa convenuta alla rifusione in favore dell'attore dei 2/3 delle spese di lite, che, oltre a c.u., marca ed esborsi per la mediazione obbligatoria, liquida per compenso di difensore, già nella suddetta frazione di 2/3, in complessivi € 7.400,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, dichiarando integralmente compensato il residuo terzo;
8 III. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'attore per 1/3 ed a carico della convenuta per i 2/3;
IV. condanna la convenuta ex art. 12 bis comma 2° D.Lgs. n. 28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso il 24 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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