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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/06/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
nella causa civile iscritta al n. 6115/2022 R.G. Cont.
a cui è riunita la causa civile iscritta al n. 6129/2022 R.G. Cont.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
d'appello
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Ciro Dilengite, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Vico Equense (NA) alla Piazza Umberto I n.
21
APPELLANTE
E
1 , rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di intervento volontario Controparte_1
con domanda autonoma, dall'avv. Giovanni Cilento, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Vico Equense (NA) alla Piazza Marconi n. 8
APPELLANTE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Controparte_2
Pappalardo in virtù di procura alle liti per Notaio dr. dott. di Treviso, Persona_1
repertorio.n.186905, racc. n. 30367, allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Napoli alla Salita Piedigrotta n. 3
APPELLATA
E
, residente in [...] CP_3
APPELLATA CONTUMACE
E
, residente in Castellammare di Stabia alla Strada Ponte della Persica n. 35, P.1 Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 1380/2022 del 18.08.2022 -
30.08.2022 in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli.
Conclusioni: Come da atti di causa e da note conclusionali depositate.
2 FATTO E MOTIVI
( odierna appellata) citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sorrento la CP_3 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., e per sentir condannare i convenuti,
[...] Controparte_5
in solido, ai sensi degli artt. 144, 145, 148 d.lgs. n. 209/2005, al risarcimento dei danni riportati dal motoveicolo tipo Yamaha T-Max tg. EM95865 di sua proprietà in seguito al sinistro verificatosi il 08.04.2019
Cont alle ore 14.00 circa in Sant'Antonio Abate alla via Scafati, all'altezza dell'ex distributore di carburanti
Più nello specifico, deduceva che, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, il motoveicolo CP_3
Yamaha T-Max di sua proprietà, nell'occasione condotto da e con a bordo quale Controparte_1
trasportato , si trovava a percorrere la via Scafati con direzione centro urbano, quando veniva Parte_1
investito dall'autovettura tipo Peugeot tg. DV557ZF, di proprietà di ed assicurata per Controparte_4
la r.c.a. con , il cui conducente, provenendo dall'ex distributore di carburanti si Controparte_2
immetteva in via Scafati e così investiva con la propria parte anteriore la parte anteriore laterale destra del motoveicolo, facendolo rovinare al suolo unitamente agli occupanti;
esponeva che il motoveicolo riportava danni da urto diretto e da urto indiretto, mentre gli occupanti subivano lesioni personali, e che, a seguito della richiesta di risarcimento dei danni inoltrata alla , la compagnia aveva corrisposto a Controparte_2
titolo di offerta risarcitoria per i danni al motoveicolo la somma di € 2.900,00, ritenuta insufficiente all'integrale risarcimento dei danni e trattenuta a titolo di acconto. Chiedeva, quindi, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Peugeot, la condanna dei convenuti, al risarcimento di tutti i danni riportati dal motoveicolo Yamaha T-Max, da determinarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, con detrazione della somma di € 2.900,00 già percepita, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contradditorio, il convenuto , ritualmente citato in giudizio, non si Controparte_4
costituiva, rimanendo contumace. La si costituiva e contestava la domanda in rito e nel Controparte_2
merito; in particolare eccepiva la nullità dell'atto introduttivo e l'improcedibilità della domanda;
nel merito contestava la fondatezza della domanda e la quantificazione dei danni lamentati, ritenendo congrua l'offerta risarcitoria corrisposta. Chiedeva la declaratoria di improponibilità e inammissibilità della domanda e, in subordine, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Nel giudizio promosso da , inoltre, si costituivano e , CP_3 Controparte_1 Parte_1
rispettivamente conducente e trasportato a bordo del motoveicolo attoreo in occasione del sinistro, i quali
3 spiegavano intervento volontario ex art. 105 c.p.c. con autonoma domanda, al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite nel medesimo sinistro, per le quali erano stati costretti a ricorrere alle cure necessarie presso il pronto soccorso dell'ospedale di Castellammare di
Stabia. Chiedevano, quindi, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo
Peugeot, la condanna dei convenuti e in solido, al risarcimento di Controparte_4 Controparte_2
tutti i danni conseguenti alle lesioni subite, da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
L'adito giudice di pace autorizzava la notifica delle comparse di intervento al convenuto contumace,
ritualmente ricevute da . Controparte_4
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste di parte attrice e nel deposito di documentazione, disattesa la richiesta di c.t.u. medico-legale -richiesta a seguito della prova testimoniale-,
la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 04.05.2022 e poi assegnata a sentenza.
Con la sentenza n. 1380/2022 del 18.08.2022 - 30.08.2022, il Giudice di Pace adito accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti, e in solido, al pagamento a Controparte_4 Controparte_2
titolo di risarcimento: in favore di , della somma di € 1.100,00, oltre interessi dal fatto al CP_3
soddisfo, e delle spese di lite liquidate in € 2.350,00, di cui € 43,00 per spese, oltre accessori;
in favore di
[...]
della somma di € 2.790,13, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, e delle spese di lite Controparte_1
liquidate in € 2.350,00, oltre accessori;
in favore di della somma di € 2.960,46, oltre interessi Parte_1
legali dal fatto al soddisfo, e delle spese di lite liquidate in € 2.350,00, oltre accessori, con attribuzione delle spese di lite ai rispettivi difensori.
Avverso la suddetta sentenza, con atto ritualmente notificato a e a Controparte_2 CP_4
, nonché ad altre parti del giudizio di primo grado, ha proposto appello lamentando
[...] Parte_1
la erronea determinazione del quantum debeatur e ritenendo il provvedimento illegittimo sulla base di un solo motivo, ovvero per violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per erroneo e/o illegittima interpretazione delle risultanze istruttorie, in particolare della documentazione medica prodotta, e per immotivato omesso espletamento della c.t.u. medico-legale richiesta dall'attore, con conseguente erronea quantificazione dei danni alla persona e delle spese mediche sostenute.
4 Quindi l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della Parte_1
sentenza impugnata, previa ammissione di c.t.u. medico-legale, la condanna dei convenuti, odierni appellati, e , al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento di Controparte_2 Controparte_4
tutti i danni subiti, della somma, maggiore rispetto a quella liquidata dal giudice di pace, da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio, con attribuzione al difensore antistatario. Il relativo giudizio di appello ha assunto Rg.n. 6115/2022.
Avverso la suddetta sentenza, con atto ritualmente notificato a e a Controparte_2 CP_4
, nonché alle altre parti del giudizio di primo grado, ha proposto, altresì, appello
[...] CP_1
lamentando la erronea determinazione del quantum debeatur e ritenendo il provvedimento
[...]
illegittimo sulla base di un solo motivo, ovvero per erroneo e/o illegittima interpretazione delle risultanze istruttorie, in particolare della documentazione medica prodotta, e per omesso e immotivato espletamento della c.t.u. medico-legale richiesta, con conseguente erronea quantificazione dei danni alla persona e delle spese mediche sostenute.
Quindi l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma Controparte_1
della sentenza impugnata, previa ammissione di c.t.u. medico-legale, la condanna dei convenuti, odierni appellati, e , al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento di Controparte_2 Controparte_4
tutti i danni subiti, della somma, maggiore rispetto a quella liquidata dal giudice di pace, da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio, con attribuzione al difensore antistatario. Il relativo giudizio di appello ha assunto Il relativo giudizio Rg.n. 6129/2022.
In entrambi i giudizi si è costituita l'appellata , la quale, in via pregiudiziale, ha chiesto la Controparte_2
riunione dei due giudizi connessi;
nel merito ha contestato la fondatezza del motivo di appello, ritenendo la decisione del giudice di pace condivisibile e correttamente fondata su un'attenta valutazione delle prove acquisite e sul tipo di lesioni subite dall'appellante di lieve entità, ed evidenziando che il ricorso all'ausilio del c.t.u. è strumento rimesso alla discrezionalità del giudice;
ha, inoltre, contestato la documentazione prodotta in appello, rilevando la mancanza di prova del tempestivo deposito già in primo grado dei documenti medici, e l'omessa rituale richiesta di c.t.u., tardivamente formulata. Ha chiesto, previa riunione dei giudizi connessi, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e, in subordine, nella
5 denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, di tener conto delle somme già liquidate in esecuzione della sentenza di primo grado, con compensazione delle spese di lite.
Disposta la riunione dei due giudizi connessi, acquisito il fascicolo di causa del primo grado di giudizio,
questo Giudice, disattesa la richiesta di ammissione di c.t.u., ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 28.02.2025, resa a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del 28.02.2025, ha riservato la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Orbene, in primo luogo, va rilevata l'ammissibilità degli appelli in quanto ritualmente spiegati (in data
24.11.2022) nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza (30.08.2022), non notificata.
Va, poi, osservato che gli appelli, tempestivamente iscritti a ruolo, sono ammissibili anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 e dell'art. 434 c.p.c.. essendo delineati nel corpo degli atti i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
gli stessi consentono di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le impugnazioni e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste.
In particolare, gli appellanti hanno precisato che gli errori del giudice di pace consistono nell'aver erroneamente liquidato i danni conseguenti alle lesioni subite e nell'avere immotivatamente disatteso la richiesta di c.t.u., hanno esposto le ragioni degli assunti errori e hanno chiesto la condanna al pagamento della differenza tra quanto liquidato in primo grado e quanto richiesto o eventualmente accertato dal c.t.u..
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ne discende che non vengono in discussione in questa sede questioni relative alla proponibilità e alla procedibilità della spiegata domanda risarcitoria, nonché alla titolarità delle parti in causa, all'an debeatur.
6 Deve ancora darsi atto che gli appellanti, nel costituirsi nel giudizio di appello, non hanno depositato copia della sentenza impugnata.
Va osservato che il deposito della sentenza impugnata, non è richiesto né a pena di inammissibilità
dell'appello, né a pena di improcedibilità dello stesso, poiché l'art. 347, comma 2, c.p.c., non considera più
la produzione della sentenza impugnata come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio (Cass. civ. ord. n. 24461 del 03.11.2020; Cass. civ. ord. n. 23658 del 09.10.2017; Cass. civ. sent. n.
23713 del 22.11.2016; Cass. civ. sent. n. 27536 del 10.12.2013; Cass. civ. sent. n. 238 del 11.01.2010; Cass.
civ. Sez. L. sent. n. 2171 del 28.01.2009).
Come precisato, difatti, l'art. 347 c.p.c., comma 2, stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti per decidere (Cass. civ. n. 20849 del 21.07.2021; Cass. civ. ordinanza n. 24461 del 03.11.2020; Cass. civ.
sentenza n. 27536 del 10.12.2013). Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata,
ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame,
non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle "rationes decidendi" ” (Cass. civ. sent. n. 238 del 11.01.2010; cfr. anche Cass. civ. sent. n.
27536 del 10.12.2013; Cass. civ. sent. n. 23713 del 22.11.2016; Trib. Torre Annunziata sentenze n.
256/2018 e n. 685/2023).
Ebbene, nel caso di specie, nell'atto di appello si evincono le parti della sentenza poste a fondamento delle statuizioni oggetto di censura, sicché la mancanza della sentenza impugnata non è ostativa alla decisione nel merito della controversia.
Accertata l'ammissibilità di entrambi gli appelli, occorre valutare nel merito i motivi di impugnazione.
Gli appelli sono infondati e vanno rigettati per le ragioni di seguito indicate.
7 Nel proporre appello, contesta, in particolare, la parte della sentenza in cui il giudice di pace, Parte_1
nel procedere alla quantificazione dei danni, afferma: “... , trasportato nella circostanza sul Parte_1
motoveicolo dell'istante riportava 'contusione spalla e ginocchio sx con perdita di sostanza incisivo mediale
superiore sx'. ... le lesioni sono compatibili con la caduta al suolo del sig. dopo l'urto ricevuto dal Pt_1
motociclo e si ritiene ricorrere il nesso causale, per cui sempre tenuto conto delle menzionate Tabelle, si
liquida allo stesso l'importo di € 2.790,13 comprensivo di ITT di gg.. 5, ITP gg. 30 al 50% e gg. 15 al 25%,
danno biologico al 1%, danno morale € 500,00 e spese 300,00”; l'appellante sostiene che il giudicante sia pervenuto alla sua decisione prendendo in considerazione solamente il primo referto di pronto soccorso,
precisamente il verbale n 2019016095 del 08.04.2019, senza tener conto delle risultanze della ulteriore documentazione medica ovvero dei certificati medici del 15.04.2019, del 10.05.2019, degli esiti degli esami
RMN alla spalla ed al braccio sinistri, al ginocchio ed alla gamba sinistri del 20.05.2019, da cui emergeva una
“lesione del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro”, degli ulteriori certificati medici del
30.05.2019 e del 21.06.2019, in cui veniva certificata l'avvenuta guarigione con postumi invalidanti, nonché
del preventivo di spesa di € 4.500,00 del 18.06.2019 relativo ai costi della terapia ortodontica dovuti in ragione della lesione dell'elemento dentario incisivo superiore sinistro, già riscontrata all'accesso al pronto soccorso, e delle ulteriori spese mediche documentate.
L'appellante , impugna la parte della sentenza in cui il giudice di pace, nel liquidare il Controparte_1
danno alla persona subito, afferma: “... , conducente del motoveicolo attoreo, nel Controparte_1
sinistro per cui è causa, riportava 'contusione ginocchio e spalla sc osteo-addensamento estremo distale del
femore …' e durante la cui guarigione si sottoponeva a varie visite specialistiche;
riconosciuta la
compatibilità di dette lesioni con la dinamica del sinistro così come provato si ritiene che per la guarigione
occorsero gg. 5 di invalidità temporanea totale, gg. 30 di invalidità temporanea parziale al 50% e gg. 15 di
invalidità temporanea parziale al 25%; residuarono postumi di natura permanente valutati all'1%. Tenuto
conto delle tabelle di riferimento aggiornate a giugno 2022, si liquida per le lesioni riportate dal sig.
[...]
la somma di € 2.960,46 comprendendo in essa il danno morale liquidato equitativamente in € CP_1
500,00 e spese documentate e non, in € 300,00”. L'appellante sostiene che il giudicante sia pervenuto alla sua decisione prendendo in considerazione solamente il primo referto di pronto soccorso, precisamente del verbale n 2019016094 del 08.04.2019, senza tener conto delle risultanze della ulteriore documentazione medica ovvero dei certificati medici del 15.04.2019, del 10.05.2019, degli esiti degli esami RMN alla spalla
8 ed al braccio sinistri, al ginocchio ed alla gamba sinistri del 20.05.2019, da cui emergeva una “lesione del
corno posteriore del menisco mediale sx e dai segni di parziale lesione al LCA del ginocchio sinistro”, degli ulteriori certificati medici del 30.05.2019 e del 20.06.2019, in cui veniva certificata l'avvenuta guarigione con postumi invalidanti, nonché delle ulteriori spese mediche documentate.
Gli appellanti, quindi, lamentano l'erronea quantificazione dei danni alla persona subiti, liquidati in misura ingiustamente riduttiva rispetto a quanto in effetti sarebbe stato giusto alla luce della documentazione probatoria allegata agli atti, in conseguenza della errata valutazione delle risultanze istruttorie ed alla omessa immotivata ammissione di c.t.u. medico-legale, richiesta per l'esatta determinazione delle lesioni riportate mediante ricorso alle cognizioni tecnico scientifiche di un medico.
ha innanzitutto contestato che la documentazione medica allegata sia stata Controparte_2
integralmente depositata in primo grado;
ha poi rilevato la correttezza della valutazione del giudice di pace effettuata sull'attento esame dei referti medici;
ha evidenziato che il giudicante non è vincolato dalla richiesta delle parti di nominare il c.t.u., -tra l'altro non formulata tempestivamente con le altre richieste istruttorie- che può non ammettere se ritiene che la stessa sia superflua, e che, nel caso in esame il giudice di pace ha calcolato correttamente l'entità delle lesioni subite dagli appellanti fornendo indicazioni precise sul processo logico seguito e sugli elementi considerati per addivenire alla quantificazione del danno,
indicando altresì le tabelle di valutazione di riferimento.
Ancor prima di esaminare la documentazione allegata dagli appellanti, appare necessario valutare l'eccezione di la quale “contesta integralmente la documentazione che gli appellanti Controparte_2
hanno dichiarato avere prodotto ai fini della prova delle pretese lesioni, ... osservando che il foliario relativo
alle produzioni nei giudizi di primo grado, risulta mancante del timbro di depositato che necessariamente
deve essere apposto dalla Cancelleria all'atto della costituzione in giudizio”.
Va rilevato che le parti appellanti hanno effettivamente prodotto nel presente giudizio copia informatica delle produzioni contenute nei fascicoli cartacei di parte del primo grado. Tuttavia, gli indici dei foliari degli atti depositati non riportano alcun timbro di depositato presso la cancelleria con data certa, mentre è il cancelliere che deve verificare la regolarità del deposito dei documenti nel fascicolo di parte sottoscrivendo l'indice del fascicolo nel quale viene indicata la documentazione che offre in comunicazione;
ciò, a fronte
9 della contestazione svolta da non consente di valutare l'effettivo deposito in primo Controparte_2
grado dei documenti prodotti in appello.
Invero, ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., gli atti ed i documenti prodotti all'atto della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempre che, la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione.
La Corte di cassazione sul punto ha stabilito il generale principio secondo il quale il timbro apposto dalla cancelleria in calce all'elenco dei documenti è sufficiente – e quindi necessario - ad attestare la corretta produzione in giudizio;
in mancanza di tale attestazione il Giudice non ha modo di verificare la tempestività
del deposito (Cass. civ. sentenza n. 7474/13), precisando che “La mancata sottoscrizione da parte del
cancelliere dell'indice dei documenti allegati al fascicolo e prodotti all'atto della costituzione in giudizio,
incidendo sul diritto di difesa, preclude alla parte la possibilità di utilizzare i documenti stessi come fonte di
prova ed al giudice di esaminarli” (Cass. Civ. sent. n. 9077/2001).
Con riferimento al fascicolo di parte di primo grado allegato nel giudizio di appello è stato affermato che:
“Per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli
stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli
artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione,
senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del
contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale -
stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c.” (Cass. civ., sez. III, 19.05.2022, n. 16235).
Nel caso in esame, pertanto, difetta la prova che la documentazione fondante i motivi di appello -la cui tempestiva produzione è anche contestata dalla compagnia appellata- sia stata integralmente depositata dagli appellanti durante il giudizio di primo grado e di conseguenza non si ritiene possibile utilizzarla in forza del disposto dell'art. 345, co. 3 c.p.c.
10 Riguardo alla doglianza sulla omessa ammissione di c.t.u. medico-legale, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il Giudice non è tenuto a disporre una consulenza tecnica d'ufficio ai fini della stima dei danni - che nel caso di specie in primo grado non è stata nemmeno chiesta in sede istruttoria, ma solo tardivamente dopo l'escussione del teste-.
Invero, è principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che il giudizio sulla necessità e utilità di una consulenza tecnica d'ufficio (o anche di un semplice supplemento a chiarimenti) rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è di regola incensurabile in cassazione, tanto più
allorquando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della soluzione adottata (Cass. 17 gennaio 2001 n.
583), dovendo, tuttavia, il giudicante, fornire una motivazione che permetta di ricostruire il processo logico e giuridico seguito affinché la sua scelta non si riveli arbitraria (cfr. Cass. civ., sez. III, 18.04.2005, n. 8004;
Cass. civ. 18.06.2002 n. 8827; Cass.n.20283/2004).
Si ricorda che il principio judex peritus peritorum comporta che il giudice di merito per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica non ha un obbligo di nominare un consulente di ufficio e può
ricorrere a conoscenze specialistiche acquisite, oppure esaminare la documentazione prodotta dalle parti
(cfr. Corte d'Appello di Firenze, sent. n. 1446/2024 del 19.08.2024).
Nel caso di specie, stante l'omesso deposito di copia integrale della sentenza impugnata, non è possibile conoscere con esattezza la motivazione espressa dal giudice di pace nella valutazione dei danni.
Questo Giudice, tuttavia, tenuto conto del tipo e dell'entità delle lesioni refertate nell'immediatezza del sinistro e richiamate nella sentenza di primo grado ('contusione spalla e ginocchio sx con perdita di sostanza
incisivo mediale superiore sx' per;
'contusione ginocchio e spalla sc osteo-addensamento Parte_1
estremo distale del femore …', delle valutazioni delle Tabelle delle menomazioni dell'integrità psicofisica di cui al D.M. 03.07.2003, di analoghi precedenti trattati dall'Ufficio, non ritenendo di dover disporre c.t.u.
medico-legale, stante la carenza documentale conseguente alle deduzioni sopra esplicitate, ritiene di poter condividere la valutazione formulata dal giudice di pace.
Ne conseguono l'infondatezza dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del secondo grado tra gli appellanti e la compagnia appellata seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio nella misura indicata in dispositivo con applicazione dei
11 parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto dei valori minimi in ragione della natura delle questioni esaminate, della non complessità delle stesse e dell'attività difensiva espletata (scaglione di riferimento – in ragione del principio del disputatum ( Cass. n. 28417/2018) - da € 1.100,01 a € 5.200,00,
con esclusione della fase istruttoria, non espletata).
In ordine al quantum, va peraltro precisato che in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più
cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa
(Cass. 31 maggio 2022 n.17693; Cass. civ. Cass. civ. 28.05.2018 n. 13276).
Dei richiamati principi si terrà conto, pertanto, nella determinazione delle spese a carico di ciascuna parte,
applicando a carico di ciascun appellante l'intero importo dovuto per la fase di studio di studio e per quella introduttiva e un unico importo per le ulteriori fasi.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite tra gli appellanti e gli altri appellati, rimasti contumaci.
Risultando gli appellanti soccombenti, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1) Rigetta gli appelli;
2) Condanna e al pagamento, in favore di , in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali del presente grado di giudizio (
relativamente alla fase di studio e a quella introduttiva), che si liquidano, per ciascuno di essi, in € 00,00 per spese e € 426,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali del 15 % sui compensi, oltre iva e c.p.a;
12 3) Condanna e al pagamento, in favore di , in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali del presente grado di giudizio (
relativamente alla fase decisionale), che si liquidano, in solido, in € 851,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali del 15 % sui compensi, oltre iva e c.p.a;
4) Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra gli appellanti soccombenti e gli appellati contumaci;
5) Dà atto della sussistenza, a carico degli appellanti, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Torre Annunziata in data 20.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
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