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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 11.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.8424/2022 R.G. tra rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Colonna e Cristian Mulino come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso opponente ed
(anche per , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Patrizia Sanguineti come da procura generale richiamata nella memoria difensiva nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_3 dall'Avv. Emiliano Pacifico come da procura speciale in calce alla memoria difensiva opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.07.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05976202200001952000 notificata il 04.07.2022, con specifico riferimento ai crediti portati a suo carico nei seguenti avvisi di addebito, emessi per il presunto mancato pagamento di “contributi I.V.S.
Fissi/Percentuale entro il minimale, gestione Artigiani”: 1) n. 35920120000519548000; 2) n.
35920120003052077000; 3) n. 35920130000118217000; 4) n. 35920130002301588000; 5) n.
35920140000217058000; 6) n. 35920140001736804000; 7) n. 35920140004201203000; 8) n.
35920160000216519000; 9) n. 35920160003096481000; 10) n. 35920170001034700000; 11) n.
35920170003601391000; 12) n. 35920180000451005000; 13) n. 35920180003764431000; 14) n.
35920190000771430000; 15) n. 35920190003708614000.
In particolare, eccepiva la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli avvisi di addebito opposti, nonché l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del
1 termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Rigettata la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 11.06.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza.
* * *
Per la risoluzione della controversia occorre muovere dal principio di diritto secondo cui “L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (Cass. Civ., Sez. U, n. 19667/2014). La giurisprudenza successiva ha precisato come
“L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez.3, n.25745/2015).
Consegue a quanto che tanto le censure relative alla regolarità formale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e del sotteso procedimento, tanto quelle relative alla esistenza del credito contributivo, possono essere fatte valere dal destinatario della comunicazione preventiva mediante una ordinaria azione di accertamento negativo non soggetta al rispetto di termini decadenziali, fatte salve le decadenza già maturate in relazione alla impugnabilità delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito già notificati al debitore, secondo quanto appresso si dirà.
Passando al merito della controversia, giova evidenziare che nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n.
78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
2 Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, gli avvisi di addebito richiamati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sono stati regolarmente notificati al contribuente a mezzo servizio postale (cfr. la documentazione allegata alla memoria difensiva degli opposti). Segnatamente, 1) l'avviso n.
35920120000519548000 in data 23.04.2012; 2) l'avviso n. 35920120003052077000 in data 06.12.2012; 3)
l'avviso n. 35920130000118217000 in data 04.04.2013; 4) l'avviso n. 35920130002301588000 in data
17.12.2013; 5) l'avviso n. 35920140000217058000 in data 28.05.2014; 6) l'avviso n.
35920140001736804000 in data 03.10.2013; 7) l'avviso n. 35920140004201203000 in data 07.01.2015; 8)
l'avviso n. 35920160000216519000 in data 11.04.2016; 9) l'avviso n. 35920160003096481000 in data
28.10.2016; 10) l'avviso n. 35920170001034700000 in data 30.10.2017; 11) l'avviso n.
35920170003601391000 in data 09.11.2017; 12) l'avviso n. 35920180000451005000 in data 30.07.2018;
13) l'avviso n. 35920180003764431000 in data 10.12.2018; 14) l'avviso n. 35920190000771430000 in data
01.08.2019; 15) l'avviso n. 35920190003708614000 in data 18.12.2019.
Alla luce della regolare notificazione degli atti richiamati, parte opponente potrà far valere unicamente i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito successivi alla notificazione dei titoli, quindi - stando ai motivi di ricorso – l'intervenuta prescrizione successiva.
Orbene, il concessionario della riscossione ha interrotto la prescrizione quinquennale mediante notificazione dei seguenti atti anteriori alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio: a) intimazione di pagamento n. 05920149002980979000 notificata a mezzo racc. il 13.03.2014 (all. n.3 della memoria difensiva); b) intimazione di pagamento n.
05920149002981080000 notificata a mezzo racc. in data 13.03.2014 (all. n.4 della memoria difensiva); c) intimazione di pagamento n. 05920149010497912000 notificata a mezzo racc. in data 05.06.2014 (all. n.5 della memoria difensiva); d) intimazione di pagamento n. 05920179009721509000 notificata a mezzo racc. in data 04.05.2018 (all. n.6 della memoria difensiva); e) intimazione di pagamento
05920189008775619000 notificata in data 06.02.2019 (all. n.7 della memoria difensiva); f) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8 della memoria difensiva).
In particolare, per ogni avviso di addebito, risultano notificati i seguenti atti interruttivi:
1) avviso n. 35920120000519548000 (notifica 23.04.2012): intimazione di pagamento n.
05920149002980979000 notificata in data 13.03.2014 (all. n.3); intimazione di pagamento n.
05920189008775619000 notificata in data 06.02.2019 (all. n.7); comunicazione preventiva di iscrizione
3 ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8);
2) avviso n. 35920120003052077000 (notifica 06.12.2012): intimazione di pagamento n.
05920149002981080000 notificata in data 13.03.2014 (all. n.4); intimazione di pagamento n.
05920189008775619000 notificata in data 06.02.2019 (all. n.7); comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8);
3) avviso n. 35920130000118217000 (notifica 04.04.2013): intimazione di pagamento n.
05920149010497912000 notificata in data 05.06.2014 (all. n.5); intimazione di pagamento n.
05920179009721509000 notificata in data 04.05.2018 (all. n.6); comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8);
4) avviso n. 35920130002301588000 (notifica 17.12.2013): intimazione di pagamento n.
05920179009721509000 notificata in data 04.05.2018 (all. n.6); comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8);
5) avviso n. 35920140000217058000 (notifica 28.05.2014): intimazione di pagamento n.
05920179009721509000 notificata in data 04.05.2018 (all. n.6); comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8);
6) avviso n. 35920140001736804000 (notifica 03.10.2014): intimazione di pagamento n.
05920179009721509000 notificata in data 04.05.2018 (all. n.6); comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8);
7) avviso n. 35920140004201203000 (notifica 07.01.2015): intimazione di pagamento n.
05920179009721509000 notificata in data 04.05.2018 (all. n.6); comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8);
8) avviso n. 35920160000216519000 (notifica 11.04.2016): intimazione di pagamento n.
05920179009721509000 notificata in data 04.05.2018 (all. n.6); comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8);
9) avviso n.35920160003096481000 (notifica 28.10.2016): intimazione di pagamento n.
05920179009721509000 notificata in data 04.05.2018 (all. n.6); comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8);
10) avviso n. 35920170001034700000 (notifica 30.10.2017): comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8);
11) avviso n. 35920170003601391000 (notifica 09.11.2017): comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8);
12) avviso n. 35920180000451005000 (notifica 30.07.2018): comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8).
Quanto agli avvisi n. 35920180003764431000 (notificato il 10.12.2018), avviso n. 35920190000771430000
(notificato 01.08.2019) e n. 35920190003708614000 (notificato il 18.12.2019), rispettivamente n.13,14,15
4 dell'elenco summenzionato, il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.05976202200001952000 notificata il 04.07.2022, oggetto dell'odierno giudizio.
Si evidenzia inoltre che, nella fattispecie, trova applicazione la normativa emergenziale che ha sancito la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ai sensi dell'art.37 del decreto-legge n.
18/2020, e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ai sensi dell'art.11, co.9, decreto-legge n.183/2020.
Quanto alle doglianze espresse nelle note di trattazione scritta depositate in vista della odierna udienza, infine, parte ricorrente non può dolersi dell'omesso invio della seconda raccomandata informativa di cui alla sentenza dalla Corte Costituzionale n.346/1998, ai sensi della quale: “È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), <<nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente caso di mancato ritiro da del destinatario dopo dieci giorni dal deposito presso l postale>>, in quanto - premesso che la funzione propria della notificazione è quella di portare l'atto
a conoscenza del destinatario, al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa
- la disposizione denunciata, in un contesto sociale ben diverso da quello esistente all'epoca della sua emanazione risulta gravemente pregiudizievole per il notificatario, il quale, nel caso di assenza dall'abitazione, dall'azienda o dall'ufficio, che si protragga per oltre dieci giorni e di mancanza delle persone indicate al secondo e al terzo comma dell'art. 7 della legge n.
890 del 1982 citata, non è più posto nelle condizioni di ritirare il piego, diversamente da quanto si verifica per il destinatario di una notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., e si trova perciò in una situazione di impossibilità o comunque di notevole difficoltà di individuazione dell'atto notificatogli, tale da potergli precludere in concreto ogni effettiva possibilità di difesa”.
Difatti, se è vero che l'art.8 della legge n.890/1982 prevede “
1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non puo' recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito piu' vicino al destinatario. 2 (….). 3 (…) 4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito
e' data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. (…)” è parimenti vero che la norma citata (quindi anche la sentenza della Consulta) non è applicabile alla notificazione in esame, la quale non ha ad oggetto atti giudiziari ma cartelle di pagamento.
In tal senso si è recentemente espressa la Suprema Corte, osservando che “Qualora la notifica della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera
5 dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal codice di rito, l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari e, in specie, dell'art. 145 c.p.c.” (Cass. Civ.,
Sez. 5, Sent. n.23511/2016). Nello stesso senso cfr., Cass. Civ., Sez. 6-5, Ord. n.12083/2016, secondo cui: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.
890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata)”.
La disciplina del servizio postale universale o ordinario è contenuta nel D.M. 01.10.2008, che all'art.22 prevede: “Gli invii postali che recano un indirizzo inesistente e di cui non e' possibile la restituzione al mittente, vengono distrutti o altrimenti destinati a fini di beneficenza. Gli invii con indirizzo inesatto o insufficiente vengono recapitati quando risulti possibile individuare il destinatario in modo certo. Qualora ciò non sia possibile, e non sia possibile la restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti o altrimenti destinati a scopo di beneficenza. Gli invii restituiti al mittente perche' non e' stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente. Per la restituzione al mittente, i provvedimenti relativi alle tariffe e ai prezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo”.
Per tutto quanto sopra dedotto, l'opposizione alla comunicazione di iscrizione ipotecaria va respinta.
Le spese processuali sostenute dagli enti convenuti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall' liquidate in € Parte_1 CP_1
2.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
, liquidate in € 2.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e Controparte_3
CPA, in favore del Procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Lecce, 11.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 11.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.8424/2022 R.G. tra rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Colonna e Cristian Mulino come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso opponente ed
(anche per , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Patrizia Sanguineti come da procura generale richiamata nella memoria difensiva nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_3 dall'Avv. Emiliano Pacifico come da procura speciale in calce alla memoria difensiva opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.07.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05976202200001952000 notificata il 04.07.2022, con specifico riferimento ai crediti portati a suo carico nei seguenti avvisi di addebito, emessi per il presunto mancato pagamento di “contributi I.V.S.
Fissi/Percentuale entro il minimale, gestione Artigiani”: 1) n. 35920120000519548000; 2) n.
35920120003052077000; 3) n. 35920130000118217000; 4) n. 35920130002301588000; 5) n.
35920140000217058000; 6) n. 35920140001736804000; 7) n. 35920140004201203000; 8) n.
35920160000216519000; 9) n. 35920160003096481000; 10) n. 35920170001034700000; 11) n.
35920170003601391000; 12) n. 35920180000451005000; 13) n. 35920180003764431000; 14) n.
35920190000771430000; 15) n. 35920190003708614000.
In particolare, eccepiva la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli avvisi di addebito opposti, nonché l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del
1 termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Rigettata la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 11.06.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza.
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Per la risoluzione della controversia occorre muovere dal principio di diritto secondo cui “L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (Cass. Civ., Sez. U, n. 19667/2014). La giurisprudenza successiva ha precisato come
“L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez.3, n.25745/2015).
Consegue a quanto che tanto le censure relative alla regolarità formale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e del sotteso procedimento, tanto quelle relative alla esistenza del credito contributivo, possono essere fatte valere dal destinatario della comunicazione preventiva mediante una ordinaria azione di accertamento negativo non soggetta al rispetto di termini decadenziali, fatte salve le decadenza già maturate in relazione alla impugnabilità delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito già notificati al debitore, secondo quanto appresso si dirà.
Passando al merito della controversia, giova evidenziare che nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n.
78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
2 Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, gli avvisi di addebito richiamati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sono stati regolarmente notificati al contribuente a mezzo servizio postale (cfr. la documentazione allegata alla memoria difensiva degli opposti). Segnatamente, 1) l'avviso n.
35920120000519548000 in data 23.04.2012; 2) l'avviso n. 35920120003052077000 in data 06.12.2012; 3)
l'avviso n. 35920130000118217000 in data 04.04.2013; 4) l'avviso n. 35920130002301588000 in data
17.12.2013; 5) l'avviso n. 35920140000217058000 in data 28.05.2014; 6) l'avviso n.
35920140001736804000 in data 03.10.2013; 7) l'avviso n. 35920140004201203000 in data 07.01.2015; 8)
l'avviso n. 35920160000216519000 in data 11.04.2016; 9) l'avviso n. 35920160003096481000 in data
28.10.2016; 10) l'avviso n. 35920170001034700000 in data 30.10.2017; 11) l'avviso n.
35920170003601391000 in data 09.11.2017; 12) l'avviso n. 35920180000451005000 in data 30.07.2018;
13) l'avviso n. 35920180003764431000 in data 10.12.2018; 14) l'avviso n. 35920190000771430000 in data
01.08.2019; 15) l'avviso n. 35920190003708614000 in data 18.12.2019.
Alla luce della regolare notificazione degli atti richiamati, parte opponente potrà far valere unicamente i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito successivi alla notificazione dei titoli, quindi - stando ai motivi di ricorso – l'intervenuta prescrizione successiva.
Orbene, il concessionario della riscossione ha interrotto la prescrizione quinquennale mediante notificazione dei seguenti atti anteriori alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio: a) intimazione di pagamento n. 05920149002980979000 notificata a mezzo racc. il 13.03.2014 (all. n.3 della memoria difensiva); b) intimazione di pagamento n.
05920149002981080000 notificata a mezzo racc. in data 13.03.2014 (all. n.4 della memoria difensiva); c) intimazione di pagamento n. 05920149010497912000 notificata a mezzo racc. in data 05.06.2014 (all. n.5 della memoria difensiva); d) intimazione di pagamento n. 05920179009721509000 notificata a mezzo racc. in data 04.05.2018 (all. n.6 della memoria difensiva); e) intimazione di pagamento
05920189008775619000 notificata in data 06.02.2019 (all. n.7 della memoria difensiva); f) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8 della memoria difensiva).
In particolare, per ogni avviso di addebito, risultano notificati i seguenti atti interruttivi:
1) avviso n. 35920120000519548000 (notifica 23.04.2012): intimazione di pagamento n.
05920149002980979000 notificata in data 13.03.2014 (all. n.3); intimazione di pagamento n.
05920189008775619000 notificata in data 06.02.2019 (all. n.7); comunicazione preventiva di iscrizione
3 ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8);
2) avviso n. 35920120003052077000 (notifica 06.12.2012): intimazione di pagamento n.
05920149002981080000 notificata in data 13.03.2014 (all. n.4); intimazione di pagamento n.
05920189008775619000 notificata in data 06.02.2019 (all. n.7); comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8);
3) avviso n. 35920130000118217000 (notifica 04.04.2013): intimazione di pagamento n.
05920149010497912000 notificata in data 05.06.2014 (all. n.5); intimazione di pagamento n.
05920179009721509000 notificata in data 04.05.2018 (all. n.6); comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8);
4) avviso n. 35920130002301588000 (notifica 17.12.2013): intimazione di pagamento n.
05920179009721509000 notificata in data 04.05.2018 (all. n.6); comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8);
5) avviso n. 35920140000217058000 (notifica 28.05.2014): intimazione di pagamento n.
05920179009721509000 notificata in data 04.05.2018 (all. n.6); comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8);
6) avviso n. 35920140001736804000 (notifica 03.10.2014): intimazione di pagamento n.
05920179009721509000 notificata in data 04.05.2018 (all. n.6); comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8);
7) avviso n. 35920140004201203000 (notifica 07.01.2015): intimazione di pagamento n.
05920179009721509000 notificata in data 04.05.2018 (all. n.6); comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8);
8) avviso n. 35920160000216519000 (notifica 11.04.2016): intimazione di pagamento n.
05920179009721509000 notificata in data 04.05.2018 (all. n.6); comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8);
9) avviso n.35920160003096481000 (notifica 28.10.2016): intimazione di pagamento n.
05920179009721509000 notificata in data 04.05.2018 (all. n.6); comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8);
10) avviso n. 35920170001034700000 (notifica 30.10.2017): comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8);
11) avviso n. 35920170003601391000 (notifica 09.11.2017): comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8);
12) avviso n. 35920180000451005000 (notifica 30.07.2018): comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201900001600000 notificata in data 15.12.2019 (all. n.8).
Quanto agli avvisi n. 35920180003764431000 (notificato il 10.12.2018), avviso n. 35920190000771430000
(notificato 01.08.2019) e n. 35920190003708614000 (notificato il 18.12.2019), rispettivamente n.13,14,15
4 dell'elenco summenzionato, il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.05976202200001952000 notificata il 04.07.2022, oggetto dell'odierno giudizio.
Si evidenzia inoltre che, nella fattispecie, trova applicazione la normativa emergenziale che ha sancito la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ai sensi dell'art.37 del decreto-legge n.
18/2020, e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ai sensi dell'art.11, co.9, decreto-legge n.183/2020.
Quanto alle doglianze espresse nelle note di trattazione scritta depositate in vista della odierna udienza, infine, parte ricorrente non può dolersi dell'omesso invio della seconda raccomandata informativa di cui alla sentenza dalla Corte Costituzionale n.346/1998, ai sensi della quale: “È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), <<nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente caso di mancato ritiro da del destinatario dopo dieci giorni dal deposito presso l postale>>, in quanto - premesso che la funzione propria della notificazione è quella di portare l'atto
a conoscenza del destinatario, al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa
- la disposizione denunciata, in un contesto sociale ben diverso da quello esistente all'epoca della sua emanazione risulta gravemente pregiudizievole per il notificatario, il quale, nel caso di assenza dall'abitazione, dall'azienda o dall'ufficio, che si protragga per oltre dieci giorni e di mancanza delle persone indicate al secondo e al terzo comma dell'art. 7 della legge n.
890 del 1982 citata, non è più posto nelle condizioni di ritirare il piego, diversamente da quanto si verifica per il destinatario di una notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., e si trova perciò in una situazione di impossibilità o comunque di notevole difficoltà di individuazione dell'atto notificatogli, tale da potergli precludere in concreto ogni effettiva possibilità di difesa”.
Difatti, se è vero che l'art.8 della legge n.890/1982 prevede “
1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non puo' recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito piu' vicino al destinatario. 2 (….). 3 (…) 4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito
e' data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. (…)” è parimenti vero che la norma citata (quindi anche la sentenza della Consulta) non è applicabile alla notificazione in esame, la quale non ha ad oggetto atti giudiziari ma cartelle di pagamento.
In tal senso si è recentemente espressa la Suprema Corte, osservando che “Qualora la notifica della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera
5 dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal codice di rito, l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari e, in specie, dell'art. 145 c.p.c.” (Cass. Civ.,
Sez. 5, Sent. n.23511/2016). Nello stesso senso cfr., Cass. Civ., Sez. 6-5, Ord. n.12083/2016, secondo cui: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.
890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata)”.
La disciplina del servizio postale universale o ordinario è contenuta nel D.M. 01.10.2008, che all'art.22 prevede: “Gli invii postali che recano un indirizzo inesistente e di cui non e' possibile la restituzione al mittente, vengono distrutti o altrimenti destinati a fini di beneficenza. Gli invii con indirizzo inesatto o insufficiente vengono recapitati quando risulti possibile individuare il destinatario in modo certo. Qualora ciò non sia possibile, e non sia possibile la restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti o altrimenti destinati a scopo di beneficenza. Gli invii restituiti al mittente perche' non e' stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente. Per la restituzione al mittente, i provvedimenti relativi alle tariffe e ai prezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo”.
Per tutto quanto sopra dedotto, l'opposizione alla comunicazione di iscrizione ipotecaria va respinta.
Le spese processuali sostenute dagli enti convenuti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall' liquidate in € Parte_1 CP_1
2.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
, liquidate in € 2.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e Controparte_3
CPA, in favore del Procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Lecce, 11.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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