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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2373/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata il 2.8.2023
DA
(C.F. ), con sede a Basiliano (Udine), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante sig. , in proprio e quale mandataria del Controparte_1 [...]
costituito in data 28.02.2020 (n. 8116 rep.- n. 6263 racc. Notaio Controparte_2 Persona_1
di Cividale del Friuli) con la società nonché (C.F. ),
[...] CP_3 CP_3 P.IVA_2
con sede a Pasian di Prato (Udine), in proprio, in persona del legale rappresentante sig. CP_4
entrambe rappresentate e difese, per procura unita mediante strumenti elettronici all'atto di
[...]
citazione, dall'avv. Paolo Persello del Foro di Udine;
ATTRICI
CONTRO
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore, Controparte_5 P.IVA_3
rappresentato e difeso, in forza della delibera giuntale n. 88 del 24.10.2023 e della procura unita pagina 1 di 16 mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paolo Viezzi del Foro
di Udine, domiciliatario;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per le attrici: nel merito in via principale e riconvenzionale: a) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della rescissione/risoluzione del contratto d'appalto concluso dal Controparte_5
con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla mandataria e Parte_1
dalla mandante -contratto rappresentato dall'atto pubblico amministrativo in data CP_3
04.06.2020 n. di rep. 2091 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Udine il 24.06.2020 al n.9853
serie 1T e dall'atto di sottomissione della perizia di variante n. 1 sottoscritto dalla ditta mandataria in data 12.02.2021- disposta con determina n. 53 del 24.08.2023 del responsabile dell'area tecnica – RUP
del Comune di;
b) dichiararsi risolto, per grave inadempimento del CP_5 [...]
, il contratto d'appalto concluso dal con il CP_5 CP_5 Controparte_2
costituito dalla mandataria e dalla mandante - contratto
[...] Parte_1 CP_3
rappresentato dall'atto pubblico amministrativo in data 04.06.2020 n. di rep. 2091 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Udine il 24.06.2020 al n.9853 serie 1T e dall'atto di sottomissione della perizia di variante n. 1 sottoscritto dalla ditta mandataria in data 12.02.2021; c) condannarsi il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire al raggruppamento di imprese costituito CP_5
dalla mandataria e dalla mandante i danni subiti a causa della Parte_1 CP_3
illegittima rescissione/risoluzione del contratto, dell'inadempimento e della risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante nella misura di € 69.241,86, con agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria ISTAT dal dovuto al saldo. d) condannarsi il al Controparte_5
pagamento integrale delle spese di CTU;
e) rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dal
[...]
in quanto inammissibile e infondata. f) competenze e spese di lite, incluse quelle di CP_5
CTP, rifuse. In via subordinata istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale del legale pagina 2 di 16 rappresentante dell'ente convenuto e prova per testimoni sulle circostanze capitolate in fatto nell'atto di citazione, da intendersi qui integralmente riprodotte, precedute da vero che, con testi i sigg.ri: 1.
Cont
c/o 2. c/o 3. c/o Controparte_6 CP_3 CP_4 CP_3 Testimone_1
con sede in Padova, Via Crispino n.12. Controparte_8
Per il convenuto: nel merito - respingere le domande di controparte perché infondate in fatto e diritto;
- competenze e spese di lite rifuse;
in via riconvenzionale - condannare l' Parte_2
a pagare al Comune di la somma complessiva di € 67.954,62.- quale restituzione
[...] CP_5
dell'anticipazione contrattuale prevista dall'articolo 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 o comunque la maggiore o minore somma che dovesse risultare a tale titolo dovuta in corso di causa o comunque nella misura determinata dal giudice secondo equità e giustizia per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito in via subordinata - accertare e quantificare il concorso del fatto colposo dell' Parte_2
nella causazione del danno da ritardato termine di conclusione delle opere;
- nell'ipotesi in cui
[...]
risulti accertato un qualche debito del nei confronti dell' Controparte_5 Parte_2
in relazione ai lavori eseguiti, alle riserve accolte o a quelle per cui è controversia, o a titolo di
[...]
“danni subiti quali corrispettivo dei lavori eseguiti, spese sostenute e mancato guadagno, accertato e detratto quanto già corrisposto a titolo di SAL e anticipazione, accertato e detratto il valore del concorso colposo di controparte nella causazione dell'evento, compensare detta somma con quanto verrà riconosciuto al a titolo di restituzione delle anticipazioni di cui alla Controparte_5
domanda riconvenzionale e qualora effettuata detta compensazione, residui una differenza a favore del condannare l' a pagare tale importo al Controparte_5 Parte_2 [...]
in via istruttoria s'insiste per l'ammissione delle prove come dedotte nella memoria n 2 CP_5
c.p.c. e si chiede il richiamo a chiarimento del CTU in relazione ai temi e contenuti di cui alle osservazioni svolte dal CTP ing. . Persona_2
pagina 3 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A) Le vicende processuali.
a.1 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.8.2023, e la Parte_2 CP_3
prima anche quale mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese costituito con la seconda,
hanno evocato in giudizio il , esponendo che: -il convenuto aveva Controparte_5 CP_5
appaltato, con contratto stipulato il 4.6.2020, al raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra
(mandataria) e (mandante), i lavori di realizzazione di “un campo di calcio Parte_2 CP_3
in sintetico” presso l'impianto polisportivo comunale;
-i lavori erano stati consegnati il 29.6.2020 e avrebbero dovuto essere ultimati il 29.9.2020; -il 2.7.2020 il direttore dei lavori, ing. Parte_3
aveva disposto la sospensione dei lavori, essendo emersa la necessità di procedere ad una bonifica bellica dell'area interessata dai lavori;
-il 29.9.2020 era stata ordinata la ripresa dei lavori, procedendo alla bonifica bellica, che il raggruppamento di imprese aveva iniziato, incaricando Controparte_8
l'attività era stata nuovamente sospesa a causa del ritrovamento, in data 2.10.2020, di molteplici
[...]
ordigni bellici, che aveva imposto l'intervento del nucleo artificieri dell'esercito; Controparte_8
aveva quantificato in € 14.918,25 oltre IVA il corrispettivo dovutole;
-il 5.10.2020 era stata disposta una nuova sospensione dei lavori, per la necessità di “rimodulare gli interventi di bonifica bellica a
seguito di nuovi e inattesi ritrovamenti;
-il responsabile unico del procedimento arch. , Persona_3
aveva approvato la prima perizia suppletiva e di variante e, in data 5.3.2021, aveva affidato a Pt_4
il servizio di bonifica degli ordigni esplosivi nell'area di cantiere, incarico successivamente
[...]
integrato con determinazione del febbraio 2022; con successiva determinazione, pubblicata agli inizi di maggio, il predetto responsabile aveva risolto il contratto con stipulato il 15.4.2021 con e, Parte_4
alla fine del mese di aprile 2022, aveva affidato ad altra impresa il servizio di bonifica degli ordigni esplosivi;
-il 27.6.2022 il Comune di aveva disposto la ripresa dei lavori, comunicando CP_5
che la bonifica era terminata;
il responsabile del procedimento aveva chiesto al direttore dei lavori di aggiornare al prezziario 2021 il computo metrico, per richiedere la somma aggiuntiva all'amministrazione comunale;
-il 5.9.2022 il direttore dei lavori aveva disposto la ripresa dei lavori,
pagina 4 di 16 dando atto che la seconda perizia di variante era in corso di approvazione;
tale perizia prevedeva l'esecuzione dei lavori per l'importo di € 657.571,54 , con un incremento di € 201.362,59, al netto del ribasso d'asta; -in data 30.9.2022 il direttore dei lavori aveva disposto nuovamente la sospensione dei lavori, in quanto la perizia di variante non era stata approvata;
-il 20.10.2022 il raggruppamento temporaneo d'imprese aveva sottoscritto con riserva il verbale di sospensione dei lavori e il 4.11.2022
aveva trasmesso al Comune di e al direttore dei lavori otto riserve, per un importo CP_5
complessivo di € 193.680,94, il cui tenore è stato riportato nell'atto di citazione;
-la perizia di variante non è mai stata approvata, i lavori erano sospesi dal 30.9.2022, nonostante il raggruppamento temporaneo d'imprese avesse dato la disponibilità ad eseguire i lavori, con prezzi di contratto adeguati al prezziario 2022, nei limiti dell'importo per cui vi era copertura finanziaria, a condizione dell'approvazione di una perizia di variante con stralcio parziale delle opere;
-il Comune di aveva formulato in data 5.7.2023 una proposta di accordo bonario ritenuta irricevibile. Le CP_5
attrici, evidenziato che, né il , né il direttore dei lavori avevano contestato Controparte_5
l'illegittimità della sospensione dei lavori, disposta in assenza di una disposizione di legge che la consentisse, hanno contestato la fondatezza delle motivazioni addotte dal sulla base delle CP_5
controdeduzioni del direttore dei lavori e ha concluso per la condanna del a Controparte_5
pagare in proprio favore l'importo di € 198.680,54, oltre interessi e rivalutazione secondo gli indici
ISTAT e con gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla notificazione dell'atto al saldo effettivo.
a.2 Si è costituito tempestivamente il , evidenziando che il responsabile Controparte_5
del procedimento aveva ravvisato la fondatezza delle riserve limitatamente al solo importo di €
33.366,80, di cui alla proposta di accordo bonario respinta dalle imprese;
la giunta comunale, con determina dell'8.8.2023, aveva approvato la perizia di variante solo in linea tecnica, non avendo disponibilità finanziaria;
l'aumento dei costi era pari al 58,29% del valore del contratto iniziale e ciò
aveva imposto al Comune di di risolvere il contratto ai sensi della lett. b) del c. 1 dell'art. CP_5
pagina 5 di 16 sospensione dei lavori e del resto, la parte attrice non aveva inteso risolvere il contratto;
ha poi eccepito l'inammissibilità per tardività di tutte le riserve, eccettuata quella riferita dall'ultima sospensione e ne ha contestato nel merito la fondatezza, concludendo per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, per la condanna del raggruppamento temporaneo d'imprese al pagamento dell'importo di € 67.954,62, a titolo di restituzione dell'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 35
c. 18 del D.Lgs. 50/2016, in via subordinata per la compensazione di tale importo con quanto eventualmente riconosciuto in favore delle attrici.
a.3 Con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., le società attrici, sottolineata l'illegittimità della consegna dei lavori e di tutte le sospensioni disposte nel corso degli stessi, sostenuta la tempestività
delle riserve, riconosciuta stragiudizialmente dallo stesso che le aveva esaminate nel merito, CP_5
nonché la loro fondatezza, ha inoltre affermato l'illegittimità della disposta risoluzione del contratto,
atteso che, in difetto delle sospensioni illegittime perdurare per tre anni, non si sarebbe posto alcun problema di aumento di prezzi e comunque gli aumenti di prezzo consentiti dalle norme emanate in relazione all'emergenza epidemiologica non dovevano essere considerati ai fini di cui all'art. 106 c. 7
D.L.gs. 50/2016. Le attrici hanno modificato le loro conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dal convenuto e svolgendo a propria volta le seguenti domande riconvenzionali:
“c) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della rescissione/risoluzione del contratto d'appalto concluso
dal con il costituito dalla Controparte_5 Controparte_2
mandataria e dalla mandante contratto rappresentato dall'atto Parte_1 CP_3
pubblico amministrativo in data 04.06.2020 n. di rep. 2091 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Udine il 24.06.2020 al n.9853 serie 1T e dall'atto di sottomissione della perizia di variante n. 1
sottoscritto dalla ditta mandataria in data 12.02.2021, disposte la determina n. 50 del 24.08.2023 del
responsabile dell'area tecnica – RUP del (doc. 42), e condannarsi il Controparte_5 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire al raggruppamento di imprese CP_5
costituito dalla mandataria e dalla mandante i danni subiti a causa Parte_1 CP_3
dell'inadempimento e consistenti nel corrispettivo dei lavori eseguiti, nelle spese sostenute e nel
pagina 6 di 16 mancato guadagno, quantificati allo stato in € 120.000,00, salvo diversa, maggiore o minore
quantificazione in corso di causa, anche a seguito di CTU all'uopo disposta, oltre agli interessi legali
e alla rivalutazione monetaria ISTAT dal dovuto al saldo. d) dichiararsi risolto, per grave
inadempimento del , il contratto d'appalto concluso dal con il Controparte_5 CP_5
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla mandataria e dalla Parte_1
mandante contratto rappresentato dall'atto pubblico amministrativo in data 04.06.2020 n. CP_3
di rep. 2091 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Udine il 24.06.2020 al n.9853 serie 1T e
dall'atto di sottomissione della perizia di variante n. 1 sottoscritto dalla ditta mandataria in data
12.02.2021, disposte la determina n. 50 del 24.08.2023 del responsabile dell'area tecnica – RUP del
Comune di (doc. 42); e) condannarsi il , in persona del Sindaco CP_5 Controparte_5
pro tempore, a risarcire al raggruppamento di imprese costituito dalla mandataria Parte_1
e dalla mandante i danni subiti a causa dell'inadempimento e consistenti nel
[...] CP_3
corrispettivo dei lavori eseguiti, nelle spese sostenute e nel mancato guadagno, quantificati allo stato
in € 120.000,00, salvo diversa, maggiore o minore quantificazione in corso di causa, anche a seguito
di CTU all'uopo disposta oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria ISTAT dal dovuto al
saldo. Competenze e spese di lite rifuse.”.
a.4 Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. il ha rimarcato di aver Controparte_5
disposto la risoluzione del contratto per fatto sopravvenuto, costituito dall'eccessiva onerosità della realizzazione delle opere rispetto alla disponibilità di bilancio, non già la rescissione del contratto;
l'eventuale dichiarazione di illegittimità della risoluzione non avrebbe potuto far rivivere il rapporto ma soltanto fondare il diritto al risarcimento del danno. Il convenuto ha dedotto che l'esistenza di ordigni bellici era stata conosciuta soltanto a seguito dei primi scavi e in quella stessa area erano stati costruiti un campo di calcio e uno stadio, senza che fossero emerse problematiche analoghe;
peraltro, le attrici avrebbero potuto chiedere, sia ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 che ai sensi dell'art. 30 c. 2 del
DPR n. 1063/1962, di sciogliersi dal contratto, già alla fine del mese di ottobre 2020, contenendo il supposto danno e invece avevano preferito lucrare su una situazione di difficoltà, ciò di cui doveva pagina 7 di 16 tenersi conto ex art. 1227 c. 1 c.c.; peraltro, le attrici non avevano fatto cenno all'intervenuta percezione della somma di € 67.954,62 oltre IVA a titolo di anticipazione e di € 12.996,65 oltre IVA
quale corrispettivo dei lavori di cui al primo stato di avanzamento.
a.5 La causa, istruita mediante l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, previo scambio delle scritture conclusive.
B) La domanda originaria e la sua sostituzione con le domande di cui alla memoria ex art.
171 ter n. 1 c.p.c..
b.1 La causa è stata promossa svolgendo domanda di pagamento del corrispettivo dovuto in forza al contratto di appalto di opera pubblica, in relazione alle riserve formulate dal raggruppamento temporaneo delle imprese attrici all'atto della sottoscrizione dell'ennesimo verbale di sospensione dei lavori, a far tempo dal 30.9.2022.
b.2 L'atto di citazione è stato notificato il 2.8.2023 e, con determinazione n. 50 del 24.8.2023, il
, evidenziato che la seconda perizia di variante, approvata soltanto in linea Controparte_5
tecnica dalla giunta comunale, aveva evidenziato un incremento del quadro economico del 58,29%, ha risolto il contratto ai sensi dell'art. 108 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, essendo necessario, una volta reperite le necessarie risorse economiche, avviare una nuova procedura di appalto. Eccepita la disposta risoluzione, nella sua comparsa di costituzione e risposta il ha proposto la Controparte_5
domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione dell'anticipazione contrattuale versata alle attrici ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016.
b.3 Come consentito dall'art. 171 ter n. 1 c.p.c., nella prima memoria integrativa le attrici hanno ulteriormente chiesto in via riconvenzionale di accertare l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto, di dichiarare risolto il contratto di appalto per inadempimento dell'appaltante, di condannare quest'ultimo al risarcimento del danno in loro favore, quantificato nella somma di € 120.000,00.
pagina 8 di 16 b.4 Nel precisare le conclusioni, le parti attrici hanno abbandonato l'originaria domanda di adempimento del contratto, coltivando soltanto quelle introdotte nella causa con la memoria ex art. 171
ter n. 1 c.p.c..
C) La proponibilità della domanda di risoluzione per inadempimento dell'appaltante.
c.1 Deve premettersi che le controversie nascenti dall'esecuzione dei contratti di appalto di opere pubbliche hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, nelle quali non hanno incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi della pubblica amministrazione -esercitabili soltanto nel procedimento ad evidenza pubblica- anche quando questa si avvalga della facoltà, conferitale dalla legge, di recedere dal rapporto. L'art. 21 sexies della L.
7.8.1990, n. 241, introdotto dalla L. 11.2.2005, n. 15, prevede che “Il recesso unilaterale dai contratti
della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto”; l'art. 108 del
D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, applicabile ratione temporis, prevede le ipotesi in cui l'appaltante può
esercitare il diritto potestativo di recesso unilaterale dal contratto stipulato.
c.2 Il recesso unilaterale dell'appaltante non può precludere la domanda dell'appaltatore di risoluzione per un inadempimento precedentemente verificatosi del medesimo contratto, in quanto la relativa pronuncia, avendo effetti retroattivi al momento dell'inadempimento, prevale rispetto alle altre cause di estinzione del medesimo rapporto contrattuale, per la priorità nel tempo dell'operatività dei suoi effetti.
D) Il dedotto inadempimento.
d.1 Le molteplici sospensioni dei lavori che hanno interessato il contratto di appalto cui si riferisce la causa sono state determinate dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e dalle conseguenti necessità di bonifica.
d.2 Le attrici hanno sostenuto l'illegittimità della consegna dei lavori e delle sospensioni dei lavori disposte nel corso dell'appalto, in quanto conseguenti ad una progettazione e programmazione dei lavori carente, non essendo stata redatta “una perizia geologica conforme alle norme” e per la pagina 9 di 16 mancata valutazione della necessità di procedere ad una bonifica bellica, che avrebbe dovuto essere eseguita prima dell'approvazione del progetto e dell'affidamento dei lavori.
d.3 Ad avviso delle attrici, l'illegittimità delle sospensioni sarebbe stata riconosciuta dal di , con il ritenere ammissibili e parzialmente fondate le riserve formulate dalle CP_5 CP_5
imprese. Tale prospettazione non può ritenersi fondata, atteso che l'art. 205 c. 6 del D.Lgs. 50/2016
espressamente prevede che l'accordo bonario sulle riserve abbia natura transattiva;
si deve ricordare il consolidato principio espresso dal giudice di legittimità, secondo cui le proposte avanzate a scopo transattivo, non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, nel caso non raggiungano il loro scopo non possono rappresentare il riconoscimento dell'altrui diritto.
d.4 Il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che la relazione geologica non era obbligatoria nel caso di specie e che nella relazione geotecnica e sulle fondazioni il progettista si è richiamato alla relazione geologica redatta per il medesimo sito per l'intervento di posa di tre torri faro, dalla quale si evincevano i parametri geotecnici significativi, poi riportati.
d.5 Deve però considerarsi che la L. 1.10.2012, n. 177 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici) ha introdotto l'obbligo della valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, cui deve procedere il coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione;
il D.L.vo n. 81/2008 prevede che il piano di sicurezza debba analizzare il rischio derivante dal rinvenimento dei citati ordigni. Il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che, nel caso di specie, il progetto esecutivo difettava della valutazione del rischio del possibile ritrovamento di ordigni bellici;
giova ricordare che l'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 imponeva alla stazione appaltante,
nei contratti relativi ai lavori, di verificare la rispondenza degli elaborati progettuali alla normativa vigente e ciò prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Le attrici hanno prodotto le linee guida del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nel testo revisionato nel luglio 2018, nelle quali si dà conto che il piano di sicurezza e coordinamento deve contenere un apposito paragrafo che riassuma l'attività
pagina 10 di 16 di valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni esplosivi nell'attività di scavo svolta dal progettista e che, laddove il rischio non sia escludibile, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione debba segnalare al committente la necessità di attuare la bonifica. Si legge al punto 6.1 di tali linee guida che, non essendo quasi mai escludibile a priori il rischio di rinvenimento di un ordigno bellico, è necessario procedere ad una preliminare analisi storica, documentale e strumentale (analisi magnetiche od elettromagnetiche).
d.6 Ove il convenuto avesse tempestivamente rilevato la deficienza della progettazione CP_5
esecutiva sotto il profilo della valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni esplosivi, invitando il professionista a provvedervi, sarebbero emerse le circostanze storiche citate dalle attrici nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. e dalla stessa documentate e cioè la vicinanza a zone bombardate durante il secondo conflitto mondiale in quanto prossime a una pista di aviazione e sarebbe stato possibile avviare le ulteriori indagini strumentali.
E) L'infondatezza della domanda attorea di risoluzione per inadempimento.
e.1 Il giudice di legittimità ha costantemente ritenuto, nell'appalto di opera pubblica, che rientri tra gli obblighi dell'appaltatore “senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità
tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui
l'opera deve sorgere…..sicché la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da
impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di
accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata e per
pretendere una dilazione o un indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti
dalla ulteriore durata dei lavori, restando la sua responsabilità esclusa solo se le condizioni
geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali” (Cass.,
sez. I civ., 28.10.2024, n. 27830; Cass., sez. I civ., 26.2.2020, n. 5144). Sempre con riferimento alla mancata acquisizione della relazione geologica tra gli atti progettuali, la Suprema Corte ha ritenuto che l'appaltatore non possa agire per la risoluzione del contratto sul presupposto dell'inadempimento della committente, “poiché rientra tra i suoi obblighi di diligenza controllare la validità tecnica del progetto
pagina 11 di 16 e, nella fase successiva, la stessa impresa è tenuta a segnalare le omissioni progettuali, ai fini
dell'adozione di varianti in corso d'opera, in adempimento del dovere di collaborazione che presiede
allo svolgimento del rapporto” (Cass., sez. I civ., 15.2.2021, n. 3839).
e.2 Le imprese appaltatrici hanno sottoscritto il verbale di consegna dei lavori (doc. 8 allegato alla citazione), nel contesto del quale hanno dichiarato di aver esaminato il piano di sicurezza e di coordinamento e di accettarlo, nonché di accettare senza riserva alcuna la consegna dei lavori. Ne
consegue che, come evidenziato dal convenuto nella comparsa conclusionale, la mancanza della valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni esplosivi avrebbe dovuto essere rilevata anche dalle attrici, i cui lavoratori avrebbero operato nel cantiere, con una diligenza certo non eccedente quella ordinaria esigibile dall'impresa edile, la cui segnalazione avrebbe potuto consentire la previa esecuzione degli accertamenti storici e strumentali sopra riferiti.
e.3 Le omissioni e le negligenze del destinatario della prestazione sono indubbiamente rilevanti in relazione alla risoluzione del contratto, soprattutto per quanto concerne l'accertamento dell'importanza dell'inadempimento.
e.4 Nel caso di specie, la concorrente violazione, da parte delle attrici, dei sopra citati doveri di diligenza a loro carico, l'accettazione senza alcuna riserva della consegna dei lavori, l'omessa contestazione dei presupposti giustificativi delle sospensioni e delle riprese dei lavori disposte,
precedenti all'ultima, a fronte della preesistenza delle ragioni di affermata illegittimità delle sospensioni stesse, il mancato ricorso, da parte delle appaltatrici, alla facoltà, riconosciuta dall'art. 107
c. 2 D.Lgs. n. 50/2016, di risoluzione del contratto ivi prevista, costituiscono circostanze univocamente significative dell'insussistenza della necessaria connotazione di importanza dell'inadempimento dell'appaltante e, dunque, del necessario presupposto per la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto.
pagina 12 di 16 F) La risoluzione del contratto legittimamente disposta dall'appaltante ex art. 108 c. 1 lett. b)
D.Lgs. n. 50/2016.
f.1 La giunta del Comune di ha approvato, soltanto in linea tecnica, la perizia di CP_5
variante n. 2, che ha evidenziato un importo totale per lavori e oneri di sicurezza di € 546.732,07 e un totale generale di € 751.757,54 a fronte dell'importo di € 333.463,49 per lavori e oneri di sicurezza e di un totale generale di € 510.000,00 di cui al quadro economico a seguito dell'aggiudicazione e progetto esecutivo;
l'incremento per i lavori e gli oneri di sicurezza è di poco più del 58%. L'art. 106 del D.Lgs.
50/2016, comma 2 consente la modifica dei contratti aventi oggetto lavori per i settori ordinari (ex art. 3 c. 1 lett. gg) sono ordinari i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica) se il valore della modifica è al di sotto del 15% del valore del contratto iniziale. Al superamento di tale soglia, l'art. 108
c. 1 lett. b) prevede la risoluzione (rectius recesso) da parte della stazione appaltante, verificatosi nel caso di specie.
f.2 Le attrici hanno sostenuto che le disposizioni invocate dal convenuto a giustificazione del recesso non potrebbero essere applicate in quanto “gli aumenti di prezzo consentiti dalla legislazione
emergenziale non debbono essere tenuti in considerazione ai fini dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016…”, richiamandosi genericamente all'art. 26 del D.L. 17.5.2022, n. 50, convertito dalla L. n.
91/2022. Tale affermazione non rinviene fondamento nella congerie di disposizioni contenute nel citato art. 26, in relazione alle quali nessuna disamina è stata compiuta, disposizioni che prevedono, alle condizioni indicate, il riconoscimento di maggiori importi derivanti dall'adeguamento dei prezziari negli stati di avanzamento relativi ad opere eseguite e contabilizzate, fornendo indicazioni in relazione alla copertura finanziaria. Si deve tenere conto che la possibilità di procedere alla modifica dei contratti pubblici durante il periodo di efficacia è limitata ai casi tassativamente indicati dall'art. 106 del D.Lgs.
106/2016, da ritenersi norma di stretta interpretazione, in quanto derogatoria al principio generale dell'evidenza pubblica.
pagina 13 di 16 f.3 Lo stravolgimento del quadro economico dell'opera appaltata è derivato in parte dalla necessità di procedere ad un'onerosa bonifica bellica, in parte da imprevedibili aumenti dei prezzi;
richiamati, in relazione alla bonifica bellica, i principio espressi dalla Suprema Corte nei precedenti citati al punto e.1, deve escludersi anche sotto tale profilo l'illegittimità della risoluzione del contratto disposta dal convenuto, a tacer del fatto che la carenza di copertura finanziaria -evidenziata CP_5
nella determinazione di risoluzione n. 50 del 24.8.2023, rappresenterebbe di per sé una valida ragione di recesso.
f.4 Ai sensi dell'art. 108 c. 5 D.Lgs. n. 50/2016, “Nel caso di risoluzione del contratto,
l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto”.
Come risulta dalla documentazione prodotta e dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, nella vigenza del contratto di appalto le società attrici hanno eseguito uno scavo di sbancamento di mc.
1.750,53, operato il livellamento del terreno per complessivi mc. 452,07 (l'errore materiale è stato corretto nelle osservazioni), provveduto al riempimento dei fori determinati dalla bonifica bellica. Il
dovuto per i lavori in questione, applicato il prezziario regionale 2022 in ragione del D.L. n. 50/2022,
tenuto conto dei costi della sicurezza e del ribasso d'asta, ammonta ad € 30.250,77. Il
[...]
ha pagato alle attrici l'importo netto di € 12.966,65 di cui al certificato di pagamento n. 1 CP_5
ed ha versato l'importo di € 66.838,35 alle imprese a titolo di anticipazione contrattuale.
f.5 Con determinazione del 18.2.2021, il responsabile dell'area tecnica del Comune di
, arch. ha approvato la perizia suppletiva e di variante che prevedeva un CP_5 Per_4
incremento del “totale lavori e oneri sicurezza” da € 339.773,09 ad € 345.383,37 e deliberato di
“subimpegnare la spesa complessiva in più per lavori di euro 6.171,31 (Iva inclusa)” in favore di la relazione allegata, prodotta dalle attrici, evidenzia che la modifica contrattuale si Parte_2
riferiva ad una pluralità di interventi, tra i quali anche la realizzazione di una campagna di indagini preliminari e seguente bonifica bellica di tutta l'area interessata dalle lavorazioni;
l'atto di sottomissione sottoscritto dalle attrici non sembra riguardare la bonifica bellica;
il successivo 4.5.2021 i pagina 14 di 16 lavori di bonifica bellica, superficiale e profonda, sono stati affidati a Il consulente tecnico Parte_4
d'ufficio ha citato nella sua relazione una richiesta relativa alla bonifica rivolta alle attrici dal medesimo arch. in data 8.7.2020; tale richiesta non risulta agli atti;
è pur vero che la Per_4
richiesta di parere sulla bonifica bellica al 5° Reparto Infrastrutture di Padova, sottoscritta dall'arch.
per il convenuto, indica come impresa incaricata S.O.S. Diving Team s.r.l. (doc. Per_4 CP_5
14 attoreo) e il non ha contestato che a mezzo di S.O.S. Diving Team s.r.l. abbia CP_5 CP_3
eseguito, alla fine del mese di settembre 2020, una prima fase della bonifica. Le attrici hanno prodotto la fattura emessa il 24.2.2023 da a socio unico (già S.O.S. Diving Team s.r.l.) CP_8 Controparte_8
per l'importo di € 14.918,25 (IVA esclusa) a carico di nonché una relazione di CP_3 [...]
sull'attività svolta. Sulla scorta della documentazione prodotta, deve ritenersi che la Controparte_8
domanda di corresponsione della citata somma non possa trovare accoglimento, in assenza di un corrispondente titolo contrattuale, della correlativa determinazione del prezzo e della contabilizzazione dei lavori effettivamente svolti da a mezzo dell'impresa da essa stessa incaricata. CP_3
G) La fondatezza della domanda riconvenzionale del convenuto. CP_5
g.1 In ragione della disposta risoluzione, il ha diritto alla restituzione Controparte_5
dell'anticipazione contrattuale, al netto di quanto ancora dovuto alle attrici per i lavori effettivamente eseguiti;
ne consegue la condanna delle attrici a restituire al la somma di 49.584,23 CP_5
indebitamente ricevuta. Non è stata tempestivamente svolta la domanda avente ad oggetto gli interessi.
H) La regolazione delle spese.
h.i L'esito complessivo della causa impone di porre a carico delle attrici, su istanza delle quali è
stata ammessa l'indagine tecnica, il compenso, comprensivo di accessori, liquidato con decreto dell'1.6.2024 in favore del consulente tecnico d'ufficio.
h.2 Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, pertinenti rispetto al valore effettivo delle domande, assunti nella misura media.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna le attrici a restituire al convenuto il solo importo di € 49.584,23, operata la compensazione tra il credito del alla restituzione all'anticipazione contrattuale e il credito CP_5
delle attrici al pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti;
3) pone a carico delle attrici il compenso, comprensivo di accessori, liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio con decreto di questo giudice dell'1.6.2024;
4) condanna le attrici a rifondere al convenuto le spese processuali, che liquida in €
14.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 13 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
108 del D.L.vo n. 50/2016. Il convenuto ha contestato di aver mai riconosciuto l'illegittimità della
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2373/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata il 2.8.2023
DA
(C.F. ), con sede a Basiliano (Udine), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante sig. , in proprio e quale mandataria del Controparte_1 [...]
costituito in data 28.02.2020 (n. 8116 rep.- n. 6263 racc. Notaio Controparte_2 Persona_1
di Cividale del Friuli) con la società nonché (C.F. ),
[...] CP_3 CP_3 P.IVA_2
con sede a Pasian di Prato (Udine), in proprio, in persona del legale rappresentante sig. CP_4
entrambe rappresentate e difese, per procura unita mediante strumenti elettronici all'atto di
[...]
citazione, dall'avv. Paolo Persello del Foro di Udine;
ATTRICI
CONTRO
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore, Controparte_5 P.IVA_3
rappresentato e difeso, in forza della delibera giuntale n. 88 del 24.10.2023 e della procura unita pagina 1 di 16 mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paolo Viezzi del Foro
di Udine, domiciliatario;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per le attrici: nel merito in via principale e riconvenzionale: a) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della rescissione/risoluzione del contratto d'appalto concluso dal Controparte_5
con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla mandataria e Parte_1
dalla mandante -contratto rappresentato dall'atto pubblico amministrativo in data CP_3
04.06.2020 n. di rep. 2091 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Udine il 24.06.2020 al n.9853
serie 1T e dall'atto di sottomissione della perizia di variante n. 1 sottoscritto dalla ditta mandataria in data 12.02.2021- disposta con determina n. 53 del 24.08.2023 del responsabile dell'area tecnica – RUP
del Comune di;
b) dichiararsi risolto, per grave inadempimento del CP_5 [...]
, il contratto d'appalto concluso dal con il CP_5 CP_5 Controparte_2
costituito dalla mandataria e dalla mandante - contratto
[...] Parte_1 CP_3
rappresentato dall'atto pubblico amministrativo in data 04.06.2020 n. di rep. 2091 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Udine il 24.06.2020 al n.9853 serie 1T e dall'atto di sottomissione della perizia di variante n. 1 sottoscritto dalla ditta mandataria in data 12.02.2021; c) condannarsi il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire al raggruppamento di imprese costituito CP_5
dalla mandataria e dalla mandante i danni subiti a causa della Parte_1 CP_3
illegittima rescissione/risoluzione del contratto, dell'inadempimento e della risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante nella misura di € 69.241,86, con agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria ISTAT dal dovuto al saldo. d) condannarsi il al Controparte_5
pagamento integrale delle spese di CTU;
e) rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dal
[...]
in quanto inammissibile e infondata. f) competenze e spese di lite, incluse quelle di CP_5
CTP, rifuse. In via subordinata istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale del legale pagina 2 di 16 rappresentante dell'ente convenuto e prova per testimoni sulle circostanze capitolate in fatto nell'atto di citazione, da intendersi qui integralmente riprodotte, precedute da vero che, con testi i sigg.ri: 1.
Cont
c/o 2. c/o 3. c/o Controparte_6 CP_3 CP_4 CP_3 Testimone_1
con sede in Padova, Via Crispino n.12. Controparte_8
Per il convenuto: nel merito - respingere le domande di controparte perché infondate in fatto e diritto;
- competenze e spese di lite rifuse;
in via riconvenzionale - condannare l' Parte_2
a pagare al Comune di la somma complessiva di € 67.954,62.- quale restituzione
[...] CP_5
dell'anticipazione contrattuale prevista dall'articolo 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 o comunque la maggiore o minore somma che dovesse risultare a tale titolo dovuta in corso di causa o comunque nella misura determinata dal giudice secondo equità e giustizia per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito in via subordinata - accertare e quantificare il concorso del fatto colposo dell' Parte_2
nella causazione del danno da ritardato termine di conclusione delle opere;
- nell'ipotesi in cui
[...]
risulti accertato un qualche debito del nei confronti dell' Controparte_5 Parte_2
in relazione ai lavori eseguiti, alle riserve accolte o a quelle per cui è controversia, o a titolo di
[...]
“danni subiti quali corrispettivo dei lavori eseguiti, spese sostenute e mancato guadagno, accertato e detratto quanto già corrisposto a titolo di SAL e anticipazione, accertato e detratto il valore del concorso colposo di controparte nella causazione dell'evento, compensare detta somma con quanto verrà riconosciuto al a titolo di restituzione delle anticipazioni di cui alla Controparte_5
domanda riconvenzionale e qualora effettuata detta compensazione, residui una differenza a favore del condannare l' a pagare tale importo al Controparte_5 Parte_2 [...]
in via istruttoria s'insiste per l'ammissione delle prove come dedotte nella memoria n 2 CP_5
c.p.c. e si chiede il richiamo a chiarimento del CTU in relazione ai temi e contenuti di cui alle osservazioni svolte dal CTP ing. . Persona_2
pagina 3 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A) Le vicende processuali.
a.1 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.8.2023, e la Parte_2 CP_3
prima anche quale mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese costituito con la seconda,
hanno evocato in giudizio il , esponendo che: -il convenuto aveva Controparte_5 CP_5
appaltato, con contratto stipulato il 4.6.2020, al raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra
(mandataria) e (mandante), i lavori di realizzazione di “un campo di calcio Parte_2 CP_3
in sintetico” presso l'impianto polisportivo comunale;
-i lavori erano stati consegnati il 29.6.2020 e avrebbero dovuto essere ultimati il 29.9.2020; -il 2.7.2020 il direttore dei lavori, ing. Parte_3
aveva disposto la sospensione dei lavori, essendo emersa la necessità di procedere ad una bonifica bellica dell'area interessata dai lavori;
-il 29.9.2020 era stata ordinata la ripresa dei lavori, procedendo alla bonifica bellica, che il raggruppamento di imprese aveva iniziato, incaricando Controparte_8
l'attività era stata nuovamente sospesa a causa del ritrovamento, in data 2.10.2020, di molteplici
[...]
ordigni bellici, che aveva imposto l'intervento del nucleo artificieri dell'esercito; Controparte_8
aveva quantificato in € 14.918,25 oltre IVA il corrispettivo dovutole;
-il 5.10.2020 era stata disposta una nuova sospensione dei lavori, per la necessità di “rimodulare gli interventi di bonifica bellica a
seguito di nuovi e inattesi ritrovamenti;
-il responsabile unico del procedimento arch. , Persona_3
aveva approvato la prima perizia suppletiva e di variante e, in data 5.3.2021, aveva affidato a Pt_4
il servizio di bonifica degli ordigni esplosivi nell'area di cantiere, incarico successivamente
[...]
integrato con determinazione del febbraio 2022; con successiva determinazione, pubblicata agli inizi di maggio, il predetto responsabile aveva risolto il contratto con stipulato il 15.4.2021 con e, Parte_4
alla fine del mese di aprile 2022, aveva affidato ad altra impresa il servizio di bonifica degli ordigni esplosivi;
-il 27.6.2022 il Comune di aveva disposto la ripresa dei lavori, comunicando CP_5
che la bonifica era terminata;
il responsabile del procedimento aveva chiesto al direttore dei lavori di aggiornare al prezziario 2021 il computo metrico, per richiedere la somma aggiuntiva all'amministrazione comunale;
-il 5.9.2022 il direttore dei lavori aveva disposto la ripresa dei lavori,
pagina 4 di 16 dando atto che la seconda perizia di variante era in corso di approvazione;
tale perizia prevedeva l'esecuzione dei lavori per l'importo di € 657.571,54 , con un incremento di € 201.362,59, al netto del ribasso d'asta; -in data 30.9.2022 il direttore dei lavori aveva disposto nuovamente la sospensione dei lavori, in quanto la perizia di variante non era stata approvata;
-il 20.10.2022 il raggruppamento temporaneo d'imprese aveva sottoscritto con riserva il verbale di sospensione dei lavori e il 4.11.2022
aveva trasmesso al Comune di e al direttore dei lavori otto riserve, per un importo CP_5
complessivo di € 193.680,94, il cui tenore è stato riportato nell'atto di citazione;
-la perizia di variante non è mai stata approvata, i lavori erano sospesi dal 30.9.2022, nonostante il raggruppamento temporaneo d'imprese avesse dato la disponibilità ad eseguire i lavori, con prezzi di contratto adeguati al prezziario 2022, nei limiti dell'importo per cui vi era copertura finanziaria, a condizione dell'approvazione di una perizia di variante con stralcio parziale delle opere;
-il Comune di aveva formulato in data 5.7.2023 una proposta di accordo bonario ritenuta irricevibile. Le CP_5
attrici, evidenziato che, né il , né il direttore dei lavori avevano contestato Controparte_5
l'illegittimità della sospensione dei lavori, disposta in assenza di una disposizione di legge che la consentisse, hanno contestato la fondatezza delle motivazioni addotte dal sulla base delle CP_5
controdeduzioni del direttore dei lavori e ha concluso per la condanna del a Controparte_5
pagare in proprio favore l'importo di € 198.680,54, oltre interessi e rivalutazione secondo gli indici
ISTAT e con gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla notificazione dell'atto al saldo effettivo.
a.2 Si è costituito tempestivamente il , evidenziando che il responsabile Controparte_5
del procedimento aveva ravvisato la fondatezza delle riserve limitatamente al solo importo di €
33.366,80, di cui alla proposta di accordo bonario respinta dalle imprese;
la giunta comunale, con determina dell'8.8.2023, aveva approvato la perizia di variante solo in linea tecnica, non avendo disponibilità finanziaria;
l'aumento dei costi era pari al 58,29% del valore del contratto iniziale e ciò
aveva imposto al Comune di di risolvere il contratto ai sensi della lett. b) del c. 1 dell'art. CP_5
pagina 5 di 16 sospensione dei lavori e del resto, la parte attrice non aveva inteso risolvere il contratto;
ha poi eccepito l'inammissibilità per tardività di tutte le riserve, eccettuata quella riferita dall'ultima sospensione e ne ha contestato nel merito la fondatezza, concludendo per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, per la condanna del raggruppamento temporaneo d'imprese al pagamento dell'importo di € 67.954,62, a titolo di restituzione dell'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 35
c. 18 del D.Lgs. 50/2016, in via subordinata per la compensazione di tale importo con quanto eventualmente riconosciuto in favore delle attrici.
a.3 Con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., le società attrici, sottolineata l'illegittimità della consegna dei lavori e di tutte le sospensioni disposte nel corso degli stessi, sostenuta la tempestività
delle riserve, riconosciuta stragiudizialmente dallo stesso che le aveva esaminate nel merito, CP_5
nonché la loro fondatezza, ha inoltre affermato l'illegittimità della disposta risoluzione del contratto,
atteso che, in difetto delle sospensioni illegittime perdurare per tre anni, non si sarebbe posto alcun problema di aumento di prezzi e comunque gli aumenti di prezzo consentiti dalle norme emanate in relazione all'emergenza epidemiologica non dovevano essere considerati ai fini di cui all'art. 106 c. 7
D.L.gs. 50/2016. Le attrici hanno modificato le loro conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dal convenuto e svolgendo a propria volta le seguenti domande riconvenzionali:
“c) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della rescissione/risoluzione del contratto d'appalto concluso
dal con il costituito dalla Controparte_5 Controparte_2
mandataria e dalla mandante contratto rappresentato dall'atto Parte_1 CP_3
pubblico amministrativo in data 04.06.2020 n. di rep. 2091 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Udine il 24.06.2020 al n.9853 serie 1T e dall'atto di sottomissione della perizia di variante n. 1
sottoscritto dalla ditta mandataria in data 12.02.2021, disposte la determina n. 50 del 24.08.2023 del
responsabile dell'area tecnica – RUP del (doc. 42), e condannarsi il Controparte_5 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire al raggruppamento di imprese CP_5
costituito dalla mandataria e dalla mandante i danni subiti a causa Parte_1 CP_3
dell'inadempimento e consistenti nel corrispettivo dei lavori eseguiti, nelle spese sostenute e nel
pagina 6 di 16 mancato guadagno, quantificati allo stato in € 120.000,00, salvo diversa, maggiore o minore
quantificazione in corso di causa, anche a seguito di CTU all'uopo disposta, oltre agli interessi legali
e alla rivalutazione monetaria ISTAT dal dovuto al saldo. d) dichiararsi risolto, per grave
inadempimento del , il contratto d'appalto concluso dal con il Controparte_5 CP_5
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla mandataria e dalla Parte_1
mandante contratto rappresentato dall'atto pubblico amministrativo in data 04.06.2020 n. CP_3
di rep. 2091 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Udine il 24.06.2020 al n.9853 serie 1T e
dall'atto di sottomissione della perizia di variante n. 1 sottoscritto dalla ditta mandataria in data
12.02.2021, disposte la determina n. 50 del 24.08.2023 del responsabile dell'area tecnica – RUP del
Comune di (doc. 42); e) condannarsi il , in persona del Sindaco CP_5 Controparte_5
pro tempore, a risarcire al raggruppamento di imprese costituito dalla mandataria Parte_1
e dalla mandante i danni subiti a causa dell'inadempimento e consistenti nel
[...] CP_3
corrispettivo dei lavori eseguiti, nelle spese sostenute e nel mancato guadagno, quantificati allo stato
in € 120.000,00, salvo diversa, maggiore o minore quantificazione in corso di causa, anche a seguito
di CTU all'uopo disposta oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria ISTAT dal dovuto al
saldo. Competenze e spese di lite rifuse.”.
a.4 Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. il ha rimarcato di aver Controparte_5
disposto la risoluzione del contratto per fatto sopravvenuto, costituito dall'eccessiva onerosità della realizzazione delle opere rispetto alla disponibilità di bilancio, non già la rescissione del contratto;
l'eventuale dichiarazione di illegittimità della risoluzione non avrebbe potuto far rivivere il rapporto ma soltanto fondare il diritto al risarcimento del danno. Il convenuto ha dedotto che l'esistenza di ordigni bellici era stata conosciuta soltanto a seguito dei primi scavi e in quella stessa area erano stati costruiti un campo di calcio e uno stadio, senza che fossero emerse problematiche analoghe;
peraltro, le attrici avrebbero potuto chiedere, sia ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 che ai sensi dell'art. 30 c. 2 del
DPR n. 1063/1962, di sciogliersi dal contratto, già alla fine del mese di ottobre 2020, contenendo il supposto danno e invece avevano preferito lucrare su una situazione di difficoltà, ciò di cui doveva pagina 7 di 16 tenersi conto ex art. 1227 c. 1 c.c.; peraltro, le attrici non avevano fatto cenno all'intervenuta percezione della somma di € 67.954,62 oltre IVA a titolo di anticipazione e di € 12.996,65 oltre IVA
quale corrispettivo dei lavori di cui al primo stato di avanzamento.
a.5 La causa, istruita mediante l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, previo scambio delle scritture conclusive.
B) La domanda originaria e la sua sostituzione con le domande di cui alla memoria ex art.
171 ter n. 1 c.p.c..
b.1 La causa è stata promossa svolgendo domanda di pagamento del corrispettivo dovuto in forza al contratto di appalto di opera pubblica, in relazione alle riserve formulate dal raggruppamento temporaneo delle imprese attrici all'atto della sottoscrizione dell'ennesimo verbale di sospensione dei lavori, a far tempo dal 30.9.2022.
b.2 L'atto di citazione è stato notificato il 2.8.2023 e, con determinazione n. 50 del 24.8.2023, il
, evidenziato che la seconda perizia di variante, approvata soltanto in linea Controparte_5
tecnica dalla giunta comunale, aveva evidenziato un incremento del quadro economico del 58,29%, ha risolto il contratto ai sensi dell'art. 108 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, essendo necessario, una volta reperite le necessarie risorse economiche, avviare una nuova procedura di appalto. Eccepita la disposta risoluzione, nella sua comparsa di costituzione e risposta il ha proposto la Controparte_5
domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione dell'anticipazione contrattuale versata alle attrici ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016.
b.3 Come consentito dall'art. 171 ter n. 1 c.p.c., nella prima memoria integrativa le attrici hanno ulteriormente chiesto in via riconvenzionale di accertare l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto, di dichiarare risolto il contratto di appalto per inadempimento dell'appaltante, di condannare quest'ultimo al risarcimento del danno in loro favore, quantificato nella somma di € 120.000,00.
pagina 8 di 16 b.4 Nel precisare le conclusioni, le parti attrici hanno abbandonato l'originaria domanda di adempimento del contratto, coltivando soltanto quelle introdotte nella causa con la memoria ex art. 171
ter n. 1 c.p.c..
C) La proponibilità della domanda di risoluzione per inadempimento dell'appaltante.
c.1 Deve premettersi che le controversie nascenti dall'esecuzione dei contratti di appalto di opere pubbliche hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, nelle quali non hanno incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi della pubblica amministrazione -esercitabili soltanto nel procedimento ad evidenza pubblica- anche quando questa si avvalga della facoltà, conferitale dalla legge, di recedere dal rapporto. L'art. 21 sexies della L.
7.8.1990, n. 241, introdotto dalla L. 11.2.2005, n. 15, prevede che “Il recesso unilaterale dai contratti
della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto”; l'art. 108 del
D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, applicabile ratione temporis, prevede le ipotesi in cui l'appaltante può
esercitare il diritto potestativo di recesso unilaterale dal contratto stipulato.
c.2 Il recesso unilaterale dell'appaltante non può precludere la domanda dell'appaltatore di risoluzione per un inadempimento precedentemente verificatosi del medesimo contratto, in quanto la relativa pronuncia, avendo effetti retroattivi al momento dell'inadempimento, prevale rispetto alle altre cause di estinzione del medesimo rapporto contrattuale, per la priorità nel tempo dell'operatività dei suoi effetti.
D) Il dedotto inadempimento.
d.1 Le molteplici sospensioni dei lavori che hanno interessato il contratto di appalto cui si riferisce la causa sono state determinate dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e dalle conseguenti necessità di bonifica.
d.2 Le attrici hanno sostenuto l'illegittimità della consegna dei lavori e delle sospensioni dei lavori disposte nel corso dell'appalto, in quanto conseguenti ad una progettazione e programmazione dei lavori carente, non essendo stata redatta “una perizia geologica conforme alle norme” e per la pagina 9 di 16 mancata valutazione della necessità di procedere ad una bonifica bellica, che avrebbe dovuto essere eseguita prima dell'approvazione del progetto e dell'affidamento dei lavori.
d.3 Ad avviso delle attrici, l'illegittimità delle sospensioni sarebbe stata riconosciuta dal di , con il ritenere ammissibili e parzialmente fondate le riserve formulate dalle CP_5 CP_5
imprese. Tale prospettazione non può ritenersi fondata, atteso che l'art. 205 c. 6 del D.Lgs. 50/2016
espressamente prevede che l'accordo bonario sulle riserve abbia natura transattiva;
si deve ricordare il consolidato principio espresso dal giudice di legittimità, secondo cui le proposte avanzate a scopo transattivo, non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, nel caso non raggiungano il loro scopo non possono rappresentare il riconoscimento dell'altrui diritto.
d.4 Il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che la relazione geologica non era obbligatoria nel caso di specie e che nella relazione geotecnica e sulle fondazioni il progettista si è richiamato alla relazione geologica redatta per il medesimo sito per l'intervento di posa di tre torri faro, dalla quale si evincevano i parametri geotecnici significativi, poi riportati.
d.5 Deve però considerarsi che la L. 1.10.2012, n. 177 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici) ha introdotto l'obbligo della valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, cui deve procedere il coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione;
il D.L.vo n. 81/2008 prevede che il piano di sicurezza debba analizzare il rischio derivante dal rinvenimento dei citati ordigni. Il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che, nel caso di specie, il progetto esecutivo difettava della valutazione del rischio del possibile ritrovamento di ordigni bellici;
giova ricordare che l'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 imponeva alla stazione appaltante,
nei contratti relativi ai lavori, di verificare la rispondenza degli elaborati progettuali alla normativa vigente e ciò prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Le attrici hanno prodotto le linee guida del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nel testo revisionato nel luglio 2018, nelle quali si dà conto che il piano di sicurezza e coordinamento deve contenere un apposito paragrafo che riassuma l'attività
pagina 10 di 16 di valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni esplosivi nell'attività di scavo svolta dal progettista e che, laddove il rischio non sia escludibile, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione debba segnalare al committente la necessità di attuare la bonifica. Si legge al punto 6.1 di tali linee guida che, non essendo quasi mai escludibile a priori il rischio di rinvenimento di un ordigno bellico, è necessario procedere ad una preliminare analisi storica, documentale e strumentale (analisi magnetiche od elettromagnetiche).
d.6 Ove il convenuto avesse tempestivamente rilevato la deficienza della progettazione CP_5
esecutiva sotto il profilo della valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni esplosivi, invitando il professionista a provvedervi, sarebbero emerse le circostanze storiche citate dalle attrici nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. e dalla stessa documentate e cioè la vicinanza a zone bombardate durante il secondo conflitto mondiale in quanto prossime a una pista di aviazione e sarebbe stato possibile avviare le ulteriori indagini strumentali.
E) L'infondatezza della domanda attorea di risoluzione per inadempimento.
e.1 Il giudice di legittimità ha costantemente ritenuto, nell'appalto di opera pubblica, che rientri tra gli obblighi dell'appaltatore “senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità
tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui
l'opera deve sorgere…..sicché la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da
impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di
accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata e per
pretendere una dilazione o un indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti
dalla ulteriore durata dei lavori, restando la sua responsabilità esclusa solo se le condizioni
geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali” (Cass.,
sez. I civ., 28.10.2024, n. 27830; Cass., sez. I civ., 26.2.2020, n. 5144). Sempre con riferimento alla mancata acquisizione della relazione geologica tra gli atti progettuali, la Suprema Corte ha ritenuto che l'appaltatore non possa agire per la risoluzione del contratto sul presupposto dell'inadempimento della committente, “poiché rientra tra i suoi obblighi di diligenza controllare la validità tecnica del progetto
pagina 11 di 16 e, nella fase successiva, la stessa impresa è tenuta a segnalare le omissioni progettuali, ai fini
dell'adozione di varianti in corso d'opera, in adempimento del dovere di collaborazione che presiede
allo svolgimento del rapporto” (Cass., sez. I civ., 15.2.2021, n. 3839).
e.2 Le imprese appaltatrici hanno sottoscritto il verbale di consegna dei lavori (doc. 8 allegato alla citazione), nel contesto del quale hanno dichiarato di aver esaminato il piano di sicurezza e di coordinamento e di accettarlo, nonché di accettare senza riserva alcuna la consegna dei lavori. Ne
consegue che, come evidenziato dal convenuto nella comparsa conclusionale, la mancanza della valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni esplosivi avrebbe dovuto essere rilevata anche dalle attrici, i cui lavoratori avrebbero operato nel cantiere, con una diligenza certo non eccedente quella ordinaria esigibile dall'impresa edile, la cui segnalazione avrebbe potuto consentire la previa esecuzione degli accertamenti storici e strumentali sopra riferiti.
e.3 Le omissioni e le negligenze del destinatario della prestazione sono indubbiamente rilevanti in relazione alla risoluzione del contratto, soprattutto per quanto concerne l'accertamento dell'importanza dell'inadempimento.
e.4 Nel caso di specie, la concorrente violazione, da parte delle attrici, dei sopra citati doveri di diligenza a loro carico, l'accettazione senza alcuna riserva della consegna dei lavori, l'omessa contestazione dei presupposti giustificativi delle sospensioni e delle riprese dei lavori disposte,
precedenti all'ultima, a fronte della preesistenza delle ragioni di affermata illegittimità delle sospensioni stesse, il mancato ricorso, da parte delle appaltatrici, alla facoltà, riconosciuta dall'art. 107
c. 2 D.Lgs. n. 50/2016, di risoluzione del contratto ivi prevista, costituiscono circostanze univocamente significative dell'insussistenza della necessaria connotazione di importanza dell'inadempimento dell'appaltante e, dunque, del necessario presupposto per la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto.
pagina 12 di 16 F) La risoluzione del contratto legittimamente disposta dall'appaltante ex art. 108 c. 1 lett. b)
D.Lgs. n. 50/2016.
f.1 La giunta del Comune di ha approvato, soltanto in linea tecnica, la perizia di CP_5
variante n. 2, che ha evidenziato un importo totale per lavori e oneri di sicurezza di € 546.732,07 e un totale generale di € 751.757,54 a fronte dell'importo di € 333.463,49 per lavori e oneri di sicurezza e di un totale generale di € 510.000,00 di cui al quadro economico a seguito dell'aggiudicazione e progetto esecutivo;
l'incremento per i lavori e gli oneri di sicurezza è di poco più del 58%. L'art. 106 del D.Lgs.
50/2016, comma 2 consente la modifica dei contratti aventi oggetto lavori per i settori ordinari (ex art. 3 c. 1 lett. gg) sono ordinari i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica) se il valore della modifica è al di sotto del 15% del valore del contratto iniziale. Al superamento di tale soglia, l'art. 108
c. 1 lett. b) prevede la risoluzione (rectius recesso) da parte della stazione appaltante, verificatosi nel caso di specie.
f.2 Le attrici hanno sostenuto che le disposizioni invocate dal convenuto a giustificazione del recesso non potrebbero essere applicate in quanto “gli aumenti di prezzo consentiti dalla legislazione
emergenziale non debbono essere tenuti in considerazione ai fini dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016…”, richiamandosi genericamente all'art. 26 del D.L. 17.5.2022, n. 50, convertito dalla L. n.
91/2022. Tale affermazione non rinviene fondamento nella congerie di disposizioni contenute nel citato art. 26, in relazione alle quali nessuna disamina è stata compiuta, disposizioni che prevedono, alle condizioni indicate, il riconoscimento di maggiori importi derivanti dall'adeguamento dei prezziari negli stati di avanzamento relativi ad opere eseguite e contabilizzate, fornendo indicazioni in relazione alla copertura finanziaria. Si deve tenere conto che la possibilità di procedere alla modifica dei contratti pubblici durante il periodo di efficacia è limitata ai casi tassativamente indicati dall'art. 106 del D.Lgs.
106/2016, da ritenersi norma di stretta interpretazione, in quanto derogatoria al principio generale dell'evidenza pubblica.
pagina 13 di 16 f.3 Lo stravolgimento del quadro economico dell'opera appaltata è derivato in parte dalla necessità di procedere ad un'onerosa bonifica bellica, in parte da imprevedibili aumenti dei prezzi;
richiamati, in relazione alla bonifica bellica, i principio espressi dalla Suprema Corte nei precedenti citati al punto e.1, deve escludersi anche sotto tale profilo l'illegittimità della risoluzione del contratto disposta dal convenuto, a tacer del fatto che la carenza di copertura finanziaria -evidenziata CP_5
nella determinazione di risoluzione n. 50 del 24.8.2023, rappresenterebbe di per sé una valida ragione di recesso.
f.4 Ai sensi dell'art. 108 c. 5 D.Lgs. n. 50/2016, “Nel caso di risoluzione del contratto,
l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto”.
Come risulta dalla documentazione prodotta e dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, nella vigenza del contratto di appalto le società attrici hanno eseguito uno scavo di sbancamento di mc.
1.750,53, operato il livellamento del terreno per complessivi mc. 452,07 (l'errore materiale è stato corretto nelle osservazioni), provveduto al riempimento dei fori determinati dalla bonifica bellica. Il
dovuto per i lavori in questione, applicato il prezziario regionale 2022 in ragione del D.L. n. 50/2022,
tenuto conto dei costi della sicurezza e del ribasso d'asta, ammonta ad € 30.250,77. Il
[...]
ha pagato alle attrici l'importo netto di € 12.966,65 di cui al certificato di pagamento n. 1 CP_5
ed ha versato l'importo di € 66.838,35 alle imprese a titolo di anticipazione contrattuale.
f.5 Con determinazione del 18.2.2021, il responsabile dell'area tecnica del Comune di
, arch. ha approvato la perizia suppletiva e di variante che prevedeva un CP_5 Per_4
incremento del “totale lavori e oneri sicurezza” da € 339.773,09 ad € 345.383,37 e deliberato di
“subimpegnare la spesa complessiva in più per lavori di euro 6.171,31 (Iva inclusa)” in favore di la relazione allegata, prodotta dalle attrici, evidenzia che la modifica contrattuale si Parte_2
riferiva ad una pluralità di interventi, tra i quali anche la realizzazione di una campagna di indagini preliminari e seguente bonifica bellica di tutta l'area interessata dalle lavorazioni;
l'atto di sottomissione sottoscritto dalle attrici non sembra riguardare la bonifica bellica;
il successivo 4.5.2021 i pagina 14 di 16 lavori di bonifica bellica, superficiale e profonda, sono stati affidati a Il consulente tecnico Parte_4
d'ufficio ha citato nella sua relazione una richiesta relativa alla bonifica rivolta alle attrici dal medesimo arch. in data 8.7.2020; tale richiesta non risulta agli atti;
è pur vero che la Per_4
richiesta di parere sulla bonifica bellica al 5° Reparto Infrastrutture di Padova, sottoscritta dall'arch.
per il convenuto, indica come impresa incaricata S.O.S. Diving Team s.r.l. (doc. Per_4 CP_5
14 attoreo) e il non ha contestato che a mezzo di S.O.S. Diving Team s.r.l. abbia CP_5 CP_3
eseguito, alla fine del mese di settembre 2020, una prima fase della bonifica. Le attrici hanno prodotto la fattura emessa il 24.2.2023 da a socio unico (già S.O.S. Diving Team s.r.l.) CP_8 Controparte_8
per l'importo di € 14.918,25 (IVA esclusa) a carico di nonché una relazione di CP_3 [...]
sull'attività svolta. Sulla scorta della documentazione prodotta, deve ritenersi che la Controparte_8
domanda di corresponsione della citata somma non possa trovare accoglimento, in assenza di un corrispondente titolo contrattuale, della correlativa determinazione del prezzo e della contabilizzazione dei lavori effettivamente svolti da a mezzo dell'impresa da essa stessa incaricata. CP_3
G) La fondatezza della domanda riconvenzionale del convenuto. CP_5
g.1 In ragione della disposta risoluzione, il ha diritto alla restituzione Controparte_5
dell'anticipazione contrattuale, al netto di quanto ancora dovuto alle attrici per i lavori effettivamente eseguiti;
ne consegue la condanna delle attrici a restituire al la somma di 49.584,23 CP_5
indebitamente ricevuta. Non è stata tempestivamente svolta la domanda avente ad oggetto gli interessi.
H) La regolazione delle spese.
h.i L'esito complessivo della causa impone di porre a carico delle attrici, su istanza delle quali è
stata ammessa l'indagine tecnica, il compenso, comprensivo di accessori, liquidato con decreto dell'1.6.2024 in favore del consulente tecnico d'ufficio.
h.2 Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, pertinenti rispetto al valore effettivo delle domande, assunti nella misura media.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna le attrici a restituire al convenuto il solo importo di € 49.584,23, operata la compensazione tra il credito del alla restituzione all'anticipazione contrattuale e il credito CP_5
delle attrici al pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti;
3) pone a carico delle attrici il compenso, comprensivo di accessori, liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio con decreto di questo giudice dell'1.6.2024;
4) condanna le attrici a rifondere al convenuto le spese processuali, che liquida in €
14.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 13 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
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108 del D.L.vo n. 50/2016. Il convenuto ha contestato di aver mai riconosciuto l'illegittimità della