Sentenza 4 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di impugnazione di misure cautelari reali, è onere del ricorrente, che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., lamenti l'omesso esame dei punti decisivi per l'accertamento del fatto sui quali è stata fondata l'emissione di un decreto di sequestro preventivo, allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale), sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo, sono sufficienti gli indizi del reato, e non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale sez. II, 17/03/2023, (ud. 17/03/2023, dep. 22/05/2023), n.22073Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza del 3 ottobre 2022, rigettava la richiesta di riesame avanzata da F.A. contro provvedimento di sequestro preventivo emesso il 31 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila in relazione ai reati di cui agli artt. 640 bis ter c.p. ed altro. 2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 321 e 324 c.p.p. con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. e) per travisamento della prova. Il ricorrente contesta "la sussistenza di un errore decisivo di travisamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2017, n. 38850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38850 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2017 |
Testo completo
38850-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 1558 Presidente Aldo Cavallo Sent. n. Sez. CC 04/12/2017- Vito Di Nicola Angelo Matteo Socci R.G.N. 22426/2017 Relatore Aldo Aceto - Antonella Ciriello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IG NA, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza del 02/05/2017 del Tribunale di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. NA IG ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 02/05/2017 del Tribunale di Taranto che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 12/04/2017 del G.i.p. di quello stesso Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 256, d.lgs. n. 152 del 2006, ha ordinato il sequestro preventivo dell'autocarro di sua proprietà, Fiat Iveco tg. AM291KC, utilizzato dal padre per il trasporto, non autorizzato, di rifiuti non pericolosi (fanghi da fosse settiche e rifiuti derivanti dalla pulizia di fognature).
1.1.Con il primo motivo, deducendo che l'autocarro, in disuso e privo di targa, era stato utilizzato dal padre a sua insaputa per effettuare un lavoro idraulico per conto di un privato cittadino e che il Tribunale non ha tenuto conto di tali circostanze, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il vizio di motivazione apparente e la conseguente violazione degli artt. 24 e 111, Cost., 125, 309, comma 9 e 324, comma 7, cod. proc. pen.
1.2.Con il secondo motivo, richiamando gli argomenti spesi con il primo a sostegno della propria estraneità ai fatti, contesta la astratta configurabilità del concorso nel reato e la possibilità di applicare la confisca al terzo, proprietario del mezzo, ed eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 27, Cost., 110, cod. pen., e 256, n. 152 del 2006. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità.
3.E' necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
3.1.Come più volte spiegato da questa Corte in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice>> (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonchè, tra le più recenti, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini;
Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi;
Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore).
3.2.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana;
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece è solo quella che non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti>> (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa 2 (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras;
Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano;
Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa;
Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati;
Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov;
nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto).
3.3.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, Serra, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, De Cicco, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, Monti, n.m.).
3.4.In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame;
b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale;
c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del 3 riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)>>).
3.5.Il ricorrente non assolve a nessuno di questi oneri.
3.6. Non solo;
diversamente da quanto dedotto, il Tribunale ha preso in considerazione le eccezioni difensive, disattendendole sul rilievo che sono prive di qualsivoglia riscontro e che la loro valutazione avrebbe comportato una diversa lettura degli elementi indiziari, operazione quest'ultima tipica della fase della cognizione piena. Il ricorrente obietta che tale motivazione ha natura apparente poiché in realtà i verbali di sequestro amministrativo e le fotografie del camion incidentato provano che effettivamente il padre aveva utilizzato il mezzo a sua insaputa. L'eccezione è manifestamente infondata.
3.7. Resta valido, come detto, l'insegnamento secondo il quale nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (così, da ultimo, Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677).
3.8.Ciò tuttavia non legittima l'ampliamento dei motivi di ricorso ai casi non consentiti dall'art. 625, cod. proc. pen.. Il ricorso per cassazione proposto avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. non può mai trasmodare nella critica del modo con cui il Tribunale ha valutato gli indizi di reato perché, in questo modo, il vizio realmente eccepito riguarda la motivazione, non la sua fisica esistenza o la sua palese irrazionalità. -3.9.E' noto come già detto - che ai fini della adozione del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi di reato, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212).
3.10.Orbene, il fatto indiziante è di per sé normalmente significativo di una pluralità di fatti non noti, per cui in tal caso si può pervenire al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi solo applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (così Sez. U, 4 n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Ma tale operazione comporta la trasformazione dell'indizio in prova e comporta una regola di giudizio diversa da quella richiesta in sede cautelare reale. Poiché infatti l'indizio ha valenza indicativa del reato per il quale ->sia pure di portata possibilistica e non univoca - è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi. Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale opporre all'indizio accusatorio uno uguale e di segno contrario che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata.
3.11.Il Tribunale fa buon governo di questi principi dando espressamente atto che le deduzioni difensive, comunque non riscontrate, non escludono, a livello indiziario, la sussistenza del concorso nel reato.
3.12.Ne consegue che l'eccezione di motivazione inesistente o apparente è palesemente infondata. Tra l'altro le deduzioni difensive sono volte esclusivamente a contestare il concorso nel reato, della cui oggettiva sussistenza il ricorrente nemmeno discute, sicché esse, quantomeno con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, non sono decisive.
3.13.Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari reali e alla confiscabilità del mezzo, il Tribunale àncora il suo giudizio al fatto che l'automezzo è stato utilizzato per la consumazione del reato (circostanza non contestata) e che il IG è recidivo specifico (altra circostanza non contestata), sì da lasciar ragionevolmente ritenere che il bene potrebbe essere utilizzato nuovamente per altri traporti di rifiuti. Le censure difensive, dunque, sono manifestamente infondate anche sotto questo profilo (la motivazione è tutt'altro che apparente).
4.Anche il secondo motivo si espone alle medesime censure.
4.1.Il ricorrente sollecita una diversa valutazione, nel merito, degli elementi di fatto in base ai quali il Tribunale ha espressamente desunto (e comunque non escluso, a livello indiziario) il suo concorso nel reato, disattendendo, perché non riscontrata, la tesi difensiva della sua estraneità all'uso illecito del bene di sua proprietà. Così facendo, però, il IG allega, di fatto, il vizio di motivazione del provvedimento impugnato che, come già detto, non può essere eccepito in caso di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali.
4.2.E' opportuno in ogni caso ricordare che, ai sensi dell'art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per la consumazione del reato di cui all'art. 256, è obbligatoria anche se il mezzo è di 5 proprietà del terzo estraneo (individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati) che non provi la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (Sez. 3, n. 12473 del 02/12/2015, Liguori, Rv. 266482; Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015, Ruggeri, Rv. 263772; Sez. 3, n. 46012 del 04/11/2008, Castellano, Rv. 241771; Sez. 3, n. 26529 del 20/05/2008, Torre, Rv. 240551; Sez. 3, n. 33281 del 24/06/2004, Datola, Rv. 229010). Ne consegue che è manifestamente infondata la deduzione difensiva secondo la quale la confisca del mezzo di trasporto può essere adottata nei confronti del proprietario solo se autore del reato.
5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 04/12/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Aldo Cavallo Vols Viel DEPOSITATA IN CANCELLERIA AL 23 AGO 2018 IL CANCELLIERE Luana Mariani 6