Sentenza 7 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10920 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL1092 0/01 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcirnento del danno SEZIONE TERZA CIVILE da illecito extracontrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Manfredo GROSSI Presidente R.G.N. 1054/00 Dott. Luigi NC DI NANNI Consigliere Cron.23540 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. 3732 Dott. Alberto TALEVI Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 15/06/01 ha pronunciato la seguente S EN TENZA IL SOLE 24 ORE 3000 sul ricorso proposto da: 07 AGO. 2001 VIMET SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato IVONE CACCIAVILLANI, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
OR IO 0 ΡΙΟ IO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI LUCATTONI, difeso dagli 2001 avvocati ANDREA RIZZATO, SOTERO SALIS, giusta delega in 1335 atti;
controricorrente
contro
TT NC, elettivamente domiciliato in ROMA presso la Corte di Cassazione, difeso dall'avvocato NC BARILA' con studio in 36100 VICENZA CONTRA' DELLA MISERICORDIA 12, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA, in persona del Vice Presidente rag. Antonio Mandardo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BASSANO DEL GRAPPA 4, presso lo studio dell'avvocato ALDO PICCARRETA che lo difende anche disgiuntamente dagli avvocati GIULIANO CARRUCCIU, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1280/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 17/05/99 e depositata il 31/08/99 (R.G. 1405/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Emanuele COGLITORE (per delega Avv. Luigi MANZI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il 2 rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione del 1997 la IM s.p.a. espose che nel corso della seduta del 29.10.1997 del consiglio circoscrizionale n. 3 del comune di Vicenza l'assessore all'ambiente della provincia, Pio SA EL, aveva falsamente affermato che la IM, a pa- rere dell'amministrazione provinciale, svolgeva attivi- tà di smaltimento di rifiuti. Espose anche che 1'8.11.1987 sul giornale "La Nuova Vicenza" era stato pubblicato un articolo a firma di NC RT sull'attività della IM, a sua volta connotato da af- fermazioni false e lesive dell'onorabilità imprendito- riale e del buon nome commerciale della società. Convenne dunque in giudizio il EL, il Bor- tolotto ed il giornale chiedendone la condanna al ri- sarcimento dei danni. I convenuti resistettero, soste- nendo che le affermazioni erano vere, che il EL si era limitato riportare l'opinione dell'amministrazione provinciale e che il giornale aveva semplicemente dato n e d n u b conto di quanto accaduto nello scriminante esercizio del diritto di cronaca. Nel giudizio intervenne la provincia di Vicenza che sostenne la veridicità delle affermazioni del EL e l'infondatezza delle critiche mosse dalla IM al me- 3 desimo quale pubblico amministratore. In corso di causa la IM rinunciò agli atti del giudizio nei confronti del giornale, che accettò la ri- nuncia. Con sentenza del 1994 l'adito tribunale di Vicenza rigettò le domande e condannò la IM alle spese nei confronti dei convenuto EL e OL, compen- sando quelle afferenti all'intervento della provincia.
2. La corte d'appello di Venezia, decidendo con sentenza n. 1280 del 1999 sul gravame della IM e sull'appello incidentale del OL, ha parzialmen- te accolto il secondo in punto di liquidazione delle spese ed ha rigettato il primo, condannando п l'appellante alla rifusione delle spese nei confronti о р di tutti gli appellati, sui sostanziali rilievi: о a) che era del tutto pacifico che l'attività della ду consisteva nel trattamento di materiale prove- IM niente dalle industrie orafe (mole esauste, spazzole, carta, materiale risultante dalla pulitura degli uten- sili e dei pavimenti, etc.) che veniva distrutto con prelievo degli eventuali residui aurei;
b) che la stessa IM aveva ritenuto che la pro- pria attività, peraltro del tutto lecita, fosse assimi- labile alla raccolta dei rifiuti quando (in data 2.5.1986) aveva presentato domanda per ottenere la re- 4 lativa autorizzazione;
c) che, dunque, il EL non aveva affermato il falso nel riferire, in armonia con le posizioni dell'amministrazione provinciale di cui faceva parte, che l'amministrazione stessa considerava come raccolta di rifiuti l'attività della IM, cui era stata irro- gata una sanzione di L. 400.000 per violazione dell'art. 42 della legge regionale n. 33 del 1985; c) che, quand' anche l'attività avesse dovuto essere più correttamente qualificata come raccolta di residui riutilizzabili, anziché di rifiuti, la impropria espressione usata in ogni caso sarebbe stata priva di valenza offensiva, considerato anche che l'attività di raccolta dei rifiuti non è affatto disdicevole e svolge anzi una rilevante funzione economico sociale.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la IM s.p.a. affidandosi a due motivi, cui resistono con distinti controricorsi Pio SA EL, France- sco RT e la provincia di Vicenza. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Col primo motivo è dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 1 e 4, c.p.c. per avere la corte d'appello omesso di pro- nunciarsi sia sulla domanda della IM di estromissio- ne dal giudizio della provincia di Vicenza in quanto 5 illegittimamente intervenuta in giudizio (peraltro ri- conoscendole le spese del grado, poste a carico dell'appellante), sia sulla domanda svolta nei confron- ti del giornalista, sorretta da autonoma causa petendi.
1.2. Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 7, 8, 9 c.c. e 2 Cost., nonché per difetto e contraddittorie- tà della motivazione, in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Si duole la ricorrente che la corte territoriale avesse prescisso dal contesto nel quale le frasi erano state pronunciate, costituito da un'affollata assemblea di cittadini estremamente preoccupati per la salubrità dell'ambiente, nel quale l'epiteto di smaltitore non autorizzato di rifiuti" era estremamente lesivo della reputazione della società, che tra l'altro svolgeva la propria attività all'interno di una zona abitata. Afferma che la mancata cosiderazione di tali essen- ziali circostanze vale anche ad integrare il vizio di omessa motivazione. Rappresenta altresì che l'art. 4, comma 20 della legge 9.12.1998, n. 426 ha chiarito che gli scarti de- rivanti dalla lavorazione di metalli preziosi non rien- trano nella definizione di rifiuto.
2. Entrambi i motivi sono infondati. 6 2.1. Sul primo va rilevato che il vizio di omessa pronunzia presuppone che sia completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile in riferi- mento ala caso concreto (Cass., nn. 5783/89 e 2581/86) e che esso non ricorre quando di fatto una pronuncia vi sia stata, sia pure con motivazione non specifica (Cass., 876/92), essendo sufficiente che il capo di do- manda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logica giuridica della pronuncia (Cass., n. 4546/83). Alla stregua di tali principi la questione relativa alla esclusa inammissibilità, da parte del giudice di primo grado, dell'intervento adesivo dipendente della provincia è stata implicitamente decisa in senso nega- tivo dalla corte territoriale per il fatto stesso che la IM è stata condannata alla rifusione delle spese sostenute in appello dalla intervenuta provincia. Mentre quello concernente l'esclusa responsabilità del giornalista è direttamente correlato alla ricono- sciuta verità della notizia riferita, nel senso di cui alla motivazione della sentenza gravata. Nell'illustrazione del motivo di ricorso, del resto, non si chiarisce per quali specifiche ragioni le que- stioni concernenti la prospettata responsabilità dell'autore dell'articolo avrebbero meritato 7 un' autonoma disamina, non essendo stata in particolare contestata l'esattezza della ricostruzione del fatto operata dalla gravata sentenza, che fa riferimento al resoconto (della seduta del consiglio circosrizionale) apparso sul giornale. In ogni caso, la sentenza che ha rigettato il gravame non è censurata sul punto per di- fetto di motivazione.
2.2. Col secondo motivo, al di là della formale deduzione dei vizi di cui all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. (violazione di legge e di vizio della motivazio- ne), il ricorrente censura in realtà l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito, non reitera- bile in sede di legittimità, dove è esclusivamente con- sentito il controllo dell'iter mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria decisione, censurabile solo se sia stata pretermessa la valutazione di una de- cisiva risultanza processuale ovvero se il ragionamento si riveli incompleto, incoerente o illogico e non anche r e d n u H quando come nella specie il giudice abbia, con mo- tivazione del tutto congrua, semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato dif- formi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte (cfr., ex plurimis, Cass., 6.11.1999, n. 12366 e 6.10.1998, n. 9898). Né il contesto nel quale le frasi furono pronuncia- 8 te può assurgere al rango di "decisiva risultanza pro- cessuale", giacché i giudici del merito quali che fossero gli scopi politici perseguiti, ai quali la Vi- met aveva fatto riferimento nell'atto di appello - han- un'obiettiva no escluso che le affermazioni avessero attitudine denigratoria, con valutazione logicamente assorbente.
3. Il ricorso va conclusivamente respinto. 109T 250.000 Le spese seguono la soccombenza. 4587.60000
P.Q.M.
TOT 310000 la corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese, che liquida in L. 126.000, fer PORELL, E. 67.000 fer TT, & 173.000 ter PROJ. VICENZA, oltre a L.
7.000.000 per onorari in favore di ciascuno dei resistenti. Roma, 15 giugno 2001 L'estensore Il presidente Пышно Привит Valified from IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Capris Depositata in Cantelleria oggi, fi 7.A.GO. 2001 CANCELLIERE C1 vanni Dambattista UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in c o4. OTT. 2001 4 244110 verman S. 310.000 I F C O I F U trecentodiecimila > dire A p. 11 Dirigente Arca Servizi Responsabile Segazio2 (Dott.ssa Matia Graza FuIPPET Giediziari (Dr. M. RACCONTINIA