Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2015, n. 18515
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Sentenza 16 gennaio 2015

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In tema di gestione e trasporto dei rifiuti, la sentenza di condanna costituisce il presupposto per la confisca obbligatoria del veicolo ai sensi dell'art. 6, comma primo bis, della legge n. 210 del 2008, che non è, invece, possibile disporre, ove non si pervenga ad una affermazione di responsabilità penale e dunque ad irrogazione o applicazione di una pena.

In tema di gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di raccolta e trasporto illecito di rifiuti (art. 6 comma 1-bis del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, conv. in L. 30 dicembre 2008, n. 210), incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2015, n. 18515
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18515
    Data del deposito : 16 gennaio 2015

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