Sentenza 31 gennaio 2005
Massime • 1
La confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione i tipo mafioso non ha né il carattere sanzionatorio di natura penale, né quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di quel "tertium genus" costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile , quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240, comma secondo, cod. pen.. Ne consegue che la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, una volta che siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto stesso, nel senso di una sua appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, e di indimostrata legittima provenienza dei beni confiscati, non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione.
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Contributi citati AIELLO, Spunti di riflessione in ordine alla tutela dei terzi nel c.d. Codice antimafia, in D. pen. cont., 11-4-2014; AULETTA, Misure reali di prevenzione antimafia e procedure esecutive individuali e concorsuali, in Il Fallimentarista, Giuffré, 8 maggio 2017; BONGIORNO, Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia, in Rivista diritto e processo, I, 1998; BRESCIA, Sintesi dei rapporti tra sequestri penali e procedura fallimentare secondo il codice antimafia, in Il Fallimentarista, Giuffré, 14 giugno 2022; CASSANO, Impresa illecita ed impresa mafiosa. La sospensione temporanea dei beni prevista dagli artt. 3-quater e 3 quinquies della legge n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2005, n. 19914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19914 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 31/01/2005
Dott. DE CHIARA CE - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 245
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 35560/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE TERRITORIALE di PALERMO;
nei confronti di:
RU PP, nato a [...] [...];
RU NN PP, nato a [...] [...];
CI CE, nato a [...] [...];
IM SA AN AR, nata a [...] [...];
RU SAlia, nata a [...] [...];
RU NA AN, nata a [...] [...];
AN SA, nato a [...] [...];
Curatela del fallimento SICIS in persona del curatore Dott.ssa M. Sartorio;
Curatela del fallimento di Lo IO NN in persona del curatore Dott. G. Amato;
AL NZ, nato a [...] [...];
AL AN, nato a [...] [...];
NO AL, nata a [...] [...];
avverso il decreto della Corte di Appello di Palermo, in data 16.6.2004, a seguito di appello di RU CE, deceduto il 14.6.03;
sentita la relazione del Consigliere Dott. CARMENINI;
lette le conclusioni del P.G., Dr. Gioacchino IZZO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
lette le memorie dei difensori, come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto dell'11.12.2001-11.6.2002, il Tribunale di Palermo sottoponeva RU CE alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per il periodo di tre anni, ai sensi della L. 575/1965; contestualmente, facendo seguito a propri precedenti provvedimenti di sequestro, disponeva la confisca di vari beni (mobili, immobili, somme di denaro, complessi aziendali, capitali sociali ed altro, anche intestati a terzi).
Il tribunale affermava la pericolosità sociale del proposto, qualificata dall'appartenenza al sodalizio mafioso denominato "Cosa Nostra", operante in particolare nel territorio di Bagheria;
più precisamente riteneva di potere inquadrare il BR nella categoria degli "imprenditori collusi", i quali, anche se formalmente autonomi dall'associazione criminale, tuttavia perseguono il proprio fine lucrativo fornendo un prezioso contributo alla realizzazione delle finalità economiche mafiose e nel contempo fruendo dei vantaggi derivanti dalla forza intimidatrice e dal potere di assoggettamento, propri di "Cosa Nostra".
Il decreto veniva impugnato da RU CE, dal figlio PP e da altri soggetti interessati, persone fisiche e giuridiche. La Corte di Appello di Palermo svolgeva una complessa attività istruttoria nel corso della quale si verificava il decesso di RU CE, avvenuto il 14.6.2003; gli eredi si costituivano all'udienza del 7.11.2003 e chiedevano la restituzione di tutti i beni in sequestro;
la Corte, dopo altri accertamenti, emetteva il decreto, in data 16/25.6.2004, oggetto del presente ricorso per Cassazione da parte del Procuratore Generale territoriale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Per una organica esposizione delle ragioni della presente decisione, è opportuno suddividere la disamina in quattro sezioni: 1) contenuto del provvedimento impugnato;
2) motivi del ricorso del P.G.; 3) deduzioni dei controinteressati;
4) argomentazioni e conclusioni di questo Collegio.
1) Il provvedimento impugnato.
La Corte palermitana ha dichiarato venuta meno, per intervenuta morte di RU CE, la misura di prevenzione personale;
ha revocato la confisca di ogni bene e ne ha ordinato il relativo dissequestro, adottando i provvedimenti consequenziali.
Essa è pervenuta a tali determinazioni attraverso una particolareggiata rassegna della giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di conseguenze del decesso del proposto prima della definitività del provvedimento di confisca;
ha ritenuto che potesse considerarsi come univoco il principio secondo cui requisito essenziale, affinché il decesso del proposto "intervenuto prima della definitività del provvedimento di prevenzione non travolga la confisca dei beni, è che siano stati in qualche modo in altra sede accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto stesso, la qual cosa postula intuitivamente l'esistenza di pronunce definitive e perciò valorizzatali dal giudice della confisca ex l. 575/1965, indipendentemente dalla permanenza in vita della persona proposta".
La revoca della confisca disposta dai Tribunale è stata, quindi, decretata sul presupposto che difettasse un "accertamento definitivo" sull'inserimento del RU nell'associazione mafiosa. 2) Il ricorso del P.G.
Avverso questa decisione, come si è detto, ha proposto impugnazione per Cassazione il P.G. territoriale di Palermo.
Il ricorrente deduce che la decisione non può essere condivisa alla luce dei principi contenuti nella legge n. 575/65 e di quelli espressi anche dalla nota sentenza delle Sezioni Unite (n. 18/1996, P.G. in proc. Simonelli ed altri); sostiene che la confisca è correlata ad una precisa connotazione di obbiettiva illiceità del bene, che ne determina una sorta di pericolosità in sè e ne consente l'ablazione anche quando la misura di prevenzione personale a cui accede sia cessata in conseguenza della morte del proposto;
che la misura di prevenzione patrimoniale ha la funzione di eliminare l'utile economico proveniente dall'attività criminosa. Sostiene, ancora, che il punto di erronea applicazione, e quindi di violazione della legge da parte del giudice d'appello, consiste nell'avere ritenuto che l'accertamento dell'appartenenza del proposto all'associazione mafiosa possa risiedere esclusivamente in una formale pronuncia avente forza di giudicato. Al riguardo sottolinea, anzi, che la Corte palermitana ha dato atto che il compendio probatorio, valutato positivamente dal giudice di primo grado che ha applicato là misura personale oltre a quella patrimoniale, si è ulteriormente arricchito dal contributo di GI NI, sentito appena un mese prima del decesso del BR;
pur tuttavia ha ritenuto di non poter procedere alla conferma dei provvedimenti ablativi in mancanza sia di una condanna definitiva del BR, sia di una pronuncia definitiva sulla misura di prevenzione personale. 3) Le deduzioni dei controinteressati.
Per resistere al ricorso in esame hanno presentato memorie difensive vari controinteressati.
RU PP sostiene che la Corte palermitana ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali enunciati dalla Corte di Cassazione e, per di più, ha ritenuto assorbente, con motivazione congrua e logica, la questione afferente alla reale sussistenza dei presupposti applicativi delle invocate misure restrittive;
di modo che le censure contenute nel ricorso del Procuratore Generale sembrano colpire l'iter logico e motivazionale seguito dai decidente, sottratto al Giudice di legittimità.
RU CE ed altri sostengono l'infondatezza delle tesi contrarie e sottolineano gli interventi della Corte Costituzionale e delle S.U. di questa Corte, rilevando, comunque, il mancato accertamento aliunde della pericolosità sociale del congiunto. Per la Curatela Fallimentare di Lo LI NN si è richiesto che si dichiarasse che taluni appartamenti, specificamente indicati, sono di proprietà esclusiva del Sig. Lo GI NN e come tali legittimamente acquisiti all'attivo del fallimento;
che, in caso di accoglimento del ricorso del P.G., si escludessero comunque gli immobili in questione dal provvedimento di confisca dei beni già di proprietà o nella disponibilità del Sig. BR CE. 4) Le ragioni della presente decisione.
Questo Collegio ritiene che il ricorso del P.G. sia fondato. È necessario subito puntualizzare alcuni principi cardine enunciati dal giudice delle leggi e dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. in particolare Corte Cost. sent. 335/1996; Cass. S.U. sent. n. 18/1996 RV 205262): 1) Si è in presenza di un allargamento del campo di applicazione dello strumento di prevenzione nei confronti della criminalità economica di matrice mafiosa o equiparata;
vi sono ipotesi in cui è venuta meno la necessaria concorrenza tra il procedimento o il provvedimento di prevenzione personale e il provvedimento patrimoniale, pur permanendo l'ovvio collegamento tra la cautela patrimoniale e l'esistenza di soggetti individuati, da ritenere pericolosi alla stregua della legislazione dettata, per contrastare la criminalità mafiosa (o equiparata); 2) è chiara la tendenza a rendere autonoma l'azione giudiziaria di prevenzione reale da quella di prevenzione personale;
3) la confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso non ha ne' il carattere sanzionatorio di natura penale, ne' quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di quel "tertium genus" costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240, comma secondo, cod. pen.; 4) la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di soggetto proposto non viene meno a seguito della morte del il proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione, quando siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto stesso e non sia dimostrata la legittima provenienza dei beni.
Ciò chiarito, l'evoluzione giurisprudenziale ha posto in evidenza che si tratta di ricchezza inquinata all'origine, di modo che il bene finisce con l'essere uno strumento di sviluppo dell'organizzazione mafiosa, dei suoi membri e, quindi, pericoloso in sè; l'azione di contrasto voluta dal legislatore pertanto si incentra sul bene, pur collegato al soggetto.
È proprio questa specifica funzione di "prosciugamento" alla fonte delle ricchezze mafiose, voluta dal legislatore, che, se da un lato non consente di prescindere dalla "preesistenza" del soggetto, dall'altro neppure consente di ritenere le misure reali in questione necessariamente legate alla sua "persistenza in vita". Le Sezioni Unite citate hanno acutamente osservato che il decesso potrebbe avvenire anche per cause non naturali o accidentali e che detto evento potrebbe essere deliberatamente perseguito da terzi proprio al fine di riciclare i beni, facendoli così rientrare proprio nel circuito dell'associazione di tipo mafioso, seppure, anche questa volta, attraverso l'interposizione di soggetti diversi. Questi principi consentono di pervenire ad una lettura della giurisprudenza - non cospicua, ne' univoca sul punto - che si armonizzi con una interpretazione della normativa in esame tale da non consentire la frustrazione degli intenti voluti: con la caducazione automatica della confisca a seguito della morte del "proposto", per vero, il risultato si porrebbe in aperto contrasto con la precisa volontà espressa dal legislatore di perseguire e reprimere il fenomeno mafioso.
Nel caso di specie, come detto, una pronuncia sulla pericolosità qualificata del soggetto era stata data, in contraddittorio con lui, dal tribunale competente e la Corte di appello, successivamente adita, aveva proceduto ad atti d'istruzione; l'intervenuta morte del proposto non può, per quanto detto, far caducare, ipso facto una pronuncia legittimamente emessa, ne' può affermarsi che l'accertamento debba essere necessariamente definitivo e debba risultare esclusivamente aliunde.
Sembra più aderente alla ratio legis, ritenere che, una volta accertato in primo grado il requisito soggettivo utile quale presupposto della confisca, il giudice di appello, qualora il proposto deceda in corso di giudizio, debba pronunciarsi sul punto, ai fini della delibazione della confiscabilità dei beni, ossia ai fini dell'applicazione non già (ovviamente) della misura di prevenzione personale, bensì ai limitati fini della conferma della misura di prevenzione patrimoniale.
È del resto pacifica la possibilità di applicazione della confisca anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero del soggetto al quale "potrebbe applicarsi la misura di prevenzione", ovvero nei confronti dei latitanti.
Del resto è stato già affermato che, a prescindere da quale possa ritenersi la collocazione temporale della morte del proposto, tale evento non è idoneo a produrre le conseguenze auspicate, poiché la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di un soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione (v. Cass. Sez. 6^, 1999/431 C.C. - 3.2./24.6.1999, Cianchetta). Sotto questo profilo, quindi, la Corte territoriale ha effettuato una non corretta applicazione della legge penale;
per altro, deve ritenersi violazione di legge anche l'apodittica verifica del fatto "se siano mai stati accertati i presupposti di pericolosità sociale (di RU CE) idonei a fondare l'applicazione della misura patrimoniale".
È noto, infatti, che in tema di riesame delle misure di prevenzione, nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali. E sul punto il provvedimento impugnato si è fermato ad una mera presa d'atto, per altro sottolineando che si era in presenza del considerevole compendio indiziario elencato nel decreto di primo grado, ulteriormente arricchitosi a seguito del contributo conoscitivo fornito nel presente giudizio dal collaboratore di giustizia GIUFFRÈ NI.
In via riepilogativa deve affermarsi, ribadendosi quanto in precedenza esposto che: 1) la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di un soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, disposta in primo grado, non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta nel corso del giudizio di appello, prima della definitività del provvedimento di prevenzione personale;
2) il principio di autonomia dei processi penale e di prevenzione comporta la possibilità di applicazione dei provvedimenti, personali e/o patrimoniali, anche in contrasto con le conclusioni cui possa pervenire il giudizio penale: e ciò, sia per la diversità dei presupposti, sia per la valenza diversa che la legge assegna agli elementi sulla cui base le singole procedure vengono definite;
3) il venire meno del proposto, una volta che siano stati accertati - in primo grado, ai fini specifici della speciale legislazione in materia - i presupposti di pericolosità qualificata (nel senso di indiziato di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso) e di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di confisca, consente al giudice di appello, in precedenza investito del giudizio di gravame, di conoscere dei presupposti stessi;
4) su questi presupposti, pertanto, avuto riguardo anche alla presenza del contraddittorio nei confronti degli attuali titolari dei beni oggetto della confisca, la Corte di merito avrebbe dovuto effettuare le previste verifiche richieste dalla legge e pronunciarsi in merito. Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte di Appello, la quale dovrà provvedere, conformandosi ai principi ora enunciati. Questa conclusione assorbe ogni altra questione prospettata dalle parti;
non sarebbe comunque compito della Corte di legittimità accertare in fatto (come richiede la curatela del fallimento Lo GI) se per avventura vi fossero degli immobili estranei alla tematica della confisca de qua.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2005.