Sentenza 14 gennaio 2005
Massime • 1
La confisca dei beni, disposta ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, rientranti nella disponibilità di un soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione, una volta accertati i presupposti di pericolosità qualificata, nel senso dell'appartenenza del soggetto ad un'associazione di tipo mafioso e di indimostrata provenienza dei beni confiscati, non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione, considerato che lo scopo perseguito dal legislatore con la normativa antimafia, concernente le misure patrimoniali, è quello di eliminare dal circuito economico, collegato ad attività e soggetti criminosi, beni dei quali non sia fornita dimostrazione di lecita acquisizione.
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Contributi citati AIELLO, Spunti di riflessione in ordine alla tutela dei terzi nel c.d. Codice antimafia, in D. pen. cont., 11-4-2014; AULETTA, Misure reali di prevenzione antimafia e procedure esecutive individuali e concorsuali, in Il Fallimentarista, Giuffré, 8 maggio 2017; BONGIORNO, Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia, in Rivista diritto e processo, I, 1998; BRESCIA, Sintesi dei rapporti tra sequestri penali e procedura fallimentare secondo il codice antimafia, in Il Fallimentarista, Giuffré, 14 giugno 2022; CASSANO, Impresa illecita ed impresa mafiosa. La sospensione temporanea dei beni prevista dagli artt. 3-quater e 3 quinquies della legge n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2005, n. 6160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6160 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 14/01/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 8
Dott. SICA PP - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 038032/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO OV ST N. IL 10/12/1970;
2) CO GR N. IL 20/03/1972;
3) CO TO N. IL 23/09/1974;
4) VA FR N. IL 04/10/1944;
avverso DECRETO del 12/07/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
sentite le conclusioni del P.G.: rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RO RA, IC RA, IC RO e IC OV TT ricorrono, quali intervenienti, avverso il decreto in. epigrafe, col quale è stata dichiarata l'improcedibilità della proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nei confronti di IC PP, per la morte del proposto;
è stata revocata la confisca di taluni beni e confermata quella di altri. I ricorrenti lamentano in primo luogo la violazione di legge, poiché l'improcedibilità della misura di prevenzione personale comporterebbe l'improcedibilità di quella di natura patrimoniale;
secondariamente, lo stesso vizio, rapportato all'apparenza della motivazione, sia in ordine all'attualità della pericolosità, sia in ordine "alla compatibilità tra i flussi finanziari provenienti dalla 'Mercato Mobili srl' e le acquisizioni immobiliari". Le doglianze non possono essere condivise.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito (c.c. e luglio 1996, Simonelli) che la confisca ex art. 2 ter l. n. 565/75 non ha ne' il carattere sanzionatorio di natura penale, ne' quello di provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di un "tertium genus", costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile alla misura di sicurezza prevista dallo art. 240, c. 2 c.p.. Ne deriva che la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di un soggetto proposte per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, una volta accertati i presupposti di pericolosità qualificata, nel senso dell'appartenenza del soggetto stesso ad un'associazione di tipo mafioso e di indimostrata legittima provenienza dei beni confiscati, non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione.
Da tale orientamento si discosta la sentenza n. 355 dell'8 ottobre 1996 Corte Costit.le, con la quale è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità della norma in parola, in riferimento agli art. 3, 42 e 112 Cost., nella parte in cui non consente che, oltre che nei casi previsti, anche nel caso di morte del proposto il procedimento di prevenzione possa essere iniziato e proseguito ai soli fini dell'applicazione delle misure patrimoniali del sequestro e della confisca dei beni ritenuti frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego.
E ciò perché esiste un nesso di presupposizione tra le misure personali è quelle patrimoniali, che manca o è attenuato solo in casi eccezionali, determinati dal legislatore.
Pertanto, aggiungere a tali casi, quello della morte della persona sospettata non costituirebbe una mera razionalizzazione all'interno del sistema normativo vigente, ma piuttosto un'innovazione conseguente ad una scelta di politica criminale, estranea ai compiti istituzionali del giudice delle leggi.
Si sono poi registrate, successivamente a tale pronuncia della Consulta, numerose decisioni della Suprema Corte, che si affiancano a quella delle Sezioni Unite, innanzi citata: sez, 1^, 26.1.98, n. 6739 Di Martino;
id., 4.3.99, n. 5830, Marchese;
sez. 6^, 24.6.99, n. 431, Cianchetta;
sez. 1^, 28.10.99, n. 5092, Calamia. Non v'è ragione per discostarsi dall'orientamento espresso nella sentenza Simonelli, atteso che la sentenza interpretativa della Corte Cost.le non ha valore vincolante.
Una volta accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto, la confisca non viene caducata dalla morte di costui, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione.
Le finalità perseguite dal legislatore non sono necessariamente legate alla persistenza in vita del soggetto pericoloso, poiché lo scopo della normativa antimafia in tema di misure patrimoniali è quello di eliminare dal circuito economico beni che sono nella disponibilità di un soggetto collegato con un'organizzazione criminale e dei quali non è fornita dimostrazione di lecita acquisizione. I beni confiscati sono oggettivamente di per sè pericolosi, in quanto strumento di locupletazione e sviluppo dell'organizzazione mafiosa (Cass., sez. 1^, c.c. 13.11.97, Di Martino;
id., c.c. 24.11.98, n. 5830, Marchese, cit. supra.). Inammissibili sono le ulteriori doglianze, poiché l'art. 4, c. 10 l. n. 1423/1956, richiamato, dall'art. 3 ter l. n. 575/65, limita le censure deducibili con ricorso per cassazione alla violazione di legge. Ne deriva che la motivazione dei decreti resi in tema di misure di prevenzione è censurabile solo se mancante ovvero priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, sì da risultare apparente. Evenienza, questa, che esula dal caso in esame, atteso che il provvedimento impugnato si caratterizza per un ordito argomentativo diffuso quanto perspicuo.
I ricorsi vanno rigettati, con la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.T.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2005