Sentenza 29 marzo 2003
Massime • 1
L'onere imposto dall'art. 485 cod. civ. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4845 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT LS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL DI FASSA 54 INT. 3, presso lo studio dell'avvocato FRANCO FELLI, che la difende, giusta delega in atti;
contro
TT LD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMILLA 9, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI TREZZA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2065/00 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 31/05/00 e depositata il 13/06/00 (R.G. 419/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 9.2.1987 AR TA, in virtù di sentenza di condanna di AG AN a pagargli le spese processuali di un giudizio civile, pignorava in danno della sua debitrice beni mobili nella casa che anche la stessa abitava in Olevano Romano. I coniugi IA EL ed SA TA, assumendo che i beni pignorati erano di loro esclusiva spettanza e che la debitrice esecutata era ospite nell'abitazione in cui il pignoramento era stato eseguito, ne rivendicavano la proprietà con la opposizione di terzi ex art. 619 c.p.c. Il pretore di PA accoglieva la opposizione, che, invece, era rigettata in sede di appello dal tribunale di Roma.
Questa Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto dell'azione di reclamo della proprietà proposta dai terzi, onde il processo esecutivo veniva proseguito ad istanza del creditore AR TA, che, in seguito alla morte della debitrice AG AN, lo abbandonava determinandone la estinzione ex art. 631 c.p.c. In virtù del medesimo titolo esecutivo, già azionato nella precedente procedura espropriativa mobiliare, AR TA intimava precetto di pagamento ad SA TA in quanto erede della defunta originaria debitrice AG AN. La intimata proponeva opposizione al precetto ed assumeva di non essere tenuta per i debiti della madre, avendo rinunciato alla sua eredità. La opposizione, accolta con sentenza di primo grado dall'adito tribunale di Roma, era rigettata dalla Corte di appello della stessa città con sentenza pubblicata il 13.6.2000, la quale condannava la opponente alle spese del doppio grado del giudizio.
I giudici di appello, sulla impugnazione del creditore intimante (il quale lamentava che la prova del possesso dei beni ereditari da parte della intimata derivava dalle risultanze della procedura esecutiva da lui introdotta in danno della sua dante causa nel 1987 e dall'accertamento compiuto nel giudizio di opposizione di terzo relativo alla pregressa esecuzione), consideravano che la suddetta opposizione ex art. 619 c.p.c. era stata definita con sentenza passata in cosa giudicata, la quale aveva dichiarato che i beni pignorati erano di spettanza della debitrice esecutata AG AN e costituivano l'arredo della casa di abitazione comune alla defunta e ad SA TA.
Costei - aggiungevano gli stessi giudici - non poteva, di conseguenza, rinunciare semplicemente alla eredità della madre;
ma, a tal fine, avrebbe dovuto procedere a compilare nei termini l'inventario dei beni relitti dalla defunta sua genitrice. Non avendolo fatto e non avendo neppure dimostrato che i beni a suo tempo pignorati in danno della madre fossero stati successivamente asportati dalla comune abitazione, doveva da ciò presumersi che la intimata ne fosse ancora nel possesso alla data della morte di AG AN, per cui, nonostante la rinuncia alla eredità presentata il giorno successivo alla apertura della successione, SA TA aveva acquistato la qualità di erede con la scadenza del termine previsto dall'art. 485 c.c, non avendo ella provveduto a redigere l'inventario.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso SA TA, che, in relazione alla norma di cui all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c, affida la impugnazione ad unico mezzo di doglianza articolato sotto diversi profili.
Resiste con controricorso AR TA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di doglianza - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 485 e 476 c.c. in relazione agli artt. 519, 1140 e 2697 stesso codice e 520 e 521 c.p.c. nonché il vizio di omessa pronuncia e vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia - la ricorrente censura la impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di secondo grado, contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, aveva affermato che essa istante non avrebbe potuto rinunciare semplicemente e puramente alla eredità, ma avrebbe dovuto a tal fine compilare anche l'inventario dei beni relitti dalla defunta sua genitrice nel termine e secondo le modalità indicate dall'art. 485 c.c. In riferimento particolare, poi, al rilievo del giudice di secondo grado - secondo cui il possesso dei beni ereditari non deve manifestarsi necessariamente in atti di esercizio della proprietà, potendo esso consistere anche in una mera relazione materiale, che consenta al chiamato alla eredità l'esercizio di concreti poteri dispositivi - la ricorrente assume che il precedente pignoramento aveva privato il debitore della disponibilità dei beni, per i quali l'ufficiale giudiziario non aveva provveduto a nominare un custode ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 520 e 521 c.p.c, sicché, non essendo più la debitrice pignorata AG AN nel possesso dei medesimi, doveva considerarsi inconcepibile una situazione di subingresso da parte dell'erede in un possesso del quale lo stesso de cuius non era più titolare al momento della morte.
Rileva, in subordine, la ricorrente che, ove anche AG AN si fosse potuta ritenere custode dei mobili pignorati, la stessa, in tale qualità, esercitava sul compendio pignorato un possesso nomine alieno, insuscettibile di essere trasmesso all'erede. Aggiunge, altresì, che ella, al momento della morte della madre, non aveva neppure la materiale disponibilità dei beni pignorati, che non poteva, quindi, in alcun modo utilizzare ne' rimuovere dal luogo in cui essi si trovavano.
Precisa, infine, che, in tale situazione, il creditore procedente aveva l'onere di dimostrare che essa ricorrente era nel possesso dei beni ereditari e che, a tal fine, lo stesso non poteva giovarsi di presunzioni di sorta.
La complessa censura non può essere accolta essendone infondati tutti i profili in cui essa è stata articolata.
Rileva, infatti, preliminarmente questo giudice di legittimità che l'argomento - secondo cui la norma dell'art. 519 c.c. per la rinuncia alla eredità richiede come condizione di efficacia la sola forma solenne della dichiarazione, ma non anche la preventiva erezione dell'inventario secondo le modalità indicate dall'art. 485 stesso codice - non può venire in rilievo ai fini della decisione nel caso in questione, ove si tratta di stabilire se si è verificata la diversa ipotesi della accettazione che ha luogo ope legis anche contro la volontà del chiamato all'eredità quando lo stesso sia nel possesso reale di beni ereditari e lasci trascorrere il termine a lui assegnato per compiere l'inventario. L'interpretazione che il giudice di merito ha dato della disposizione dell'art. 485, 2 comma, c.c. - nel senso che la indicata previsione di accettazione dell'eredità ex lege costituisce fattispecie destinata ad operare non solo nel caso in cui l'erede voglia procedere all'accettazione con beneficio di inventario, ma anche quando lo stesso intenda rinunciare puramente e semplicemente - deve ritenersi del tutto corretta.
L'accettazione della eredità, che la legge impone al chiamato nel possesso di beni ereditari, il quale non provveda a redigere l'inventario nel termine dell'art. 485 c.c, costituisce previsione di generale applicabilità in caso di delazione ereditaria ed essa trova la sua ratio nella esigenza di tutela dei terzi, sia per evitare ad essi il pregiudizio di sottrazioni ed occultamenti dei beni ereditari da parte del chiamato;
sia per realizzare la certezza della situazione giuridica successoria, evitando che gli stessi terzi possano ritenere, nel vedere il chiamato in possesso da un certo tempo di beni della eredità, che questa sia stata accettata puramente e semplicemente.
Per il resto, non è sindacabile in questa sede l'accertamento del giudice di merito circa la situazione di compossesso dei beni ereditari da parte di SA TA al momento della morte della madre convivente ne' può ritenersi non giustificata l'altra implicita conclusione del giudice di appello circa la consapevolezza da parte della chiamata alla eredità che si trattava di beni appartenenti al relictum ereditario.
A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta sulla scorta del precedente giudicato, relativo all'accertata proprietà da parte di AG AN dei beni pignorati già in suo danno, e del fatto che detti beni, secondo quanto conferma nella impugnazione in questa sede il ricorrente, sono sempre rimasti ad arredare la medesima abitazione comune pur dopo la estinzione della precedente esecuzione mobiliare.
Nè ha pregio l'altro profilo della censura - secondo cui, trattandosi di beni mobili pignorati sottratti alla disponibilità della debitrice esecutata AG AN, per costei non era ravvisabile una situazione possessoria trasmissibile al chiamato alla eredità - dovendosi, per un verso, considerare che il possesso dei beni pignorati non viene meno per il debitore pignorato in conseguenza della detenzione eventuale del custode giudiziale;
per altro verso, ritenere che, con la estinzione del processo esecutivo, era venuta a cessare anche la detenzione del custode ed il proprietario aveva riacquistato la piena disponibilità del compendio pignorato.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2003