Sentenza 20 ottobre 2011
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, l'improcedibilità dell'azione di prevenzione proposta oltre il termine di cinque anni dal decesso del soggetto nei cui confronti avrebbe potuto essere disposta la confisca, determina la nullità del procedimento nei confronti degli eredi del "de cuius", rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado e non suscettibile di sanatoria per effetto dell'intervento in giudizio dei suoi successori. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che ai fini della decorrenza del predetto termine quinquennale è irrilevante la data dell'accertamento giudiziale della morte del proposto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2011, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 20/10/2011
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1626
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 19994/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB NN, nata a [...] il [...];
avverso il decreto del 31/01/2011 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di AB NN avverso il decreto del Tribunale di Palermo che aveva disposto la misura di prevenzione della confisca di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis. I Giudici dell'appello hanno esposto che il Tribunale di Palermo in data 16 settembre 2009 aveva rigettato la richiesta del P.M. volta ad ottenere l'applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti di NO VA, indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, ritenendo non più attuale la pericolosità sociale del proposto, sia in ragione del suo omicidio risalente al 31 agosto 1999, ancorché non ancora accertato giudizialmente in via definitiva, sia in ragione dell'avvenuta disgregazione del sodalizio criminale al quale costui aveva fatto parte. A diversa conclusione era, invece, pervenuto il Tribunale quanto alla richiesta di applicazione della misura della confisca di una serie di immobili intestati alla moglie dell'NO, AB NN.
Avverso tale provvedimento avevano proposto appello il difensore dell'NO e la AB, in qualità di terza interveniente, con cui avevano dedotto che il giudizio di pericolosità sociale era stato fondato sulla sentenza del 19 dicembre 2003, che aveva condannato il proposto per associazione per delinquere, emessa dopo che costui era deceduto;
che difettava l'attualità del giudizio di pericolosità di un soggetto deceduto da almeno dieci anni;
che la misura patrimoniale era stata ordinata in danno di un soggetto che non era mafioso ne' inquadrabile tra i soggetti ai quali si riferiva la L. n. 155 del 1990, art. 14; e che gli immobili erano stati acquistati con leciti proventi.
La Corte di appello ha ritenuto inammissibile il gravame presentato nell'interesse dell'Alduini, essendo stata accertata in via definitiva la sua morte, risalente al 31 agosto 1999 (il 4 febbraio 2010 era passata in giudicato la sentenza che aveva condannato TA LE per l'omicidio dell'NO), e ha rigettato quello della AB, rilevando che la novella dell'art.
2-bis, ad opera della L. 24 luglio 2008, n. 125, che aveva introdotto - anche per i procedimenti in corso - il comma 6 bis, che consentiva di applicare le misure patrimoniali di prevenzione anche in caso di morte del soggetto proposto e quindi indipendentemente dalla sua pericolosità sociale. Quanto al termine quinquennale, previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 11, entro il quale è consentito avviare il procedimento di prevenzione patrimoniale, la Corte di merito ha ritenuto che il relativo dies a quo dovesse coincidere, nel caso in esame, non con la data della morte del proposto, ma con quello postumo del 4 febbraio 2010, nel quale era stata accertata giudizialmente la sua morte.
L'acclarato decesso dell'NO non veniva ad influire, secondo i giudici dell'appello, neppure sulla sentenza definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 416 c.p., pronunciata nei suoi confronti e divenuta irrevocabile il 17 maggio 2004, poiché la stessa risaliva ad un periodo in cui la morte dell'imputato non era stata accertata in sede penale, ne' dichiarata in sede civile e comunque, ai fini della misura in esame, rilevavano piuttosto gli elementi raccolti a carico dell'NO relativi ad un periodo in cui lo stesso operava illecitamente nell'area di Partinico - elementi autonomamente utilizzabili in sede di prevenzione.
2. Avverso il suddetto decreto, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NN AT, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione ed erronea interpretazione della legge penale, in quanto, se la misura di prevenzione patrimoniale prescinde dalla pericolosità del proposto, nel caso in esame, l'NO era stato raggiunto dal provvedimento di prevenzione nel 2002, ovvero in epoca in cui è stato accertato che quest'ultimo era già deceduto. Inoltre, gli elementi raccolti in sede di prevenzione scaturiscono dal procedimento penale a carico dell'NO, che deve considerarsi nullo per la morte dell'imputato. La ricorrente ha denunciato, altresì, che nel procedimento non sono stati chiamati ad intervenire gli eredi o aventi causa del preposto, come prescritto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 6, con violazione del diritto di difesa.
- violazione di legge per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla illogicità del decreto impugnato, là dove definisce "stranamente" vantaggiosa l'aggiudicazione da parte dell'AB in sede fallimentare dei beni immobili, ancorché tale valore sia stato determinato dal giudice fallimentare. Con memoria depositata l'11 ottobre 2011, la ricorrente ha allegato copia dell'ordinanza con cui la Corte di assise di appello di Palermo ha dichiarato l'inesistenza giuridica delle sentenze emesse il 17 aprile 2002 ed il 19 dicembre 2003 nei confronti di NO VA per il reato di cui all'art. 416 c.p., essendo stato accertato che le stesse erano state pronunciate successivamente alla morte dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
2. Questa Corte ha già ricordato (Sez. 6, n. 5579 del 26/01/2011, Greco, non mass.), sulla base di una attenta ricognizione del sistema di prevenzione, che il legislatore, con le novelle legislative del 2008 e del 2009, che hanno modificato taluni aspetti non marginali del sistema normativo della prevenzione, ha inteso affermare il principio della cosiddetta "autonomia della misura patrimoniale di prevenzione" rispetto a quella personale, stabilendo che "le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente" (L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 6 bis, introdotto dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125). Nella previgente disciplina, le misure di prevenzione personali e quelle patrimoniali formavano invece un binomio tendenzialmente inscindibile, poiché di regola queste ultime potevano essere disposte solo nell'ambito di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale oppure in un momento successivo all'applicazione, ma comunque anteriore alla cessazione della misura di prevenzione personale. Pertanto, la confisca presupponeva l'irrogazione (contemporanea o anteriore) della misura di prevenzione personale.
La giurisprudenza di legittimità aveva, peraltro, riconosciuto che la confisca (non ancora divenuta irrevocabile) dei beni rientranti nella disponibilità di soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale - una volta accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto stesso, nel senso della sua appartenenza a un'associazione di tipo mafioso, e di indimostrata legittima provenienza dei beni confiscati - non venisse meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione (Sez. U., n. 18 del 17/07/1996, Simonelli, RV 205262).
La nuova disciplina, introdotta dal citato D.L. n. 92 del 2008, art.10, ha spezzato definitivamente il nesso di necessaria presupposizione tra i due tipi di misure, con la conseguenza che il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere avviato a prescindere da qualsiasi proposta relativa alla adozione di misure personali. Ciò comporta, comunque, che sia accertata in via incidentale l'inquadrabilità del proposto nelle categorie dei soggetti che possono essere destinatari dell'azione di prevenzione, ancorché, come utilmente precisa la L. 15 luglio 2009, n. 94, art.2, comma 22, la applicazione della misura patrimoniale prescinda da ogni valutazione in ordine alla pericolosità "attuale" sociale del suo destinatario (ovvero, come espressamente prevede la citata norma, "al momento della richiesta").
Coerentemente, la nuova disciplina viene a regolare il paradigmatico caso di scissione tra misura personale e misura patrimoniale di prevenzione, ovvero quello relativo all'ipotesi di morte del soggetto nei cui confronti la misura di prevenzione patrimoniale poteva essere applicata.
Secondo la novella del 2008, le misure patrimoniali possono essere disposte in caso di morte del soggetto destinatario della loro applicazione, sia che essa sopraggiunga nel corso del procedimento di prevenzione sia che essa si verifichi ancora prima della instaurazione del procedimento stesso.
Tuttavia, diversa è la disciplina processuale. Nel primo caso, la L.31 maggio 1965, n. 575, art. 2 bis, comma 6 bis, stabilisce che il procedimento avviato nei confronti del proposto, alla sua morte "prosegua" nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa;
nel secondo caso, l'art. 2 ter prevede che la proposta di confisca debba avanzata nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare del soggetto nei confronti del quale poteva essere disposta, purché entro il termine di cinque anni dal suo decesso. In altri termini, la riforma comporta che la cessazione della pericolosità del soggetto (qualunque sia la ragione che non consenta di applicare la misura di prevenzione, e quindi anche la sua morte) non può avere l'effetto di impedire l'aggressione del bene di colui che lo ha illecitamente acquisito, quando era pericoloso. Pertanto, anche dopo la morte della persona, tale bene è aggredibile, prevalendo le esigenze di ablazione del bene sulla terzietà degli aventi causa che ricevono un bene acquisito illecitamente dal de cuius. Tuttavia, in tale ipotesi, al fine di evitare che i successori del de cuius, che potrebbero essere del tutto estranei ai circuiti criminali, si trovino esposti sine die alla possibilità dell'aggressione dei beni così acquisiti, il legislatore ha opportunamente previsto un lasso di tempo dal decesso del soggetto, potenzialmente destinatario della misura ablativa, entro il quale l'iniziativa di prevenzione patrimoniale deve essere esercitata nei loro confronti.
3. Venendo al caso in esame, deve evidenziarsi che il procedimento di prevenzione era stato avviato nei confronti dell'NO quando costui era già deceduto.
Una volta acquisita la notizia certa del suo decesso, la Corte di appello avrebbe dovuto preliminarmente porsi il problema della validità dell'intero procedimento, stante la originaria inesistenza fisica del soggetto nei cui confronti la procedura era stata avviata. Invece, i Giudici a quibus hanno ritenuto, sulla base della nuova disciplina, che il procedimento di prevenzione potesse "proseguire" nei confronti della "erede" NN AB, considerando pertanto valida ed efficace la proposta a suo tempo presentata. Orbene, come si è detto in premessa, le novelle legislative hanno stabilito che la morte del proposto non determina l'improcedibilità dell'azione di prevenzione, solo qualora tale evento si verifichi dopo il suo esercizio, essendo sufficiente l'integrazione del contraddittorio con i successori del de cuius.
Diverso è il caso in esame, in cui il procedimento è stato avviato nei confronti di un soggetto non più in vita, dando luogo ad una nullità dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, non suscettibile di sanatoria per effetto dell'intervento in giudizio degli eredi.
L'instaurazione del procedimento di prevenzione, per la rituale costituzione del rapporto processuale, necessita infatti che sia in vita il soggetto processuale contro cui far valere la pretesa, altrimenti ci si verrebbe a trovare nell'ipotesi scolastica della inesistenza giuridica della procedura.
In ogni caso, anche a voler seguire il ragionamento della Corte di appello, secondo cui il procedimento di prevenzione patrimoniale poteva "proseguire" nei confronti dell'erede AB NN, interveniente nella procedura, deve comunque constatarsi l'improcedibilità dell'azione di prevenzione. Infatti, alla data dell'entrata in vigore della nuova disciplina in tema di confisca di prevenzione, era già spirato il termine quinquennale, decorrente dalla "data del decesso" dell'NO, per poter avviare nei confronti degli suoi successori l'azione di prevenzione patrimoniale, essendo irrilevante la data dell'accertamento giudiziale della sua morte. L'accertamento giudiziale diretto della morte, al parti della dichiarazione di morte in via presuntiva, ex art. 58 c.c., non ha invero effetti "costitutivi" (la successione mortis causa deve ritenersi aperta nel momento della morte del soggetto e non al momento della sentenza che l'ha accertata).
Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio nei confronti di AB NN il decreto impugnato e dispone la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2012